mercoledì 10 giugno 2015

9 giugno - Il nuovo numero di Know Yuor Right, di Marco Spezia



SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS!

NEWSLETTER N. 213 DEL 08/06/15


NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE


L’ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI UFFICI E ALLE POSTAZIONI CON VIDEOTERMINALE – TERZA PARTE
1
SICUREZZA E BENESSERE NELLE SCUOLE
6
CASSAZIONE: IL DATORE DI LAVORO DEVE PREDISPORRE MECCANISMI DI VIGILANZA PER IMPEDIRE CHE IL LAVORATORE DISATTIVI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
8
LE REGOLE VITALI PER L’UTILIZZO DEI CARRELLI ELEVATORI
9
LE FIGURE SOGGETTIVE DELLA SICUREZZA
12
NORME TECNICHE: VALORE GIURIDICO E VINCOLATIVITA’
15



L’ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI UFFICI E ALLE POSTAZIONI CON VIDEOTERMINALE – TERZA PARTE

A seguito di varie richieste sui requisiti relativi all’illuminazione degli ambienti di lavoro in generale e delle postazioni con videoterminale in particolare, ho realizzato la seguente relazione relativa a tutti gli obblighi di legge finalizzati a tale aspetto.

Come sempre ho fatto in precedenti occasioni, riporto tale relazione all’interno della mia Newsletter per rendere edotti tutti coloro che la seguono su quelli che sono i loro diritti relativamente ai requisiti dell’illuminazione degli ambienti di lavoro.

Visto la vastità dell’argomento ho diviso la relazione in tre parti.
La prima parte (che è stata pubblicata nella Newsletter 211) è relativa a:
-         premessa;
-         normativa di riferimento.
La seconda parte (che è stata pubblicata nella Newsletter 212) è relativa a:
-         l’illuminazione: concetti generali
La terza parte (che viene pubblicata nella presente Newsletter) è relativa a:
-         requisiti minimi per l’illuminazione dei luoghi di lavoro;
-         conclusioni.

Marco Spezia



4. REQUISITI MINIMI PER L’ILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

Una volta accennato ai concetti fondamentali legati alla illuminazione dei luoghi di lavoro è necessario indicare quali sono i requisiti minimi richiesti dalla normativa relativamente alle caratteristiche dell’illuminazione.


4.1. L’ILLUMINAZIONE NATURALE

I livelli di prestazione che un edificio deve garantire in termini di illuminazione naturale nei diversi ambienti vengono principalmente descritti col fattore medio di luce diurna (FLDM) che rappresenta il rapporto in percentuale tra l’illuminamento medio dell’ambiente e l’illuminamento che si ha nelle stesse condizioni di tempo e spazio, su una superficie orizzontale esterna che riceve luce dall’intera volta celeste, senza irraggiamento solare diretto.
Circa i valori ottimali, è da rilevare che il FLDM dipende sia dalla destinazione generale dell’edificio sia dalla funzione propria dei singoli spazi all’interno di esso.

Relativamente a tale parametro il Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 specifica, all’articolo 5 che:
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso. Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%”.
Il valore di FLDM può essere calcolato sulla base dei parametri geometrici dei locali destinati a luoghi di lavoro e delle condizioni al contorno (dimensioni delle stanze, dimensione e posizione degli infissi, presenza di ostacoli opachi in prossimità delle finestre, ecc.), oppure può essere ricavato mediante misure dirette della grandezza illuminamento all’interno dei luoghi di lavoro e contemporaneamente all’esterno della stessa, in posizione tale da ricevere luce da tutta la volta celeste, ma senza irraggiamento diretto.
In tutti i casi le aperture trasparenti verso l’esterno devono essere tali da assicurare una adeguata uniformità dell’illuminazione naturale, garantendo rapporti maggiori di 0,16 tra il fattore di luce diurna puntuale minimo e il fattore di luce diurna puntuale massimo (punto 7 della norma UNI EN 10840:2007).

4.2 L’ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE

L’illuminazione artificiale è quella prodotta dall’insieme dei corpi illuminanti intenzionalmente introdotti per lo svolgimento dei compiti visivi richiesti in un determinato luogo e per compensare la carenza o l’assenza di illuminazione naturale.
Un impianto di illuminazione deve perciò essere coerente con le caratteristiche dell’ambiente (dimensioni, forma, proprietà fotometriche delle superfici interne, presenza di luce diurna, ecc.), la sua funzione generale (commerciale, produttiva, sanitaria, ecc.) e i compiti visivi degli utilizzatori.


4.3 ILLUMINAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO DOTATE DI VIDEOTERMINALI E SIMILI

L’illuminazione per postazioni di lavoro con videoterminali deve essere idonea a tutti i compiti visivi svolti, come lettura dallo schermo e di testi stampati, scrivere su carta, lavoro su tastiera. Per queste aree, i criteri e il sistema di illuminazione devono essere scelti in funzione delle attività, del tipo di compito e del tipo di locale.
Lo schermo e, in alcune circostanze, la tastiera possono determinare riflessioni di luce che provocano abbagliamento debilitante e molesto. Pertanto, è necessario scegliere gli apparecchi di illuminazione e la loro posizione in modo da evitarle.
E’ a cura del progettista determinare le zone di montaggio disturbanti e scegliere apparecchi e disposizioni che non causino riflessioni disturbanti.


4.4 LAMPADE DA TAVOLO

E’ possibile aumentare l’illuminazione dell’area di lavoro utilizzando oltre alla luce naturale proveniente dalle finestre e alla luce artificiale provenienti da corpi illuminanti a soffitto o a parete, anche lampade da tavolo per fornire un’illuminazione addizionale sul piano di lavoro.
Occorre però verificare che le lampade da tavolo non comportino una mancanza di uniformità di illuminamento sul piano di lavoro, determinando livelli di illuminamento molto diversi tra i punti del piano e causando così affaticamento visivo,.
Di tale evenienza occorre tenere conto mediante misure di uniformità di illuminamento (vedi dopo).


4.5 PARAMETRI TECNICI DI VALUTAZIONE DELLA ADEGUATEZZA DELL’ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE

I requisiti minimi richiesti a un impianto di illuminazione artificiale sono definiti dalla norma UNI EN 12464–1:2011.
Secondo tale norma i requisiti minimi richiesti per l’illuminazione artificiale sono definiti tramite i seguenti parametri:
-         illuminamento medio mantenuto (Ēm);
-         indice unificato di abbagliamento (UGR);
-         uniformità dell’illuminamento (U0)

4.5.1 L’ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO
L’illuminamento e la sua distribuzione sull’area del compito e nell’area circostante ha un grande impatto sulla velocità, sicurezza e comfort con cui una persona percepisce e svolge il compito visivo.
Tutti i valori degli illuminamenti specificati nella norma UNI EN 12464–1:2011 sono valori cosiddetti mantenuti, e sono idonei a soddisfare le esigenze di comfort visivo e prestazionali.
Si definisce illuminamento medio mantenuto (Ēm) quel valore di illuminamento al di sotto del quale l’illuminamento medio su una specifica superficie non può mai scendere. Considerato che i provvedimenti legislativi indicano valori di illuminamento minimi da garantire, nel seguito si farà unicamente riferimento al parametro Ēm.
I valori di Ēm, definiti al punto 5 della norma UNI EN 12464–1:2011, sono illuminamenti mantenuti sulla superficie del compito giacente su un piano di riferimento che può essere orizzontale, verticale o inclinato. L’illuminamento medio per ogni compito non dovrà scendere al di sotto del valore fornito nel punto 5 della norma, indipendentemente dall’età e dalle condizioni dell’impianto.
I valori sono validi per condizioni visive normali e tengono conto dei seguenti fattori:
aspetti psico-fisiologici, come comfort visivo e benessere;
-         requisiti per i compiti visivi;
-         ergonomia visiva;
-         esperienza pratica;
-         sicurezza;
-         economia.
L’illuminamento mantenuto deve essere aumentato quando:
-         il compito visivo è critico;
-         gli errori sono costosi da correggere;
-         l’accuratezza o una maggiore produttività sono di grande importanza;
-         la capacità visiva del lavoratore è minore del normale;
-         i dettagli visivi hanno dimensioni non usualmente piccole o basso contrasto;
-         il compito visivo è svolto per un tempo non usualmente lungo.
L’illuminamento mantenuto può essere diminuito quando:
-         i dettagli del compito visivo hanno dimensioni non usualmente grandi o elevato contrasto;
-         il compito è svolto per un tempo non usualmente breve.

4.5.2 ABBAGLIAMENTO
L’abbagliamento è la sensazione prodotta da superfici brillanti all’interno del campo visivo e può essere avvertito come abbagliamento molesto o abbagliamento debilitante.
E’ importante limitare l’abbagliamento per evitare errori, affaticamento ed incidenti.
Nei luoghi di lavoro interni, l’abbagliamento molesto può essere causato direttamente da apparecchi di illuminazione brillanti o da finestre.
Se i limiti all’abbagliamento molesto sono soddisfatti, l’abbagliamento debilitante di solito non è un problema importante.
Il livello di abbagliamento molesto prodotto dagli apparecchi di illuminazione di un impianto per interni si determina attraverso l’indice unificato di abbagliamento (UGR), calcolato mediante una formula che tiene conto dei parametri di illuminazione e geometrici dei corpi illuminanti.
Il valore di UGR di un impianto di illuminazione non deve superare il valore fornito nel punto 5 della norma UNI EN 12464–1:2011.

4.5.3 UNIFORMITA’ DI ILLUMINAMENTO
La superficie del compito deve essere illuminata il più uniformemente possibile, onde ridurre al minimo il passaggio tra ambienti o superfici molto illuminate e altri poco illuminati e ridurre così l’affaticamento visivo.
Per definire quanto sia uniforme l’illuminazione degli ambienti di lavoro si utilizza il parametro uniformità di illuminamento U0 sulla superficie del compito e delle zone immediatamente circostanti
Tale parametro è definito come il rapporto fra l’illuminamento minimo e quello medio, nel locale o nella zona del locale dove si svolge un determinato compito visivo
Il valore minimo di U0 è definito al punto 5 della norma UNI EN 12464–1:2011.


4.6 I REQUISITI DELL’ILLUMINAZIONE SECONDO LA NORMA UNI EN 12464–1:2011

La norma UNI EN 12464–1:2011 definisce al punto 5 per i tre parametri sopra richiamati
-         illuminamento medio mantenuto (Ēm);
-         indice unificato di abbagliamento (UGR);
-         uniformità dell’illuminamento (U0);
i valori di riferimento.
A seguire sono riportati tali parametri per locali a uso ufficio e per postazioni con videoterminali e con riferimento ai punti indicati nel punto 5 della norma citata.
A seguito delle definizioni e della descrizione sopra data, i valori di Ēm e di U0 devono intendersi come valori minimi, mentre i valori di UGR devono intendersi come valori massimi.
-         zone di circolazione e corridoi (5.1.1) Ēm (lx):100, UGR:28, U0:0,40;
-         scale, scale mobili, tappeti mobili (5.1.2) Ēm (lx):100, UGR:25, U0:0,40;
-         ascensori, montacarichi (5.1.3) Ēm (lx):100, UGR:25, U0:0,40;
-         mense, dispense (5.2.1) Ēm (lx):200, UGR:22, U0:0,40;
-         locali di riposo (5.2.2) Ēm (lx):100, UGR:22, U0:0,40;
-         guardaroba, gabinetti, bagni, toilette (5.2.4) Ēm (lx):200, UGR:25, U0:0,40;
-         archiviazione, copiatura (5.26.1) Ēm (lx):300, UGR:19, U0:0,40
-         scrittura, dattilografia, lettura, elaborazione dati (5.26.2) Ēm (lx):500, UGR:19, U0:0,60;
-         disegno tecnico (5.26.3) Ēm (lx):750, UGR:16, U0:0,70;
-         postazioni CAD (5.26.4) Ēm (lx):500, UGR:19, U0: 0,60;
-         sale conferenze e riunioni (5.26.5) Ēm (lx):500, UGR:19, U0:0,60;
-         banco della reception (5.26.6) Ēm (lx):300, UGR:22, U0:0,60;
-         archivi (5.26.7) Ēm (lx):200, UGR:25, U0:0,40.


4.7 FATTORE DI MANUTENZIONE

L’impianto di illuminazione deve essere progettato con un fattore di manutenzione complessivo, calcolato in funzione dei componenti luminosi scelti, del grado di impolveramento ambientale e del piano di manutenzione stabilito.
L’illuminamento raccomandato per ogni compito è dato come illuminamento mantenuto. Il fattore di manutenzione dipende dalle caratteristiche di manutenzione delle lampade e delle loro apparecchiature ausiliari di alimentazione, dall’apparecchio di illuminazione, dall’ambiente e dal piano di manutenzione.
Il progettista deve:
-         dichiarare il fattore di manutenzione e indicare tutte le assunzioni fatte nel derivarne il valore;
-         specificare le apparecchiature di illuminazione impiegate per l’ambiente in esame;
-         preparare un piano di manutenzione esaustivo che indichi la frequenza di sostituzione delle lampade, gli intervalli di pulizia degli apparecchi di illuminazione e del locale e i metodi di pulizia.


5. CONCLUSIONI

A seguito di quanto sopra esposto si può concludere quanto segue.
Una adeguata illuminazione naturale e artificiale degli ambienti di lavoro e in particolare delle postazioni con utilizzo di videoterminali è obbligo (sanzionabile) richiesto al datore di lavoro.
Gli obblighi generali definiti dal D.Lgs. 81/08 devono essere garantiti in riferimento alle norme tecniche relative ai parametri e ai requisiti richiesti per l’illuminazione artificiale e naturale.
La normativa tecnica definisce parametri misurabili di valutazione dell’adeguatezza dell’illuminamento relativamente a:
-         illuminazione naturale: fattore medio di luce diurna (FLDM);
-         intensità della illuminazione ai posti di lavoro: illuminamento medio mantenuto (Ēm);
-         fenomeni di abbagliamento: indice unificato di abbagliamento (UGR);
-         uniformità dell’illuminazione tra zone di lavoro adiacenti: uniformità dell’illuminamento (U0).

Per il primo parametro (illuminazione naturale) i limiti di riferimento sono definiti dal Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975, per gli altri tre (illuminazione artificiale) i limiti di riferimento sono definiti dalla norma tecnica UNI EN 12464–1:2011.
I valori di riferimento per l’illuminazione naturale devono essere garantiti da un’adeguata progettazione delle superfici vetrate (finestre, lucernari) e da una adeguata manutenzione delle stesse (pulizia periodica).

I valori di riferimento per l’illuminazione artificiale devono essere garantiti da un’adeguata progettazione illuminotecnica dei corpi illuminanti (numero, disposizione, potenza delle lampade, schermature, ecc.) e da una adeguata manutenzione degli stessi (pulizia periodica, sostituzione delle lampade).
Per quanto riguarda l’illuminazione artificiale dei piani di lavoro adibiti a postazione con videoterminale i parametri richiesti dalla norma citata sono:
-         illuminamento medio mantenuto: Ēm > 500;
-         indice unificato di abbagliamento: UGR < 49;
-         uniformità dell’illuminamento: U0 > 0,60.
Tali parametri devono essere garantiti dal datore di lavoro nell’ambito dei citati obblighi di cui al D.Lgs. 81/08.

La formalizzazione del rispetto di tali parametri deve avvenire all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (articoli 17, comma 1, lettera a), 28 e 29), mediante specifica relazione tecnica di verifica del rispetto delle caratteristiche di illuminazione solare e artificiale, con riferimento alle norme tecniche applicabili.



SICUREZZA E BENESSERE NELLE SCUOLE

Da Portale Consulenti

“Sicurezza e Benessere nelle scuole”: pubblicazione realizzata da INAIL Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP).
Lo studio, realizzato dai professionisti INAIL della CONTARP centrale, prende spunto dal protocollo d’intesa stipulato tra INAIL e Ministero della Istruzione dell’Università e della Ricerca nel 2007 e finalizzato a implementare le conoscenze sui fattori di rischio e di comfort negli ambienti scolastici.

Edizione 2015
Pubblicazione realizzata da INAIL
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP)
Autori:
Raffaella Giovinazzo, Emma Incocciati, Francesco Nappi, Roberto Piccioni, Diego Rughi - Direzione Generale CONTARP
Silvia Amatucci, Federica Cipolloni - Consulenza Statistico Attuariale
Francesco De Matteis - Libero professionista
Fotografie:
Roberto Piccioni, Francesco Nappi, Francesco De Matteis

Il settore della scuola rappresenta una realtà particolarmente significativa della società odierna.
L’innegabile valore intrinseco dell’educazione, strumento principale per la preparazione dei giovani al loro l’inserimento nella società e in particolare nel mondo del lavoro, rende necessario fornire agli studenti le risorse più adeguate e aggiornate ai fini della loro realizzazione sociale.

La popolazione studentesca, riferita a ogni ordine e grado, rappresenta una percentuale cospicua dell’intero paese; nell’anno 2012 il numero totale degli studenti delle scuole (pubbliche e private), da quelle dell’infanzia a quelle di istruzione secondaria superiore, era pari a 8.961.159.
Va inoltre considerata la forza lavoro che opera in questo specifico settore che, in riferimento al corpo docente ed escludendo il personale amministrativo, assomma a 765.818 unità per la sola scuola pubblica .

Gli aspetti connessi all’igiene e alla sicurezza sul lavoro assumono rilevanza anche in ambito scolastico.

In primo luogo va sottolineata l’importanza di formare su questa specifica disciplina una popolazione scolastica particolarmente numerosa: preparare gli studenti, ovvero i lavoratori del domani, ad affrontare tali aspetti rappresenta un sicuro investimento sul futuro e quindi un efficace strumento di prevenzione.
La promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro implica, inoltre, l’adozione di comportamenti consapevoli della rischiosità degli ambienti di lavoro e, in tale contesto, la cultura della prevenzione va sviluppata a partire da conoscenze e comportamenti virtuosi che devono essere acquisiti già in età scolare.

Particolare attenzione va poi rivolta alle caratteristiche strutturali degli edifici scolastici, che rappresentano una parte rilevante del patrimonio immobiliare nazionale, non sempre rispondenti o adeguabili alle attuali norme sulla sicurezza.

Oltre a dover rispondere ai requisiti di sicurezza previsti per legge, gli ambienti scolastici devono garantire ulteriori requisiti di comfort, necessari per rendere quanto più possibile efficaci le attività di insegnamento e di apprendimento.

Per queste considerazioni preliminari il primo livello di formazione sui temi della sicurezza, quello di più facile accesso per gli studenti, è rappresentato dalla conoscenza diretta dei rischi relativi al proprio ambiente scolastico.
Tale bisogno formativo va ad aggiungersi a quello sancito dal D.Lgs. 81/08, a beneficio dei lavoratori e delle figure professionali direttamente coinvolte nelle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) aziendale.

Proprio riguardo lo stato delle conoscenze sui rischi negli ambienti scolastici, va sottolineato che i dati sulle condizioni di igiene e sicurezza, disponibili a livello nazionale, risultano piuttosto scarsi; inoltre limitati sono gli studi e le indagini realizzati negli ultimi anni in questo settore. Non esiste al momento un quadro esaustivo che possa descrivere la situazione nella sua globalità.

Uno dei motivi alla base di tale carenza può essere collegato anche al fatto che l’INAIL assicura solo “gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro”. Pertanto non vi sono riscontri adeguati sulle malattie e sugli infortuni verificatisi in ambito scolastico, né tantomeno sulla loro eziopatogenesi.

Questa scarsa conoscenza non consente quindi la pianificazione e l’adozione di interventi di tipo preventivo per eliminare o quantomeno ridurre la casistica connessa ai suddetti fenomeni.

Alla luce di quanto sopra è evidente l’importanza di accrescere le conoscenze sui rischi presenti negli ambienti scolastici, al fine di avere un quadro globale il più esauriente possibile. Ciò rappresenta il passaggio propedeutico alla realizzazione di un’efficace attività di prevenzione che dovrà tener conto della priorità degli interventi da attuare e delle risorse economiche disponibili.

Il documento “Sicurezza e Benessere nelle scuole” realizzato da INAIL CONTARP è scaricabile all’indirizzo:



CASSAZIONE: IL DATORE DI LAVORO DEVE PREDISPORRE MECCANISMI DI VIGILANZA PER IMPEDIRE CHE IL LAVORATORE DISATTIVI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Da Studio Cataldi
di Licia Albertazzi

INFORTUNI SUL LAVORO: CASSAZIONE, LA RESPONSABILITA’ CONCORRENTE DI DATORE E LAVORATORE
IL DATORE DEVE PREDISPORRE MECCANISMI DI VIGILANZA PER IMPEDIRE CHE IL LAVORATORE DISATTIVI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Secondo la Corte di Cassazione Civile (Sezione Lavoro, Sentenza n. 10465 del 21 Maggio 2015) il datore di lavoro e lavoratore sono corresponsabili in caso di infortunio sul lavoro di quest’ultimo, se è accertato che i dispositivi di protezione vengono regolarmente disattivati e il datore non ha predisposto alcun meccanismo di vigilanza atto ad impedire tale prassi.

Nel caso di specie, dopo che la sua domanda è stata rigettata nei gradi di merito, propone ricorso il lavoratore dopo che la propria mano destra, durante i consueti lavori di pulizia dei macchinari, è rimasta schiacciata sotto un rullo di stampa, mentre tentava di recuperare uno straccio rimasto incastrato.

La Corte di merito ha stabilito le rispettive responsabilità dei due soggetti in maniera concorrente; riguardo all’onere della prova “compete al lavoratore l’allegazione dell’omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza necessarie a evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa di una responsabilità oggettiva”.
A prescindere dalla circostanza che il datore di lavoro, non avrebbe, ad esempio, adibito specifico personale alla sorveglianza dei locali, è tuttavia innegabile che, agendo sui meccanismi di sicurezza, disattivandoli, il lavoratore si è posto egli stesso nella condizione di pericolo sfociata poi nell’infortunio.
Il ricorso è rigettato.

Vai al testo della sentenza 10465/2015



LE REGOLE VITALI PER L’UTILIZZO DEI CARRELLI ELEVATORI

Da: PuntoSicuro
26 maggio 2015      
di Tiziano Menduto
        
Raccolte da SUVA le nove regole vitali di sicurezza per l’utilizzo dei carrelli elevatori. Focus sui sistemi di ritenuta, valutazione e posizionamento del carico, marcia in curva, forche, visibilità, regole di guida, percorsi in pendenza e in discesa.

Le raccolte di “regole vitali” per la prevenzione nel mondo del lavoro, elaborate in Svizzera dall’Istituto per l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni (SUVA) e correlate alla campagna “Visione 250 vite”, si rivolgono con un linguaggio chiaro e diretto sia ai lavoratori che ai superiori e si accompagnano a vademecum che forniscono precise informazioni su come preparare per ciascuna regola una mini-lezione.

Tra le varie raccolte elaborate negli anni (metalcostruttori, autotrasportatori, attività di stoccaggio, elettricisti, attività edili, ecc.) non poteva mancare una raccolta dedicata alla sicurezza di una delle attrezzature di lavoro più utilizzata e, purtroppo, spesso associata a infortuni mortali e gravi: il carrello elevatore.

Il documento “Nove regole vitali per l’utilizzo di carrelli elevatori. Vademecum”, realizzato nel febbraio 2015 da SUVA in collaborazione con le associazioni del settore logistica e trasporti e con le scuole per carrellisti, riporta e approfondisce le nove regole vitali.

Prima regola “Guidiamo i carrelli elevatori solo se siamo stati autorizzati”
Lavoratore: “guido il carrello elevatore solo se sono stato formato, istruito e incaricato dal mio superiore”
Superiore: “autorizzo a manovrare carrelli elevatori solo persone in possesso di apposita formazione; affido gli incarichi in maniera chiara, istruendo i lavoratori sulle regole di sicurezza dell’azienda”

Seconda regola “Utilizziamo i carrelli elevatori conformemente alle istruzioni”
Lavoratore: “applico in maniera coerente quello che ho imparato durante la formazione di carrellista”
Superiore: “verifico se i carrelli elevatori vengono utilizzati conformemente alle istruzioni; non tollero le imprudenze”

Terza regola “Guidiamo con prudenza”
Lavoratore: “guido il carrello elevatore solo se ho piena visibilità; adeguo la velocità di marcia alle condizioni del luogo; do la precedenza ai pedoni”
Superiore: “sorveglio lo stile di guida dei carrellisti, non tollero le imprudenze”

Quarta regola “Utilizziamo vie di circolazione sicure”
Lavoratore: “utilizzo solo le vie di circolazione riservate ai carrelli elevatori; elimino le anomalie immediatamente oppure avviso il mio superiore”
Superiore: “stabilisco su quali vie di circolazione possono transitare i carrelli elevatori; ne verifico regolarmente la sicurezza e predispongo i miglioramenti necessari”

Quinta regola “Mettiamo in sicurezza il carico”
Lavoratore: “prima di sollevare il carico, verifico sempre che sia adeguatamente messo in sicurezza”
Superiore: “stabilisco regole precise su come mettere in sicurezza i carichi durante il trasporto, verificando se tali regole vengono rispettate”

Sesta regola “Stocchiamo in sicurezza il carico”
Lavoratore: “prima di depositare il carico, verifico se l’area di deposito è adeguata; mi attengo al piano di immagazzinamento dell’azienda”
Superiore: “stabilisco regole precise su come stoccare le merci in azienda, controllando regolarmente se queste regole vengono rispettate”

Settima regola “Controlliamo regolarmente i nostri carrelli elevatori”
Lavoratore: “prima di iniziare il lavoro, controllo il carrello elevatore e lo utilizzo solo se è in perfetto stato; segnalo eventuali anomalie al mio superiore”
Superiore: “provvedo affinché le anomalie vengano eliminate; faccio in modo che i carrelli elevatori vengano sottoposti a regolare controllo e manutenzione a opera di uno specialista”

Ottava regola “Non tolleriamo soluzioni improvvisate”
Lavoratore: “lavoro solo con attrezzature adeguate”
Superiore: “metto a disposizione attrezzature di lavoro adeguate; intervengo subito in caso di soluzioni improvvisate”

Nona regola “Utilizziamo i dispositivi di protezione individuale”
Lavoratore: “utilizzo i dispositivi di protezione individuale secondo le istruzioni”
Superiore: “mi assicuro che i lavoratori ricevano e utilizzino i dispositivi di protezione individuale necessari; ovviamente, questo vale anche per me”

Riprendiamo, per concludere, alcune indicazioni di SUVA per l’utilizzo in sicurezza dei carrelli:
-         utilizzo del carrello elevatore (nella cabina di guida il conducente è protetto): manovrare i carrelli elevatori solo dal posto di guida; tutte le parti del corpo devono trovarsi all’interno della cabina di guida;
-         impiego di sistemi di ritenuta: nel caso in cui il carrello si ribalti, se il conducente non è protetto, capita di frequente che venga sbalzato fuori dal veicolo e rimanga incastrato sotto il tettuccio di protezione; di conseguenza, è necessario impiegare sempre i sistemi di ritenuta (anche per brevi tragitti): cinture di sicurezza, staffa di ritenuta, porte della cabina;
-         valutazione del carico (in caso di sovraccarico, il carrello elevatore può ribaltarsi): verificare la portata del carrello elevatore (diagramma di carico); ridurre al minimo possibile la distanza del baricentro;
-         posizionamento del carico (se il carico non è posizionato correttamente, può cadere): posizionarlo il più vicino possibile al dorso forche e inclinare all’indietro il montante; distanza e lunghezza delle forche devono essere adeguate;
-         rampe di carico (per operazioni di carico su veicoli, è necessario prestare particolare attenzione): non superare la portata della passerella o della piattaforma elevatrice dell’autocarro; fissare le passerelle per evitare spostamenti accidentali;
-         marcia in curva (se si affronta una curva a velocità sostenuta, il carrello elevatore può ribaltarsi): guidare sempre adagio in curva; frenare e accelerare con prudenza;
-         posizione delle forche durante la marcia (se durante la marcia le forche sono sollevate, c’è il rischio che il carrello elevatore possa ribaltarsi): mai sterzare con il carico sollevato; tenere sempre abbassati il carico o le forche vuote (la distanza dal suolo dipende dalle condizioni dello stesso; di solito è pari a 15 cm); marcia con carico: inclinare all’indietro il montante; marcia senza carico: posizionare il montante in verticale;
-         visibilità (in caso di visibilità insufficiente lungo il percorso del carrello elevatore, c’è un rischio di collisione): prima di innestare la retromarcia, guardare sempre indietro; se la visuale è impedita, innestare la retromarcia e/o chiedere l’aiuto di una seconda persona;
-         salite e pendenze (nel percorrere rampe o superfici in pendenza, c’è il rischio che il carico cada e/o che il carrello elevatore si ribalti): trasportare il carico sempre nel senso della salita; percorrere solo rampe pulite e non sdrucciolevoli; sulle rampe è vietato sterzare e procedere in diagonale;
-         guida (evitare di distrarsi durante la marcia): concentrarsi sul percorso e non eseguire altre attività alla guida; non telefonare (eccezione: comunicazione per motivi di lavoro con vivavoce);
-         non portare a bordo oggetti sfusi: documenti, lettori a barre, utensili, ecc. possono essere portati a bordo solo se riposti nelle apposite sedi;
-         utilizzare il carrello elevatore solo se il conducente è in grado di guidare; vietato l’uso di alcol e droghe; qualora non ci si senta in grado di guidare, avvertire il superiore;
-         parcheggio (i carrelli elevatori possono rappresentare un pericolo anche dopo il loro impiego): parcheggiare il carrello elevatore in modo che non sia di ostacolo (non parcheggiarlo davanti a passaggi, abbassare le forche a livello del suolo); parcheggiare il carrello elevatore su una superficie piana; prima di allontanarsi, azionare il freno a mano e togliere la chiavetta di accensione; per i carrelli elevatori elettrici, azionare l’interruttore di emergenza; per i carrelli elevatori a gas, chiudere la valvola del gas;
-         discesa (non saltare giù dal veicolo!): scendere all’indietro; servirsi di pedane e maniglie.

Segnaliamo che in Italia il carrello elevatore semovente con conducente a bordo è tra le attrezzature di lavoro per le quali l’Accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro, pubblicato il 22 febbraio 2012, richiede una specifica abilitazione degli operatori.

Ricordiamo che i riferimenti legislativi contenuti nei documenti di SUVA riguardano la realtà elvetica. Tuttavia i suggerimenti indicati rimangono di utilità per tutti i lavoratori.

Il documento di SUVA “Nove regole vitali per l’utilizzo di carrelli elevatori”, edizione febbraio 2015 è scaricabile all’indirizzo:

Il documento di SUVA “Nove regole vitali per l’utilizzo di carrelli elevatori. Vademecum”, edizione febbraio 2015 è scaricabile all’indirizzo:



LE FIGURE SOGGETTIVE DELLA SICUREZZA

Da: PuntoSicuro
28 maggio 2015
        
I soggetti obbligati alla sicurezza: datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore (articoli 17, 18, 19, 20 del D.Lgs. 81/08).
Pubblichiamo un estratto dell’approfondimento monografico sul tema degli infortuni sul lavoro “La colpa negli infortuni sul lavoro” apparso sul Bollettino del marzo 2015 delle Camera penale veneziana “Antonio Pognici”, per il sito internet www.camerapenaleveneziana.it.

L’evoluzione della normativa in Italia in materia di salute e sicurezza sul lavoro comincia con l’articolo 2087 del Codice Civile “Tutela delle condizioni di lavoro”, oggi considerata norma “di chiusura”; passa per il D.Lgs 626/94 e seguenti modifiche e integrazioni che, in recepimento della legislazione comunitaria “sociale”, impone un nuovo approccio alla sicurezza, mediante una maggiore attenzione alle risorse umane, alla loro formazione e organizzazione; e arriva all’attuale Testo Unico, D.Lgs. 81/08 e seguenti modifiche e integrazioni, che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici.
Gli strumenti per la sicurezza hanno una natura oggettiva (risorse tecnologiche) e una soggettiva (risorse umane).
Approfondendo la sicurezza dal punto di vista soggettivo, possiamo affermare che il Testo Unico è strutturato su un modello quadripartito di soggetti obbligati alla sicurezza: datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore (articoli 17, 18, 19, 20).
Per trasformare la sicurezza da concetto astratto a realtà in qualsiasi luogo di lavoro, il legislatore non ha ritenuto, appunto, più sufficiente nominare dei soggetti responsabili, ma ha obbligato uno di loro (datore di lavoro) a effettuare una formale valutazione dei rischi e a compilare un vero e proprio atto, da aggiornare ogni anno con la collaborazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

La prima e fondamentale figura del sistema sicurezza è, quindi, quella del datore di lavoro: colui che è soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o in altri termini chi ha la responsabilità dell’impresa stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Tale ampia definizione fa sì che vi si possa ricomprendere all’interno anche la figura del committente, in quanto soggetto che comunemente concepisce e finanzia l’opera.

Nelle Pubbliche Amministrazioni, per datore di lavoro s’intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole Pubbliche Amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività.
In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

Al datore di lavoro spetta l’organizzazione della prevenzione e delle misure di gestione dell’emergenza.
E’ ammessa la delega con eccezione della valutazione dei rischi e della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro, infatti, deve fornire al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi; all’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Si precisa che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del Testo Unico, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a Pubbliche Amministrazioni o a Pubblici Uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo di cui ci si occupa, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la mera richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne abbia l’obbligo giuridico.

Si evidenzia, inoltre, che a ragione delle peculiari attività (esempi di particolari ambienti o datori di lavori sono le forze armate, i vigili del fuoco, il volontariato, le piccole e medie imprese agricole). svolte sono previste semplificazioni in tema di adempimenti informativi, formativi e sorveglianza sanitaria o correttivi, che sono fissati in sede amministrativa.

Il dirigente è colui che attua le direttive del datore di lavoro, assomma in sé poteri, funzioni e responsabilità tali da poter esser definito l’alter ego del datore di lavoro.
Il dirigente ai fini della sicurezza non deve essere confuso con l’omonima posizione contrattuale. Egli è un lavoratore subordinato, che ricopre un ruolo decisionale, organizzativo e direttivo.
L’effettività del ruolo prevale sull’inquadramento contrattuale.
Si identifica in virtù di delega conferita dal datore di lavoro.

Il preposto è colui che sovraintende alle attività, attua le direttive senza il potere/obbligo di predisporre mezzi e strutture.
Egli non assume una specifica posizione di garanzia (né esclusiva, né concorrente con il datore di lavoro), bensì un ruolo ausiliario rispetto al datore di lavoro, con l’obbligo di segnalargli tempestivamente sia le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
Si identifica in virtù di delega conferita dal datore di lavoro.

Il lavoratore è colui che (indipendentemente dalla tipologia contrattuale) svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. (articolo 20 del Testo Unico).

L’informazione e la formazione sono i principali diritti riconosciuti ai lavoratori.
L’informazione concerne essenzialmente i rischi connessi all’attività, le procedure di primo soccorso, la lotta antincendio ed l’evacuazione.
La formazione (che deve essere sufficiente e adeguata) riguarda, invece, i concetti generali di rischio, danno, prevenzione e protezione, nonché i rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni all’azienda.
Si evidenzia che per la giurisprudenza, in sede di valutazione delle responsabilità penalmente rilevanti, una condotta abnorme prevale sulla mancanza di formazione ed informazione.

Va segnalato, infine, che al lavoratore è riconosciuto il diritto all’abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, che non può essere evitato. Se nell’impossibilità di contattare il superiore competente, il lavoratore prendesse misure per evitare le conseguenze del pericolo, egli non potrebbe subirne pregiudizio a meno che non avesse commesso una grave negligenza.
Queste definizioni di carattere generale risentono delle precisazioni legate ai vari settori di attività o alla concreta organizzazione aziendale.

Il punto nodale in un processo penale per lesioni o morte sul lavoro, pertanto, è quello di comprendere come si articoli la posizione di garanzia in capo a ogni soggetto.
Risolutiva in tal senso è la recente Sentenza di Cassazione Penale, Sezione IV n. 37738 del 13 settembre 2013, la quale si pone l’obiettivo di fare un vero e proprio “punto della situazione” nella materia del sistema prevenzionistico in vigore.
La decisione giurisprudenziale sopracitata è apprezzabile proprio perché si preoccupa di rivisitare il classico inquadramento dei reati commissivi mediante omissione.
Per questa via, il relatore affronta l’analisi critica della causalità condizionalistica (equivalenza casuale) non curandosi affatto di attaccarla ferocemente, perché foriera di una forza espansiva (cioè, di una moltiplicazione delle imputazioni) capace di coinvolgere una vastità di soggetti da considerarsi, oggi, obsoleta.
Si critica la causalità adeguata, la causa efficiente, la causalità umana e la teoria del rischio: tutte definizioni che abbiamo studiato nei nostri testi universitari e che hanno, come comune denominatore, il tentativo di separare la sfera di responsabilità, affinché l’illecito possa attribuirsi, come si conviene in un sistema penale costituzionalmente orientato, solo a colui che ne sia effettivamente l’autore.

Fondamentale è, in quest’ottica, l’affermazione della Suprema Corte: “La diversità dei rischi separa le sfere di responsabilità”.
Ne discende che il rischio designa l’ambito in cui si esplica l’obbligo di garanzia.
Pertanto, il buon avvocato deve preoccuparsi di individuare il rischio gestito dal suo assistito onde verificare, come sopra accennato, la percepibilità da parte di questi, di segnali di allarme nell’ambito della gestione di un lavoro di equipe, connotato dal necessario affidamento nel buon lavoro altrui.
E’ utopia credere che la sfera di responsabilità di ciascuno possa essere delineata rigidamente, ma non per questo si deve pensare che non sia di fondamentale importanza delineare ruoli, competenze e poteri in fase progettuale ed esecutiva.

Non vi è alcuna automaticità quando si parla di responsabilità. Il concetto è stato ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 42309 del 2014: in caso di infortunio del lavoratore interinale, va verificato nel caso concreto quale sia la ripartizione degli obblighi di sicurezza in caso di lavoro somministrato, non potendosi affermare in via “automatica” che gravino sul personale direttivo dell’agenzia del lavoro.

La Sentenza della Cassazione Penale, Sezione IV n. 42309 del 10 ottobre 2014 “Clausola contrattuale che trasferisce tutti gli obblighi antinfortunistici gravanti sul datore di lavoro all’impresa utilizzatrice” è consultabile all’indirizzo:



NORME TECNICHE: VALORE GIURIDICO E VINCOLATIVITA’

Da: PuntoSicuro
29 maggio 2015
di Anna Guardavilla

Le norme tecniche, definite non obbligatorie dal Testo Unico, sono volontarie sempre e comunque? I diversi “gradi” di vincolatività delle norme tecniche nei diversi casi: dalla volontarietà all’obbligatorietà.

Gli operatori del settore della prevenzione sui luoghi di lavoro si trovano costantemente a doversi confrontare con le norme tecniche ( norme dell’UNI, del CEI, del CENELEC, ecc.).
Il testo unico di salute e sicurezza sul lavoro fornisce ormai, a partire dal 2008, una definizione di “norma tecnica” (oltre che di buone prassi e di linee guida), dalla quale si desumono i tre elementi che qualificano tale fonte:
è una “specifica tecnica”;
deve essere stata “approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione”;
è qualificata come una fonte “la cui osservanza non sia obbligatoria” (articolo 2, comma 1, lettera u) del D.Lgs.81/08).

L’osservanza delle norme tecniche è dunque non obbligatoria per espressa dichiarazione del legislatore, il quale identifica di conseguenza nella volontarietà la “natura” di queste fonti.
Tutto ciò vale laddove le norme tecniche vengano considerate isolatamente.
Ma quando le si guarda alla luce del complesso delle norme presenti nell’ordinamento, occorre fare delle distinzioni.

Infatti, in una prospettiva più generale, è importante tenere presente che le norme non sono delle monadi isolate all’interno dell’ordinamento giuridico ma si condizionano a vicenda, esercitando un’influenza le une sulle altre sulla base del loro ambito applicativo ovvero della loro sfera di influenza, un po’ come i pianeti all’interno del sistema solare.
Per cui vi sono alcuni casi in cui la mancata applicazione di una norma tecnica può essere legittimamente contestata a un soggetto sotto il profilo omissivo in quanto l’applicazione della stessa acquisisce una valenza obbligatoria, proprio in virtù della presenza all’interno dell’ordinamento di norme giuridiche che fungono da fonte, diretta o indiretta, esplicita o implicita, di tale obbligatorietà.


IL PRIMO CASO: IL RINVIO FORMALE ALLA NORMA TECNICA DA PARTE DI UNA NORMA COGENTE

Il primo e più evidente caso in cui l’applicazione della norma tecnica, pur avendo una natura volontaria, diviene obbligatoria in virtù dell’influenza di una o più norme giuridiche sulle norme tecniche, si ha quando una norma cogente ne richiama l’applicazione in via obbligatoria, recependola.
Gli esempi, dentro e fuori il D.Lgs.81/08, si sprecano.

Il rinvio, a seconda dei casi, può essere indirizzato a una specifica norma tecnica (o a più norme tecniche i cui riferimenti sono specificati nel dettaglio) o, più in generale, alle norme tecniche di un certo settore.
Un esempio di quest’ultimo caso può essere tratto dall’articolo 71, comma 8 del D.Lgs.81/08 (obblighi del datore di lavoro in materia di attrezzature di lavoro) come modificato dal Decreto correttivo nel 2009: la relazione di accompagnamento al D.Lgs.106/09 specificava che tale comma veniva modificato “imponendo al datore di lavoro di considerare, nell’adempimento dell’obbligo in parola, i documenti indicati o le indicazioni derivanti da norme tecniche, buone prassi o linee guida assicurando un migliore livello di tutela.”
La ratio di tale modifica normativa era rappresentata, dunque, secondo il legislatore, dall’esigenza di elevare i livelli di tutela.

In caso di rinvio formale da parte della norma giuridica, la norma tecnica (o meglio la sua osservanza) acquisisce la natura vincolante della norma cogente che la richiama e, nel caso quest’ultima sia sanzionata penalmente o in via amministrativa, la mancata osservanza della norma tecnica determinerà l’attribuzione di tale sanzione.

Un esempio giurisprudenziale chiarisce questo aspetto.
In un caso in cui, come raramente accade, è stato riconosciuto il comportamento imprevedibile ed esorbitante dal processo produttivo del lavoratore, tale da liberare interamente da responsabilità i due imputati (dirigente e preposto), il Tribunale, nell’operare “una ricognizione della normativa applicabile in materia di prevenzione e sicurezza dal rischio elettrico”, ha definito questa ricognizione un “compito questo sicuramente non agevole attesa la stratificazione di interventi legislativi verificatasi in anni recenti (si pensi alla rapida successione del D.Lgs.81/08 e del cosiddetto “correttivo” D.Lgs.106/09) e in considerazione dell’interferenza sui precetti legali delle norme tecniche emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), più volte richiamate dalla legge a integrare la disciplina statuale attraverso lo strumento del “rinvio formale” a quella particolare fonte di produzione normativa”.
In particolare, “secondo il Giudicante, tali rinvii hanno comportato la novazione del significato stesso di “norma tecnica” quale definito un tempo dall’articolo 2 della Legge 186/68 (secondo il quale si dovevano considerare costruiti a regola d’arte “i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano”), e ora dall’articolo 2, comma 1, lettera u) del D.Lgs.81/08 (che la definisce come una “specifica tecnica [...] la cui osservanza non sia obbligatoria”), facendo divenire vincolanti quei precetti di buona tecnica che fino ad ieri venivano considerati solo opzionali (si vedano infatti, in questo senso, le Sentenze della Corte di Cassazione Penale n. 7253 del 30/03/81 e n. 1542 del 24/10/84)”. (Sentenza n. 776 del 22 aprile 2014 del Tribunale di Pisa, Sezione Penale).
Ovviamente la “novazione del significato” di norma tecnica di cui parla la Sntenza vale non in termini assoluti ma, come specificato dalla pronuncia stessa, nel caso in cui sussistano i “rinvii formali” di cui si è detto da parte della norma cogente.


IL SECONDO CASO: LE NORME TECNICHE QUALE CONTENUTO DEL RINVIO ALLA “TECNICA” OPERATO DALL’ARTICOLO 2087 DEL CODICE CIVILE

Partendo dal presupposto per cui le norme tecniche riproducono il cosiddetto “stato dell’arte”, esse possono essere considerate delle fonti la cui applicazione contribuisce a realizzare la cosiddetta massima sicurezza tecnologicamente fattibile imposta, in via obbligatoria, dall’articolo 2087 del Codice Civile.

Infatti, come ricorda la giurisprudenza, “il datore, per tutelare l’integrità psico-fisica del prestatore, ha l’obbligo ex articolo 2087 Codice Civile di predisporre le cautele necessarie secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica: poiché la responsabilità oggettiva del datore non è configurabile, l’adempimento datoriale è da valutare sulla base delle regole di esperienza e la ragionevole prevedibilità degli eventi” (Sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 181072 del 01 luglio 2008).

Ma come si fa a riempire di significato le espressioni generali utilizzate dall’articolo 2087 del Codice Civile, una disposizione cogente che prevede un vero e proprio obbligo la cui violazione può andare a rappresentare titolo di colpa specifica in sede penale (colpa specifica quale inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ex articolo 43 del Codice Penale)?
E qual è il collegamento tra l’articolo 2087 del Codice Civile e le norme tecniche?

La risposta ci viene fornita dalla sentenza di primo grado sul caso Thyssen-Krupp (Tribunale di Torino, Corte d’Assise, Sentenza del 15 aprile 2011), che, di fronte alle argomentazioni della difesa che lamentava le difficoltà legate al dare adempimento all’obbligo previsto dall’articolo 2087 del Codice Civile, dapprima premette che “la Corte non ignora una ipotizzabile difficoltà, per il datore di lavoro, di conoscere effettivamente come comportarsi [...] a fronte di un dovere generale di solidarietà e di una espressione di ampio contenuto quale quella di cui all’articolo 2087 del Codice Civile […]”.
Ma poi aggiunge che “il dovere generale di tutela, derivante dalla Costituzione e dall’articolo 2087 del Codice Civile, funge da elementare (ma altrettanto fondamentale) criterio interpretativo per tutta la legislazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, a cominciare dal D.Lgs.626/94 e fino al D.Lgs.81/08) (vedi nelle prioritarie enunciazioni [...] “misure generali di tutela”), passando per i Decreti Ministeriali, per giungere alle norme “tecniche”, le quali ultime, riproducendo lo “stato dell’arte” (nel nostro caso, relativo alla materia di prevenzione antincendio), costituiscono il “contenuto” preciso del rinvio alla “tecnica” e alle “conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” come indicate all’articolo 2087 del Codice Civile e all’articolo 3 del D.Lgs.626/94 [ora articolo 15 comma 1, lettera c) del D.Lgs.81/08]”.

Dunque (secondo la Sentenza torinese) le norme tecniche, riproducendo lo “stato dell’arte”, costituiscono il “contenuto” preciso del rinvio alla “tecnica” operato dall’articolo 2087 del Codice Civile, quale norma di chiusura del sistema prevenzionistico, ed anche (per un principio di continuità normativa con l’articolo 3 del D.Lgs.626/94) del rinvio che l’attuale articolo 15 del D.Lgs.81/08 (“misure generali di tutela”) fa alle “conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” allorché tale norma impone “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.81/08).

E, da questa pronuncia, si desume come (allorché ci si trovi a ragionare sulla prevedibilità o meno di un evento e quindi in ordine alle responsabilità di chi era tenuto a prevederlo e prevenirlo) la presenza o meno di norme tecniche in un certo settore o ambito possa fungere da spartiacque (o sia comunque uno degli elementi tali da fare da spartiacque) tra ciò che è prevedibile e ciò che non lo è.
Nella fattispecie, sempre rifacendosi a questo “spartiacque”, i Giudici hanno ritenuto che “il cosiddetto flash fire [nello stabilimento Thyssen-Krupp di Torino] si presentasse agevolmente prevedibile e rappresentabile sulla base di conoscenze tecniche medie e patrimonio tecnico consolidato: sicuramente non di carattere innovativo.”

Sul piano normativo, tutte queste considerazioni vanno ricondotte alla natura e alla funzione dell’articolo 2087 del Codice Civile. quale norma che “si atteggia anche come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, nel senso che, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza e la osservanza delle norme tecniche e di esperienza” (Sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 4721 del 9 maggio 1998).


IL TERZO CASO: LE NORME TECNICHE VOLONTARIAMENTE ADOTTATE E RICHIAMATE IN SEDE ISPETTIVA

Concludendo ricordiamo un terzo caso in cui, anche se la norma tecnica viene adottata volontariamente, la legge ha predisposto uno strumento specifico (applicabile dall’Organo di Vigilanza) atto a garantire che il datore di lavoro la applichi correttamente.

Tale caso è contemplato dal Titolo XII del D.Lgs.81/08 (che contiene disposizioni in materia penale e di procedura penale e che andrebbe letto unitamente al Titolo I) e in particolare dall’articolo 302-bis “Potere di disposizione” (introdotto all’interno del D.Lgs.81/08 dal D.Lgs.106/09).
Tale norma al comma 1 prevede che “gli Organi di Vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato”.
Il comma 2 dell’articolo 302-bis prevede poi che “avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente sovraordinata nell’ambito dei rispettivi Organi di Vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto”.

Ovviamente, come specificato dalla parte finale della norma stessa, tale potere di disposizione potrà essere esercitato solo ove il fatto non rappresenti reato; si tenga conto, in tal senso, che ogni qual volta un precetto contenuto dal D.Lgs.81/08 è sanzionato con la pena dell’arresto, con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la pena della sola ammenda, si è in presenza di un reato (contravvenzionale).

La ratio dell’introduzione di questo particolare potere di disposizione nel Testo Unico viene anche in questo caso chiarita dalla Relazione di accompagnamento al Decreto Correttivo: “E’ introdotto, inoltre, l’articolo 302-bis per la valorizzazione dello strumento della disposizione, utilizzabile dagli organi di vigilanza per impartire indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Tale valorizzazione corrisponde alla necessità di adottare, nei confronti dell’impresa, una misura che consenta il ripristino dei livelli di tutela e che privilegi l’approccio prevenzionistico a quello sanzionatorio.
La norma si applica, favorendo in tal modo la “scelta” dell’imprenditore per gli strumenti “dinamici” e volontaristici delle norme tecniche e delle buone prassi in luogo di quelli “rigidi” delle previsioni normative, dove le norme tecniche e le buone prassi sono disposizioni per loro natura idonee a modificare il parametro di riferimento per il soggetto obbligato in relazione alla migliore soluzione tecnica disponibile in un dato momento storico.

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