Riportiamo
un commento dell'avvocata Antonietta Ricci di Taranto. Se questo
articolo della legge di bilancio (tutta a favore del ceto medio, dei
padroni) venisse effettivamente applicato, per esempio varie parti
civili di lavoratori, abitanti dei quartieri inquinati non potrebbero
avere una difesa legale nel processo Ilva "ambiente svenduto",
dandogli così un doppio danno e rendendo palese una discriminazione
di classe tra difesa dei padroni assassini e loro complici
politici/istituzionali, e difesa di lavoratori, popolazione che ha
subito attacchi alla salute e morte anche dei loro
famigliari.
Questo non deve passare!
*****
La legge di bilancio 30/12/2025, n.199 introduce la sospensione automatica del pagamento dei compensi agli avvocati — inclusi quelli relativi al patrocinio a spese dello Stato — in presenza di presunte irregolarità fiscali o contributive.
Si tratta di una misura rigida, automatica e indiscriminata che interviene su un settore già strutturalmente in sofferenza, incidendo direttamente sull’effettività del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione. Il rischio concreto è quello di una drastica riduzione degli avvocati disponibili ad assumere incarichi nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, con un impatto immediato e devastante sui cittadini economicamente più deboli, che vedrebbero compromesso l’accesso alla giustizia.
Particolarmente allarmante è la pretesa di subordinare la liquidazione dei compensi — anche quelli liquidati dal giudice — alla regolarità contributiva del professionista. Un requisito mai previsto in precedenza, tanto più problematico se si considera che le Casse Forensi sono enti di diritto privato, dotati di autonomia normativa, gestionale e patrimoniale. In tal modo, lo Stato finisce per ingerirsi direttamente in rapporti giuridici di natura privatistica, estranei sia al procedimento di conferimento dell’incarico sia alla funzione giurisdizionale di liquidazione dei compensi, alterando l’equilibrio istituzionale che governa l’autonomia dell’Avvocatura.
Sul piano sistematico, la previsione appare sproporzionata e incoerente: si utilizza il blocco dei compensi — e quindi la compressione dell’attività professionale — come strumento sanzionatorio per finalità estranee alla funzione del patrocinio. Si confondono piani distinti: quello previdenziale e
fiscale, che dispone già di propri strumenti di controllo e tutela, e quello del diritto di difesa, che non può essere subordinato a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge processuale.
Ancora più grave è l’estensione di tale logica al Patrocinio a Spese dello Stato, che non costituisce una prestazione resa alla Pubblica Amministrazione né un rapporto contrattuale con lo Stato. Esso rappresenta, al contrario, uno strumento di attuazione diretta di un diritto fondamentale, attraverso il quale l’avvocato garantisce l’effettività della difesa del cittadino non abbiente. Il compenso dell’avvocato nasce ex lege ed è liquidato da un giudice: subordinarne il pagamento a condizioni estranee al processo significa snaturare l’istituto e trasformare un diritto certo in un’erogazione incerta, condizionata e potenzialmente arbitraria.
L’estensione di queste logiche ai compensi a carico dello Stato, in un contesto già segnato da ritardi cronici nei pagamenti e da recenti censure in sede europea, rischia di paralizzare uno dei presìdi essenziali di tutela dei diritti fondamentali. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte chiarito che l’accesso alla giustizia deve essere effettivo e non meramente formale: indebolire il patrocinio a spese dello Stato significa muoversi in direzione diametralmente opposta.
Non può infine tacersi la palese doppia morale che emerge da queste scelte legislative: agli avvocati che esercitano il patrocinio a spese dello Stato viene richiesto un principio ineccepibile di non avere alcuna pendenza fiscale o contributiva per poter ricevere compensi liquidati da un giudice; al contempo, non mancano casi in cui ministri e parlamentari continuano a percepire risorse pubbliche o a ricoprire incarichi istituzionali pur a fronte di condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, come il peculato o la truffa ai danni dello Stato.
Una disparità di trattamento che mina la credibilità delle istituzioni e colpisce ingiustamente chi svolge una funzione costituzionale di garanzia.
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