giovedì 9 luglio 2015

9 luglio - Una buona notizia: il TAR Milano da ragione ai lavoratori immigrati che perdono il permesso di soggiorno quando perdono il lavoro



Carta di soggiorno revocata a chi perde il lavoro. Il giudice ferma le Questure
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“Il permesso a tempo indeterminato può essere tolto solo a chi è pericoloso, la mancanza di reddito non conta”. Un immigrato e l’Anolf vincono ricorso al Tar di Milano


Roma – 6 luglio 2015 – Per anni hanno lavorato duro rinnovando di volta in volta i loro permessi di soggiorno. Poi si sono finalmente messi in tasca la carta di soggiorno (permesso Ue per lungosoggiornati), il  documento “a tempo indeterminato”  a cui aspirano tutti gli immigrati. Quando però, complice la crisi economica, hanno perso il lavoro, la Questura ha revocato loro la carta di soggiorno. Sostenendo che, senza un regolare contratto di lavoro, non possono essere considerate “persone per bene”, degne di rimanere in Italia. Come se a decidere di non lavorare, o di lavorare in nero, fossero i lavoratori. È successo,  soprattutto a Milano, a cittadini stranieri che avevano chiesto un duplicato o un aggiornamento della loro carta di soggiorno. La Questura ha preteso che dimostrassero di nuovo i requisiti di reddito previsti per il primo rilascio e, in mancanza di assunzioni regolari, contributi versati  ecc, è arrivato il diniego. Potenzialmente una strage, in tempi di crisi economica. Ora a fermare questa prassi è finalmente arrivata la legge, fatta valere qualche giorno fa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. Il giudice ha dato ragione a un cittadino srilankese, che dopo aver lavorato a lungo come custode non era riuscito a trovare una nuova occupazione, e ha datotorto alla Questura, che gli aveva revocato la carta di soggiorno perché non aveva un reddito regolare. La mossa della Questura, ha spiegato il giudice, è illegittima. Sia le norme europee (art. 8 della Direttiva 2003/109/CE), sia il Testo Unico sull’immigrazione che le ha recepite (art. 9 del d.lgs. n. 286/98), prevedono infatti che lo “status di soggiornante di lungo periodo è permanente” e può essere revocato solo “ qualora lo straniero sia pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, e non invece a fronte della mera mancanza di redditi”. L’immigrato srilankese può festeggiare, riavrà la carta di soggiorno che si era conquistato sin dal 2005. E lo stesso potranno pretendere quanti sono incappati in una simile ingiustizia. Soddisfatta anche l’Anolf Cisl, che aveva sollevato il caso chiedendo anche l’intervento della commissione europea e che ha affiancato il lavoratore nel ricorso al Tar insieme all’avvocato Silvia Balestro. “La crisi ha colpito duro, soprattutto in determinati settori e soprattutto i lavoratori stranieri.  Togliere loro la carta di soggiorno solo perché hanno perso il lavoro vuol dire far fare un enorme passo indietro al processo di integrazione, per una situazione della quale non hanno colpa. Come si può presupporre che chi non ha un lavoro regolare abbia scelto scientemente di lavorare in nero o di evadere le tasse?” dice a Stranieriinitalia.it, Maurizio Bove, presidente di Anolf Milano e responsabile immigrazione della Cisl meneghinare. La prassi della Questura di Milano, nota il sindacalista, estremizzava il legame tra lavoro e permesso di soggiorno già previsto dalla legge, andando oltre la stessa legge con una discrezionalità eccessiva e perdendo di vista l’importanza dell’integrazione di chi vive da tanti anni in Italia. Del resto, una sentenza simile a questa aveva già bocciato la Questura, che a quanto pare ultimamente ha iniziato a valutare con più attenzione le singole situazioni. “Ora ci aspettiamo che la legge venga applicata correttamente a Milano e nel resto d’Italia. Deve essere chiaro che chi perde il lavoro non può perdere, per quel motivo, anche la carta di soggiorno” conclude Bove. Se poi il ministero dell’Interno, aggiungiamo noi, volesse chiarire il concetto a tutte le Questure, sarebbe un ulteriore passo avanti.
Scarica la sentenza del Tar di Milano                                                                         Stranieriinitalia.it

di seguito la sentenza del TAR


 

N. 01477/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01220/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2015, proposto da:
xxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Balestro, presso il cui studio, in Milano, corso di Porta Romana, 6, è elettivamente domiciliato; 
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede, in Milano, Via Freguglia, 1, è domiciliato; 
per l'annullamento
del decreto prot. n. 13198/2014 Imm. del 3.12.2014 notificato il 26.3.2015 con cui è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e conseguentemente rigettata l'istanza di aggiornamento presentata il 14.3.2014, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Milano ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in data 4.5.2005 ed ha conseguentemente rigettato l’istanza di aggiornamento presentata il 14.3.2014;
- il provvedimento impugnato si fonda sulla mancata percezione di redditi da parte del sig. Xxxxxxx, successivamente al rilascio, in suo favore, della permesso di soggiorno;
- in particolare, secondo l’amministrazione resistente, “il riscontro della mancanza di redditi da un così protratto e continuato lasso temporale rivela come la sua integrazione socio lavorativa non si sia mai effettivamente compiuta, integrazione richiesta” al titolare di un titolo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ciò che configurerebbe il presupposto per l’esercizio del potere di revoca di cui all’art. 21 - quinquies della L. n. 241/90;
Ritenuto che:
- l’operato dell’Amministrazione sia illegittimo, in quanto contrastante con quanto previsto dall’art. 8 della Direttiva 2003/109/CE, e dall’art. 9 del d.lgs. n. 286/98 che ha recepito tale disposizione nell’ordinamento interno, secondo i quali lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, potendo essere revocato nei casi previsti dal comma 4 del cit. art. 9, ossia qualora lo straniero sia pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, e non invece, come accaduto nel caso di specie, a fronte della mera mancanza di redditi in capo al medesimo;
- l’art. 9 del d.lgs. n. 286/98 circoscrive espressamente la facoltà di revoca della carta di soggiorno ai soli casi ivi indicati, non potendo pertanto trovare applicazione la disciplina generale di cui all’art. 21 - quinquies della l. n. 241/90, invece erroneamente invocata nel provvedimento impugnato (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, n. 120/2015; n. 115/2015; sez. I, n. 1353/2015, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 cod.proc.amm.);
- in ragione delle suesposte considerazioni il ricorso debba essere accolto;
- in considerazione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di causa possano essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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