POMIGLIANO: LA CORTE DI
CASSAZIONE CONDANNA NUOVAMENTE LA FIAT
CON UNA NUOVA SENTENZA EMESSA LO SCORSO 5 NOVEMBRE
2015, PRESIDENTE DOTT. BANDINI GIANFRANCO (COPIA ANCORA ‘NON UFFICIALE’ - IN
DEPOSITO IN QUESTI GIORNI IN CANCELLERIA) I GIUDICI DELLA SUPREMA CORTE HANNO NUOVAMENTE
CENSURATO LA FIAT POMIGLIANO, STAVOLTA PER COMPORTAMENTO INTIMIDATORIO NEI
CONFRONTI DI SLAI COBAS
LA SENTENZA SEGUE LA PRECEDENTE - EMESSA SEMPRE DALLA
CORTE LO SCORSO 9 FEBBRAIO 2015 – SULL’INCOSTITUZIONALITA’ DEL “MODELLO
POMIGLIANO” (TANTO CARO AI SINDACATI CONFEDERALI) E RIFERITO ALL’ILLEGITTIMO
LICENZIAMENTO DI 8 ISCRITTI E DIRIGENTI SINDACALI DI SLAI COBAS DEL 14/2/2006
INTANTO LO SCORSO 15 GIUGNO 2015 SI E’ SVOLTA
L’UDIENZA DI CASSAZIONE DI 52 (DEI 2.000 OPERAI DEL MONTAGGIO CARROZZERIE CHE
FURONO ILLEGITTIMAMENTE MESSI IN LIBERTA’ E MANDATI A CASA) CHE DENUNCIARONO LA
FIAT POMIGLIANO: DOPO BEN 11 ANNI ED 8 MESI 11, LA SENTENZA DEFINITIVA…
DOVREBBE ESSERE DEPOSITATA A GIORNI (SIC)
PER I ‘LUNGHI TEMPI DELLA GIUSTIZIA ITALIANA” SIA LO
SLAI COBAS CHE I LAVORATORI RICORRENTI ANNUNCIANO CONGRUO RICORSO RISARCITORIO
CONTRO LO STATO ITALIANO IN BASE ALL’ART. 6, PARAGRAFO PRIMO, DELLA
“CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI“ E
RELATIVA ALLA “RAGIONEVOLE DURATA DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIALI”
Con quest’ ennesima sentenza di accoglimento delle ragioni del sindacato di base la Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la precedente decisione di Appello del tribunale di Napoli e la condanna di antisindacalità della Fiat di Pomigliano per l’arbitraria ‘messa in libertà’ di 2.000 operai: “sospensione dall’attività lavorativa nel reparto montaggio Alfa 147 dalle ore 6.30 alle ore 14.00 del 6/4/2004 in occasione dello sciopero indetto nello stesso giorno dalle ore 6.00 alle ore 6.30, sospensione ritenuta di carattere intimidatorio”… “la prevedibilità e la durata dello sciopero non legittimava il rifiuto aziendale di ricevere la prestazione lavorativa”.
Quest’ultima sentenza fa il paio con quella precedente dello scorso 9 febbraio 2015 con cui già il collegio dei giudici di Cassazione, nel massimo grado di giudizio, accolse il ricorso Slai cobas reintegrando gli 8 lavoratori licenziati e censurando la Fiat per comportamento antisindacale e violazione dell’ordinamento giuridico costituzionale: “il datore di lavoro può anche schierarsi in determinate singole occasioni, a favore di un’organizzazione sindacale e contro un’altra, ma nel farlo non può avvalersi di quei poteri disciplinari e gerarchico-direttivi che l’ordinamento gli attribuisce ai soli fini di governo delle esigenze produttive dell’azienda. La contraria soluzione snaturerebbe l’essenza stessa del concetto di poteri privati, Quali quelli datoriali rispetto alla comunità dei propri dipendenti, poteri privati che in tanto l’ordinamento riconosce – alterando il tendenziale ambito paritetico in cui vive il rapporto giuridico di tipo privatistico - in quanto essi sianoi funzionali alla tutela dei diritti istituzionali (v. art. 41 co. 1° Cost.)”
Con quest’ ennesima sentenza di accoglimento delle ragioni del sindacato di base la Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la precedente decisione di Appello del tribunale di Napoli e la condanna di antisindacalità della Fiat di Pomigliano per l’arbitraria ‘messa in libertà’ di 2.000 operai: “sospensione dall’attività lavorativa nel reparto montaggio Alfa 147 dalle ore 6.30 alle ore 14.00 del 6/4/2004 in occasione dello sciopero indetto nello stesso giorno dalle ore 6.00 alle ore 6.30, sospensione ritenuta di carattere intimidatorio”… “la prevedibilità e la durata dello sciopero non legittimava il rifiuto aziendale di ricevere la prestazione lavorativa”.
Quest’ultima sentenza fa il paio con quella precedente dello scorso 9 febbraio 2015 con cui già il collegio dei giudici di Cassazione, nel massimo grado di giudizio, accolse il ricorso Slai cobas reintegrando gli 8 lavoratori licenziati e censurando la Fiat per comportamento antisindacale e violazione dell’ordinamento giuridico costituzionale: “il datore di lavoro può anche schierarsi in determinate singole occasioni, a favore di un’organizzazione sindacale e contro un’altra, ma nel farlo non può avvalersi di quei poteri disciplinari e gerarchico-direttivi che l’ordinamento gli attribuisce ai soli fini di governo delle esigenze produttive dell’azienda. La contraria soluzione snaturerebbe l’essenza stessa del concetto di poteri privati, Quali quelli datoriali rispetto alla comunità dei propri dipendenti, poteri privati che in tanto l’ordinamento riconosce – alterando il tendenziale ambito paritetico in cui vive il rapporto giuridico di tipo privatistico - in quanto essi sianoi funzionali alla tutela dei diritti istituzionali (v. art. 41 co. 1° Cost.)”
“Altro che modello-Pomigliano, tanto caro a
Marchionne, Renzi e sponsor confederali cui dovrebbero adeguarsi le nuove
relazioni sindacali da esportare all’intera industria italiana” … dichiara Mara Malavenda,
coordinatrice nazionale di Slai cobas… “a questo punto è
ripetutamente confermato da fonti non ‘sospette’ dal massimo grado di giudizio
della Cassazione il grave disegno in atto di antisindacalità plurioffensiva e
strutturale, preordinata e sistemica, messo in atto a Pomigliano d’Arco dalla
Fiat/FCA nei confronti dei lavoratori in generale, delle libertà sindacali e dello
stesso ordinamento Costituzionale. Su ciò, a differenza di altri, sapremo
muoverci in difesa degli interessi dei lavoratori.
4 dicembre 2015
Slai cobas -
coordinamento provinciale di Napoli
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