giovedì 27 giugno 2024

27 giugno - info da Taranto: Ex Ilva sentenza corte europea/processo “ambiente svenduto”

 

venerdi ore 17 - - incontro aperto alla sede Slai Cobas via Livio Andronico 47 Taranto

ex Ilva - far leva anche della sentenza della corte di giustizia europea per imporre con la lotta unitaria un piano industriale e ambientale che tuteli lavoro e salute - rigettando sia la chiusura della fabbrica sia che tutto procede secondo gli intendimentii di governo e padroni

Slai Cobas per il sindacato di classe Taranto 

parti civili processo ambiente svenduto

info wa 3519575628


Lussemburgo, 25 giugno 2024

Sentenza della Corte nella causa C-626/22 | Ilva e a.

Se presenta pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e per la salute umana, l’esercizio dell’acciaieria Ilva dovrà essere sospeso
Spetta al Tribunale di Milano valutarla

La nozione di «inquinamento» ai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali include i danni all’ambiente e
alla salute umana. La previa valutazione dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria Ilva nell’Italia
meridionale deve quindi costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio
previsti da tale direttiva. Nel procedimento di riesame occorre considerare le sostanze inquinanti connesse
all’attività dell’installazione, anche se non sono state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale. In caso di
pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, l’esercizio dell’installazione deve essere
sospeso.
L’acciaieria Ilva si trova a Taranto, nell’Italia meridionale. Essa ha iniziato le sue attività nel 1965. Contando circa
11 000 dipendenti e avendo una superficie di circa 1 500 ettari, è una delle più grandi acciaierie d’Europa.
Nel 2019 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato che l’acciaieria provocava significativi effetti dannosi
sull’ambiente e sulla salute degli abitanti della zona1. Varie misure per la riduzione del suo impatto sono state
previste sin dal 2012, ma i termini stabiliti per la loro attuazione sono stati ripetutamente differiti.
Numerosi abitanti della zona hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano contro il proseguimento
dell’esercizio dell’acciaieria. Essi hanno sostenuto che le sue emissioni nuocciono alla loro salute e che l’installazione
non è conforme ai requisiti della direttiva relativa alle emissioni industriali

2.
Il Tribunale di Milano si chiede se la normativa italiana e le norme derogatorie speciali applicabili all’acciaieria Ilva al
fine di garantirne la continuità siano in contrasto con la direttiva. Esso ha quindi adito la Corte al riguardo. La Corte sottolinea anzitutto lo stretto collegamento tra la protezione dell’ambiente e quella della salute
umana, che costituiscono obiettivi chiave del diritto dell’Unione, garantiti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Essa rileva che la direttiva contribuisce al conseguimento di tali obiettivi e alla salvaguardia del
diritto di vivere in un ambiente atto a garantire la salute e il benessere. Mentre, secondo il governo italiano, la direttiva non fa alcun riferimento alla valutazione del danno sanitario, la Corte rileva che la nozione di «inquinamento» ai sensi di tale direttiva include i danni tanto all’ambiente quanto alla salute umana. Pertanto, la valutazione dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria Ilva su tali due aspetti deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio. Orbene, secondo il Tribunale di Milano, tale presupposto non è stato rispettato per quanto riguarda il danno sanitario. Il gestore deve altresì valutare tali impatti durante tutto il periodo di esercizio della sua installazione. Inoltre, secondo il Tribunale di Milano, le norme speciali applicabili all’acciaieria Ilva hanno consentito di rilasciarle

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un’autorizzazione ambientale e di riesaminarla senza considerare talune sostanze inquinanti o i loro effetti nocivi
sulla popolazione circostante. Ebbene, la Corte rileva che il gestore di un’installazione deve fornire, nella sua
domanda di autorizzazione iniziale, informazioni relative al tipo, all’entità e al potenziale effetto negativo
delle emissioni che possono essere prodotte dalla sua installazione. Solo le sostanze inquinanti che si ritiene
abbiano un effetto trascurabile sulla salute umana e sull’ambiente possono non essere assoggettate al rispetto dei
valori limite di emissione nell’autorizzazione all’esercizio. La Corte afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ilva e dal governo italiano, il procedimento di riesame non può limitarsi a fissare valori limite per le sostanze inquinanti la cui emissione era prevedibile. Occorre tener conto anche delle emissioni effettivamente generate dall’installazione nel corso del suo esercizio e relative ad altre sostanze inquinanti. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione all’esercizio dell’installazione, il gestore deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità della sua installazione a tali condizioni nel più breve tempo possibile.
In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, il termine per applicare le
misure di protezione previste dall’autorizzazione all’esercizio non può essere prorogato ripetutamente e
l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ✆ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» ✆ (+32) 2 2964106.

1 Vi sono valutazioni del danno sanitario redatte negli anni 2017, 2018 e 2021 che attestano una relazione causale tra l’alterato stato di salute dei residenti nell’area di Taranto e le emissioni dell’acciaieria Ilva, specie con riferimento alle polveri sottili PM10 e all’anidride solforosa (SO2) di origine industriale. Sono stati rilevati altri inquinanti connessi all’attività dell’acciaieria, quali il rame, il mercurio e il naftalene, nonché le polveri sottili PM2,5 e PM10. In un rapporto del gennaio 2022 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, Taranto è stata inserita tra le «zone di sacrificio». Si tratta di zone caratterizzate da livelli estremi di inquinamento e di contaminazione da sostanze tossiche nelle quali le popolazioni vulnerabili ed emarginate subiscono molto più delle altre le conseguenze dell’esposizione all’inquinamento e alle sostanze pericolose sulla salute, sui diritti umani e sull’ambiente.

2 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).


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