INDICE
Newsletter
Know Your Rights: e con questa siamo arrivati alla 300!!!
I
lavoratori “interinali” e l’elezione dei RLS
Dall’Ispettorato
Nazionale del Lavoro: pubblicata nuova edizione Testo Unico salute e
sicurezza
L’infortunio
sul lavoro secondo la Cassazione
Multa
e reato per chi impiega “in nero” lavoratori stranieri irregolari
Apparecchi
di sollevamento: l’uso in sicurezza di carroponti e paranchi
L’importanza
dei Dispositivi di Protezione Individuali anticaduta
Normativa
e formazione: come formare gli addetti antincendio
Invito
ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste
notizie a diffonderle in tutti i modi.
La
diffusione è gradita e necessaria. L’obiettivo è quello di
diffondere il più possibile la cultura della salute e della
sicurezza e la consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale
proposito.
L’unica
preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la
fonte.
Marco
Spezia
ingegnere
e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro
Progetto
“Sicurezza sul Lavoro! Know Your Rights”
Medicina
Democratica - Movimento di lotta per la salute onlus
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NEWSLETTER
KNOW YOUR RIGHTS: E CON QUESTA SIAMO ARRIVATI ALLA 300!!!
Quella
che state leggendo è la Newsletter Know Your Rights numero 300.
Sono
ormai dieci anni che metto in rete questo “bollettino” di
informazione per tutti i lavoratori, cittadini, associazioni,
organizzazioni sindacali, RLS che hanno a cuore la salute e la
sicurezza sul lavoro, non solo come sacrosanto diritto sancito da
Costituzione, Codici, Legislazione nazionale, ma come anche come
simbolo della dignità del lavoro contro ogni logica di sfruttamento
padronale.
In
dieci anni ci ho messo una bella fetta del mio tempo, tanta
soddisfazione, ma anche dolore, rabbia, incazzatura di chi vede che
le cose non solo non cambiano, ma anzi stanno peggiorando.
Avrete
letto molte volte il mio lamento del non farcela più e di averne
piene le scatole.
Ma
credo che siano sentimenti normali in chi crede in quello che fa e ci
mette impegno e determinazione.
Ringrazio
tutti coloro che hanno avuto voglia e tempo di leggere i miei
“bollettini”, ma anche quelli che li hanno solo sfogliati alla
ricerca delle notizie che a loro interessavano.
Ringrazio
tutti coloro che mi hanno scritto per invitarmi a continuare nel mio
lavoro.
Ringrazio
tutti i compagni con i quali via rete, via telefono o di persona ho
combattuto per migliorare le condizioni di salute e sicurezza per i
lavoratori.
Sono
un tecnico della sicurezza, ma credo che solo con una forte battaglia
classista, fatta anche di consapevolezza tecnica e legislativa, si
possa cercare di cambiare qualcosa.
Non
dimentichiamo che la lotta di classe non è mai finita, nonostante
quello che vogliono farci credere con il nuovo corporativismo.
La
lotta di classe continua, tra chi sfrutta e si arricchisce e chi
lotta per la sicurezza di un lavoro dignitoso e per un lavoro
dignitoso in sicurezza.
La
lotta deve continuare, nonostante tutto.
A
volte bastano piccole vittorie, ma l’importante è provarci e
andare avanti.
Un
caro saluto a pugno chiuso a tutti.
Marco
Spezia
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I
LAVORATORI “INTERINALI” E L’ELEZIONE DEI RLS
LE
CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.85
Come
sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR
RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro
che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Da
quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo
dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le
mie risposte a fare chiarezza sui diritti dei lavoratori.
Mi
sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di
leggere le mie Newsletters, queste consulenze.
Esse
trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire
un’utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che
fare con casi simili o analoghi.
Ovviamente
per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone
che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.
Marco
Spezia
QUESITO
Ciao
Marco,
sono
lavoratore di azienda metalmeccanica.
ti
disturbo perché avrei bisogno di un chiarimento sulla normativa per
l’elezione dei RLS.
Il
D.Lgs. 81/08 in merito dice che nelle aziende con oltre 1000
“lavoratori” si eleggono 6 RLS. Se non ricordo male questa è la
novità introdotta rispetto D.Lgs. 626/94 che invece parlava di
“dipendenti”, per cui mi aspetto che nel conteggio debbano essere
inclusi anche i lavoratori con contratto “interinale”.
Vorrei
sapere se a tuo avviso è questa l’interpretazione corretta del
Testo Unico.
Grazie
mille.
RISPOSTA
Ciao,
fatto
le dovute verifiche, la mia opinione è che i lavoratori
somministrati (i cosiddetti “interinali”) ex D.Lgs. 276/03
(“Legge Biagi”) vanno considerati a tutti gli effetti lavoratori,
anche in relazione al diritto di elettorato attivo dei RLS.
Ciò
non viene dichiarato esplicitamente in nessun testo legislativo o
contrattuale, ma deriva da numerose considerazioni che riporto a
seguire in dettaglio.
La
mia interpretazione è (in parte) confermata da numerosi testi che
trovi in rete digitando (ad esempio su un motore di ricerca)
“lavoratore somministrato elezione RLS”.
Da
tale ricerca troverai per la maggior parte pareri concordi con il
mio, ma anche qualche fonte che non dà un’opinione definitiva
(l’ultima qui sotto citata).
In
particolare ho trovato i seguenti pareri.
“Alla
luce di quanto sopra indicato, quindi, si ritiene che le funzioni di
rappresentante dei lavoratori e le attribuzioni di cui all’articolo
50 dello stesso D.Lgs. 81/08 possano essere assegnate benissimo a
qualsiasi lavoratore indipendentemente dalla durata e dal tipo di
contratto nonché dall’orario di lavoro effettuato”.
“Nel
momento del conteggio dei lavoratori vanno computati anche i
lavoratori interinali, i quali hanno diritto, come gli altri, di
elettorato attivo e passivo”.
“Il
lavoratore somministrato non può subire limitazioni di elettorato
attivo o passivo
per l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS). Ogni previsione in senso contrario contenuta nella
contrattazione collettiva oltrepasserebbe, illegittimamente, i limiti
di cui all’articolo 18 del D.Lgs. 626/94 [attuale
articolo 47 del D.Lgs. 81/08]”.
“Resterebbe
aperta la questione di quando allora un lavoratore in
somministrazione potrebbe essere eletto RSU/RLS o eleggere i suoi
rappresentanti. Una risposta viene dal Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di
lavoro del 27 gennaio 2014. L’articolo 18 di detto CCNL si occupa
di diritti sindacali. La lettera c) dispone che il rappresentante
sindacale in azienda viene eletto o nominato tra i lavoratori in
somministrazione operanti in una impresa utilizzatrice”.
A
seguire invece le mie considerazioni, basate sulla lettura dei
vigenti testi legislativi e contrattuali.
Il
D.Lgs. 81/08 non entra nel dettaglio delle modalità di elezione dei
RLS, ma rimanda alla contrattazione collettiva.
L’articolo
47, comma 5 di tale Decreto specifica infatti che:
“Il
numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro
retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva”.
Nel
tuo caso si applica il CCNL
Metalmeccanica del 26/11/16, che alla Sezione IV, Titolo
V “Ambiente di lavoro” all’articolo 1 “Ambiente di lavoro
Igiene e sicurezza”, comma e), specifica che:
“In
tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto
previsto dall’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 in
applicazione dell’articolo 18 del Decreto Legislativo 19 settembre
1994, n. 626 (attuale articolo 47, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come
modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)”.
A
sua volta l’accordo
Interconfederale 22 del giugno 1995 tra Confindustria e CGIL, CISL e
UIL sul Rappresentante per la Sicurezza alla Parte
prima “sicurezza”, dispone che:
“All’atto
della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la
sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti
per l’elezione della RSU.
La
procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.
Nei
casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti
le rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del
rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro
novanta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i
per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro
interno.
Tale
designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei
lavoratori”.
Infine
l’accordo
Interconfederale 20 Dicembre 1993 tra Confindustria e CGIL, CISL e
UIL sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie,
all’articolo 3 “Elettorato attivo e passivo”, stabilisce che:
“Hanno
diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in
prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma
restando l’eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in
prova in forza all’unità produttiva, candidati nelle liste di cui
al successivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà
limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori
non a tempo indeterminato”.
In
definitiva dalla Contrattazione Collettiva di cui sopra, appare
evidente che il RLS può essere eletto da tutti i “lavoratori” in
forza all’unità produttiva all’atto delle elezioni.
Trattandosi
di diritti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, per individuare la figura di “lavoratore” si deve
fare riferimento a quanto definito dal D.Lgs. 81/08 all’articolo 2,
comma 1, lettera a):
“persona
che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione”.
Il
lavoratore somministrato di fatto, “indipendentemente
dalla tipologia contrattuale”,
svolge la propria attività lavorativa “nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro”,
nel senso che esegue il proprio lavoro sulla base delle disposizioni
fornitegli dalla struttura organizzativa dell’azienda e con mezzi e
attrezzatura di proprietà dell’azienda stessa.
Di
fatto deve quindi essere considerato “lavoratore”, anche ai fini
della sua possibilità di eleggere il RLS.
Oltre
a ciò, occorre considerare quanto disposto dal D.Lgs. 276/03
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” (cosiddetta
“Legge Biagi”).
Tale
Decreto stabilisce, all’articolo 24 “Diritti sindacali e garanzie
collettive”, commi 1 e 2 che:
“Ferme
restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai
lavoratori delle società o imprese di somministrazione e degli
appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Il
prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore,
per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e
di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del
personale dipendente delle imprese utilizzatrici”.
Già
tali affermazioni fanno comprendere come lo spirito del D.Lgs. 276/03
sia quello di estendere tutte le forme di “diritti
sindacali e garanzie collettive”
(quindi anche quelli relativi alla tutela della salute della
sicurezza) ai lavoratori somministrati, ma occorre in più
considerare che l’articolo 24 sopra citato fa esplicito alla L.
300/70 “Statuto
dei lavoratori” che deve essere integralmente applicata anche ai
lavoratori somministrati.
E
la L.300/70 afferma all’articolo 9 “Tutela
della salute e dell’integrità fisica” che:
“I
lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.
E
ciò quindi, in virtù del D.Lgs. 276/03, si applica anche ai
lavoratori somministrati che devono pertanto poter eleggere le “loro
rappresentanze”
in merito alla tutela della salute e della sicurezza e pertanto i
propri RLS.
Un’ulteriore
considerazione in merito deriva dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle agenzie di
somministrazione di lavoro del 27 gennaio 2014 che prevede
all’articolo
14 “Igiene e Sicurezza del lavoro”, comma 1:
“Si
intendono integralmente richiamate le disposizione del D.Lgs. 81/08 e
successive modificazioni”.
Da
tale affermazione se ne deduce che tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs. 81/08 debbano applicarsi anche ai lavoratori somministrati,
ivi comprese quelle relative al loro diritto (in quanto di fatto
“lavoratori”, per quanto detto sopra, dell’azienda
utilizzatrice) di eleggere il loro RLS all’interno della impresa
utilizzatrice stessa.
In
definitiva, a seguito di esame dei testi legislativi e contrattuali
vigenti e di numerosi pareri raccolti in rete, mi sento
tranquillamente di affermare che il lavoratore somministrato in forza
a un’azienda all’atto della elezione dei RLS, ha il diritto di
partecipare all’elezione stessa, in qualità di elettore “passivo”
e “attivo”.
A
disposizione per ulteriori chiarimenti.
Un
caro saluto.
Marco
Spezia
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DALL’ISPETTORATO
NAZIONALE DEL LAVORO: PUBBLICATA NUOVA EDIZIONE TESTO UNICO SALUTE E
SICUREZZA
Da
Studio Cataldi
21/05/18
Pubblicata
dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro la versione aggiornata a
maggio 2018 del D.Lgs. 81/08 (“Testo Unico su salute e sicurezza”).
Nuova
versione del Testo Unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A dieci anni dall’entrata in vigore del D.Lgs 81/08, l’Ispettorato
Nazionale del lavoro ha reso disponibile l’aggiornamento del testo,
con le disposizioni integrative e correttive.
Nello
specifico, l’edizione maggio 2018 del Testo Unico comprende ora:
la
Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 1/18 recante
indicazioni operative sullo svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi
(articolo 34, comma 1, D.Lgs. 81/08);
la
Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 3/17 recante
indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa
sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
il
Decreto Direttoriale 2/18, concernente l’elenco dei soggetti
abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto
tensione;
il
Decreto Direttoriale 12/18, contenente l’elenco dei soggetti
abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche;
gli
interpelli 8/14, 1/17 2/17, 1/18 e 2/18 (ai sensi dell’articolo 3
comma 12-bis del D.Lgs. 81/08).
La
versione aggiornata del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro è scaricabile all’indirizzo:
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L’INFORTUNIO
SUL LAVORO SECONDO LA CASSAZIONE
Da
Studio Cataldi
28/05/18
di
Lucia Izzo
Gli
Ermellini spiegano quando spetta l’indennità riconosciuta dal
D.P.R. 1124/65 in caso di infortunio avvenuto per causa violenta “in
occasione di lavoro”.
La
cosiddetta indennità per inabilità temporanea è riconosciuta
dall’articolo 2 del D.P.R. 1124/65 anche in caso di infortunio
avvenuto per causa violenta “in occasione di lavoro” che
determini un’inabilità al lavoro superiore a 3 giorni.
In
tale nozione rientrano tutti i fatti, anche straordinari e
imprevedibili, attinenti alle condizioni di svolgimento della
prestazione, con l’unico limite del rischio elettivo. In sostanza,
l’indennità dovrà essere esclusa laddove l’infortunio sia stato
determinato da fattori estranei e non riguardanti l’attività
lavorativa e dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore.
Lo
ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell’ordinanza
n. 12549/18 pronunciandosi sul ricorso di moglie e figli di un
lavoratore che avevano chiesto all’INAIL il riconoscimento
dell’indennità per inabilità temporanea dovuta al “de cuius”
dal 20/03/06 al 27/01/07, data del decesso, e della rendita ai
superstiti in favore della moglie dell’assicurato.
Tuttavia,
la Corte Territoriale aveva escluso tali spettanze, evidenziando come
l’attività svolta al momento dell’infortunio dal “de cuius”
(sezionamento di un tronco d’albero per ricavare travi da destinare
a copertura del proprio garage/deposito in corso di realizzazione),
non fosse qualificabile come attività normalmente, immediatamente e
necessariamente connessa con lo svolgimento delle mansioni tipiche
dell’attività edilizia e al più di movimento terra, svolta
professionalmente dal defunto.
Quindi,
nessun diretto collegamento sarebbe stato rinvenibile tra l’attività
lavorativa svolta e le circostanze in cui si era determinato
l’infortunio, ed era dunque da rigettarsi la domanda azionata dagli
eredi. Decisione criticata degli eredi in Cassazione.
Gli
Ermellini chiariscono che l’articolo 2 del D.P.R. 1124/65 copre
tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta “in
occasione di lavoro” che cagionino un’inabilità al lavoro
superiore a tre giorni.
Nella
nozione di “occasione di lavoro”, prosegue la Sentenza, rientrano
tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti
all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo
dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di
svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali
funzionali allo svolgimento della prestazione, con l’unico limite
del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non
riguardante l’attività lavorativa e dovuto a una scelta arbitraria
del lavoratore (vedi Sentenza Cassazione 17917/17).
Ancora,
si rammenta che le norme del Testo Unico sugli infortuni sul lavoro
sono dettate “dalla necessità di garantire ai lavoratori
provvidenze nelle ipotesi di eventi dannosi che si producano a causa
e in occasione delle attività alle quali sono adibiti, conseguendone
che infortuni indennizzabili sono tutti quelli che si pongano in uno
stretto rapporto di connessione e di complementarietà con l’attività
protetta”.
Solo
in quest’ottica teleologica, il concetto di operazione “manuale
abituale” può assumere contorni definiti dovendo in esso essere
ricompresa ogni operazione che, si svolga all’interno o all’esterno
dei locali aziendali, comunque “concorra a ritenere conclusa la
prestazione, costituendone la funzionale integrazione”.
Nel
caso di specie, i Giudici escludono che la fattispecie esaminata
possa essere ricompresa nei confini dell’oggetto della tutela, per
i connotati di fatto che la contrassegnano: l’ipotesi di un
infortunio occorso durante l’attività di acquisto del materiale
utile all’impresa artigianale è, infatti, sensibilmente diversa
dall’infortunio realizzatosi in attività non direttamente e
necessariamente connesse all’attività professionale svolta.
Infatti,
il “de cuius” era stato travolto da un grosso tronco di diametro
60-70 centimetri da lui adagiato a terra al fine di terminarne il
taglio, su terreno in pendenza, e l’infortunio era occorso dopo che
la pianta era rotolata verso il basso. Risulta evidente al Collegio
come il taglio di albero finalizzato all’approvvigionamento delle
travi di legno utili a costruire il garage/deposito dell’artigiano
è attività non direttamente connessa a quella dell’artigiano
costruttore edile.
Inoltre,
i molteplici passaggi tecnici e manuali intercorrenti tra il taglio
dell’albero (richiedenti specifiche professionalità) e il concreto
utilizzo di travi di legno per la costruzione dimostrano la
“lontananza” tra le attività e, dunque, l’assenza di quella
accessorietà e connessione diretta richiesta per la qualificazione
della attività artigianale tipica e per il funzionamento della
tutela assicurativa.
Il
ricorso va quindi respinto.
Si
veda anche a tale proposito anche la guida legale “Infortunio sul
lavoro” dello Studio Cataldi, all’indirizzo:
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MULTA
E REATO PER CHI IMPIEGA “IN NERO” LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI
Da
Studio Cataldi
04/06/18
di
Lucia Izzo
Per
la Cassazione non è violato il principio del “ne bis in idem”
(un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione) poiché
le condotte datoriali eludono sia le norme sull'immigrazione che
quelle sugli obblighi contributivi.
Scatta
sia la sanzione penale, che quella amministrativa nei confronti del
datore che impiega “in nero” lavoratori extracomunitari
irregolari, privi del permesso di soggiorno.
Ciò
non determina alcuna violazione del divieto di “ne bis in idem”
in quanto le condotte datoriali ledono beni giuridici diversi: da un
lato si violano le norme sull'immigrazione, dall'altro si elude
l'assolvimento degli obblighi contributivi.
Così
la Corte di Cassazione, sezione lavoro, si è pronunciata nella
sentenza n. 12936/18 pronunciandosi sul ricorso di un datore di
lavoro.
Questi,
in sede di merito, si era opposto, senza esito positivo,
all'ordinanza-ingiunzione che gli intimava il pagamento di quasi
80.000 euro per aver impiegato “in nero” lavoratori stranieri
irregolari, non risultanti nelle scritture contabili o in altra
documentazione obbligatoria.
In
Cassazione, il ricorrente lamenta violazione del divieto di “ne bis
in idem” in quanto il decreto penale di condanna notificatogli per
aver violato l'articolo 22, comma 12, del D.Lgs 286/98 avrebbe
perseguito lo stesso fine della sanzione amministrativa inflittagli
attraverso l'opposta ordinanza-ingiunzione oggetto di causa.
A
detta della difesa, unico sarebbe stato il bene giuridico tutelato,
vale a dire la tutela del lavoro e la repressione del lavoro sommerso
e irregolare; quindi, il concorso apparente di norme sanzionatorie
coesistenti riguardanti lo stesso fatto avrebbe dovuto essere
regolato alla luce del principio di specialità di cui all'articolo
19, comma 1, del D.Lgs 74/00, in materia di rapporto tra procedimento
amministrativo e procedimento penale, anziché in base alla norma di
cui all'articolo 36 bis del D.Lgs 286/98 applicata dalla Corte
territoriale.
Motivo
che si appalesa totalmente infondato agli occhi degli Ermellini, che
rammentano come diverse sono le finalità sottese nella fattispecie
all'irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa,
rispettivamente tramite l'emanazione del decreto penale di condanna e
dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Non
sussiste, infatti, alcuna violazione del principio del divieto del
“bis in idem” avendo la Corte di merito, correttamente, posto in
evidenza che l'illecito penale e quello amministrativo sanzionavano
due condotte diverse che ledevano beni giuridici differenti.
Nel
primo caso, infatti, il fatto penalmente perseguito era quello
dell'avvenuto impiego di lavoratori extracomunitari clandestini e
privi del permesso di soggiorno in violazione delle norme
sull'immigrazione; nel secondo, invece, l'illecito amministrativo era
rappresentato dall'avvenuto impiego di lavoratori non risultanti
dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria per
legge.
In
sostanza, l'elemento costitutivo del reato è incentrato sulla
qualità soggettiva di lavoratore extracomunitario privo del permesso
di soggiorno propria del soggetto impiegato clandestinamente, ma da
questo si prescinde nell'ipotesi dell'illecito amministrativo in cui
è determinante l'occupazione “in nero”, ovvero l'impiego non
indicato nelle scritture contabili o in altra documentazione
obbligatoria.
Quest'ultimo
elemento, invece, sarebbe stato necessario per verificare
l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte del datore di
lavoro. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto e il ricorrente
condannato alla rifusione delle spese.
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APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO: L’USO IN SICUREZZA DI CARROPONTI E PARANCHI
Da:
PuntoSicuro
16/05/18
Un
progetto multimediale riporta utili indicazioni sull’utilizzo di
apparecchi e accessori di sollevamento con particolare riferimento al
settore tessile e abbigliamento. Focus sull’uso in sicurezza di
carroponti, paranchi, funi, catene e ganci.
Sappiamo
quanto siano importanti, per la prevenzione degli infortuni nell’uso
di apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto, idonee procedure
di scelta, controllo e verifica.
Ad
esempio, gli apparecchi e gli accessori di sollevamento devono
essere:
di
progettazione e costruzione accurata, di resistenza rispondente
all’uso a cui sono destinati e privi di difetti di costruzione;
fabbricati
in conformità a norme internazionali o nazionali, alle Direttive
Comunitarie applicabili e alle norme di buona tecnica;
collaudati,
esaminati approfonditamente, contrassegnati e ispezionati;
mantenuti
in buono stato.
Inoltre
la documentazione relativa all’ apparecchio di sollevamento deve
includere: il manuale d’uso per l’operatore; il manuale di
montaggio; il manuale di manutenzione; il manuale dei pezzi di
ricambio; la Dichiarazione di Conformità CE redatta dal costruttore;
la certificazione del costruttore di idoneità all’uso; il
certificato di collaudo ed esame completo eseguiti dopo il montaggio
iniziale; il certificato del fabbricante per le funi metalliche,
catene e ganci installati sulle gru; libretto delle verifiche redatto
dall’INAIL (ex ISPESL); rapporti di verifica e degli interventi di
manutenzione.
A
ricordarcelo, con particolare riferimento alle macchine utilizzate
nel settore dell’abbigliamento, è il documento “Impresa Sicura:
L’abbigliamento” correlato al progetto multimediale Impresa
Sicura, elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione
Emilia-Romagna e INAIL e validato dalla Commissione Consultiva
Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.
I
CONTROLLI PREVISTI DAL D.LGS. 81/08
Il
documento segnala che le macchine adibite al sollevamento di carichi,
escluse quelle azionate a mano, devono recare un’indicazione
chiaramente visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza,
una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola
configurazione della macchina. Inoltre:
gli
accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne
identificare le caratteristiche essenziali ai fini di
un’utilizzazione sicura;
i
ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono
portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata
massima ammissibile;
se
l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo
visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione;
le
attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate
stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio
che i carichi urtino le persone in modo involontario, derivino
pericolosamente o precipitino in caduta libera o siano sganciati
involontariamente.
Si
indica poi che i mezzi di sollevamento e di trasporto, esclusi quelli
azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura,
portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non
costituisca causa di pericolo, devono essere provvisti di dispositivi
di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di
fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della
sicurezza, a consentire la gradualità dell’arresto. E nei casi in
cui l’interruzione dell’energia di azionamento può comportare
pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere
provvisti di dispositivi che provochino l’arresto automatico sia
del mezzo che del carico. In ogni caso l’arresto deve essere
graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di
oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.
Infine
i mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche
condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati
dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento,
nonché di illuminazione del campo di manovra.
L’USO
DI CARROPONTI E PARANCHI IN SICUREZZA
Si
segnala che i carroponti e i paranchi, a seconda dell’entità del
carico, sono gli ausili meccanici maggiormente utilizzati nelle
aziende per la movimentazione di carichi pesanti e ingombranti. E se
i carroponti, o gru a ponte, scorrono su delle rotaie e svolgono un
movimento di traslazione del carico, oltre a permettere la
salita/discesa dello stesso, i paranchi invece vengono utilizzati
solo per spostare verticalmente i carichi.
Alcune
indicazioni per la sicurezza:
i
carroponti, scorrenti su rotaie, devono essere provvisti alle
estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi
di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione
ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi
altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote;
gli
elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da
funzionare a motore innestato anche nella discesa;
prima
di iniziare il carico e lo scarico con carroponte o paranchi va
accertato il peso che deve essere sollevato. Il peso è un dato
fondamentale per la scelta corretta dei mezzi di sollevamento e degli
accessori di imbracatura. Il peso del carico non deve superare la
portata dell’apparecchio di sollevamento e degli accessori di
sollevamento utilizzati per l’imbracatura;
durante
il trasporto il carico va mantenuto il più basso possibile, evitando
urti e oscillazioni;
gli
accessori di sollevamento per l’imbracatura dei carichi vanno
conservati in appositi luoghi e non abbandonati sul terreno dove
possono essere causa di cadute. Inoltre gli accessori di sollevamento
a contatto con il terreno possono subire danneggiamenti causati dal
passaggio dei mezzi di trasporto, dall’umidità e da polveri;
durante
l’uso di mezzi di imbracatura (funi, catene, corde, ecc.) a tratti
inclinati controllare che la distanza dai punti di attacco sia minore
o uguale alla lunghezza dei tiranti (angolo al vertice < 60°) per
evitare eccessive sollecitazioni dovute all’aumento della forza
agente sui tiranti quando lavorano inclinati;
è
vietato passare o sostare sotto i carichi sospesi, passare con il
carico sopra i lavoratori ed anche inserire parti del corpo (mani,
dita, piedi, ecc.) sotto i carichi sospesi. Pertanto è necessario
che i percorsi interessati dal transito dei carichi sospesi siano
predisposti in modo da evitare il passaggio del carico sopra i
lavoratori e sopra i luoghi per i quali l’eventuale caduta possa
costituire pericolo.
Quando
poi il passaggio con il carico sopra i lavoratori non possa essere
evitato il gruista deve segnalare preventivamente le manovre per
consentire l’allontanamento delle persone esposte al pericolo di
caduta del carico sospeso.
Rimandiamo,
anche in questo caso alla lettura integrale del documento che riporta
utili immagini e ulteriori informazioni sui dispositivi automatici di
finecorsa e sull’accesso all’interruttore generale di
sezionamento dell’alimentazione elettrica dell’apparecchio.
ISTRUZIONI
PER LA SICUREZZA PRIMA E DURANTE L’USO
Riprendiamo
dal documento le istruzioni per l’uso in sicurezza di carroponti e
paranchi.
Prima
dell’uso:
verificare
l’efficienza dei dispositivi di sicurezza;
controllare
la portata dei ganci;
controllare
la buona equilibratura del carico facendolo innalzare lentamente e
soltanto di poco;
verificare
della chiusura del dispositivo di sicurezza del gancio;
non
utilizzare la gru in caso di vento forte;
verificare
che il carico sia ben imbragato;
non
far dondolare il carico ed evitare gli strappi;
evitare
di far passare il carico nelle zone di lavoro;
vietare
la presenza di persone nell’area operativa della macchina.
Durante
l’uso:
è
permesso l’uso di carroponti e paranchi solo a personale
adeguatamente formato allo scopo;
preavvisare
l’inizio delle manovre;
eseguire
le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in verticale;
controllare
che la fune si avvolga correttamente;
prima
di sganciare il carico controllare che sia stabile;
conoscere
la simbologia.
FUNI,
CATENE E GANCI
Il
documento si sofferma poi su funi, catene (comprese quelle di
imbracatura) e ganci che devono recare apposto a cura del
fabbricante, un “contrassegno” dal quale si possa risalire al
nominativo dello stesso fabbricante ed alla dichiarazione del
medesimo nella quale vengono fornite le indicazioni e certificati i
requisiti alle specifiche tecniche.
Inoltre
i ganci, compresi quelli dei mezzi di imbracatura, debbono avere
impressa la portata massima ammissibile ed inoltre essere provvisti
di dispositivi di chiusura all’imbocco o essere conformati in modo
da impedire lo sganciamento accidentale. E devono recare inciso il
massimo carico ammissibile.
Si
ricorda poi che il datore di lavoro, a mezzo di personale
specializzato, deve effettuare le verifiche trimestrali delle funi e
delle catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento. Sempre a
cura del datore di lavoro è la verifica periodica delle funi e
catene per l’imbracatura.
Segnaliamo,
infine, che il documento si sofferma anche sulla sicurezza di:
carrelli
elevatori;
commissionatori
o carrelli a posto di guida elevabile.
L’indirizzo
del sito “Impresa Sicura” è:
L’accesso
via internet è gratuito e avviene tramite registrazione al sito.
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L’IMPORTANZA
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI ANTICADUTA
Da:
PuntoSicuro
17/05/18
di
Tiziano Menduto
Esempi
di infortuni in cui non sono stati utilizzati o forniti Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI) anticaduta. Le attività su
coperture, su terrazze e per manutenzione di edifici. Le dinamiche
degli infortuni, i fattori causali e l’uso dei DPI.
Concludiamo
con questo articolo il lungo viaggio fatto dalla nostra rubrica
“Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni
professionali e alla raccolta di spunti per la prevenzione, sui tanti
esempi di infortuni correlati all’assenza di idonei DPI, ad esempio
perché non disponibili, usati male, non utilizzati, inadeguati o
deteriorati.
Abbiamo
visto in questi mesi come molti infortuni avvengono o si aggravano
proprio perché il DPI da utilizzare, laddove necessario, non era
presente o non era adeguato ai rischi effettivi. E in questa ultima
puntata torniamo a parlare di DPI anticaduta riportando alcune
dinamiche incidentali in cui è stata rilevata l’assenza di sistemi
di protezione individuale idonei il rischio di caduta dall’alto.
Per
la raccolta delle dinamiche di infortunio, prendiamo spunto dalle
schede di INFOR.MO., un importante strumento per l’analisi
qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di
sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Il
primo caso riguarda un infortunio in attività su copertura.
Un
lavoratore mentre si trova sulla copertura di un capannone, intento a
effettuare lavori di riparazione delle lastre di copertura,
accidentalmente sfonda, con il peso del proprio corpo, una delle
lastre, precipitando rovinosamente al suolo da un’altezza di circa
6 m e concludendo la sua caduta contro la sottostante pavimentazione
del capannone. Subisce fratture multiple.
L’infortunato
effettuava i lavori di riparazioni sul tetto in assenza di sistemi di
protezione idonei per l’uso specifico.
Questi
i fattori causali dell’incidente rilevati in INFOR.MO.:
l’infortunato
effettuava i lavori di riparazioni sul tetto in assenza di sistemi di
protezione idonei per l’uso specifico;
l’infortunato
operando sulla copertura si pone su superficie non calpestabile.
Il
secondo caso è relativo a un infortunio avvenuto su una terrazza di
un edificio.
Un
lavoratore, dipendente della ditta affidataria dei lavori, deve
spostare, sopra una terrazza di un edificio industriale in eternit a
6 m, un motore di un condizionatore da un posto a un altro camminando
sopra le travi.
Nell’eseguire
il lavoro perde l’equilibrio e sbilanciandosi finisce sulle volte
di eternit, tra una trave e l’altra, piombando al suolo insieme al
motore e riportando fratture multiple.
Non
vi erano sistemi di protezione contro le cadute dall’’alto,
inoltre:
il
committente non aveva promosso la cooperazione e il coordinamento
delle misure di prevenzione sui rischi del lavoro elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi;
il
datore di lavoro ditta affidataria non aveva redatto in maniera
esaustiva e concreta il POS nella scelta delle attrezzature per la
sicurezza dei lavori in quota.
Questi
i fattori causali:
assenza
di dispositivi di protezione individuali contro le cadute dall’alto;
l’infortunato
opera sul tetto privo di protezioni camminando sopra le travi;
assenza
di idonei percorsi attrezzati per camminare in sicurezza.
Il
terzo caso è relativo ad un infortunio avvenuto durante lavori di
manutenzione di un edificio rurale.
Un
lavoratore sta riparando una canna fumaria posta sul tetto
dell’edificio.
Il
tetto è privo di protezione contro la caduta dall’alto e il
lavoratore non è dotato di DPI anticaduta.
Il
lavoratore, per causa che non ha saputo precisare, cade dal tetto da
un’altezza di circa 5 m riportando fratture in sedi multiple.
I
fattori causali:
il
tetto era privo di protezione contro la caduta dall’alto;
il
lavoratore non era dotato di DPI anticaduta.
Riguardo
agli spunti per la prevenzione riportiamo alcune indicazioni generali
tratte da alcuni documenti presentati dal nostro giornale.
Ad
esempio nel documento “Impresa Sicura DPI”, correlato al progetto
multimediale Impresa Sicura (EBER, EBAM, Regione Marche, Regione
Emilia-Romagna e INAIL) si ricorda che il D.Lgs. 81/08 (articolo 75)
specifica che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche
di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi
o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. E questo vale anche
nei lavori in quota che possono esporre i lavoratori a rischi
particolarmente elevati come i rischi di caduta dall’alto.
Nei
casi in cui i lavori in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a
partire da un luogo adatto allo scopo, devono essere scelte
attrezzature di lavoro idonee a garantire e mantenere condizioni di
lavoro sicure dando priorità alle misure di protezione collettiva
(impalcature, ponteggi, idonee opere provvisionali, ecc.) rispetto
alle misure di protezione individuale. E se le misure non bastano ad
evitare o ridurre sufficientemente i rischi subentra l’obbligo del
ricorso ai DPI contro le cadute dall’alto.
Fatta
questa utile premessa sull’utilizzo dei DPI anticaduta,
riprendiamo, infine, alcuni spunti per un’idonea progettazione in
ambito edile. Sono spunti tratti da un intervento a cura di Giuseppe
Semeraro (Coordinatore Consulenza tecnica per l’edilizia INAIL
Regione Marche) contenuto nel documento INAIL “La sicurezza nei
lavori sulle coperture. Sistemi di prevenzione e protezione contro la
caduta dall’alto”.
Si
sottolinea che una progettazione orientata alla sicurezza deve avere
come riferimento un tempo sufficientemente lungo da abbracciare
almeno una volta tutti gli interventi di cui l’opera avrà bisogno
nel cui ciclo di vita, in modo da valutarne gli effetti sulla salute
e la sicurezza delle persone durante l’uso e la sua manutenzione.
E
dal punto di vista della tecnica prevenzionistica, il progettista
dovrebbe fondamentalmente affrontare quattro tipologie di rischio di
caduta dall’alto:
quella
connessa con il sistema di accesso alla copertura;
quella
connessa con la protezione dei bordi;
quella
connessa con lo scivolamento (tipo delle coperture fortemente
inclinate);
quella
connessa con lo sfondamento di superfici fragili.
Il
sito web di INFOR.MO., di cui nell’articolo sono state presentate
le schede numero 8346, 4768 e 3466, è consultabile all’indirizzo:
Il
documento “La sicurezza nei lavori sulle coperture. Sistemi di
prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto” è
scaricabile all’indirizzo:
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NORMATIVA
E FORMAZIONE: COME FORMARE GLI ADDETTI ANTINCENDIO
Da:
PuntoSicuro
25/05/18
Indicazioni
tratte dalla normativa vigente sulla formazione dei lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio. I contenuti minimi dei corsi di formazione in
relazione al livello di rischio.
Nei
luoghi di lavoro, come indicato nell’articolo 18 e nell’articolo
43 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), il datore di lavoro ha
l’obbligo di nominare i lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.
Inoltre
ai sensi del comma 9 dell’articolo 37 del Testo Unico, i lavoratori
incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico.
E
riguardo a questi aspetti, fino all’emanazione delle disposizioni
di cui al comma 3 dell’articolo 46 del Testo Unico continuano a
trovare applicazione le disposizioni di cui al D.M 10/03/98.
In
attesa del Decreto richiesto dall’articolo 46, per comprendere
quali siano i contenuti dei corsi di formazione antincendio bisogna
fare riferimento al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri
generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza
nei luoghi di lavoro”.
In
particolare l’allegato IX del D.M 10/03/98 raccoglie i contenuti
minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello
di rischio dell’attività.
Nell’allegato
si indica che tali contenuti minimi devono essere correlati alla
tipologia delle attività e al livello di rischio di incendio delle
stesse nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.
L’allegato
riporta, a titolo esemplificativo elenchi di attività inquadrabili
nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti
minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati (corso
A, B e C).
I
corsi di formazione per gli addetti di attività a rischio di
incendio elevato devono essere basati sui contenuti e durate
riportate nel corso C.
L’INCENDIO
E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)
principi
sulla combustione;
le
principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di
lavoro;
le
sostanze estinguenti;
i
rischi alle persone e all’ambiente;
specifiche
misure di prevenzione incendi;
accorgimenti
comportamentali per prevenire gli incendi;
l’importanza
del controllo degli ambienti di lavoro;
l’importanza
delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
LA
PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)
misure
di protezione passiva;
vie
di esodo, compartimentazione, distanziamenti;
attrezzature
ed impianti di estinzione;
sistemi
di allarme;
segnaletica
di sicurezza;
impianti
elettrici di sicurezza:
illuminazione
di sicurezza.
PROCEDURE
DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)
procedure
da adottare quando si scopre un incendio;
procedure
da adottare in caso di allarme;
modalità
di evacuazione;
modalità
di chiamata dei servizi di soccorso;
collaborazione
con i vigili del fuoco in caso di intervento;
esemplificazione
di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.
ESERCITAZIONI
PRATICHE (4 ORE)
presa
visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di
spegnimento;
presa
visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere,
autoprotettore, tute. etc.);
esercitazione
sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione
individuale.
I
corsi di formazione per gli addetti di attività a rischio di
incendio medio devono essere basati sui contenuti e durate riportate
nel corso B.
L’INCENDIO
E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)
principi
sulla combustione e l’incendio;
le
sostanze estinguenti;
triangolo
della combustione,
le
principali cause di un incendio;
rischi
alle persone in caso di incendio;
principali
accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
PROTEZIONE
ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)
le
principali misure di protezione contro gli incendi;
vie
di esodo;
procedure
da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
procedure
per l’evacuazione;
rapporti
con i vigili del fuoco;
attrezzature
ed impianti di estinzione;
sistemi
di allarme;
segnaletica
di sicurezza;
illuminazione
di emergenza.
ESERCITAZIONI
PRATICHE (3 ORE)
presa
visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
presa
visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
esercitazioni
sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi
e idranti.
I
corsi di formazione per gli addetti di attività a rischio di
incendio basso devono essere basati sui contenuti e durate riportate
nel corso A.
L’INCENDIO
E LA PREVENZIONE (1 ORA)
principi
della combustione;
prodotti
della combustione;
sostanze
estinguenti in relazione al tipo di incendio;
effetti
dell’incendio sull’uomo;
divieti
e limitazioni di esercizio;
misure
comportamentali.
PROTEZIONE
ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)
principali
misure di protezione antincendio;
evacuazione
in caso di incendio;
chiamata
dei soccorsi.
ESERCITAZIONI
PRATICHE (2 ORE)
pesa
visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
istruzioni
sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di
sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
Ricordiamo
inoltre che, come indicato nell’ Accordo Stato-Regioni del 07/07/16
e in attesa delle nuove indicazioni del futuro Decreto emanato a
norma dell’articolo 46 del Testo Unico, i corsi di formazione per
gli addetti antincendio non sono erogabili in modalità e-learning.
Relativamente
poi all’approfondimento degli aspetti relativi all’aggiornamento
degli addetti, segnaliamo la risposta della Commissione per gli
interpelli relativa a un quesito del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri sui requisiti dei formatori per gli addetti alle aziende
valutate a rischio medio e basso.
Nell’Interpello
10/13 del 24/10/13 la Commissione fa presente che il D.M. 10/03/98
non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell’idoneità
del soggetto formatore per gli addetti all’emergenza. I soggetti
formatori devono possedere competenza nella materia antincendio.
E
la Commissione ritiene, in risposta ai quesiti del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, sull’abilitazione degli ingegneri, che
gli ingegneri, abilitati ai sensi della L. 818/84, possano svolgere i
corsi per addetti all’emergenza e, quindi, rilasciare i relativi
attestati di frequenza.
Inoltre
si sottolinea come, per le aziende individuate dall’allegato X del
Decreto, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
debbano conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui
all’articolo 3 della L. 609/96.
E
la Commissione ritiene validi ai fini della formazione prevista
dall’articolo 37, comma 9, del D.Lgs. 81/08 i suddetti attestati.
Segnaliamo
poi, come ricordato anche nell’articolo di PuntoSicuro “VVF: la
formazione sulla sicurezza con docenti qualificati”, che i docenti
dei corsi antincendio devono anche essere docenti formatori
qualificati per la sicurezza, in quanto i corsi antincendio rientrano
tra quelli previsti dal D.Lgs. 81/08 e quindi i docenti devono avere
le stesse caratteristiche previste per tutti i corsi in materia di
salute e sicurezza (con riferimento ai criteri di qualificazione
previsti dal Decreto del 06/03/13).
A
questo proposito, l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/16, prevede che
(punto 12.1):
“In
tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei
docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono
essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo
6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. 81/08, entrato in vigore il
18/03/14”.
La
normativa di riferimento citata è scaricabile ai seguenti indirizzi:
Decreto
del Ministero dell’Interno del 10 Marzo 1998 “Criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi
di lavoro”:
Commissione
per gli interpelli Interpello n. 10/13 con risposta del 24 ottobre
2013 al Consiglio Nazionale degli Ingegneri “Risposta al quesito
sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la
prevenzione incendi ai sensi del D.M. 10/03/98”:
Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano Accordo 7 luglio 2016 “Accordo
finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi
dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi
di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs.
81/08”.
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