Diario Prevenzione
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sabato 16 gennaio 2016
Abbondano i disegni
di legge per dare una parvenza di “legalità” alle forme di lavoro “precario”
con la sostituzione delle parole che lo definiscono.
Da “precario” il
lavoro diviene “agile”, e in alcune accezioni diviene addirittura “smart” dove
di “smart” per il lavoratore vi è molto poco.
Tutto diviene
indefinito, la cosiddetta cornice costruita per dare una parvenza di “legalità”
per alcuni elementi diviene risibile rispetto, ad esempio, alle norme per la
gestione della sicurezza sul lavoro.
Abbiamo tra le mani
un ibrido che sta tra il regolamento aziendale tipo e un contratto commerciale
ove il lavoratore è un fornitore in una relazione di potere sbilanciata.
L’aspetto della prestazione è affidato al contratto individuale tra lavoratore
e impresa, in una condizione di totale subalternità del lavoratore.
Orari, tempi di
lavoro, aspetti gestionali sono consegnati alla trattativa individuale tra
lavoratore e impresa. Abusi, truffe e compensi non pagati in ragione di
contestazione della qualità della prestazione erogata dal lavoratore saranno
possibili e numerosi in quanto le clausole contro gli abusi riguardano solo gli
aspetti formali del contratto.
Il “dominus” è
l’azienda committente “versus” il lavoratore che è monade isolata e debole.
Non esiste nessun
accenno che richiami l’ergonomicità delle attrezzature fornite dal committente
o proprie del lavoratore. Per fare un esempio i lavoratori “agili” del call
center potranno operare con cuffie da tre soldi, apparecchiature di bassa
qualità...
Non parliamo poi
della prevenzione dello stress lavoro correlato totalmente ignorata in quanto
il lavoro “agile” non sarebbe stressante per definizione...
I commi 2 e 3
dell’articolo 6 del Disegno di Legge sul “Lavoro agile” sono emblematici
dell’assenza di tutela della salute di questi lavoratori.
Il Parlamento dovrà
discutere seriamente prima di licenziare questo pericoloso pastrocchio ove di
“agile” vi è solo l’amabile disinvoltura a evitare di affrontare la complessità
dei problemi che questa tipologia di lavoro produrrà nel mercato del lavoro.
La pericolosità sta
nella diffusione di un rapporto di lavoro di natura altamente subordinata
spacciato come rapporto di lavoro autonomo “leggero” e senza rischi per la
salute. La sua “pericolosità sociale” è pari solo a quella generata dai
“Voucher”.
L’articolo 6
“Sicurezza sul lavoro” del Disegno di Legge sul “Lavoro agile” riporta quanto
segue:
“Il datore di lavoro deve garantire la tutela
della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la propria prestazione
lavorativa in modalità di lavoro agile.
Al fine di dare attuazione all’obbligazione di
sicurezza, e tenuto conto dell’impossibilità di controllare i luoghi di
svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve consegnare
una informativa periodica, con cadenza almeno annuale, nella quale sono
individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di
svolgimento della prestazione.
Il lavoratore che svolge la propria prestazione
lavorativa in modalità di lavoro agile, per i periodi nei quali si trova al di
fuori dei locali aziendali, deve cooperare all’attuazione delle misure di
prevenzione predisposte dal datore di lavoro”.
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