sabato 1 luglio 2017

30 giugno - SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! - NEWSLETTER N. 282 DEL 30/06/17



Marco Spezia
ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro
Progetto “Sicurezza sul Lavoro! Know Your Rights”
Medicina Democratica - Movimento di lotta per la salute onlus
INDICE
- Le “Frequently Asked Questions” di Sicurezza sul Lavoro - Know Your Rights! - N.21
- Infortuni sul lavoro: in arrivo fino a 18 anni di carcere per i datori che non rispettano le norme sulla sicurezza
-Lavori usuranti: cosa sono, quando andare in pensione e come fare domanda
- Il tempo divisa va retribuito con gli arretrati
- Le sentenze riguardanti il rischio da uso dei telefoni per lavoro
- Infortuni professionali: se non si evitano le interferenze
- L’insicurezza sul lavoro degli apprendisti
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LE “FREQUENTLY ASKED QUESTIONS” DI SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS! - N.21
Nella mia attività di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, spesso sono chiamato, da lavoratori o associazioni sindacali di base, a svolgere delle vere e proprie “consulenze” (ovviamente del tutto gratuite) di ampio respiro, che poi riporto, per condividere l’esperienza con tutti, nella mia newsletter, nella rubrica “Le consulenze di Sicurezza sul Lavoro – Know Your Rights!”.
In qualche caso invece le richieste che mi pervengono non richiedono consulenze di ampio respiro, ma brevi e sintetiche risposte a domande su temi molto specifici e limitati.
Anche in questo caso mi sembra giusto e doveroso diffondere questi brevi consulenze che hanno la forma delle cosiddette “Frequently Asked Questions”, facendo nascere su tale argomento una nuova rubrica della mia newsletter.
Ovviamente, per evidenti motivi di privacy e per non creare motivi di ritorsione verso i lavoratori o le associazioni che le hanno poste, riportando le domande ometto il nominativo del lavoratore e dell’azienda coinvolti.
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Ciao,
scusa il disturbo.
A breve dovrò fare il corso di aggiornamento per RLS di 8 ore (lavorando in azienda con 110 dipendenti), suddivise in 2 giornate da 4 ore. 
Il mio orario di lavoro solitamente è dalle 07.00 alle 16.00.
Il corso avverrà in giornata lavorativa dalle 9.00 alle 13.00.
Siccome generalmente cercano di fregarmi, mi hanno chiesto se ho intenzione di lavorare quelle 3 ore scoperte (cosa impossibile poiché la scuola dista 20 km dal luogo di lavoro in centro), oppure utilizzare i miei permessi da RLS.
Ma è possibile che in questi casi debbano coprire le ore rimanenti scoperte, con ore che esulano da quelle a disposizione del RLS?
Credo di aver letto qualcosa a riguardo, ma non ricordo dove e a quale articolo faccia riferimento
Grazie mille.
A risentirci.
Ciao,
da quello che mi dici (numero di lavoratori inferiori a 250), la tua azienda fa parte della “piccola e media impresa”.
In questo caso si applica (oltre quanto previsto in maniera generica dal D.Lgs. 81/08) l’Accordo interconfederale sui rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità (in applicazione al D.Lgs. 81/08), di cui a seguire ti riporto gli articoli che riguardano il tuo caso, ma che trovi integralmente al link:
L’Accordo prevede all’articolo 3, comma 2 (unità produttive con più di 15 lavoratori) che:
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50 del D.Lgs 81/08, ad ogni RLS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore per anno sia nelle aziende fino a 15 lavoratori che in quelle con più di 15 lavoratori.
[...]
Non vengono imputati a tali permessi le ore utilizzate per l’espletamento dei compiti istituzionali previsti dall’articolo 50, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), i), l), n), del D.Lgs. 81/08.
[...]”.
La lettera g) dell’articolo 50, comma 1 del D.Lgs. 81/08 citata prevede che il RLS “riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37”.
Già quindi questo dettato normativo dell’Accordo citato prevede che il monte ore di permessi per il RLS non può comprendere l’attività di formazione speciale prevista dall’articolo 37 e dall’articolo 50, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08.
Inoltre l’Accordo prevede ulteriormente all’articolo 10, comma 3 che:
La formazione degli RLS e degli RLST avviene in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei rappresentanti”.
Tale dettato normativo prevede la formazione del RLS durante l’orario di lavoro e in ogni caso che questa formazione non comporti “oneri economici” a carico dei RLS.
Ciò conferma quanto precedentemente affermato, in quanto se il RLS, per poter partecipare ai corsi di formazione, deve prendere ulteriori permessi, oltre a quelli riconosciuti per la sua carica, va comunque incontro a un onere economico costituito dalla detrazione in busta paga per i permessi presi per la formazione.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Un caro saluto.
Marco Spezia
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Ciao Marco,
domani ho un corso dove mi viene chiesto di presentare il numero dei lavoratori con ridotte capacita lavorative e ho un lapsus.
Questi sono da intendere come i lavoratori con non idoneità (temporanea, permanente, con prescrizioni) alla mansione?
Grazie
Ciao,
assolutamente sì,
Qualunque forma di non idoneità alla mansione come dici tu (sia parziale che totale, sia temporanea che permanente) comporta una riduzione della capacità lavorativa del dipendente, in quanto sono sempre presenti prescrizioni o limitazioni da parte del medico competente.
Marco
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Ciao Marco,
scusa se ti disturbo ma volevo farti una domanda.
Il DVR può essere pubblicato sul sito internet o intranet di una azienda o di una pubblica amministrazione?
Ho cercato in rete, ma non sono riuscito a trovare una risposta adeguata.
Grazie!
Ciao,
a norma di legge (articolo 18, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 81/08) il datore di lavoro o il dirigente di un’azienda deve:
consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [DVR], anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5 [...]; il documento è consultato esclusivamente in azienda”.
La pubblicazione su supporto informatico deve avvenire secondo i criteri di cui all’articolo 53, comma 2 del Decreto, tra cui, per quello che interessa, in modo tale che l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro e che la modifica o la validazione delle informazioni inserite siano consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati.
Pertanto ogni azienda è libera di pubblicare il DVR sul proprio sito intranet o internet con le modalità di cui sopra e nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/03), ma non è assolutamente obbligata a farlo.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Marco
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Buongiorno ingegnere,
ti volevo chiedere un consiglio.
Nella mia amministrazione (pubblica), ci sono state le domande per gli incentivi economici, ma ci siamo accorti, che tutti hanno un punteggio molto alto rispetto a noi, perchè tutti hanno fatto i corsi di sicurezza, pronto intervento, e altri ancora,
Noi invece non abbiamo fatto nessun corso e siamo abbandonati da tutti e da tutto: siamo proprio isolati.
Quindi ti volevo chiedere come fare richiesta o ricorso dei corsi non fatti all’amministrazione almeno per la prossima volta.
Grazie e distinti saluti.
Ciao,
devi chiedere semplicemente all’amministrazione di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 relativi alla informazione, formazione e addestramento di tutti i lavoratori e, in particolare di quelli che hanno ruoli particolari sulla sicurezza.
In dettaglio il datore di lavoro deve organizzare (a sua totale responsabilità e onere di natura economica) i seguenti corsi di formazione:
-         tutti i lavoratori: corso di formazione generale di 4 ore;
-         tutti i lavoratori: corso di formazione sui rischi specifici del settore produttivo la cui durata varia in funzione del livello di rischio;
-         addetti al servizio di antincendio e gestione delle emergenze: corso di formazione specifico la cui durata varia in funzione del livello di rischio; 
-         addetti al servizio di primo soccorso: corso di formazione specifico la cui durata varia in funzione della tipologia della azienda; 
-         rappresentanti dei lavoratori della sicurezza: corso iniziale di 32 ore in ogni caso e aggiornamento annuale la cui durata varia in funzione delle dimensioni della azienda;
-         responsabile del servizio di prevenzione e protezione: corso di formazione e aggiornamento come stabilito dal D.Lgs. 81/08 e normativa ad esso collegata (è troppo complesso da sintetizzare);
-         addetto al servizio di prevenzione e protezione: corso di formazione e aggiornamento come stabilito dal D.Lgs. 81/08 e normativa ad esso collegata (è troppo complesso da sintetizzare);
-         lavoratori addetti all’utilizzo di attrezzature che comportano rischi specifici particolari (ad esempio carrelli elevatori, mezzi movimentazione terra, ecc.) corso di formazione e aggiornamento come stabilito dal D.Lgs. 81/0 e normativa ad esso collegata (è troppo complesso da sintetizzare);
-         lavoratori che utilizzano attrezzature sorgenti di radiazioni ionizzanti: corso di formazione e aggiornamento come stabilito dal D.Lgs. 230/95.
Se i corsi di cui sopra non sono stati fatti, è sufficiente fare una richiesta all’azienda come RLS (ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs. 81/08) di adempimento degli obblighi di formazione sopra richiamati.
Se l’azienda non risponde è necessario contattare gli Organismi di Vigilanza (ASL Unità Operativa Salute e Sicurezza sul Lavoro) per chiedere (prima informalmente, poi formalmente con Raccomandata RR o Posta Elettronica Certificata) un intervento ispettivo.
Spero di essere stato chiaro ed esaustivo.
Fammi sapere se hai bisogno di ulteriori chiarimenti.
Un caro saluto.
Marco
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Ciao Marco,
nell’azienda in cui lavoro ho svolto per quasi dieci anni (dal 2008) il ruolo di caposquadra e in tale ruolo coordinavo una decina di lavoratori.
L’azienda mi fece presente che questo ruolo comportava per me essere un preposto e infatti mi consegnò una lettera di nomina a preposto con tutti gli obblighi a mio carico e mi fece fare anche il corso di formazione di 8 ore.
Da un anno però, pur lavorando sempre all’interno della stessa azienda, non svolgo più il ruolo di caposquadra, ma quello di collaudatore. In tale attività non ho nessun lavoratore a cui dare disposizioni, in quanto lavoro da solo e in autonomia, riferendo settimanalmente al caposettore le mie attività.
Ho chiesto all’azienda di scrivermi una lettera in cui mi si comunichi che non sono più preposto e che quindi mi sollevi dalle relative responsabilità, ma l’azienda non ne vuole sapere.
Mi puoi consigliare come posso fare?
Grazie.
Ciao,
l’azienda ha torto marcio, in quanto nella tua attività attuale tu non svolgi certo il ruolo di preposto.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08 preposto è:
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
E’ evidente che nel tua mansione attuale di collaudatore, che lavora da solo e senza collaboratori, tu di fatto a oggi non rivesti più il ruolo di preposto.
Già questo ti mette al riparo di qualunque eventuale addebito in quanto gli Organi di Vigilanza verificano il ruolo di fatto e non formale delle varie figure aziendali.
Ti consiglio comunque di scrivere alla tua azienda una lettera come la seguente, in modo da formalizzare la tua attuale posizione.
Manda la lettera per mail aziendale o, meglio ancora con Raccomandata RR.
Fammi sapere se hai bisogno di ulteriori chiarimenti.
Marco
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Spettabile Azienda
Alla cortese attenzione del Datore di Lavoro
Per conoscenza al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Buongiorno,
la presente per segnalare quanto segue.
Nel 2008 svolgevo la mansione di caposquadra e in tale ruolo sovraintendevo altri lavoratori nello svolgimento delle loro attività lavorative.
A seguito di quanto sopra, l’azienda mi comunicò verbalmente che in tale mansione assumevo il ruolo di “preposto” ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08:
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Di conseguenza ne assumevo anche tutte le responsabilità derivanti dagli obblighi di cui all’articolo 19 del predetto Decreto.
A tale riguardo ricevevo la formazione specifica per preposti di cui all’articolo 37, comma 7 del citato Decreto e di cui all’Accordo Stato/Regioni del 21/12/11.
A seguito di variazione organizzative, a partire dal 2016, la mia mansione è diventata quella di collaudatore. In tale ruolo non sovrintendo più nessun altro lavoratore nello svolgimento della sua attività lavorativa e pertanto, di fatto, non sono più individuabile come “preposto”, ai sensi della definizione sopra riportata.
In conseguenza di ciò, vi notifico che dal 2016, non sono più tenuto, in forza di legge, all’adempimenti degli obblighi di cui all’articolo 19 del Decreto citato.
Cordiali saluti.
Luogo e data
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Ciao Marco,
io sono RLS presso un azienda, ma il sindacalista di zona mi dice di chiedere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per guardarlo insieme.
E’ legale questo fatto?
Ciao,
l’articolo 18, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 81/08 impone che il datore di lavoro o il dirigente deve:
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [DVR], anche su supporto informatico [...]; il documento è consultato esclusivamente in azienda”.
Pertanto, almeno secondo il Decreto, l’azienda è tenuta a metterti a disposizione il DVR all’interno dell’azienda (su carta o su PC), ma effettivamente ti può impedire di portarlo fuori dall’azienda o di consegnarlo o di farlo vedere ad altri che non sia il RLS.
In realtà esiste una sentenza del Tribunale di Milano 29/01/10 che ha imposto a un’azienda la consegna materiale del DVR su carta al RLS e quindi la possibilità di portarlo fuori dall’azienda:
Si tratta però di sentenza non passata in giudicato (cioè in Cassazione) e che quindi non fa giurisprudenza.
L’azienda si potrebbe pertanto rifiutare di darti il DVR da portare via e o di farlo consultare ad altri che non sia il RLS.
Se l’azienda si rifiuta, puoi comunque provare a rivolgerti alla ASL competente.
Fammi sapere se hai bisogno di ulteriori chiarimenti.
Marco
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Ciao Marco,
a seguire alcuni dubbi che dovresti chiarirmi.
1. Secondo te cosa comporta che l’Organismo di Vigilanza (di cui non ho chiaro quali siano sue funzioni) abbia inserito tra le priorità la sicurezza sul lavoro?
2. In una casa di riposo privata l’azienda non passa le calzature antinfortunistiche. Ci siamo rivolti allo ASL PSAL, ma ha detto che, se non esiste il rischio sul DVR, loro non possono intervenire. Come possiamo fare per dimostrare che invece sussiste il rischio di scivolamento, schiacciamento, ecc. per farlo inserire nel DVR e di conseguenza far passare le calzature ai lavoratori?
3. Nella nostra azienda (ospedale pediatrico) i carichi di lavoro vengono calcolati in base al metodo MAPO che, per tale tipo di attività lavorativa, non rispecchia assolutamente la realtà. Hai qualche conoscenza di altri ospedali pediatrici dove viene utilizzato altro metodo?
Grazie!
Ciao,
a seguire risposte telegrafiche per le tue domande.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Un caro saluto.
Marco
1. L’Organo di Vigilanza è un organismo interno o esterno all’azienda (ma comunque “pagato” dall’azienda), che verifica che siano stati adempiuti gli obblighi di cui al D.Lgs. 231/01 e s.m.i. sulla Responsabilità Amministrativa delle imprese.
Tale Decreto fissa delle sanzioni amministrative a carico delle aziende inadempienti a vari obblighi, tra cui quelli relativi a salute e sicurezza, come dettati dal D.Lgs. 81/08.
Per la verifica del rispetto (ai soli fini amministrativi e non penali) il Decreto prevede che l’azienda si avvalga del cosiddetto Organo di Vigilanza, che deve riferire all’azienda in merito a eventuali irregolarità, per risolverle, prima che vengano accertate dagli Enti ispettivi statali.
Per esperienza mia diretta ti posso garantire che sono più discorsi che fatti...
Se l’Organo di Vigilanza ha però messo come priorità salute e sicurezza sul lavoro, può essere un fatto positivo: si vede che (forse) nell’ultimo audit effettuato ha riscontrato qualche difformità. Si spera che l’intervento dell’azienda che ne deriva sia sostanziale e non meramente formale.
2. Hai copia del DVR? Hai verificato che sia stata formalizzata la valutazione che non esiste pericolo di schiacciamento dei piedi? Con quali criteri?
Effettivamente i DPI sono diretta conseguenza del contenuto del DVR.
Puoi comunque contestare quanto scritto nel DVR, con le solite modalità di segnalazione agli Enti pubblici di vigilanza (ASL PSAL).
Se la ASL concorda con il DVR, c’è ben poco da fare.
Altrimenti se la ASL, anche a seguito di sopralluogo degli ambienti di lavoro, rileva che effettivamente c’è rischio di schiacciamento dei piedi, l’azienda deve cambiare il DVR e, di conseguenza, i DPI da utilizzare.
3. Il D.Lgs. 81/08 è abbastanza chiaro a tale proposito.
Le norme di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi sono quelle della famiglia EN 11228, in particolare la 1, quella riferita al sollevamento dei carichi, che tra l’altro è nata anche con riferimento alla movimentazione di pazienti ospedalieri e di bambini.
Se l’azienda usa il MAPO, deve dimostrare (con riferimento a letteratura scientifica) che tale metodo è equivalente oppure più cautelativo rispetto alle norme EN 11228.
Sinceramente non ho però esperienze con ospedali pediatrici e quindi non ti posso dire che metodologie usino. Vale comunque quanto detto sopra.
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NOTA
Nel testo delle “Frequently Asked Questions” sopra riportate sono state usati i seguenti acronimi e termini:
ASL = Azienda Sanitaria Locale
CCNL = Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
DPI = Dispositivi di Protezione Individuali
DVR = Documento di Valutazione dei Rischi
DUVRI = Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza in caso di lavori in appalto
OS = Organizzazioni Sindacali
RSPP = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
ASPP = Assistente al Servizio di Prevenzione e Protezione
RLS = Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza
RSA = Rappresentanze Sindacali Aziendali
RSU = Rappresentanze Sindacali Unitarie
D.Lgs. 81/08 o Decreto o TUSL: Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetto “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”)
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INFORTUNI SUL LAVORO: IN ARRIVO FINO A 18 ANNI DI CARCERE PER I DATORI CHE NON RISPETTANO LE NORME SULLA SICUREZZA
Da Studio Cataldi
12/06/17
di Marina Crisafili
Le novità e il testo del Disegno di Legge che introduce i reati di omicidio e lesioni sul lavoro all’esame della Commissione Giustizia del Senato.
Fino a 18 anni di carcere per i datori di lavoro che non rispettano le norme sulla sicurezza dei dipendenti. E’ quanto prevede il Disegno di Legge presentato nei mesi scorsi al Senato e ora all’esame della Commissione giustizia in sede referente.
Il testo che vede quale primo firmatario il parlamentare Giovanni Barozzino, ha l’obiettivo di punire più severamente gli infortuni sul lavoro, cagionati per distrazione, disinteresse, o peggio per un’assoluta noncuranza delle normative.
Da quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Indipendente di Bologna che monitora gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, solo nel 2016, si legge nella relazione al testo, “sono morti 641 lavoratori sui luoghi di lavoro e oltre 1.400 se si considerano i morti sulle strade e in itinere (stima minima per l’impossibilità di conteggiare i morti sulle strade delle partite IVA individuali e dei morti in nero e di altre innumerevoli posizioni lavorative), ricordando che solo una parte degli oltre 6 milioni di partite IVA individuali sono assicurate all’INAIL”.
Si tratta di dati agghiaccianti che riguardano un po’ tutti i settori, anche se a pagare il prezzo più elevato è l’agricoltura, con il 31 per cento di tutte le morti per infortuni sui luoghi di lavoro e, tra queste, ben il 65 per cento sono provocate dal trattore, ma anche l’edilizia (con il 19.6%), l’autotrasporto (9,3%), e l’industria (8,2%).
Da qui, il Disegno di Legge che si propone di modificare il Codice Penale (e di Procedura Penale), introducendo un identico percorso anche in tema di infortuni sul lavoro, sulla falsariga dell’omicidio stradale di cui alla Legge 41/16.
Ciò perché, si legge ancora nella relazione, nonostante il legislatore non sia rimasto inerte di fronte al fenomeno degli incidenti mortali sul lavoro, non risulta soddisfatto il bisogno, di una punizione più severa nei confronti di chi sul lavoro cagiona la morte di vittime innocenti, dimostrando di dare la precedenza ad altri interessi e valori rispetto alla tutela massima della vita umana in ogni manifestazione sociale.
Il Disegno di Legge propone di introdurre il nuovo reato di omicidio sul lavoro (ex articolo 589-quater del Codice Penale) che attribuisce rilevanza penale a una serie di condotte, graduate in base al grado di colpa e alle violazioni in tema di sicurezza. Così, viene punito con la reclusione da 2 a 7 anni l’omicidio commesso in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e previsto un aggravamento di pena se il datore non adempie alla valutazione dei rischi e alla nomina di un responsabile della sicurezza.
Carcere dai 5 ai 10 anni, inoltre, se viene causata la morte del lavoratore per aver messo a disposizione strumenti non conformi alla normativa nazionale ed europea, che sale dagli 8 ai 12 anni, nel caso in cui la morte sia provocata dalla violazione delle norme in materia di sostanze pericolose e agenti biologici.
La pena può arrivare infine a 18 anni di carcere se è stata cagionata la morte di una o più persone.
Altro reato introdotto dal Disegno di Legge, con il nuovo articolo 590-quinquies del Codice Penale, è quello di “Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime” che punisce il datore di lavoro che cagioni al lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Analogamente al reato di omicidio sul lavoro, la pena è aggravata se le lesioni sono causate per il mancato adempimento da parte del datore della valutazione dei rischi o della designazione del responsabile della prevenzione: in tal caso, la reclusione va da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Infine, pena da 1 anno e mezzo a tre anni di reclusione, per il datore che fornisce ai dipendenti attrezzature non conformi alle normative cagionando così lesioni personali gravi (che sale da 2 a 4 per le lesioni gravissime).
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LAVORI USURANTI: COSA SONO, QUANDO ANDARE IN PENSIONE E COME FARE DOMANDA
Da Studio Cataldi
12/06/17
di Valeria Zeppilli
COSA SONO I LAVORI USURANTI
Si considerano “usuranti” alcuni lavori, particolarmente faticosi e pesanti, per i quali l’accesso al pensionamento è subordinato al possesso di requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori.
Coloro che abbiano svolto nella loro vita dei lavori usuranti, infatti, possono andare in pensione prima degli altri lavoratori.
I REQUISITI SOGGETTIVI DI ACCESSO AL BENEFICIO
Il predetto beneficio è subordinato, innanzitutto, al possesso di determinati requisiti soggettivi.
Fermo restando il regime di decorrenza del pensionamento vigente, possono infatti esercitare il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato coloro che abbiano un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e che abbiano svolto determinate tipologie di lavoro dipendente.
Le mansioni particolarmente usuranti vanno innanzitutto individuate in quelle svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza o continuità (in galleria, cava o miniera) e in quelle svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale (cave) e dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità (nelle gallerie).
Sono poi particolarmente usuranti i lavori in cassoni ad aria compressa, i lavori svolti dai palombari, i lavori ad alte temperature (quando non sia possibile adottare misure di prevenzione) e le lavorazioni del vetro cavo eseguito a mano e a soffio.
Danno poi accesso al beneficio del pensionamento anticipato i lavori espletati in spazi ristretti e i lavori di asportazione dell’amianto svolti con carattere di prevalenza e continuità.
In determinati casi, anche il lavoro notturno è reputato lavoro usurante.
Ci si riferisce ai casi di lavoro a turni svolto per almeno sei ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno 78 o 64 giorni lavorativi annui a seconda che i requisiti per l’accesso anticipato siano perfezionati, rispettivamente, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009 o dal 1° luglio 2009.
Il lavoro notturno è considerato usurante anche quando per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo i lavoratori prestino la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Altre fattispecie di lavoro usurante sono rappresentate dall’adibizione alla cosiddetta linea catena e dal condurre veicoli pesanti, di capienza di almeno nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.
I REQUISITI OGGETTIVI PER IL PENSIONAMENTO ANTICIPATO
Per poter beneficiare del pensionamento anticipato non è sufficiente il possesso dei soli requisiti soggettivi, ma è necessario anche che le attività usuranti siano state svolte per un determinato periodo di tempo.
In particolare, per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017 i lavori usuranti devono essere stati svolti per almeno sette anni anche non continuativi negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso quello di maturazione dei requisiti.
Nel calcolare gli ultimi dieci anni di attività lavorativa si fa una valutazione per anno solare e se l’attività lavorativa è stata cessata prima della fine dell’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa.
Se invece al 31 dicembre dell’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato il richiedente svolge attività lavorativa, si considerano i 10 anni precedenti la fine dell’anno di maturazione dei requisiti.
Nei dieci anni, inoltre, vanno ricompresi i periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa (in forma sia dipendente che autonoma), desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, mentre sono esclusi i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa.
Il calcolo dei sette anni anche non continuativi di svolgimento di attività lavorative usuranti, invece, va fatto valutando l’anno solare, ricomprendendo i periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa (solo in forma dipendente) desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria ed escludendo i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa
Le cose cambieranno per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018: con riferimento a esse, infatti, i lavori usuranti dovranno essere stati svolti per almeno metà della vita lavorativa.
L’ETA’ PENSIONABILE PER CHI HA SVOLTO LAVORI USURANTI
Come detto più volte, il beneficio riservato dal nostro ordinamento a coloro che abbiano svolto lavori usuranti consiste nell’accesso anticipato alla pensione.
Più nel dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2016 tali lavoratori possono in generale andare in pensione con una anzianità contributiva minima di 35 anni, una età minima di 61 anni e 7 mesi ed il perfezionamento contestuale della quota 97,6.
I requisiti sono parzialmente diversi in caso di lavoro notturno.
Se questo è svolto per un numero di giorni annui da 64 a 71 l’età anagrafica minima richiesta è di 63 anni e 7 mesi mentre la quota pensionistica richiesta è di 99,6, se invece il lavoro notturno annuo si è svolto per un numero di giorni da 72 a 77 l’età anagrafica minima richiesta è di 62 anni e 7 mesi mentre la quota pensionistica richiesta è di 98,6.
LE FINESTRE MOBILI
Non bisogna poi dimenticare che, in forza di quanto previsto dall’articolo 24, comma 17-bis, del Decreto Legge 201/11, per i lavoratori assoggettati alla disciplina in esame trovano ancora applicazione le cosiddette finestre mobili di cui al Decreto Legge 78/10, con la conseguenza che, dopo che i requisiti anagrafici e contributivi siano stati perfezionati, per il pagamento del primo rateo di pensione si dovranno attendere altri 12 mesi.
INCOMPATIBILITA’
Il pensionamento anticipato per lavoratori usuranti non può essere cumulato con le norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria né con i benefici previsti per lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti o comunque affetti da particolari infermità oggetto di tutela previdenziale.
Può invece godersi del beneficio in parola anche insieme al beneficio per i lavoratori esposti all’amianto (pur se solo ai fini della misura del trattamento pensionistico) e insieme al meccanismo di prolungamento dei periodi lavorativi previsto per i lavoratori marittimi.
LAVORO AUTONOMO
Il beneficio previsto per i lavori usuranti, come accennato, riguarda solo i lavoratori dipendenti.
Si sottolinea, tuttavia, che la domanda può essere presentata anche da coloro che raggiungono il requisito contributivo richiesto solo grazie al cumulo con la contribuzione versata presso una gestione speciale per i lavoratori autonomi.
L’unica conseguenza negativa di tale situazione è che sia i requisiti anagrafici richiesti che le quote sono innalzati di un anno e che la pensione decorre dopo 18 mesi da quando si sono perfezionati i requisiti.
COME FARE DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI LAVORI USURANTI
La domanda per accedere al beneficio in commento va fatta avvalendosi dell’apposito modulo disponibile nella sezione modulistica del sito dell’INPS.
Questo, una volta compilato, va presentato alla struttura territoriale dell’Istituto competente corredato della relativa documentazione entro il 1° marzo dell’anno di perfezionamento dei requisiti agevolati, se questi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
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IL TEMPO DIVISA VA RETRIBUITO CON GLI ARRETRATI
Da Studio Cataldi
19/06/17
di Gabriella Lax
Il Tribunale di Bari ha condannato l’ASL al pagamento di 165.000 euro nei confronti di tredici dipendenti riconoscendo il tempo tuta come orario di lavoro.
Anche il tempo per indossare la divisa (“tempo tuta”) fa parte dell’orario lavorativo e, per questo, va retribuito. A questa decisione è arrivato il Tribunale di Bari con una recentissima pronuncia che ha condannato l’ASL al pagamento di 165.000 euro nei confronti di tredici dipendenti.
IL “TEMPO TUTA” E’ LAVORO E VA RETRIBUITO
Il “tempo tuta”, ossia quello necessario a indossare e levare la divisa rientra nelle ore di lavoro e dunque va pagato, secondo i giudici pugliesi. Accanto ai lavoratori socio sanitari della ASL di Bari, il sindacato USPPI Puglia. “Questo tempo non era mai stato retribuito dall’amministrazione sanitaria” evidenziano il segretario nazionale USPPI Nicola Brescia e il segretario provinciale Gianfranco Virgilio in una nota, ipotizzando una “causa pilota” e annunciando che “da questo momento molti altri dipendenti vedranno riconosciuto questo diritto comprensivo del risarcimento retroattivo per gli emolumenti non versati dall’azienda sanitaria, rispetto all’orario effettivamente realizzato”.
L’azienda, che pagherà anche le spese processuali, dovrà retribuire ulteriori 20 minuti di lavoro (dieci minuti prima e altri dieci dopo il turno), per ogni giorno di servizio effettivo dal 1995 ad oggi.
LA CASSAZIONE SUL TEMPO TUTA
Dello stesso avviso, del resto, la Cassazione (vedi, tra le ultime, la Sentenza n. 2965/2017) secondo la quale, il tempo che serve per indossare la divisa aziendale deve essere retribuito laddove la relativa prestazione, benché accessoria e strumentale rispetto a quella lavorativa vada eseguita nell’ambito della disciplina d’impresa e sia esigibile dal datore di lavoro. Nella specie, la Suprema Corte si era pronunciata sul ricorso di alcuni dipendenti di un’azienda produttrice di gelati che chiedevano il riconoscimento della retribuzione per il tempo impiegato per indossare e togliere gli abiti imposti dal datore di lavoro (tute, copricapi, ecc.).
Accogliendo in parte i motivi proposti dai lavoratori, gli Ermellini hanno sancito che il tempo di vestizione necessario per indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro, e allo stesso quindi deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva, “se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro; l’eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina d’impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento”.
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LE SENTENZE RIGUARDANTI IL RISCHIO DA USO DEI TELEFONI PER LAVORO
Da: PuntoSicuro
06 giugno 2017
Cellulari, tumori, malattia professionale e danno alla salute: un approfondimento dopo il clamore mediatico delle sentenze dei tribunali di Ivrea e di Firenze a cura dell’avvocato Mauro Dalla Chiesa, Consulente Legale ANMIL.
Pubblichiamo un approfondimento dell’avvocato Mauro Dalla Chiesa, Consulente Legale ANMIL, circa le sentenze dei tribunali di Ivrea e di Firenze sul tema della malattia professionale e danno alla salute causate dai telefoni cellulari.
Queste pronunce avranno una conseguenza immediata soprattutto in relazione ai piani di valutazione dei rischi delle aziende in quanto si renderanno necessarie delle norme in materia di prevenzione in base all’articolo 2087 del Codice Civile e al D.Lgs. 81/08 oltre a una adeguata informazione e formazione dei lavoratori da parte delle aziende sull’uso dei cellulari e dei cordless e, comunque, di tutti gli strumenti tecnologici che emanano radiofrequenze.
CELLULARI, TUMORI, MALATTIA PROFESSIONALE E DANNO ALLA SALUTE
UN APPROFONDIMENTO DOPO IL CLAMORE MEDIATICO DELLE SENTENZE DEI TRIBUNALI DI IVREA E DI FIRENZE
I media hanno dato grande rilievo alle decisioni dei Tribunali di Ivrea e Firenze che hanno riconosciuto il nesso di causalità tra l’utilizzo di telefoni cellulari e/o cordless e una particolare patologia tumorale (il neurinoma).
Le sentenze citate, che fanno seguito alla storica sentenza di Cassazione del 2012 n. 17438, hanno qualificato queste patologie come malattie professionali con diritto all’indennizzo INAIL per i lavoratori.
In questo caso si discute delle cosiddette malattie professionali non tabellate (cioè di quelle patologie per cui non esiste la presunzione di nesso di causalità tra malattia e mansione lavorativa); si tratta di patologie ad eziologia multifattoriale per le quali la prova del nesso deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.
I tre precedenti giurisprudenziali riguardano lavoratori che hanno utilizzato cellulari e cordless in modo intensivo.
Per il caso di Ivrea la perizia ha accertato un utilizzo medio del cellulare e/o del cordless per circa 4 ore giornaliere in un arco di quindici anni, quindi, un uso intensivo e sicuramente superiore a quello della media.
Sul punto sono in corso iniziative di contrasto al fenomeno da parte di un’associazione di consumatori che ha promosso in questi giorni una “class action” contro il Governo, il Ministero della Salute, l’INAIL e le principali case produttrici di cellulari, ritenendo già provato al di là di ogni ragionevole dubbio, il nesso di causalità tra i tumori e l’utilizzo dei telefoni cellulari.
Senza voler entrare nel merito delle iniziative, va effettuata un’analisi di quello che è lo stato attuale del dibattito scientifico.
Alcuni studi richiamati anche dal consulente tecnico d’ufficio che si è occupato dei tre casi indennizzati, avevano evidenziato l’associazione tra l’esposizione ad onde elettromagnetiche e un particolare tipo di tumore cerebrale chiamato neurinoma del Ganglio di Gasser che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, il nervo cranico trigemino.
Quali fattori di rischio venivano considerati il tempo di esposizione, l’ipsilateralità (cioè l’utilizzo del telefono cellulare in una determinata area dello spazio endocranico) e l’età, con un rischio relativo calcolato molto significativo.
Altri studi scientifici condotti, invece, tendevano a escludere un legame netto e univoco tra l’esposizione alle onde elettromagnetiche e l’insorgenza dei tumori.
La maggior parte degli studi scientifici condotti al riguardo, comunque, considerano un rischio l’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche qualificando l’utilizzo dei cellulari come agente potenzialmente cancerogeno.
L’OMS, massima autorità mondiale in campo sanitario, qualifica il cellulare come agente potenzialmente cancerogeno.
L’orientamento giurisprudenziale richiamato evidenzia due azioni immediate: la prima è quella di invitare l’INAIL a considerare i tumori collegati all’uso di cellulari e cordless in caso di intensa esposizione lavorativa, quale malattia professionale tabellata, nonché, a intraprendere studi e indagini epidemiologiche tese ad indagare quali siano gli effettivi limiti non nocivi dell’ esposizione alle radiazioni elettromagnetiche dei cellulari e degli impianti wi-fi ad alta potenza presenti sui luoghi di lavoro.
La seconda azione è rivolta, invece, ad una valutazione del rischio nei documenti di valutazione aziendale previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.
Va ricordato che l’articolo 28 di tale Decreto prescrive che il datore di lavoro debba procedere alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
Il nuovo obbligo di valutazione, introdotto per la prima volta nel 1994 e poi trasposto nel Testo Unico del 2008, impone un’elaborazione della valutazione stessa a priori e non sulla base delle esperienze negative passate. Si tratta di una valutazione di tipo scientifico effettuata al momento dell’avvio dell’attività aziendale sulla base delle conoscenze tecnologiche acquisite e tendente all’eliminazione del rischio alla fonte o, quantomeno, alla sua riduzione al minimo.
La valutazione dovrà riguardare non soltanto i rischi indicati espressamente nei titoli e nei capi del medesimo D.Lgs. 81/08, ma tutti i rischi direttamente o indirettamente ricollegabili all’attività lavorativa. Tale necessità, era già stata stabilità con l’articolo 21, comma 2 della Legge 39/02, che ha modificato l’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 626/94 a seguito della sentenza di condanna dell’Italia da parte della Corte di Giustizia Europea del 15 novembre 2001.
E’ necessario pertanto, in attesa di uno studio che risolva in maniera inequivoca il nesso di causalità tra le patologie tumorali e l’uso dei telefoni cellulari, utilizzare misure precauzionali che in un’ottica prevenzionale riducano sensibilmente l’esposizione al rischio patogeno.
In altre parole, il datore di lavoro dovrà analizzare quale sia l’utilizzo di natura professionale dei telefoni da parte del dipendente e, qualora lo stesso sia intensivo, adottare e vigilare sull’adozione di misure di prevenzione, quale ad esempio l’utilizzo di auricolari o della funzione viva voce, così riducendo l’esposizione alle onde elettromagnetiche delle aree cerebrali.
avvocato Mauro Dalla Chiesa
Consulente Legale ANMIL
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Da: PuntoSicuro
08 giugno 2017
Esempi di infortuni professionali dovuti ad una cattiva gestione delle interferenze tra i mezzi operativi e tra i mezzi in fase di movimentazione e le persone a piedi. Le dinamiche degli infortuni, i fattori che li hanno causati e la prevenzione.
Sono innumerevoli gli articoli, i documenti, le buone prassi e le norme che ci mettono in guardia costantemente dalle interferenze che avvengono nei luoghi di lavoro. Interferenze che possono essere tra attività diverse, per esempio in relazione alla gestione degli appalti nei luoghi di lavoro, o più semplicemente interferenze in una stessa attività tra mezzi operativi, tra mezzi e pedoni.
Ed è su questa seconda categoria di problematiche che ci soffermiamo nella prima tappa della rubrica “Imparare dagli errori”, dedicata all’analisi degli infortuni lavorativi, che vuole raccontare il mondo delle pericolose interferenze nei luoghi di lavoro.
Pericoli che, in questo ultimo caso, possono anche dipendere da una cattiva gestione della viabilità aziendale, cioè di quanto (ad esempio con riferimento a strutture, organizzazione, regole, mezzi, ecc.) è connesso con gli spostamenti delle persone, dei mezzi di trasporto, delle materie prime e dei prodotti all’interno degli spazi aziendali.
I casi presentati sono tratti, come sempre, dalle schede di INFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi
Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto per mancanza di un’adeguata segregazione dei luoghi interessati da possibili interferenze.
Un lavoratore, operaio meccanico, si trova in officina per effettuare lavori di riparazione sul mozzo ruota sinistra di un camion. Dopo aver sollevato il mezzo e averlo posizionato su appositi assi in legno inizia le operazioni di lavoro; mentre è intento a operare il camion si inclina a causa di un contatto tra lo stesso e un altro mezzo in retromarcia guidato da un altro operatore. Il lavoratore rimane schiacciato tra il mozzo della ruota e il pavimento all’altezza dell’emitorace sinistro riportando trauma toracico, fratture costali multiple, emo-pneumotorace, frattura dello sterno e del corpo scapola sinistro.
Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro non ha previsto, per le attività svolte in officina, adeguate misure di prevenzione, quali una adeguata segnaletica, una adeguata distanza tra i mezzi operativi, una adeguata segregazione dei luoghi interessati da possibili interferenze.
Il fattore causale individuato nella scheda indica che la zona dove si operava non era segnalata e segregata al fine di prevenire interferenze con altri mezzi.
Il secondo caso riguarda un infortunio dovuto alla cattiva gestione delle interferenze tra persone a piedi e mezzi in fase di movimentazione.
Un lavoratore sta attraversando il piazzale della ditta per raggiungere la sua postazione di lavoro situata nel piazzale, quando viene travolto da una pala gommata (adibita al trasporto di tronchi di legno) guidata da un altro operaio specializzato della stessa ditta.
Si segnala che il piazzale della ditta era adibito allo stoccaggio delle materie prime (tronchi) e al trasporto degli stessi tra le varie zone di lavorazione.
E per le operazioni di movimentazione sul piazzale erano utilizzate: tre pale gommate con accessori per sollevamento tronchi, un caricatore gommato, autotreni o mezzi per il trasporto delle materie prime e per il carico del materiale finito.
Tuttavia il piazzale risultava sprovvisto di idonei percorsi, di segnaletica e di procedure per evitare il più possibile l’interferenza tra mezzi in fase di movimentazione e personale a terra.
Dunque questi sono i fattori causali individuati:
-         il conduttore di una pala gommata, adibita al trasporto di tronchi di legno, investiva accidentalmente l’infortunato, anche a causa della scarsa visibilità dovuta all’attrezzatura di sollevamento tronchi montata sulla stessa pala gommata;
-         il piazzale sprovvisto di idonei percorsi e di segnaletica per evitare il più possibile l’interferenza tra mezzi in fase di movimentazione e personale a terra;
-         l’infortunato attraversava il piazzale esterno, sprovvisto di segnaletica e percorsi pedonali, per ritornare alla sua postazione di lavoro.
Quando parliamo del tema della viabilità aziendale e delle interferenze tra mezzi facciamo spesso riferimento ad un documento (prodotto in relazione al Piano Mirato di Prevenzione “Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda” dell’ ATS Brianza) dal titolo “Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda. Requisiti essenziali per l’uso in sicurezza dei carrelli elevatori”.
Il documento, al di là dei problemi specifici dei carrelli elevatori, dedica un capitolo proprio alla viabilità sicura in azienda è ricorda che non si deve considerare la viabilità generale solo come un problema complementare, difficilmente gestibile per il suo carattere precario e dinamicamente variabile in base a diversi fattori contingenti quali le possibili interferenze causate da ditte esterne, la varietà di percorsi e stazionamenti dei mezzi di trasporto: bisogna puntare a un organizzazione che consideri importante anche il problema della viabilità come una possibile causa di gravi incidenti per investimento nelle aziende.
Oltre ad invitare i lettori ad affrontare in modo organico il problema della viabilità, il documento suggerisce di:
-         semplificare e ridurre il più possibile i flussi dei prodotti, basandosi sul layout aziendale e limitare al massimo le operazioni di trasporto interno, anche utilizzando, dove possibile, dei sistemi automatici d’avanzamento dei prodotti, quali, ad esempio, i nastri trasportatori;
-         riunire in un unico blocco, se possibile, gli spogliatoi, i servizi igienici, i lavabo, le docce e i locali di riposo: una razionale dislocazione dei servizi igienico-assistenziali permette di realizzare delle strutture complete, agevoli da gestire limitando così le necessità di transito dei pedoni all’esterno dei fabbricati;
-         qualora vi fossero due accessi stradali è buona regola optare per il senso unico nei piazzali esterni dedicando un accesso all’entrata e l’altro all’uscita; in questo modo si dimezza automaticamente il rischio di investimento da camion e muletti;
-         dare la massima diffusione di quanto definito a tutti i lavoratori, fornitori e visitatori, relativamente a quali siano le regole di viabilità che vigono in azienda.
Riguardo poi in particolare ai cantieri, ricordiamo che il D.Lgs. 81/08 all’articolo 108 del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) indica che “fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’Allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli”.
Per concludere riportiamo, a questo proposito, quanto contenuto nel citato punto 1 dell’Allegato XVIII del Testo Unico.
“1. Viabilità nei cantieri
1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l’altro lato.
1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.
1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.
1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.
1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.
1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.
1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall’impiego, dall’attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.
1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all’impianto”.
Il documento “Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda. Requisiti essenziali per l’uso in sicurezza dei carrelli elevatori”, prodotto in relazione al Piano Mirato di Prevenzione “Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda” dell’ ATS Brianza è scaricabile all’indirizzo:
Il sito web di INFOR.MO., di cui nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 8422 e 3244 è consultabile all’indirizzo:
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Da: PuntoSicuro
15/06/17
Esempi di infortuni professionali nel lavoro degli apprendisti. Infortuni nella piegatura di lamierini in acciaio e in attività correlate all’uso di carrelli elevatori. Le dinamiche degli infortuni, i fattori causali e l’importanza dell’apprendistato.
Ormai molti dati relativi a ricerche e studi sugli infortuni nel mondo del lavoro mettono in rilievo come i giovani lavoratori e gli apprendisti riportino infortuni con una frequenza decisamente superiore rispetto ai colleghi più anziani.
Per questo motivo continuiamo il nostro viaggio, attraverso la rubrica “Imparare dagli errori”, dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni lavorativi, per raccontare gli infortuni che avvengono nel mondo dell’apprendistato.
I casi presentati sono tratti, come sempre, dalle schede di INFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi,
Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto a un apprendista nella piegatura di lamierini in acciaio.
Un lavoratore apprendista opera a una calandra a due rulli per effettuare la piegatura di lamierini in acciaio inox destinati alla fabbricazione di canne fumarie. La macchina è stata predisposta da un lavoratore più anziano (il tutore) che ha impostato le regolazioni della macchina in modo tale che il ragazzo debba esclusivamente introdurre manualmente il lamierino e tramite pedale dare il consenso alla piegatura del lamierino.
Per fare questo il ragazzo tiene con le mani i lembi del lamierino posti verso di sé, rimanendo a una certa distanza dai rulli che risultano sprovvisti di protezione. Un lamierino dopo la piegatura risulta difettoso e pertanto il collega “anziano” lo restituisce all’infortunato dicendogli di “ricalandrarlo” (il pezzo avrebbe dovuto invece essere eliminato come scarto).
In questa operazione essendo il pezzo parzialmente sagomato le mani del ragazzo si avvicinano pericolosamente ai rulli e restano imprigionate dagli stessi.
Il collega provvede a liberargli le mani che hanno subito gravissime lesioni: trauma da schiacciamento mani bilaterali con scuoiamento e amputazione di parti ossee.
Questi i fattori causali individuati:
-         ordine di rifare un lavoro inutile;
-         assenza di protezione contro l’afferramento delle mani tra i rulli.
Il secondo caso riguarda un infortunio in relazione all’uso di un carrello elevatore.
L’operaio apprendista, contattato dal preposto/tutor, deve vuotare delle scatole di cartone piene di sfridi di lavorazione che sono posizionate alla fine di ogni linea di lavorazione.
Il tutor alla guida di un muletto, si avvicina alla prima scatola di cartone, abbassa le forche del carrello e l’operaio solleva leggermente la scatola per permettere l’aggancio delle forche. Effettuata questa operazione, sale anch’egli sulle forche del carrello e in questa posizione viene trasferito fino all’esterno del capannone, ove è presente un cassone metallico per la raccolta degli sfridi, alto circa 2,30 metri.
Il preposto/tutor avvicina il muletto al cassone e quando è in posizione solleva le forche con sopra la scatola di cartone e l’operaio. Arrivati all’altezza di esercizio l’operaio sulle forche mentre cerca di rovesciare la scatola di cartone all’interno del cassone metallico per scaricarne all’interno il suo contenuto, perde l’equilibrio, cade a terra da una altezza di oltre due metri e riporta fratture in sedi multiple del corpo.
Questi i fattori causali individuati:
-         l’infortunato saliva sul carrello elevatore e mentre si faceva trasportare sulle forche perdeva l’equilibrio;
-         il conducente del carrello elevatore, tutor dell’infortunato, lo trasportava sulle forche e lo sollevava con le stesse fino all’altezza di esercizio di circa due metri.
Gli apprendisti si infortunano più spesso degli altri lavoratori. Infatti un giovane su tre ha un incidente sul lavoro durante l’apprendistato ed è quindi estremamente importante prevenire l’insorgere e il proliferare di questa piaga che, purtroppo, potrebbe incombere, come una silenziosa spada di Damocle.
A ricordarlo è un documento dell’INAIL dal titolo “Giovani, formazione e lavoro. Le tue opportunità, la tua sicurezza”.
Nel documento, rivolto direttamente ai giovani, si ricorda che il rischio di farsi male è maggiore per chi non ha esperienza, per chi è alle prese con un nuovo mestiere e per chi lavora in una nuova impresa.
Le insidie alla salute di un giovane lavoratore, nell’approccio con una nuova realtà lavorativa, potrebbero essere costituite dall’immaturità, ad esempio, dal punto di vista sia fisico sia psicologico, dalla mancanza di competenze e conoscenze, dalla mancata conoscenza della normativa di sicurezza, dei diritti e delle responsabilità, dalla non attitudine a confrontarsi con altri lavoratori.
In questo senso è importante il coinvolgimento di saggi anziani nell’affiancamento di giovani esuberanti, attraverso tutorship e mentoring per aiutarli a trovare un significato motivazionale profondo nel lavoro, in quanto la prima buona pratica alla quale aspirare è proprio l’intelligenza coraggiosa di affrontare la questione salute sul lavoro. Tuttavia nelle aziende spesso accade che i datori di lavoro sottovalutino questa vulnerabilità e non forniscano la formazione, la supervisione e la salvaguardia necessaria.
A questo proposito il documento, rivolto direttamente ai giovani, sottolinea alcuni punti:
-         hai il diritto di lavorare in modo sicuro e sano, di fare domande se qualcosa non ti è chiaro e di rifiutarti di svolgere eventuali attività pericolose;
-         la prima e fondamentale disposizione d’animo che devi avere è sicuramente quella dell’ascolto: devi ascoltare attentamente le istruzioni che ricevi, è poi importante che tu possa “trovare” il tuo ritmo di lavoro perché l’infortunio avviene proprio quando si fanno le cose troppo in fretta;
-         non devi dimenticare che la consapevolezza dei tuoi diritti e dei rischi che devi affrontare è molto importante: un giovane lavoratore deve aspettare di essere adeguatamente istruito prima di tuffarsi in qualsiasi attività lavorativa.
Abbiamo tuttavia visto, con i casi presentati, che purtroppo non sempre i tutori, i lavoratori più anziani hanno consapevolezza dei rischi lavorativi.
A questo proposito riprendiamo alcune indicazioni generali sull’uso dei carrelli elevatori tratte da “Movimentazione merci pericolose. Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali. Manuale sulla sicurezza destinato agli addetti al carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali pericolosi”, pubblicazione realizzata dalla Direzione Centrale Prevenzione dell’INAIL in collaborazione con Parsifal srl:
-         per evitare cadute salire e scendere dal carrello utilizzando i gradini e le maniglie appositamente installate;
-         prima di partire, occorre regolare la posizione del sedile e degli specchi retrovisori e, non ultimo, allacciarsi le cinture di sicurezza, come se stessimo guidando un’automobile;
-         durante la guida, non si deve sporgere nessuna parte del corpo al di fuori della sagoma del carrello;
-         è vietato il trasporto di altre persone, fatto salvo che il carrello sia dotato di un apposito spazio per il passeggero;
-         la velocità deve essere adeguata alle condizioni ambientali, del traffico e del fondo stradale, e bisogna comunque procedere a velocità moderata, a carrello carico;
-         durante gli spostamenti, è necessario prestare particolare attenzione a macchinari, strutture o quant’altro contorni il percorso su cui si accinge a transitare e, soprattutto, all’eventuale presenza di persone o mezzi; in prossimità di curve brusche, strettoie, incroci, portoni, ecc., occorre segnalare la presenza con l’avvisatore acustico (clacson);
-         se la pavimentazione è bagnata, occorre ridurre la velocità e, in presenza di macchie di olio o sostanze scivolose, bisogna evitare di passare e attivarsi per eliminarle;
-         durante il trasporto, il carico va mantenuto il più basso possibile, compatibilmente con l’andamento del fondo stradale;
-         in caso di presenza di dossi o cunette pronunciati, occorre accertarsi che l’altezza minima da terra del carrello permetta di superarli;
-         il carrello elevatore non deve essere utilizzato per spingere, né tantomeno per sollevare persone con mezzi di fortuna; è possibile, per operazioni saltuarie di manutenzione, sollevare persone utilizzando apposite attrezzature (gabbie) marcate CE;
-         in caso di rampe di carico, per evitare la caduta dei carrelli, si useranno cunei fermaruote per garantire che i mezzi da caricare restino nella corretta posizione;
-         l’ingresso di carrelli a trazione endotermica all’interno dei magazzini è consentito solo se vengono garantiti sufficienti ricambi d’aria; in alternativa, occorre utilizzare carrelli elettrici o altri sistemi di movimentazione.
Il documento dell’INAIL dal titolo “Giovani, formazione e lavoro. Le tue opportunità, la tua sicurezza” è scaricabile all’indirizzo:
Il documento dell’INAIL dal titolo “Movimentazione merci pericolose. Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali. Manuale sulla sicurezza destinato agli addetti al carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali pericolosi” è scaricabile all’indirizzo:
Il sito web di INFOR.MO., di cui nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 5515 e 2213 è consultabile all’indirizzo:

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