Della libertà sindacale
Art. 14. Diritto di associazione e di attività sindacale.
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi
di lavoro.
Art. 15. Atti discriminatori.
1. È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o
non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche
o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli
altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale
ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti
o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di
lingua o di sesso.
Articoli tratti dallo Statuto dei Lavoratori 20 maggio 1970 n. 300
LO SLAI COBAS per SC non raccoglie la provocazione di confederali e azienda
che si alleano, nel tentativo raffazzonato e patetico di delegittimarlo.
All'azienda, che va dicendo che non intende considerare il cobas come
interlocutore, rispondiamo con gli articoli dello Statuto dei Lavoratori
che sanciscono che la scelta della rappresentanza sindacale è libera e
tutelata dalla legge.......
Mentre dei confederali, Cgil e Cisl che, che alla nostra proposta _ e a
quella di più lavoratrici _di collaborare, per cercare di tutelare al meglio
i lavoratori stessi, rispondono indicendo un'assemblea separata, diciamo che
il loro atteggiamento si commenta da solo e chiarisce a tutti quale sia la
loro scelta di campo.
Per noi come Cobas, come per qualsiasi sindacato degno di questo nome
dovrebbe essere, la missione prioritaria è la tutela dei diritti dei
lavoratori (DI TUTTI NON SOLO I NOSTRI TESSERATI) e le nostre azioni,
limpide e alla luce del sole lo dimostrano.
A differenza di altri non abbiamo nessun privilegio o cadreghino da
difendere.
Detto questo, che ognuno faccia le proprie riflessioni.
Ci preme solo ricordare alle lavoratrici e ai lavoratori che le assemblee
sindacali all'interno dell'azienda, sono un loro diritto e il sindacato,
qualsiasi esso sia, ha il dovere di sostenere le richieste dei lavoratori,
attenendosi a quanto deciso e votato in assemblea dai lavoratori stessi.
Ricordiamo altresì che i punti della piattaforma rivendicativa, già
abbozzati nelle assemblee informali delle settimane scorse, sono tuttora a
nostro avviso assolutamente ragionevoli, li riportiamo qui di seguito ed
esortiamo i lavoratori e le lavoratrici a dare mandato vincolante ai propri
rappresentanti sindacali perchè li supportino verso l'azienda. Per quanto
cui riguarda noi l'abbiamo già fatto.
Chiediamo quali siano le ragioni tecniche, organizzative o produttive che
hanno indotto l'azienda a mettere in atto la scelta del trasferimento;
e nell'eventualità che queste vengano ritenute opportune;
adeguate compensazioni delle spese di trasporto e vitto atte a favorire il
mantenimento totale dell'occupazione, nonostante il cambio di sede e la
possibilità di poter rispettare una distribuzione di orario di lavoro
giornaliero che, in relazione anche ai tempi di viaggio, consenta di poter
conciliare armonicamente l'attività aziendale con la necessità di garantire
tempi congrui da dedicare alle famiglie.
A questi punti aggiungiamo la richiesta di porre fine immediatamente ai
colloqui individuali di stampo intimidatorio e maschilista alle lavoratrici
mamme, effettuati dalla direzione del personale allo scopo di convincerle a
dimettersi in cambio di una buonuscita.
I POSTI DI LAVORO NON SI SVENDONO!
Slai COBAS per il sindacato di classe
Sede legale e nazionale: Taranto v. Rintone, 22 tel 347/5301704 tel/fax
099/4792086 - cobasta@libero.it
Sede regionale: Dalmine Viale Marconi,1 24044 (Bergamo)
cell. 335/5244902 Fax 035/19968666 cobasdalmine@infinito.it
SEDE LEGALE E NAZIONALE TARANTO VIA LIVIO ANDRONICO, 47 tel 099/4792086 347/5301704 slaicobasta@gmail.com
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