lunedì 31 agosto 2015

28 agosto - Know Your Rights: la contro/Informazione su Salute e Sicurezza sul Lavoro



SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS!

NEWSLETTER N. 224 DEL 28/08/15


NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE


I PARERI DELLA COMMISSIONE INTERPELLI - N.1
1
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, MODIFICHE EUROPEE PER IL D.LGS.81/08
5
DOMANDE E RISPOSTE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
6
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI: UN QUADERNO TECNICO PER LA SICUREZZA
7
RISCHIO MICROCLIMATICO: STRATEGIE PER VALUTARE L’AMBIENTE DI LAVORO
10
DAL 18 NOVEMBRE 2015 ENTRA IN VIGORE IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
13



I PARERI DELLA COMMISSIONE INTERPELLI - N.1

L’articolo 12 del D.Lgs.81/08 (Testo Unico sulla sicurezza) ha previsto la costituzione della Commissione degli Interpelli, composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome con lo scopo di rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” posti da Organismi associativi, Enti pubblici, Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, Consigli nazionali degli ordini.
La Commissione degli Interpelli è stata effettivamente costituita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto del 28 settembre 2011.
Secondo il comma 3 dell’articolo 12 del D.Lgs.81/08 “Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 [quelli posti alla Commissione] costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza”.
Riporto pertanto in una nuova rubrica della mia newsletter tali pareri con il link per scaricare il testo completo del quesito e del parere della Commissione.
Marco Spezia


AZIENDE CON PIU’ UNITA’ PRODUTTIVE – UNICO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Interpello in materia di sicurezza n.1 del 22 novembre 2012

RICHIEDENTE
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Pianificatori

QUESITO
Il quesito è relativo alle questioni applicative poste dalla Circolare n.1273 del 26/07/10 dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia “Linee guida sull’assetto organizzativo e funzionale dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle strutture sanitarie della Regione siciliana”, nonché in generale in ordine al modello organizzativo ottimale dei Servizi di Prevenzione e Protezione nell’ambito delle strutture del Sistema Sanitario Nazionale e del Sistema Sanitario Regionale Siciliano.
In particolare il quesito fa riferimento all’interpretazione dell’articolo 31, comma 8 del D.Lgs.81/08, relativo alla possibilità per aziende costituite da più Unita produttive, di avere un unico Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi interno, anche nel caso di aziende con rischi particolari e rilevanti.

CHIARIMENTO
L’istituzione e l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro così come previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera b).
Il legislatore nel disciplinare l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione ha previsto nell’articolo 31, comma 6 del D.Lgs.81/08 che:
L’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs.334/99, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto [aziende a rischio di incidente rilevante];
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs.230/95, e successive modificazioni [impianti nucleari e di trattamento dei rifiuti radioattivi];
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori”.
Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del Servizio di Prevenzione all’interno dell’azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura.
Il successivo comma 8 prevede poi che: “Nei casi di aziende con più Unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico Servizio di Prevenzione e Protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del Servizio e per la designazione degli Addetti e del Responsabile”.
L’istituzione dell’unico Servizio di Prevenzione e Protezione può avvenire “all’interno dell’azienda” o “dell’unità produttiva” e pertanto nei casi individuati nel comma 6, il Servizio di Prevenzione e Protezione può essere istituito anche internamente all’azienda e non necessariamente internamente alla singola Unità produttiva.
Tale interpretazione è ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non ricompresi nel comma 6, è possibile istituire un unico Servizio di Prevenzione e Protezione.
Resta inteso che il Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà essere adeguato per garantire l’effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 33 per tutte le Unità produttive.
Pertanto il datore di lavoro, pur potendo rivolgersi alla struttura interna come sopra prefigurata, rimane l’unico soggetto titolare della scelta e della designazione del RSPP in quanto obbligo indelegabile.

Il testo completo dell’Interpello in materia di sicurezza n.1 del 22 novembre 2012 è scaricabile al link:


FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Interpello in materia di sicurezza n.2 del 22 novembre 2012

RICHIEDENTE
Confederazione italiana della piccola e media impresa

QUESITO
Si chiede un parere sulla possibilità di ritenere assolto l’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano soccorritori “attivi”, intendendo con questo termine volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di Volontari del Soccorso (VdS) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al Sistema Sanitario Nazionale 118 e che frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi.

CHIARIMENTO
L’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità (anche con riguardo ai requisiti dei formatori) la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal Decreto Ministeriale 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati.
Tale obbligo è sancito dall’articolo 45, comma 2 del D.Lgs.81/08 che stabilisce che:
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto, fermo restando il rispetto delle modalità di cui al D.M.388/03, che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.

Il testo completo dell’Interpello in materia di sicurezza n.2 del 22 novembre 2012 è scaricabile al link:



REQUISITI DEL PERSONALE DESTINATO AD ESEGUIRE LAVORI SOTTO TENSIONE
Interpello in materia di sicurezza n.3 del 22 novembre 2012

RICHIEDENTE
Consiglio Nazionale degli Ingegneri

QUESITO
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri richiede quali siano i requisiti che deve possedere il personale destinato a eseguire lavori sotto tensione. In particolare il Consiglio chiede se la “pertinente normativa tecnica” richiamata nell’articolo 82 del D.Lgs.81/08 sia la norma CEI 11-27 e, se si, se essa è pertanto obbligatoria.

CHIARIMENTO
L’articolo 82 del D.Lgs.81/08 pone un generale divieto a eseguire lavori sotto tensione, tuttavia ne consente l’esecuzione quandi i lavori sono nel rrispetto di alcune condizioni.
Per i sistemi di categoria 0 e 1 [con tensione nominale inferiore a 1.000 V in corrente alternata oppure a 1.500 V in corrente continua] la condizione prevista dal comma 1, lettera b) del citato articolo 82, ai fini del riconoscimento dell’idoneità dei lavoratori addetti è che “l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”.
Premesso che è sempre legittimo il riferimento ad altra normativa tecnica pertinente, esistente in ambito comunitario o internazionale, la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27 la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge.
Tale norma [nella sua ultima edizione del 2015] definisce come abilitato all’esecuzione di lavoro in tensione su sistemi di categoria 0 e 1 la “Persona Esperta” (PES), cioè “persona con conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tale da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza”.

Il testo completo dell’Interpello in materia di sicurezza n.3 del 22 novembre 2012 è scaricabile al link:


OBBLIGO DI DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO NELLE AZIENDE FINO A 10 LAVORATORI
Interpello in materia di sicurezza n.4 del 22 novembre 2012

RICHIEDENTE
Consiglio Nazionale degli Ingegneri

QUESITO
Si richiede un parere sulla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli Addetti al Servizio antincendio, tenuto presente che l’articolo 5 del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, al secondo comma, afferma che “[...] per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio”.

CHIARIMENTO
L’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08 obbliga il datore di lavoro a:
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
L’articolo 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, contempla l’esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza, ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende di piccole dimensioni e/o classificate a rischio di incendio basso.
Pertanto la previsione di cui all’articolo 18, comma 1 lettera b) citato trova applicazione anche nel caso in esame. Tale disposizione è ulteriormente confermata dall’articolo 34, comma 1-bis, del D.Lgs.81/08 che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di “svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione”.
La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (articolo 6 del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998).

Il testo completo dell’Interpello in materia di sicurezza n.4 del 22 novembre 2012 è scaricabile al link:



CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, MODIFICHE EUROPEE PER IL D.LGS.81/08

Da: Progetto Albatros
7 agosto 2015
A cura di Gabriele Bivona

Nuove modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).

Questa volta le modifiche arrivano direttamente dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015.

L’articolo 16 della Legge n.115/15, titolato “Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL” sostituisce, infatti, la lettera g-bis) del comma 2 dell’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la seguente:
“g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”.

Dunque, non si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili), Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs.81/08 a tutti i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Si considerano lavori di costruzione edile o di ingegneria civile anche gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

la Legge 29 luglio 2015, n. 115 è scaricabile all’indirizzo:



DOMANDE E RISPOSTE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Da Portale Consulenti
5 agosto 2015

L’area tematica “Sicurezza sul lavoro” del sito della regione Piemonte
si rivolge ai cittadini per sviluppare una maggiore consapevolezza sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, ma anche agli operatori ai quali mette a disposizione informazioni, documenti e atti di programmazione regionali.

L’area tematica è una sezione tematica curata dalla Regione Piemonte, Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Direzione Sanità, Settore Prevenzione e veterinaria.

Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità: datori di lavoro, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti, informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La pubblicazione è a cura della Regione Piemonte Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria, Direzione Sanità Settore Prevenzione e veterinaria di via Lagrange 24 a Torino.

Le Frequently Asked Questions sono relative ai seguenti argomenti:
-         applicazione generale del D.Lgs.81/08 (Titolo I);
-         luoghi di lavoro, macchine e DPI (Titoli II e III);
-         cantieri (Titolo IV);
-         segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali (Titoli V, VI, VII);
-         agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive (Titoli VIII, IX, X, XI).

Le informazioni contenute nelle pubblicazioni sono aggiornate al mese di luglio 2015 e sono consultabili al link:




PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI: UN QUADERNO TECNICO PER LA SICUREZZA

Da: PuntoSicuro
04 agosto 2015

Prodotto dall’ASL Milano un quaderno tecnico sulle piattaforme elevabili per la prevenzione degli incidenti nel lavoro temporaneo in quota.
La documentazione, i rischi e le misure di sicurezza.

Nel lavoro temporaneo in quota è importante che il datore di lavoro scelga correttamente l’attrezzatura in funzione delle caratteristiche del luogo, dell’ambiente, della tipologia di attività da svolgere, della durata, della frequenza di accesso, del livello di rischio, ecc. affinché i lavoratori siano in posizione stabile, protetti dai rischi di caduta e in condizione ergonomica adeguata per tutta la durata dei lavori.
Ed è proprio con questi obiettivi di prevenzione che nasce il “Quaderno Tecnico Piattaforme di Lavoro Elevabili”, rivolto a quanti si occupano della valutazione e gestione dei rischi, qualora sia necessario l’utilizzo di una Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE) per garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. Ricordando, in considerazione dell’elevata varietà di macchine presenti oggi sul mercato, di valutare innanzitutto tutti gli elementi e i limiti prestazionali legati al tipo e alle caratteristiche della attrezzatura.

Nel quaderno tecnico, elaborato dall’ASL di Milano, si richiamano gli obblighi normativi, la documentazione, i rischi e le misure di sicurezza per l’uso delle PLE. Riportiamo per i nostri lettori le parti relative alla documentazione, ai rischi lavorativi e alle misure di sicurezza.

La documentazione obbligatoria che deve essere a a corredo della PLE è la seguente:
-         manuale d’uso e manutenzione;
-         dichiarazione di conformità CE;
-         registro di controllo;
-         esito dei controlli e delle manutenzioni (ultimi 3 anni);
-         prima verifica INAIL;
-         verbali di verifica periodica (ASL, ARPA o Soggetto Abilitato);
-         attestato di formazione e addestramento per la conduzione dell’attrezzatura;
-         attestato di formazione e addestramento per l’uso dei DPI di terza categoria (trattenuta e anticaduta);
-         dichiarazione del datore di lavoro con indicazione dei lavoratori incaricati all’uso e della loro formazione e addestramento per il nolo a freddo (senza operatore);
-         copia della lettera di incarico del conduttore con l’indicazione dei compiti e responsabilità.

Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rischio e alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) con specifico riferimento alla lavorazione nella quale la PLE verrà impiegata.
Il lavoratore incaricato dal datore di lavoro all’ utilizzo della PLE deve essere stato valutato idoneo alla mansione, incaricato all’impiego e adeguatamente formato e addestrato all’uso della specifica attrezzatura fornita.

L’utilizzo della PLE deve rientrare nei limiti di impiego illustrati nel manuale della macchina. Può essere usata in ambienti esterni o limitatamente per interni.
Prima di posizionare la PLE bisogna verificare che il terreno sia stabile e in grado di sostenere il peso della macchina e, dove presenti, resistere alla pressione degli stabilizzatori. La macchina, se necessario, deve essere correttamente stabilizzata.
Il sito dove viene posizionata la PLE deve essere sgombro e delimitato così come l’area sottostante la piattaforma di lavoro.
Prima di accedere in piattaforma di lavoro deve essere verificata la portata massima e il numero di persone consentite (pittogramma e manuale). Deve essere valutato il carico anche in relazione dello sbraccio o dell’estensione della piattaforma e al carico aggiuntivo di lavorazioni in quota.
L’operatore deve essere dotato dei DPI necessari per il lavoro da eseguire e di elmetto, scarpe antinfortunistiche, imbragatura e di un sistema di trattenuta all’interno della piattaforma.
Durante le operazioni in quota necessita garantire la presenza a terra di una persona in grado di gestire le emergenze e/o interferenze, che sia a conoscenza delle procedure di recupero da terra del cestello in caso di malore dell’operatore e del recupero della piattaforma di lavoro in mancanza di energia o di anomalia o di guasto dell’attrezzatura.
E’ vietato scendere dalla piattaforma di lavoro in quota come pure l’utilizzo del braccio o della struttura di sollevamento per la discesa a terra. Non si deve utilizzare la macchina come ascensore per trasferire persone da un piano all’altro.
Occorre verificare quanto previsto dal costruttore nel manuale d’uso ai fini dello sbarco in quota dalla piattaforma. Normalmente lo sbarco non è previsto salvo che il costruttore abbia predisposto una specifica procedura all’interno del manuale. E’ vietato utilizzare la piattaforma o elementi della macchina come punto di ancoraggio di un sistema anticaduta di lavoratori che operano in quota all’esterno della piattaforma di lavoro. Non si deve utilizzare la macchina per sollevare carichi sospesi; è vietato l’utilizzo come gru.
E’ vietato utilizzare una macchina danneggiata o guasta. In caso di malfunzionamento dei comandi o dei dispositivi di sicurezza, impedirne l’utilizzo.
E’ necessario garantire sempre uno spazio minimo per il passaggio di 600 mm intorno alla macchina. La PLE non deve mai poggiare su altre macchine o strutture.
Non si possono posizionare o fissare carichi sporgenti su qualsiasi parte della macchina e esercitare trazione o spinta su qualsiasi oggetto che si trovi all’esterno della piattaforma.
Non si possono ancorare alla piattaforma di lavoro fili metallici, cavi, ganci o oggetti simili: potrebbero intrappolarsi o agganciarsi ad un oggetto fisso esterno.
E’ vietato sedersi o salire sul parapetto della piattaforma di lavoro o usare scale, ponteggi o tavole all’interno della piattaforma di lavoro.
E’ necessario verificare che il cancello di accesso alla piattaforma di lavoro sia correttamente chiuso e mantenuto in stato di efficienza, nonché attenersi a tutte le procedure di caricamento o di traino, descritte nel manuale di uso e manutenzione del veicolo, prima di caricare o rimorchiare la macchina.
Durante il trasporto della piattaforma su un camion o rimorchio, occorre conoscere l’esatta altezza massima onde evitare impatti con costruzioni basse, ponti o linee elettriche.
E’ opportuno verificare la capacità di carico della rampa e del camion sul quale andrà la macchina ed è necessario assicurarsi che tutti i dispositivi di fissaggio siano efficienti e sistemati correttamente

Le macchine, per le quali è espressamente previsto l’uso in esterno, possono essere utilizzate solo con idonee condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.).
In particolare le PLE non devono essere utilizzate nelle seguenti condizioni atmosferiche sfavorevoli che pregiudicano la stabilità del mezzo:
-         condizioni di scarsa visibilità (pioggia, neve, nebbia ecc.);
-         in caso di temporali e/o scariche atmosferiche;
-         in condizioni di vento con velocità superiore a 12,5 m/s, con possibile formazione di atmosfera esplosiva, fatto salvo l’utilizzo di macchine certificate ATEX (antideflagranti).
In luoghi chiusi o scarsamente arieggiati o ventilati è necessario usare solo macchine ad alimentazione elettrica, evitando quelle con motore a combustione per prevenire il rischio di avvelenamento da ossido di carbonio.
Inoltre le PLE non devono essere utilizzate in caso di scarsa o insufficiente illuminazione, con conseguente difficoltà di lettura dei pittogrammi e degli strumenti, nonché di utilizzo di tutti i comandi e dispositivi di emergenza.

Nell’esecuzione dei lavori in PLE devono essere mantenute le distanze di sicurezza da parti elettriche attive indicate nell’Allegato IX del D.Lgs.81/08. Qualora sia necessario operare a una distanza dalle parti attive in tensione accessibili di impianti o linee elettriche inferiore a quella di sicurezza di cui sopra, il lavoro potrà essere svolto solo da una persona esperta (PES) oppure da una persona avvertita (PAV), ma sotto la sorveglianza di una persona esperta (per la definizione di persona avvertita e di persona esperta occorre fare riferimento alla norma CEI 11-27).

Prima di utilizzare le PLE occorre accertarsi che il terreno sia in grado di sostenere il peso della macchina e resistere alla pressione degli stabilizzatori dove presenti.
Il carico massimo è indicato sui pittogrammi situati su ogni stabilizzatore e/o nelle specifiche tecniche del manuale.
Occorre delimitare o segregare l’area degli stabilizzatori al fine di evitare urti o contusioni e valutare il rischio di schiacciamento del piede durante la manovra di stabilizzazione e il rischio di schiacciamento degli arti per contatto con le articolazioni del braccio durante la fase di apertura/chiusura.
Per le macchine con elemento di estensione a pantografo bisogna valutare il rischio di schiacciamento delle mani
E’ inoltre vietato superare l’inclinazione massima ammessa del telaio; tale valore è indicato nelle specifiche tecniche e nella targhetta a bordo macchina.
Dove non sia possibile compensare la pendenza con gli stabilizzatori, non bisogna operare se la pendenza del terreno o la sua inclinazione è superiore ai 3° o comunque occorre operare nel rispetto dei limiti imposti dal costruttore.
Ove presente occorre utilizzare la bolla di livello e non manomettere limitatori, inclinometri ecc..
E’ infine vietato stabilizzare la macchina su terreni cedevoli, fangosi, ghiacciati, sdrucciolevoli o nelle immediate vicinanze di buche, fossati, aperture verso il vuoto o tombini. Verificare la presenza di cisterne interrate o passaggio di sottoservizi nell’area di posizionamento.

Il documento “Piattaforme di lavoro elevabili. Quaderno tecnico datori di lavoro” redatto dalla ASL Milano è scaricabile all’indirizzo:



RISCHIO MICROCLIMATICO: STRATEGIE PER VALUTARE L’AMBIENTE DI LAVORO

Da: PuntoSicuro
05 agosto 2015
di Tiziano Menduto

Indicazioni sul microclima con riferimento agli ambienti moderati, ambienti caldi e ambienti freddi. La valutazione globale dell’ambiente microclimatico e le strategie di misura. Quando la temperatura supera i 30° all’ombra.

Nei mesi estivi negli uffici, nei luoghi di lavoro esposti alla canicola dei mesi stagionali più caldi, si parla spesso di benessere o malessere microclimatico. Dove il microclima è inteso come il complesso dei parametri fisici (temperatura, aerazione, umidità, ecc.) che caratterizzano l’ambiente di lavoro e che assieme ad altri parametri individuali (ad esempio attività metabolica e abbigliamento indossato) determinano gli scambi termici tra l’ambiente e i lavoratori che vi operano. Ogni lavoratore, ogni organismo si può definire come un sistema termico interessato da flussi di energia entrante e uscente: e si è in equilibrio termico quando l’energia termica generata all’interno del corpo è uguale all’energia termica dispersa nell’ambiente.

Per parlare di microclima, con particolare riferimento alla valutazione e agli ambienti moderati e caldi, facciamo riferimento a un intervento che si è tenuto al seminario tecnico dal titolo “Criteri e strumenti per l’individuazione e l’analisi dei rischi. Rumore, vibrazioni e microclima”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre, il 22 Maggio 2015 a Roma. Un seminario che ha voluto fornire strumenti utili alla valutazione dei rischi per i lavoratori con riferimento alle problematiche del rumore e delle vibrazioni nonché del microclima.

Nell’intervento “Microclima”, a cura dell’ingegner Maurizio Tancioni, si ricorda innanzitutto quanto riportato sul microclima nell’Allegato IV del D.Lgs.81/08. Allegato che tuttavia non fornisce i valori limite per i parametri microclimatici. Per questi è bene fare riferimento a linee guida, buone prassi e agli standard prodotti dagli enti di normazione.

In particolare la normativa tecnica propone una metodologia per la valutazione del confort microclimatico basata su quantità dette indicatori (o indici) sintetici di qualità (o di rischio), che condensano in un numero minimo di valori numerici tutta l’informazione necessaria alla formulazione di un giudizio di accettabilità o inaccettabilità di un ambiente termico. E gli ambienti termici vengono poi convenzionalmente distinti in: ambienti moderati, ambienti caldi e ambienti freddi.
La valutazione di questi ambienti viene realizzata con riferimento al livello di benessere termico provato dagli occupanti. Il benessere (o comfort) termico è definito come “quella condizione mentale in cui viene espressa soddisfazione per l’ambiente termico”.

Il documento agli atti, relativo all’intervento, riporta un elenco di norme tecniche utilizzate per gli ambienti moderati, caldi freddi e per tutti i tipi di ambiente.

Veniamo ad alcune definizioni relative ai rischi microclimatici:
-         benessere termico: condizione microclimatica in cui la persona non è costretta ad attivare meccanismi di termoregolazione e non percepisce né sensazione di caldo né di freddo (condizione di soddisfazione della situazione termica);
-         discomfort termico: condizione microclimatica che da luogo alla sensazione di caldo o di freddo (richiede l’intervento di meccanismi di termoregolazione);
-         stress termico: condizione microclimatica nella quale l’organismo non riesce più a mantenere costante la propria temperatura interna; può causare effetti negativi per la salute (colpo di calore, congelamento, assideramento).

L’intervento si sofferma poi sul bilancio energetico del corpo umano e sui parametri degli ambienti termici moderati.

Riguardo agli ambienti moderati nel caso della valutazione gli indici utilizzati sono il PMV, il PPD, il CT (secondo la norma UNI EN ISO 7730:2006):
-         PMV: livello di gradimento del soggetto rispetto all’ambiente (valore medio su un campione);
-         PPD: percentuale dei lavoratori che, nelle condizioni rilevate, si dichiarano insoddisfatti rispetto all’ambiente esaminato;
-         CT: carico termico (differenza tra la potenza termica ceduta da un individuo all’ambiente e quella scambiata dallo stesso in condizioni omeoterme).

Il PMV e il PPD rappresentano una valutazione globale dell’ambiente microclimatico. Tuttavia si possono verificare delle situazioni di discomfort localizzato che vanno riferite a porzioni specifiche del corpo umano. Per una valutazione più dettagliata del benessere sarà pertanto opportuno determinare ulteriori indici di benessere legati alla presenza di: correnti d’aria; gradienti verticali di temperatura; pavimenti con temperatura eccessivamente alta o bassa; asimmetria radiante.

Per una valutazione relativa agli ambienti moderati, dopo aver presentato i vari strumenti di misura, viene presentata una strategia di misura dei parametri fisici.
Ne riprendiamo alcuni aspetti.
Occorre preliminarmente effettuare un sopralluogo al fine di individuare i parametri che possono avere influenza sul comfort degli occupanti. Pertanto è necessario verificare: esposizione degli ambienti rispetto al sole; eventuale presenza di sorgenti radianti (stufe, fonti di riscaldamento localizzato ecc.); tipologia dell’attività lavorativa effettivamente svolta; tipologia degli impianti di termoventilazione e loro stato di manutenzione; presenza di eventuali disomogeneità temporali che possano influire sulle condizioni microclimatiche (diverso utilizzo degli impianti nei giorni della settimana, peculiarità stagionali ecc.).
Prima di effettuare ogni singola misura è necessario attendere un periodo di tempo adeguato, onde tenere conto del tempo di risposta del globotermometro;
E’ necessario impostare la frequenza di registrazione del dato rilevato dalle singole sonde in base al tipo di ambiente oggetto del monitoraggio, secondo il Manuale d’uso della stazione microclimatica.
La scelta della postazione in cui effettuare i rilievi microclimatici deve essere effettuata in base all’osservazione dell’ambiente di lavoro e alle postazioni occupate dai lavoratori. Vediamo alcuni criteri generali:
-         ambiente piccolo e uniforme: effettuare un solo rilievo al centro del locale;
-         fonti di calore o di basse temperature localizzate: effettuare un rilievo a centro ambiente e uno nei pressi della fonte di calore, tenendo nota se si tratta di una postazione occupata stabilmente o saltuariamente dai lavoratori;
-         correnti d’aria o fonti di turbolenza dell’aria: effettuare un campionamento in prossimità del punto di ingresso della turbolenza nell’ambiente di lavoro, uno in una postazione che non risente di tale corrente d’aria, e uno a centro-ambiente;
-         presenza di un sistema di condizionamento dell’aria: effettuare un rilievo a centro-ambiente e uno in prossimità delle bocchette di mandata dell’aria.
La durata delle misurazioni deve essere tale che i valori ricavati abbiamo una significatività dal punto di vista statistico e siano quindi rappresentativi delle condizioni dell’ambiente monitorato.
Bisogna inoltre tenere conto della variabilità giornaliera e stagionale delle condizioni microclimatiche; in prima approssimazione è consigliabile verificare le condizioni estreme (estate e inverno).

Per concludere diamo qualche informazione sul microclima negli ambienti severi caldi, ambienti nei quali è richiesto un notevole intervento del sistema di termoregolazione umano per diminuire il potenziale accumulo di calore nel corpo.

Il relatore ricorda che quando nelle attività lavorative si prevede caldo intenso occorre innanzitutto verificare le previsioni e le condizioni meteorologiche. Devono sempre essere considerate a rischio quelle giornate in cui si prevede che la temperatura all’ombra superi i 30° e/o l’umidità relativa sia superiore al 70%.

Questi alcuni indici di valutazione:
-         WBGT (temperatura del bulbo umido e del lobotermometro) secondo norma UNI EN 27243:1996;
-         PHS (stress da calore previsto) secondo norma UNI EN ISO 7933:2005.
Il PHS consente di valutare il rischio da stress calorico in modo dettagliato e affidabile tenendo conto del ruolo importante, in ambienti severi caldi, della sudorazione e che la valutazione dell’accettabilità o inaccettabilità dell’ambiente termico in esame viene effettuata confrontando alcuni indici sintetici con i rispettivi “valori limite”.

Nel documento sono presenti diverse tabelle esplicative relative ai diversi valori e sono riportate anche alcune misure di prevenzione (isolamento termico, installazione impianti, segregazione ambienti severi caldi, coibentazione, riduzione remissività, schermature sorgenti, sistemi di aspirazione aria, cabine climatizzate, rotazione degli operatori, abbigliamento idoneo, ecc.).

Il documento “Microclima”, a cura dell’ingegner Maurizio Tancioni, intervento al seminario “Criteri e strumenti per l’individuazione e l’analisi dei rischi. Rumore, vibrazioni e microclima” è scaricabile all’indirizzo:



DAL 18 NOVEMBRE 2015 ENTRA IN VIGORE IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Da: PuntoSicuro
27 agosto 2015
di Tiziano Menduto

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015 contenente il nuovo Codice di prevenzione incendi: entrerà in vigore il 18 novembre. I principi ispiratori, gli articoli, il campo di applicazione e la struttura delle norme tecniche.

Dopo più di un anno di continue modifiche, di incontri con i rappresentanti delle categorie produttive e professionali, di confronti con l’Unione Europea, di presentazioni di bozze intermedie, di sottolineatura dei principi guida del provvedimento, è finalmente arrivato al traguardo il cosiddetto nuovo “Codice di prevenzione Incendi”.
Dopo le diverse anticipazioni di questa sorta di Testo Unico, il 20 agosto è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139”. Il Codice di prevenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, cioè il 18 novembre 2015.

Come abbiamo più volte ricordato il nuovo Testo Unico della prevenzione incendi nasce dalla necessità di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
E se, come ribadito anche dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Milano, l’ingegner Silvano Barberi, al di là delle varie modifiche che hanno contrassegnato le varie bozze, è rimasta salda l’impostazione generale di partenza, possiamo riprendere i principi sui cui le Norme tecniche si basano, come dichiarati nella presentazione ufficiale di una bozza del Codice nell’aprile del 2014:
-         generalità: le medesime metodologie di progettazione della sicurezza antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività;
-         semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;
-         modularità: l’intera materia è strutturata in moduli di agevole accessibilità, che guidano il progettista antincendio alla individuazione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività;
-         flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto all’attività sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali; sono, inoltre, definiti metodi riconosciuti che valorizzano l’ingegneria antincendio, che consentono al progettista antincendio di individuare, autonomamente, specifiche soluzioni progettuali alternative e dimostrarne la validità, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio;
-         standardizzazione e integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;
-         inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (ad esempio motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti;
-         contenuti basati sull’evidenza: il documento è basato su ricerca, valutazione e uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale e internazionale nel campo della sicurezza antincendio;
-         aggiornabilità: il documento è redatto in modo da poter essere facilmente aggiornato al continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze.

Torniamo tuttavia al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale che è costituito da cinque articoli ed un allegato.

Il primo articolo (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) indica che le norme tecniche di prevenzione incendi approvate si possono applicare alle attività di cui all’articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai Decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139:
-         Decreto del 30 novembre 1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni”;
-         Decreto del 31 marzo 2003 “Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione”;
-         Decreto del 3 novembre 2004 “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio”;
-         Decreto del 15 marzo 2005 “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”;
-         Decreto del 15 settembre 2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”;
-         Decreto del 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”;
-         Decreto del 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”;
-         Decreto del 20 dicembre 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Veniamo all’articolo 2 e al campo di applicazione.
Il comma 1 indica che le norme tecniche citate all’articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151, individuate con i numeri:
-         9 - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio;
-         14 - Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti;
-         27 - Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg e depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;
-         28 - Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;
-         29 - Stabilimenti ove si producono surrogati del caffé;
-         30 - Zuccherifici e raffinerie dello zucchero;
-         31 - Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg;
-         32 - Stabilimenti e impianti ove si lavora e/o si detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg;
-         33 - Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg;
-         34 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
-         35 - Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg;
-         36 - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m;
-         37 - Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg;
-         38 - Stabilimenti e impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
-         39 - Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti;
-         40 - Stabilimenti e impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg;
-         42 - Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 metri quadri;
-         - Stabilimenti e impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg e depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;
-         - Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
-         - Stabilimenti e impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili;
-         - Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg;
-         - Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg e depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;
-         50 - Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti;
-         51 - Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti e attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, a esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti;
-         52 - Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli e cantieri navali con oltre 5 addetti;
-         53 - Officine per la riparazione di: veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, con superficie coperta superiore a 300 metri quadri; di materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, con superficie coperta superiore a 1.000 metri quadri;
-         54 - Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti;
-         56 - Stabilimenti e impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti;
-         57 - Cementifici con oltre 25 addetti;
-         63 - Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito;
-         64 - Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti;
-         70 - Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 metri quadri con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg;
-         75 - Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 metri quadri e locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 metri quadri e depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 metri quadri (limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili);
-         76 - Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.

E tali norme tecniche si possono applicare alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto.
In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare. Inoltre per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all’articolo 1 si applicano all’intera attività.

Non va dimenticato poi che comunque le norme tecniche possono essere di riferimento anche per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151.

L’articolo 3 si sofferma invece sull’impiego dei prodotti per uso antincendio.
In particolare i prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del decreto, devono essere:
-         identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
-         qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
-         accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
E l’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal Decreto e se:
-         sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
-         sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla Direttiva 98/34/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
-         qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono comunque legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al Decreto.

Dopo l’articolo 4, relativo al monitoraggio, le disposizioni finali, contenute nell’articolo 5, ricordano che ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1, restano valide:
-         le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151; la medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al Decreto;
-         le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del Decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del Decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.
Si indica poi che, per le attività di cui all’articolo 2 in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il Decreto non comporta adempimenti.

Concludiamo riportando la struttura dell’allegato, relativo alle “Norme tecniche di prevenzione incendi”, segnalando che è leggermente variata rispetto a quella presentata nell’aprile del 2014 (ad esempio per il momento nelle regole tecniche verticali sono scomparsi alcuni capitoli relativi a: edifici di civile abitazione, edilizia scolastica, attività ricettive turistico-alberghiere, strutture sanitarie, edifici adibiti ad uffici, attività commerciali, ...).

Questa è dunque la struttura definitiva.
Sezione G - Generalità (contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività):
-         G.1 Termini, definizioni e simboli grafici;
-         G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio;
-         G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività.
Sezione S - Strategia antincendio (contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio):
-         S.1 Reazione al fuoco
-         S.2 Resistenza al fuoco
-         S.3 Compartimentazione
-         S.4 Esodo
-         S.5 Gestione della sicurezza antincendio
-         S.6 Controllo dell’incendio
-         S.7 Rivelazione ed allarme
-         S.8 Controllo di fumi e calore
-         S.9 Operatività antincendio
Sezione V - Regole tecniche verticali (contiene le regole tecniche di prevenzione incendi, applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, che saranno implementate nel tempo):
-         V.1 Aree a rischio specifico;
-         V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive;
-         V.3 Vani degli ascensori.
Sezione M - Metodi (descrizione delle metodologie progettuali):
-         M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio;
-         M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale;
-         M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

Il Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139” è scaricabile al link:


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