SICUREZZA
SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS!
NEWSLETTER
N. 216 DEL 30/06/15
NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA
SICUREZZA DEI LAVORATORI
INDICE
LE “FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS” DI SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS - N.1
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1
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IL GOVERNO SI STA
PREPARANDO A STRAVOLGERE LA
NORMATIVA DI PREVENZIONE INFORTUNI.
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6
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JOBS ACT: PRIMI
PASSI PER L’ABOLIZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI E PER LA COSTITUZIONE DELL’AGENZIA
UNICA PER LA TUTELA DEI
LAVORATORI
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6
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LA SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE
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7
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LA CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA
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10
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JOBS ACT: NUOVE
SEMPLIFICAZIONI E MODIFICHE DEL D.LGS. 81/08
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12
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RISCHIO ESPLOSIONE
DI POLVERI NELL’INDUSTRIA: ISOLAMENTO E PROTEZIONE
|
16
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LE “FREQUENTLY
ASKED QUESTIONS” DI SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS - N.1
Nella
mia attività di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro,
spesso sono chiamato, da lavoratori o associazioni sindacali di base, a
svolgere delle vere e proprie “consulenze” (ovviamente del tutto gratuite) di
ampio respiro, che poi riporto, per condividere l’esperienza con tutti, nella
mia newsletter, nella rubrica “Le consulenze di
Sicurezza sul Lavoro – Know Your Rights!”.
In qualche caso invece le richieste che mi
pervengono non richiedono consulenze di ampio respiro, ma brevi e sintetiche
risposte a domande su temi molto specifici e limitati.
Anche in questo caso mi sembra giusto e doveroso
diffondere questi brevi consulenze che hanno la forma delle cosiddette “Frequently Asked
Questions”, facendo nascere su tale argomento una nuova rubrica della mia
newsletter.
Ovviamente,
per evidenti motivi di privacy e per non creare motivi di ritorsione verso i
lavoratori o le associazioni che le hanno poste, riportando le domande ometto
il nominativo del lavoratore e dell’azienda coinvolti.
************
DOMANDA
Ciao,
Marco.
Volevo
chiederti se vale anche per noi insegnanti di scuola primaria la norma per cui
dovremmo frequentare i corsi di formazione su antincendio e primo soccorso in
orario di lavoro?
RISPOSTA
Ciao,
per
tutti i lavoratori di cui al campo di applicazione del D.Lgs.81/08 (Testo Unico
sulla sicurezza), e quindi anche per i dipendenti delle scuole pubbliche (a
qualunque titolo), vale il principio stabilito dall’articolo 15, comma 2 del
citato Decreto per il quale “Le misure
relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono
in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
Pertanto
i corsi di formazione (la cui erogazione costituisce obbligo sanzionabile per i
datori di lavoro) devono essere erogati in orario di lavoro, quando possibile
da un punto di vista organizzativo, in funzione dei turni di lavoro.
Se
ciò non è possibile, ai lavoratori deve essere riconosciuto il compenso
relativo al lavoro straordinario, come da CCNL applicato.
************
DOMANDA
Ciao
Marco,
scusa
se ti disturbo, ma non so come muovermi in questa occasione.
La
responsabile della sicurezza dell’azienda per la quale lavoro, mi ha chiesto di
firmare un foglio nel quale io richiedo la visita del RLS, eletto dai
lavoratori, perché, secondo lei, il RLS deve essere motivato per eseguire un
sopralluogo nel mio reparto e assentarsi dal suo.
Io
sapevo che, basandosi sull’articolo 50 del Testo Unico, il RLS può muoversi
senza ulteriori richieste o motivazioni.
Mi
puoi consigliare come fare per favore.
RISPOSTA
Ciao,
ti
confermo che il RLS ha il sacrosanto diritto di eseguire sopralluoghi negli
ambienti di lavoro, senza che per forza venga chiamato dai lavoratori.
Infatti,
ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08 (Testo Unico)
egli “accede ai luoghi di lavoro in cui
si svolgono le lavorazioni” e il Decreto non richiede altro.
Quindi
puoi dire alla tua responsabile che se il RLS richiede di visitare i luoghi di
lavoro (ovviamente nell’ambito dei permessi retribuiti previsti dal CCNL) non è
necessaria nessuna richiesta da parte dei lavoratori.
************
DOMANDA
Sono
un RLS in un’azienda in cui per motivi di lavoro alcuni dipendenti devono
utilizzare le autovetture aziendali percorrendo fino a 40.000 km annui.
Nell’ultima
riunione periodica ho richiesto per tutti i lavoratori un cuscino lombare per
diminuire i problemi di schiena e un trattamento anti acqua del parabrezza.
Il
RSPP ha dato parere negativo. Ha ragione?
RISPOSTA
Ciao,
l’utilizzo
della vettura per viaggi di lavoro si configura a tutti gli effetti come
utilizzo di una attrezzatura di lavoro, così come definita dall’articolo 69,
comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08 (“attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto,
inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari
all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”).
In
tal senso, a seguito di specifica valutazione dei rischi relativi all’uso
dell’autovettura, l’azienda è tenuta a individuare e applicare tutte le misure
di prevenzione e protezione per l’eliminazione o la riduzione dei rischi
(articolo 28, comma 1, lettera b del Decreto, secondo il quale il datore di
lavoro deve formalizzare “l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e
dei dispositivi di protezione individuali adottati”.
In
questo ambito le tue proposte sono di fatto misure di prevenzione che l’azienda
è tenuta ad adottare nell’ottica della costante riduzione dei fattori di
rischio (articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto che impone “l’eliminazione dei rischi
e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”).
************
DOMANDA
In
merito al problema amianto, avrei piacere di sentire un tuo parere in merito
alla seguente questione.
Il
problema è questo: in una zona artigianale, gli uffici ubicati all’ultimo piano
di un edificio si “affacciano” sul tetto di un adiacente capannone in eternit
in uso a terzi che, a vista, presenta segni di rottura e usura. L’azienda ha
segnalato il rischio all’ASL, ma non ha avuto risposta.
Io
pensavo di far scrivere dai RLS.
Cosa
ne pensi?
RISPOSTA
Ciao,
sicuramente
fare scrivere anche ai RLS può essere utile, dimostrando che il problema non è
avvertito solo dall’azienda, ma anche dai lavoratori.
Tieni
conto però che a seguito di comunicazioni da parte della tua azienda, gli
ispettori dell’ASL sono tenuti comunque a intervenire, in quanto Ufficiali di
Polizia Giudiziaria.
Pertanto
io invierei ogni comunicazione anche alla Procura della Repubblica, visto che
trattasi comunque di obbligo di accertamento da parte degli ispettori ASL di
reati penali.
Se
ancora non ci sono risposte scriverei anche ai quotidiani locali, spiegando
tutto i passi e le richieste fatti in precedenza.
************
DOMANDA
Ciao
Marco,
il
periodo di assenza fra il rientro da malattia/infortunio (60 giorni) e la
visita medica, come va considerato?
RISPOSTA
Ciao,
l’articolo
41, comma 1, lettera e-ter) del D.Lgs.81/08 parla di: “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al
fine di verificare l’idoneità alla mansione”.
Specificando
il soggetto “continuativi” (relativo
alla prognosi reale della malattia, che è ciò che conta per giudicare se la malattia
è debilitante o meno, nell’ottica dell’esecuzione della sorveglianza sanitaria
di verifica della idoneità per il rientro al lavoro) io interpeto il dettato
come sessanta giorni solari senza rientro al lavoro (cioè, ad esempio una
malattia iniziata con ultima presenza al lavoro il 28 febbraio e assenza dal
lavoro dal 1 marzo e conclusa il 29 aprile, con rientro al lavoro il 30
aprile).
************
DOMANDA
Ciao
Marco
sono
il RLS di un’azienda che ha iniziato dei lavori all’impianto produttivo di un
reparto, appaltandoli a una ditta esterna. I lavoratori del reparto vicino a
quello interessato sono vicinissimi al cantiere e quindi con un alto rischio di
interferenze.
Noi
RLS abbiamo richiesto, con verbale scritto, il DUVRI.
L’azienda
ci ha risposto che la legge non prevede che gli RLS possano vedere il DUVRI.
Io
penso che ci siano gli estremi per una denuncia.
Ti
chiedo se mi puoi aiutare e se mi puoi mandare qualcosa al riguardo.
RISPOSTA
Ciao,
la
consegna del DUVRI agli RLS è un obbligo per datore di lavoro o dirigenti!
Infatti
l’articolo 18, comma 1, lettera p) del D.Lgs.81/08 (Testo Unico) impone che il
datore di lavoro o i dirigenti devono:
“elaborare il documento di cui all’articolo
26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53,
comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda”.
Dove
l’articolo 26, comma 3 prevede che:
“Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze, ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso
rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma
6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia
alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio
incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali,
adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico
aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per
sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del
documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere
adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali
dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi
locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui
al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza
nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.
All’interno
di tale testo è specificato chiaramente il richiamo all’obbligo di redazione
del DUVRI.
Quindi
dal combinato disposto degli articoli sopra citati discende, come detto,
l’obbligo per la tua azienda di consegnare il DUVRI ai RLS se questi ne fanno
richiesta.
Tra
l’altro, il mancato adempimento a tale obbligo é sanzionato penalmente
dall’articolo 55, comma 5, lettera e) del Testo Unico con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro.
Quindi
la tua azienda è in torto marcio e voi, come RLS potete fare tranquillamente
denuncia alla ASL per inadempimento dell’obbligo sopra citato.
************
NOTA
Nel
testo delle “Frequently Asked Questions” sopra riportate sono state usate i
seguenti acronimi e termini:
ASL
= Azienda Sanitaria Locale
CCNL
= Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
DUVRI
= Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza in caso di lavori
in appalto
RSPP
= Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
RLS
= Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza
Testo
Unico: Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 (cosiddetto “Testo Unico
sulla sicurezza”)
IL GOVERNO SI STA
PREPARANDO A STRAVOLGERE LA
NORMATIVA DI PREVENZIONE INFORTUNI
Da
Lavoro e Salute
Dopo
la vergognosa e pericolosissima iniziativa sulla legge elettorale e dopo la
vergogna del Jobs Act, il governo si sta preparando a stravolgere anche la
normativa di prevenzione infortuni.
Dopo
aver cancellato l’obbligo per il datore di lavoro della denuncia di infortuni
al posto di polizia territorialmente competente, entro le 48 ore dell’accaduto,
il governo prova a inserire il principio della “massima sicurezza concretamente
realizzabile” in luogo della “massima sicurezza realizzabile” a carico del
datore di lavoro, già prevista dal Codice Civile articolo 2087 e dal Testo
Unico delle leggi sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08), laddove il
legislatore aveva dedicato un intero articolo (l’articolo 15) alle misure
generali di tutela.
Questo,
anche se sembra una diversa articolazione dell’obbligo di legge (addirittura
inoffensiva), è in realtà letale per i lavoratori e per ciò che riguarderà
eventuali inchieste infortuni.
Infatti
la “massima sicurezza concretamente realizzabile” è di fatto un espediente per
mitigare la responsabilità dei datori di lavoro sempre più incentivati a fare i
loro comodi che, a fronte di dati statistici dubbi (ad esempio l’indice di
infortuni aziendali) e dopo le recenti modifiche normative, potranno essere
relativamente tranquilli in caso si incidente.
Basterà
fare il minimo e non il massimo.
In
più è prevista l’introduzione di elementi tali da definire indici già esistenti
(ma verrà formalizzato meglio sulle imprese a basso rischio di infortuni, che
non si sa bene a quale titolo vengano così definite) sulle ridotte dimensioni
(dipendenti + bilancio) che serviranno da contesto per spiegare che il datore
di lavoro avrà sicuramente fatto tutto ciò che era possibile (per lui!!!).
Il
tutto sarà spiegabile a quel punto come una disgrazia, il caso avverso o la
colpa del lavoratore e l’avvocato di parte, avranno fatto il resto. Per buona
pace di vittime e familiari.
A
quel punto rimarrà la volontà del magistrato di applicare il Codice Penale in
tutta la sua pienezza, ma la recente norma che ha introdotto la responsabilità
civile dei magistrati (quelli giudicanti in particolare) farà si
(presumibilmente) che il datore di lavoro, specie se potente, avrà fatto tutto
quel che poteva con i mezzi a sua disposizione.
Inoltre
vogliono eliminare il registro infortuni e i registri degli esposti, per
trasportarli in via telematica su programmi che di fatto non esistono, come il
Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)
dell’INAIL.
La
situazione è gravissima.
Poca
consapevolezza su leggi che cambieranno effettivamente la vita ai lavoratori e
legalizzeranno di fatto il principio della sicurezza e salute sottomessa al
profitto delle aziende. Neanche il sindacato ne parla.
Altro
problema sarà la riorganizzazione dei servizi ispettivi che vengono tolti,
secondo le idee della Pubblica Amministrazione, dal territorio, per cui, se
così dovesse esserci un lavoratore che deve presentare la denuncia contro il
suo datore di lavoro, dovrà andare per forza nel capoluogo delle regione di
appartenenza.
JOBS ACT: PRIMI
PASSI PER L’ABOLIZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI E PER LA COSTITUZIONE DELL’AGENZIA
UNICA PER LA TUTELA DEI
LAVORATORI
Da
Portale Consulenti
23
giugno 2015
“I
Decreti attuativi del Jobs Act ci preoccupano fortemente anche dal punto di
vista della salute e della sicurezza sul lavoro: il combinato disposto di
demansionamento, istituzione non ben definita dell’Ispettorato nazionale per il
lavoro, paventata abolizione del cartellino nei cantieri e possibili modifiche
della Commissione Consultiva Permanente per salute e sicurezza, porterebbe a
conseguenze molto negative e potenzialmente pericolose per i lavoratori, oltre
all’ulteriore indebolimento del ruolo delle organizzazioni sindacali”.
Con
queste parole il responsabile Salute e Sicurezza della CGIL nazionale,
Sebastiano Calleri, in attesa dei testi definitivi, dà un primo giudizio sulle
norme afferenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nei
Decreti attuativi del Jobs Act, approvati o avviati alle Commissioni.
Per
quanto riguarda le norme, già approvate, riferite al demansionamento,
“soprattutto se permarrà, come sembra dalle anticipazioni, la previsione della
non obbligatorietà della formazione specifica al cambiamento della mansione
stessa, un lavoratore potrà essere adibito a mansioni che non conosce o
destinato a una macchina di cui non è esperto: è evidente” - sostiene Calleri -
“il pesante risvolto sul piano della sicurezza degli addetti”.
“La CGIL” - continua il dirigente
sindacale - “esprime poi perplessità rispetto all’istituzione, non ancora ben
definita, dell’Ispettorato nazionale per il lavoro: la sua piena attuazione è
infatti ancora legata a un successivo decreto interministeriale, di cui non è
dato conoscere i contenuti”.
“Peraltro”
- continua - “si istituisce un ruolo unico ad esaurimento degli ispettori INPS
e INAIL, rendendo chiaro che l’operazione tende ad un livellamento verso il
basso delle retribuzioni e delle professionalità”.
Sul
Decreto semplificazioni, avviato in Commissione, Calleri ribadisce “i dubbi e
le contrarietà della CGIL relativamente alle norme sulla possibile abolizione
del cartellino nei cantieri e sulla limitazione all’interruzione dell’attività
imprenditoriale in quei contesti, come giustamente denunciato dalla nostra
categoria degli edili”.
“Bisogna
ricordare” - aggiunge - “che su queste tematiche hanno già avuto un effetto
negativo le misure già emanate sul DURC”.
“Infine
suscitano forte imbarazzo e irritazione le norme che potrebbero produrre delle
modificazioni alla composizione, ai ruoli e alla funzione della Commissione
Consultiva Permanente per salute e sicurezza ex articolo 6 del D.Lgs. 81/08”.
“In
breve” - spiega a questo riguardo il sindacalista - “si vorrebbe ridurre il
ruolo delle organizzazioni sindacali a quello di puri esperti o consulenti,
andando contro lo spirito del tripartitismo e alle leggi europee in materia”.
“Inoltre”
- continua - “ciò non procura nessun beneficio alle aziende e ai lavoratori, e
non comporta alcuna semplificazione: si tratta di un preciso atto di volontà
politica nei confronti delle organizzazioni di rappresentanza in senso
generale, visto che a questa operazione sono sottoposte anche le organizzazioni
di impresa”.
Per
il responsabile sicurezza della CGIL “ancora una volta non si centrano e non si
affrontano i problemi reali, ma ci si concentra su bisogni non essenziali delle
imprese e su alcune operazioni francamente incomprensibili”.
“Metteremo
in atto tutte le azioni di contrasto possibili alle misure definitive citate,
sia in sede contrattuale che legale, e per quanto riguarda le norme in itinere”
- conclude Calleri - “avvieremo una campagna di sensibilizzazione e di incontri
con i referenti parlamentari per illustrare i nostri punti di vista e, ove
possibile, recuperare gli aspetti maggiormente negativi”.
LA SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE
Da:
PuntoSicuro
12
giugno 2015
Un
intervento si sofferma sulla tutela della sicurezza negli interventi di
manutenzione delle macchine. Le zone pericolose, l’accesso ai punti
d’intervento utilizzati per la manutenzione e la pulitura delle parti interne
delle macchine.
Sono
molti gli infortuni gravi che avvengono annualmente in attività di manutenzione
delle macchine. E, come ricordato dall’Agenzia Europea per la sicurezza e
Salute sul Lavoro nella campagna dedicata alla manutenzione sicura, malgrado i
rischi per i lavoratori dei macchinari industriali non siano nuovi, le macchine
continuano a provocare infortuni mortali. Infortuni che il nostro giornale ha
più volte descritto nella sua rubrica “Imparare dagli errori”.
Proprio
per migliorare la prevenzione di questi infortuni presentiamo un intervento
relativo al convegno “Sicurezza e qualificazione nelle attività di
manutenzione” che si è tenuto a Imola il 19 novembre 2014 nell’ambito delle
Settimane della Sicurezza 2014 organizzate dall’ Associazione Tavolo 81 Imola.
Nell’intervento
“La manutenzione delle macchine. Aspetti di sicurezza”, a cura dell’ingegner Ernesto
Cappelletti, vengono fornite diverse informazioni sulla manutenzione ordinaria
e straordinaria.
Ad
esempio si indica che il fabbricante della macchina deve indicare chiaramente
nelle istruzioni per l’uso quali sono gli interventi di manutenzione che
l’utilizzatore deve fare per mantenere efficiente la macchina; tali interventi
prendono normalmente il nome di “manutenzione ordinaria”. E normalmente, gli
interventi che non rientrano nella “manutenzione ordinaria”, ovvero gli
interventi che vengono solitamente chiamati di “manutenzione straordinaria”,
vengono eseguiti direttamente dal fabbricante della macchina o da personale che
opera su suo mandato (per esempio, centri di assistenza locali).
Per
facilitare la prevenzione degli incidenti è in ogni caso opportuno che le
istruzioni per l’uso vietino all’utilizzatore di eseguire interventi di
manutenzione diversi da quelli previsti, in quanto, non avendo indicazioni
dettagliate sulle loro modalità di esecuzione, gli operatori potrebbero
trovarsi in situazioni pericolose.
Il
relatore riprende poi diverse parti della Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio
2006 (la cosiddetta “Nuova Direttiva Macchine”) arricchendoli di
approfondimenti tratti dalla normativa tecnica o da altri documenti
esplicativi.
Ad
esempio la Direttiva Macchine
(punto 1.6.1 dell’Allegato 1) in relazione alla manutenzione indica che:
-
i
punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone
pericolose;
-
gli
interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della
macchina devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma;
-
se
per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni,
devono essere prese disposizioni per garantire che dette operazioni possano
essere eseguite in condizioni di sicurezza.
E
il relatore riporta, tratte dalla norma EN 14120:2003+A1:2007,
alcune indicazioni sulla scelta dei tipi di ripari.
In
particolare i ripari dovrebbero essere scelti (sulla base del numero e della
localizzazione dei pericoli) con il seguente ordine di priorità:
-
ripari
locali che segregano singole zone pericolose se il numero di zone da proteggere
è basso; con un rischio residuo accettabile, si permette l’accesso alle parti
di macchina non pericolose per manutenzione, regolazione, ecc.;
-
riparo
che segrega tutte le zone pericolose se il numero o le dimensioni delle zone
pericolose sono elevati; in questo caso, le postazioni di messa a punto e
manutenzione dovrebbero essere posizionate al di fuori dell’area segregata;
-
barriera
distanziatrice parziale se l’utilizzo di un riparo a segregazione totale non è
possibile ed il numero di zone pericolose da proteggere è basso;
-
barriera
distanziatrice intorno all’intero perimetro se l’utilizzo di un riparo a
segregazione totale non è possibile ed il numero o le dimensioni delle zone
pericolose sono elevati.
Un
altro aspetto su cui si ferma la relazione è l’accesso ai posti di lavoro e ai
punti d’intervento utilizzati per la manutenzione.
Infatti
secondo la Direttiva
2006/42/CE (punto 1.6.2 dell’Allegato 1) la macchina deve essere progettata e
costruita in modo da permettere l’accesso in condizioni di sicurezza a tutte le
zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione e
la manutenzione della macchina.
E
la “Guida all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE” (seconda
edizione, giugno 2010) indica che il requisito di cui al punto 1.6.2 deve
essere considerato quando si posizionano i posti di lavoro e quelli
d’intervento per la manutenzione. Posizionare i posti di lavoro e quelli
d’intervento per la manutenzione in zone facilmente accessibili, ad esempio al
piano terra, può evitare l’esigenza di dotare la macchina di speciali mezzi di
accesso. Qualora siano previsti tali mezzi speciali di accesso, i posti di
lavoro e quelli d’intervento per la manutenzione cui è necessario accedere
frequentemente devono essere posizionati in modo tale da poter essere
facilmente raggiungibili tramite un adeguato mezzo di accesso. Come gli stessi
punti di regolazione e manutenzione. I mezzi di accesso devono trovarsi al di
fuori delle zone pericolose [...]. E inoltre il fabbricante della macchina ha
la responsabilità di fornire la macchina dotata dei mezzi necessari per
l’accesso in sicurezza, anche nel caso in cui la costruzione della macchina sia
completata presso i locali dell’utilizzatore. In tal caso, il fabbricante della
macchina può tener conto dei mezzi di accesso già esistenti nei locali
dell’utilizzatore, che dovranno essere specificati nel fascicolo tecnico. I
mezzi di accesso ai posti d’intervento per la manutenzione devono essere
progettati tenendo conto degli utensili e delle attrezzature necessarie per la
manutenzione della macchina. I mezzi speciali per l’accesso straordinario
quali, ad esempio, per eseguire delle riparazioni straordinarie, possono essere
descritti nelle istruzioni del fabbricante [...]. Le specifiche per la scelta e
la progettazione di mezzi permanenti di accesso alla macchina sono fornite
dalle norme della serie EN ISO 14122. Norma su cui si sofferma ampiamente il
relatore, con particolare riferimento all’utilizzo di scale, piattaforme e
passerelle.
Concludiamo
questa presentazione dell’intervento soffermandoci sulla pulitura delle parti
interne delle macchine.
La Direttiva indica (punto
1.6.5 dell’Allegato 1) che:
-
la
macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura delle parti
interne della macchina che ha contenuto sostanze o preparazioni pericolose sia
possibile senza penetrare in tali parti interne; lo stesso dicasi per
l’eventuale svuotamento completo, che deve poter essere fatto dall’esterno;
-
se
è impossibile evitare di penetrarvi, la macchina deve essere progettata e
costruita in modo da consentire di effettuare la pulitura in condizioni di
sicurezza.
A
questo proposito il relatore ricorda che la pulitura delle parti interne della
macchina può essere un’operazione estremamente rischiosa, soprattutto se
l’operatore deve entrare nella macchina per eseguirle, qualora tali parti
abbiano contenuto sostanze pericolose. E per questo le istruzioni per l’uso
devono fornire tutte le indicazioni necessarie per l’esecuzione di tali operazioni
in condizioni di sicurezza.
Il
fabbricante della macchina può anche prevedere mezzi che provvedano a
ricambiare in modo sufficiente l’aria all’interno della macchina e/o sensori
che individuino la presenza di atmosfere potenzialmente pericolose nelle parti
in cui l’operatore deve entrare (per esempio, sensori di concentrazione di
ossigeno nell’aria). Associati a queste misure di sicurezza, possono essere
previsti dispositivi (per esempio, meccanismi di blocco delle porte di accesso)
che impediscano all’operatore di entrare nella macchina finché l’atmosfera in
essa presente non è sicura.
Il
relatore si sofferma anche su altri due aspetti:
-
attenzione
deve anche essere posta alla possibilità che sostanze pericolose vengano generate
da reazioni chimiche tra la rimanenza di quanto contenuto in precedenza dalla
macchina e i prodotti usati per la pulizia, per esempio i detergenti; a questo
proposito, le istruzioni per l’uso devono contenere, se del caso, tutte le
avvertenze necessarie a evitare che una situazione di questo genere possa
verificarsi;
-
attenzione
deve essere pure posta a eventuali impianti antincendio presenti sulla macchina
(per esempio, presenti su macchine che lavorano materiali potenzialmente
infiammabili, quale la carta) che, al loro azionamento, possono creare
situazioni potenzialmente pericolose, soprattutto in zone chiuse della macchina
(si pensi, per esempio, a impianti antincendio ad anidride carbonica).
Ricordiamo,
infine, che la relazione si sofferma anche su:
-
selezione
del modo di comando o di funzionamento;
-
isolamento
dalle fonti di alimentazione di energia;
-
istruzioni
per l’uso.
Il
documento “La manutenzione delle macchine. Aspetti di sicurezza”, a cura
dell’ingegner Ernesto Cappelletti è scaricabile all’indirizzo:
LA CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Da:
PuntoSicuro
17
giugno 2015
Gli
obblighi del datore di lavoro in relazione alla consultazione e ai diritti del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Valutazione dei rischi,
designazione degli addetti, organizzazione della formazione, documentazione
aziendale.
Tra
i vari obblighi che il D.Lgs. 81/08 richiede a datori di lavoro e dirigenti
(articolo 18) c’è anche quello relativo alla consultazione del RLS in merito a
diversi aspetti, a volte anche molto delicati come quelli inerenti alla
valutazione dei rischi.
Per
offrire alle aziende una utile chiave di lettura di questi obblighi,
riprendiamo la presentazione della guida prodotta dall’Ente Bilaterale
Nazionale del settore Terziario dal titolo “Datori di lavoro e lavoratori.
Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, una
guida che fa riferimento non solo al Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche al contenuto di diversi
accordi/intese (Confindustria, Settore Artigiano, Pubblica Amministrazione,
Commercio, ecc.).
A
norma degli articoli 18, comma 1, lettera s) e 50, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 81/08 il RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva.
In
questo caso la maggior parte delle intese collettive citate dal documento,
ribadiscono il diritto del RLS di ricevere le informazioni e la documentazione
aziendale inerente tra l’altro la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle concernenti l’organizzazione del lavoro,
precisando inoltre che il datore di lavoro deve fornire, anche su richiesta del
RLS, tali dati. Ed il RLS è comunque tenuto a fare un uso strettamente connesso
alla sua funzione delle notizie e documentazione ricevuta.
Altro
aspetto su sui soffermarsi è l’obbligo di datore di lavoro e dirigente di
consultare il RLS sulle nomine e sulle designazioni dei soggetti responsabili
della sicurezza.
Infatti
secondo gli articoli 18, comma 1, lettera s) e 50, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. 81/08 è necessario consultare il RLS sulla designazione del responsabile
e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione
incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico
competente.
Il
documento ricorda che se la consultazione del RLS da parte del datore di lavoro
è prevista nel D.Lgs. 81/08 in relazione agli aspetti maggiormente
significativi per la sicurezza (valutazione dei rischi, designazione degli
addetti al servizio di prevenzione e alla gestione delle emergenze;
organizzazione della formazione), la consultazione si esprime nella
obbligatoria richiesta di un parere che tuttavia non è vincolante per il datore
di lavoro.
Ed
un aspetto rilevante della consultazione è il procedimento da seguire per
compierla, procedimento articolato in due fasi:
prima
fase: relativa all’informazione, che deve essere data al RLS su tutti gli
aspetti oggetto di consultazione;
seconda
fase: caratterizzata dalla disponibilità di un tempo congruo, da parte del RLS,
per poter esprimere il proprio parere
Dunque
la consultazione non può dunque scadere nella semplice informativa bensì
implica l’attivazione di una particolare procedura.
Secondo
alcune delle intese, degli accordi citati dal documento presentato, si dispone
che il RLS confermi l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul
verbale della stessa. In tale documento, dovranno inoltre essere riportate le
osservazioni e le proposte che il RLS può formulare sulle tematiche oggetto di
consultazione, le quali comunque non hanno carattere vincolante per il datore
di lavoro.
Un
altro obbligo è quello (articoli 18 e 50 del D.Lgs. 81/08) di consultare il RLS
in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37.
In
particolare il documento presentato si sofferma sul fatto che il RLS ha diritto
di ricevere una formazione adeguata non inferiore a quella prevista dal Testo
Unico all’articolo 37 e all’articolo 50, comma 1, lettera g) del Decreto. Deve
ricevere una formazione particolare, concernente la normativa in materia di
salute e sicurezza e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
E
i corsi per RLS devono avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 ore
incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione
e protezione adottate.
Il
documento ricorda che un’ampia trattazione relativa alla formazione dei RLS è
prevista dagli Accordi interconfederali. Nella maggiore parte di essi si
precisa che la formazione del RLS deve svolgersi mediante permessi retribuiti
aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la sua attività e che deve comportare
oneri solo a carico del datore di lavoro.
Arriviamo
all’obbligo del datore di lavoro di fornire al RLS le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché inerente le sostanze ed i preparati pericolosi, le
macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli
infortuni ed le malattie professionali (articoli 18, comma 1, lettera s) e 50,
comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08).
A
questo proposito il documento ribadisce che uno degli aspetti più significativi
del D.Lgs. 81/08 risiede proprio nel radicale mutamento culturale da una logica
di semplice riparazione del danno a quella della prevenzione, rafforzando e
privilegiando così quel potere d’iniziativa proveniente anche dal “basso”
voluto espressamente dal legislatore. E in questa cornice si collocano le
attribuzioni del RLS, previste dall’articolo 50, anche in merito all’attività
propositiva dell’RLS stesso (articolo 50, comma 1, lettere h), i), m) del
D.Lgs. 81/08).
Ma
questo ruolo richiede l’acquisizione di conoscenze sui modi di produzione e
sull’intera organizzazione aziendale. Da qui l’importanza di una adeguata
preparazione, anche tecnica, del RLS. Il potere di formulare proposte da parte
del RLS non rappresenta una totale novità nel panorama normativo italiano. Già
la seconda parte dell’articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori riconosce ai
lavoratori, mediante loro rappresentanze, un potere di iniziativa circa la
ricerca, l’elaborazione e l’attuazione delle misure di sicurezza.
Concludiamo
con l’obbligo di consentire al RLS l’accesso ai luoghi di lavoro, da
esercitarsi nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste
dalla legge.
Tale
diritto del RLS non fa parte di disposizioni “nuove” che il D.Lgs. 81/08 ha
introdotto in materia di salute e sicurezza: tale diritto, anche se non in
forma esplicita, era già contenuto nell’articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori,
ove si precisa che “i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto
di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali. La determinazione delle modalità per l’esercizio
del diritto di accesso ai luoghi di lavoro è demandata dalla legge alla
contrattazione collettiva nazionale”.
Non
va dimenticato, infine, che il RLS è tenuto al rispetto del segreto
industriale, come sancito dall’articolo 50, comma 6, del D.Lgs. 81/08: “Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto
industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di
valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di
cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni”.
Il
documento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario “Datori di
lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato
sanzionatorio” è scaricabile all’indirizzo:
JOBS ACT: NUOVE
SEMPLIFICAZIONI E MODIFICHE DEL D.LGS. 81/08
Da:
PuntoSicuro
18
giugno 2015
di
Tiziano Menduto
I
testi dei Decreti in materia di semplificazione e razionalizzazione nelle norme
sulla sicurezza sul lavoro. Testi approvati dal Consiglio dei Ministri e in
attesa di parere delle Commissioni parlamentari. Le possibili modifiche del
D.Lgs. 81/08.
Sono
stati pubblicati finalmente, sul sito della Camera, i testi relativi agli
ultimi decreti attuativi della Legge Delega per la riforma del lavoro, il
cosiddetto “Jobs Act”, che hanno avuto il via libera nei giorni scorsi dal
Consiglio dei Ministri.
E
alcuni di questi Decreti, come più volte ricordato in questi mesi dal nostro
giornale, riguardano non solo il tema dei contratti di lavoro e del riordino
degli ammortizzatori sociali, ma anche direttamente e concretamente il mondo
della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Decreti che
dovrebbero dare concretezza alla più volte dichiarata volontà di semplificare e
razionalizzare i vari adempimenti e alla volontà di creare un’ Agenzia unica
delle ispezioni del lavoro.
Segnaliamo,
a questo proposito, quanto indicato dal Jobs Act riguardo alla delega sulla
sicurezza:
(...)
5.
Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure
e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
(...)
Ricordando
che stiamo parlando di schemi di Decreti Legislativi, cioè di Decreti non ancora
promulgati e in vigore, e che sono, ad oggi, atti del Governo in attesa di
parere (la legge prevede che su determinati atti del Governo sia espresso il
parere del Parlamento, parere espresso dopo l’assegnazione e l’esame delle
Commissioni competenti), ci soffermiamo su uno schema di Decreto che riguarda
in particolare le possibili modifiche al D.Lgs. 81/08.
Lo
“Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità” prevede infatti un Capo III dedicato espressamente alla
“Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro”.
Due
gli articoli di interesse contenuti nel Decreto:
-
articolo
20: modificazioni al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
-
articolo
21: semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.
Ci
soffermiamo oggi in particolare sul contenuto dell’articolo 20 che analizziamo
con l’aiuto della relazione illustrativa ufficiale dello schema di Decreto.
Il
comma 1, lettera a) modifica l’articolo 3 (Campo di applicazione) del Testo
Unico secondo il seguente indirizzo: “si prevede (comma 8) che in caso di
lavoratori che prestano lavoro accessorio in favore di committenti che non
siano imprenditori o professionisti si applichino le disposizioni di cui
all’articolo 21 in
materia di sicurezza per i lavoratori autonomi. Si riformula (comma 12 bis),
inoltre, la norma che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 21 ai volontari, ricomprendendovi i volontari delle associazioni
religiose e i volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di
educazione non formale”.
Il
comma 1, lettera b) modifica l’articolo 5 del Testo Unico relativo al Comitato
per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro secondo il seguente indirizzo: “si prevede una revisione nella
composizione del Comitato, al fine di semplificare e snellire le procedure di
designazione dei membri, consentendo l’individuazione automatica dei componenti
istituzionali per funzione e non in virtù di designazione nominativa
individuale, eliminando cosi possibili ritardi ed interruzioni per l’attività
deliberativa del Comitato nei casi di trasferimento ad alto incarico, pensionamento
o altro”.
Il
comma 1, lettera c) modifica l’articolo 6 del Testo Unico relativo alla
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro secondo
il seguente indirizzo: “tale norma disciplina la composizione, la procedura di
ricostituzione, le modalità di funzionamento e i compiti della Commissione
medesima; tuttavia, sin dal suo insediamento, il predetto organismo ha
dimostrato di non riuscire, a causa della sua composizione pletorica„ ad
assicurare il raggiungimento delle finalità per le quali è stata costituita;
pertanto, è stata prevista una riduzione dei suoi componenti, una nuova
procedura di ricostituzione e un aggiornamento delle funzioni ad essa
istituzionalmente attribuite”.
Il
comma 1, lettera d) modifica l’articolo 12 (Interpello) del Testo Unico secondo
il seguente indirizzo: “si prevede che i quesiti di ordine generale
sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro
possano essere presentati alla Commissione per gli interpelli anche dalle
Regioni e dalle Province autonome”.
Il
comma 1, lettera e) modifica l’articolo 28 (Oggetto della valutazione dei
rischi) del Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “si prevede che ai fini
della valutazione dei rischi, l’INAIL, anche in collaborazione con le Aziende
Sanitarie Locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera ee), rende disponibili al datore
di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di
rischio; l’INAIL e le Aziende Sanitarie Locali svolgono la predetta attività
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente”.
Il
comma 1, lettera t) modifica l’articolo 29 (Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi) del Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “si è
ritenuto opportuno introdurre una modifica dell’articolo 29, comma 5, al fine
di prevedere che vengano individuati e/o elaborati strumenti di supporto alla
valutazione dei rischi (compresi gli strumenti informatizzati, sulla base del
prototipo OIRA Online Interactive Risk Assessment) da adottarsi con Decreto
Ministeriale, al fine di agevolare il datore di lavoro nella valutazione dei
rischi presenti in azienda e nella conseguente predisposizione del documento di
valutazione dei rischi”.
Il
comma 1, lettera g) modifica l’articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) del Testo
Unico secondo il seguente indirizzo: “si prevede che lo svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione
degli incendi e di evacuazione, viene consentita anche nelle imprese o unità
produttive che superano i cinque lavoratori; la formazione specifica per svolgere
tali compiti viene comunque assicurata al comma 2-bis”.
Il
comma 1, lettera h) modifica l’articolo 41 del Testo Unico in materia di
sorveglianza sanitaria secondo il seguente indirizzo: “si prevede l’abrogazione
del comma 2, lettera e-bis), atteso che è già prevista nel Testo Unico una
visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni a
una specifica mansione”.
Il
comma 1, lettera i) modifica l’articolo 53 (Tenuta della documentazione) del
Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “si prevede la soppressione del
riferimento al registro infortuni: la disposizione in esame è da leggersi in
coordinamento con quanto previsto all’articolo 20, comma 4, del presente
provvedimento, che abolisce l’obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere
dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del medesimo”.
Il
comma 1, lettera l) modifica l’articolo 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e
il dirigente) del Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “la prima modifica
garantisce omogeneità di comportamenti da parte degli organi di vigilanza su
aspetti sanzionatori non interpretati in maniera omogenea: il contravventore
che con una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima
disposizione di legge, per potere essere punito con la pena prevista per la violazione
più grave, aumentata al massimo fino al triplo, deve proseguire l’iter
giudiziario; la modifica prevede una sanzione progressiva in relazione al
numero di lavoratori coinvolti, infatti in caso di violazione delle
disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, previste dall’articolo 18,
comma 1, lettera g), e quelle relative alla formazione previste dall’articolo
37, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della
sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori
gli importi della sanzione sono triplicati; la seconda modifica prevede che in
caso di violazione di più disposizioni inerenti la valutazione dei rischi,
contenute nei titoli diversi dal Titolo I, l’importo derivante
dall’applicazione di più sanzioni non può superare l’importo di cui al comma 1
che è l’importo per la violazione più grave in materia di valutazione dei
rischi”.
Il
comma 1, lettera m) modifica l’articolo 69 (Definizioni) del Testo Unico in
relazione al Titolo III relativo ad attrezzature e DPI secondo il seguente
indirizzo: “ai fini della definizione di operatore incaricato dell’uso di una
attrezzatura di lavoro si introduce il riferimento al datore di lavoro che ne
fa uso; tale modifica trova fondamento nella necessità di colmare una lacuna
legislativa già superata dall’interpretazione comune dello spirito sotteso al
Testo Unico continuamente oggetto di richiesta di pareri”.
Il
comma 1, lettera n) inserisce un nuovo articolo 73 bis al Testo Unico in tema
di generatori di vapore, al fine di legittimare ancora oggi l’attività di
conduzione di generatori di vapore e il rilascio delle relative abilitazioni,
essendosi verificato in materia un vuoto normativo.
Il
comma 1, lettera o) modifica l’articolo 87 del Testo Unico relativo alle
sanzioni del Capo IV secondo il seguente indirizzo: “al fine di correggere
alcune disposizioni sanzionatorie”.
Il
comma 1, lettera p) modifica l’articolo 88 del Testo Unico, relativo al campo
di applicazione del Titolo IV secondo il seguente indirizzo: “si prevede che le
disposizioni del Testo Unico relative alle misure di sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici,
reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento purché questi
non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del
predetto Decreto; la modifica è volta ad evitare una procedura di infrazione”.
Il
comma 1, lettera q) modifica l’articolo 98 (Requisiti professionali del
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori) del Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “si prevede un
semplificazione in materia di formazione dei coordinatori: al momento la
formazione dei coordinatori è l’unica non demandata agli accordi Stato-Regioni”.
In
particolare il comma 1, lettera q) recita: “l’allegato XIV è aggiornato con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: i corsi di cui
all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento
possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto
dall’allegato I dell’ Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21
dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo
37, comma 2”.
Il
comma 1, lettera r) modifica l’articolo 302 bis (Potere di disposizione) del
Testo Unico secondo il seguente indirizzo: “si prevede una riformulazione
dell’articolo al fine di consentire un più agevole utilizzo del potere di
disposizione”.
Il
comma 1, lettera s) modifica l’allegato IV del Testo Unico secondo il seguente
indirizzo: “si prevede l’obbligo di dotarsi di uno o più ambienti da utilizzare
per la consumazione dei pasti solo qualora non sia istituito un servizio mensa
o un servizio sostitutivo di mensa (quale ad esempio il buono pasto da
utilizzare in un esercizio convenzionato in prossimità del luogo di lavoro)”.
Infine,
sempre riguardo all’articolo 20, il comma 2 “introduce una disposizione
transitoria, al fine di salvaguardare l’operatività degli organismi di cui agli
articoli 5 e 6 del D.Lgs. 81/08 (Comitato per l’indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro), la cui composizione è stata
modificata dalle lettere b) e c) del comma 1, già costituiti alla data di
entrata in vigore del presente Decreto Legislativo: essi continuano a operare
nell’attuale composizione fino alla loro naturale scadenza”.
Per
concludere, ricordiamo molto brevemente che l’articolo 21 reca diverse
semplificazioni in materia di adempimenti formali “concernenti gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, al fine dì ridurre gli oneri
amministrativi per i datori di lavoro”.
E
a tal fine “vengono apportate alcune modifiche al D.P.R. 1124/65 (Testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali)”.
Lo
schema di Decreto Legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (atto del
Governo sottoposto a parere il 16 giugno 2015) è scaricabile all’indirizzo:
Lo
schema di Decreto Legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e
la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione
sociale, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (atto del Governo
sottoposto a parere il 16 giugno 2015) è scaricabile all’indirizzo:
RISCHIO ESPLOSIONE
DI POLVERI NELL’INDUSTRIA: ISOLAMENTO E PROTEZIONE
Da:
PuntoSicuro
19
giugno 2015
Articoli
289 e 290 del D.Lgs. 81/08: come evitare l’accensione di atmosfere esplosive ed
attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione garantendo la salute e
la sicurezza dei lavoratori?
Pubblichiamo
un estratto della relazione “Rischio esplosione di polveri nell’industria:
sistemi di isolamento e protezione” che da indicazioni sui sistemi di
isolamento e protezione dal rischio esplosione di polveri nell’industria.
Diverse
sono le attività industriali in cui vi sono pericoli di esplosioni dovute a
polveri combustibili; tra queste ricordiamo il settore alimentare, il settore
chimico, metallurgico, della lavorazione del legno e, da non trascurare, le
attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti per la presenza di polveri di
carta, sostanze alimentari e di materiali sintetici.
Le
reazioni polveri-aria sono influenzate da numerosi parametri, a volte
dipendenti tra loro, tra i quali la distribuzione granulometrica delle
particelle e loro forma, il grado di sospensione, la turbolenza, il grado di
umidità, la temperatura, ecc.; a maggior ragione se le polveri sono di diversa
natura, come ad esempio potrebbe avvenire nei processi di recupero e
riciclaggio dei rifiuti data l’eterogeneità degli stessi.
Pertanto
la prevenzione contro la formazione di miscele potenzialmente esplosive, come
anche la valutazione dell’energia minima di innesco, risulta spesso
impraticabile. Ne consegue che a misure di protezione su taluni apparati di
impianti, tramite dispositivi di soppressione e/o o di sfogo dell’esplosione,
dovrebbero, sulla base della valutazione del rischio, essere abbinati sistemi
di confinamento sulle tubazioni che isolino la parte interessata dal resto
dell’impianto.
La
presente memoria vuole da un lato far luce su una problematica insita negli
impianti industriali in cui le polveri sono un prodotto finale, intermedio, di
risulta, oppure un prodotto indesiderato; dall’altro, rappresentare quelle che
sono le attuali tecnologie di isolamento delle esplosioni.
I
sistemi “costruttivi” per la protezione di silos, serbatoi, filtri, ecc.,
contro le esplosione possono essere così suddivisi:
-
soppressione
dell’esplosione (caso a );
-
scarico
dell’esplosione (caso b);
-
struttura
resistente all’esplosione (caso c).
Generalmente
i sistemi descritti si adottano in combinazione fra loro, tenendo presente i molteplici
aspetti della parte di impianto presa in considerazione.
I
sistemi di soppressione dell’esplosione (caso a) impediscono che si raggiunga
la pressione massima di esplosione, grazie all’iniezione rapida di agenti
estinguenti nei prodotti sedi di esplosione. Ciò significa che gli apparecchi,
protetti in questo modo, possono essere progettati per poter resistere a una
pressione di esplosione ridotta. Quando si utilizza la soppressione
dell’esplosione, gli effetti di un’esplosione sono generalmente limitati
all’interno di apparecchi, sistemi di protezione e componenti. I sistemi di
soppressione dell’esplosione sono essenzialmente costituiti da un sistema
rilevatore, che rileva l’esplosione incipiente, e da estintori pressurizzati le
cui aperture sono attivate dal sistema rilevatore. Il contenuto degli estintori
è rapidamente iniettato negli apparecchi da proteggere, e distribuito il più
uniformemente possibile. Ciò ha l’effetto di estinguere le fiamme
dell’esplosione e ridurre la pressione di esplosione al fine di proteggere la
struttura degli apparecchi.
Lo
scarico dell’esplosione (caso b) è un principio di protezione che, attraverso
lo scarico di miscela combusta e incombusta, riduce la pressione di esplosione;
ciò si ottiene prevedendo aperture sufficienti, quali dischi di sicurezza,
pannelli o sportelli di esplosione progettati secondo appropriati standard di
riferimento.
In
una struttura resistente alla pressione di esplosione (caso c) gli apparecchi,
i sistemi di protezione e i componenti sono progettati e costruiti per
resistere alla pressione di esplosione.
Ai
sensi degli articoli 289 e 290 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve
evitare l’accensione di atmosfere esplosive e attenuare gli effetti
pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza
dei lavoratori.
A
tal fine il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici derivanti da
atmosfere esplosive, tenendo conto della probabilità e durata della presenza di
atmosfere esplosive, della probabilità che le fonti di accensione siano
presenti e divengano efficaci, e infine delle caratteristiche dell’impianto,
sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni.
La
complessità dei meccanismi che regolano le esplosioni di polveri e la svariata
tipologia di dispositivi d’isolamento che la tecnologia mette oggi a
disposizione, porta a concludere che quando le condizioni di esercizio di
polveri (soprattutto quelle di risulta o indesiderate di un processo
industriale) sono suscettibili a esplosioni interne dovute alla combustione
improvvisa, al fine di progettare al meglio il sistema di protezione ci deve
essere un’approfondita e proficua collaborazione/scambio di informazioni tra
progettista, l’utilizzatore finale dell’impianto e i fabbricanti dei materiali
e fabbricanti dei dispositivi di isolamento di cui si è parlato.
Il
documento “Rischio esplosione di polveri nell’industria: sistemi di isolamento
e protezione” di De Gennaro, Altamura, De Sandre, De Musso è scaricabile
all’indirizzo:
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