martedì 13 novembre 2018

13 novembre - Una mezza vittoria per le operaie di Montello, che impone di continuare la campagna di solidarietà, ad oggi arrivata a 2236 firme!

Paradosso Montello: il Tribunale, pur rigettando il 700, dà pienamente ragione alle operaie!
Il Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – il 9 novembre si è espresso contro il ricorso d'urgenza, art. 700, fatto dalle 17 operaie della Montello con lo Slai Cobas per il sindacato di classe.
Ma – incongruenze della Magistratura – in tutta la prima parte della sentenza il giudice del Lavoro dà invece totale ragione alle lavoratrici, confermando in pieno la legittimità da parte loro di essere assunte dalla Coop. Selection.
Pertanto, il ricorso art. 700 viene rigettato unicamente possiamo dire per un vizio formale: le lavoratrici – secondo il giudice - non avrebbero prodotto documentazione sufficiente atta a dimostrare che sono dal 1 ottobre disoccupate, che non hanno altri redditi, ecc.; addirittura ci troviamo di fronte ad un paradosso, se il ricorso fosse stato presentato a novembre (dopo la dimostrazione del mancato pagamento dello stipendio mensile di ottobre da parte della precedente coop Eko-Var), poteva essere accolto, presentato prima, non viene accolto perchè teoricamente la Eko-Var potrebbe continuare a pagarle anche se non stanno più lavorando per questa cooperativa. Un assurdo pratico, facilmente dimostrabile! D'altra parte il 700 viene presentato proprio in tempi urgenti!

Ma, ribadiamo, anche il Tribunale non può che dare piena ragione alle 17 lavoratrici che dovevano, come tutte le altre, passare alla nuova Cooperativa; la stessa sentenza afferma che questa Coop. Selection ha violato l'accordo e le norme del CCNL della logistica (art. 42 comma 9), che quindi la loro mancata assunzione è dovuta solo ad un'azione discriminatoria, di ritorsione per il ricorso che le lavoratrici hanno fatto per il pagamento della mezz'ora di pausa – ricorso che come sottolinea la stessa sentenza non riguarda affatto la Selection spa ma la precedente cooperativa Eko-Var.
Quindi, questa sentenza non costituisce una sconfitta per le lavoratrici, ma una mezza vittoria delle loro ragioni!
E' un incoraggiamento ad andare avanti, in tutti i sensi, nella mobilitazione di lotta e nella nuova azione legale, perchè la Cooperativa Selection, e la Montello che vi sta dietro, hanno torto e le lavoratrici e lo Slai cobas sc hanno pienamente ragione!
ORA PIU' DI PRIMA DEVE ANCHE CONTINUARE E AUMENTARE LA MOBILITAZIONE SOLIDALE, PERCHE' ESSA, COME E' STATO FINORA, E' UN'ARMA FONDAMENTALE PERCHE' QUESTA LOTTA SIA VINCENTE, per le operaie della Montello e un segnale per tutte le lavoratrici licenziate ingiustamente, discriminate, senza diritti. Perchè come abbiamo detto fin dall'inizio:
'Le operaie della Montello sono tutte noi!” - L'appello delle lavoratrici è stato firmato finora da circa 1850 persone

Lavoratrici Slai Cobas sc
MFPR
Perchè tutte, tutti possano rendersi conto, pubblichiamo sotto, gli stralci più significativi della sentenza.
Preliminarmente occorre prendere posizione sulle eccezioni in diritto sviluppate dalla cooperativa convenuta; in pratica, la Selection soc. coop. ha sostenuto che parte ricorrente non avrebbe indicato
gli elementi essenziali dell’instauranda causa di merito.
Ad un approfondito esame del ricorso, contrariamente da quanto sostenuto dalla difesa si osserva come siano chiaramente indicati i provvedimenti che si andranno a richiedere nella successiva fase di merito: una pronuncia di costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di Selection, anche sotto il profilo del divieto di discriminazione per convinzioni personali (a ciò potendo ricondursi anche lo svolgimento di una attività collettiva di tutela)”. Pertanto, la preliminare eccezione della Selection soc. coop. non può essere accolta.
Quanto al merito della questione si osserva quanto segue.
Con il verbale di accordo del 21.09.2018, depositato all’udienza del 10.10.2018, sono state disciplinate le modalità con cui si sarebbe proceduto al cambio di appalto. Parti sociali, Montello s.p.a. e Consorzio Soluzioni Globali (impresa titolare dell’appalto presso Montello s.p.a. – come evincibile dal testo dell’accordo stesso) hanno, infatti, delineato le condizioni da rispettare in vista del cambio della ditta subappaltatrice presso l’appalto per cui si discute.
Al punto 1) è stabilito che “la Selection Società Cooperativa s’impegna a garantire a tutti i dipendenti della Ekovar Società Cooperativa, attuale esecutore dell’appalto corrente tra il consorzio Soluzioni globali e la Montello s.p.a., l’ammissione alla propria cooperativa quali soci lavoratori e per l’effetto l’assunzione alle medesime pregresse condizioni economiche e contrattuali”. È evidente, dunque, la volontà, l’impegno della cooperativa subentrate di procedere all’assunzione di “tutti” i soci lavoratori in forza alla Eko-Var soc. coop., mantenendo le medesime condizioni economiche e contrattuali. Allegato al suddetto accordo vi è anche l’elenco dei lavoratori aventi diritto a transitare nella nuova cooperativa e nello stesso si rinvengono i nominativi delle odierne ricorrenti.
Al punto 3) dell’accordo sindacale è previsto che “Le parti stabiliscono d’incontrarsi a breve termine per negoziare un ulteriore accordo con la Selection Società cooperativa per meglio regolamentare alcune questioni afferenti l’organizzazione del lavoro presso l’appalto Montello s.p.a.”; in questo modo, le parti danno atto che oggetto di ulteriore negoziazione saranno solo le questioni afferenti all’organizzazione del lavoro, giammai l’individuazione precisa dei lavoratori interessati al passaggio da una cooperativa all’altra, anche perché, si ribadisce, la chiara lettera del punto 1) non lascia dubbi, così come è indubbia ed innegabile l’inclusione delle ricorrenti nell’elenco dei lavoratori da assumere, allegato all’accordo medesimo.
Il CCNL attualmente vigente prevede una nuova formulazione dell’art. 42. Il nuovo art. 42 al comma 9 statuisce: “L’impresa appaltante includerà nel contratto di appalto con l'impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi”.
Tale disposizione conferma che i soggetti interessati al cambio d’appalto saranno “tutti i lavoratori impiegati nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi”, proprio come le ricorrenti.
Ancora: priva di pregio appare l’argomentazione (l’unica afferente al merito) sviluppata dalla Selection secondo cui “L’unico motivo per il quale la Selection S.C. non ha ancora formalizzato una proposta alle ricorrenti va identificato con la volontà della maggioranza dei soci, rappresentata expressis verbis all’amministrazione della cooperativa, di non far aderire lavoratori e lavoratrici come i ricorrenti che ab imis non condividono i patti sociali contenuti nello statuto e nel regolamento interno”. Innanzitutto, non può che rilevarsi che le ricorrenti non hanno mai avuto in passato alcuna ragione di contenzioso con Selection – oltretutto costituitasi a fine agosto 2018 – e non si comprende quali siano le clausole sociali dello statuto o del regolamento non condivise dalle ricorrente, a meno che non si alluda al contenzioso attualmente pendente nei confronti delle altre cooperative e Montello s.p.a., ma si tratta di realtà societarie differenti, quindi non può giustificarsi la mancata assunzione perché è insorta una lite giudiziaria che non ha riguardato Selection.
D’altronde, in linea teorica e per evidenti ragioni di giustizia sostanziale, non può essere negato al socio lavoratore di rivendicare i propri diritti di lavoratore subordinato fermo restando l’adesione ai patti sociali; in pratica, un socio ben può far valere i propri diritti, ove ritenuti lesi, senza che con ciò venga meno l’affectio societeatis.
Alla luce di quanto esposto, non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza del fumus boni (cioè, dell'esistenza di un diritto di cui si chiede la tutela - ndr)
Quanto al periculum in mora, ovvero il rischio di subire un danno grave e al contempo irreparabile in attesa della definizione del giudizio di merito, si osserva quando di seguito esposto.
Le ricorrenti hanno manifestato l’urgenza nel provvedere stante le situazioni familiari che le riguardano, con figli da mantenere e spese fisse da sostenere e in udienza hanno ribadito che dal 01.10.2018 sono prive di un impiego.
Tali circostanze non risultano però comprovate: la difesa di parte ricorrente ha elaborato uno schema indicante spese fisse e carichi di famiglia delle ricorrenti, ma non sono stati prodotti documenti a suffragio di quanto affermato (ad esempio, certificato di stato di famiglia, documentazione relativa alle spese fisse da sostenere, attestazioni del Centro per l’Impiego attestanti lo stato di disoccupazione dei coniugi o comunque tale da dimostrare che la retribuzione corrisposta da Eko-Var rappresentasse l’unica fonte di sostentamento per il nucleo familiare)
Sul punto le istanti hanno affermato che dal 01.10.2018 sarebbe stato loro impedito di lavorare con la Selection presso l’appalto Montello, restando inoperose in attesa di una comunicazione per la ripresa del lavoro. Tali circostanze sono sfornite di prova e, ad ogni modo, anche volendo accedere alla tesi sostenuta dalle ricorrenti (e quindi sostenendo che le stesse siano di fatto allo stato inoccupate), il regolare pagamento degli emolumenti alle stesse dovuti, pur in mancanza di concreta occupazione, esclude, ipso iure, la sussistenza del periculum in mora.
In effetti, non risultano al momento retribuzioni o spettanze non pagate da parte di Eko-var, la quale ha effettuato, a fine ottobre, per ognuna delle ricorrenti, il pagamento delle spettanze relative al mese di settembre 2018 e non vi è ragione di credere, allo stato, che non effettuerà gli ulteriori pagamenti anche e soprattutto in considerazione del fatto che non risulta alcuna determinazione di chiusura del rapporto.
Diversamente sarebbe se Eko-var sospendesse inopinatamente i pagamenti o formalizzasse l’esclusione dalla compagine societaria delle ricorrenti; in definitiva, fino a quando le ricorrenti otterranno gli emolumenti dovuti, anche in assenza di effettiva erogazione della prestazione lavorativa, non potrà dirsi integrato il requisito del periculum in mora.
Sulla scorta di tutto quanto affermato, difettando uno dei requisiti indefettibili per la tutela d’urgenza, la domanda non può essere accolta".


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