giovedì 5 maggio 2016

5 maggio - SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! NEWSLETTER N. 253 DEL 04/05/16



NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE

IL PUNTO SUL RISCHIO AMIANTO IN ITALIA
1
I VOUCHER UTILIZZATI PER COPRIRE INFORTUNI DI CHI LAVORA IN NERO
7
SORVEGLIANZA DEL MERCATO: NON CONFORMITA’ NELL’80% DELLE MACCHINE
9
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLA GIURISPRUDENZA
12








IL PUNTO SUL RISCHIO AMIANTO IN ITALIA

30 aprile 2016
di Vito Totire
Medico del lavoro e presidente nazionale della Associazione Esposti Amianto (http://www.arpnet.it/aea)
Documento redatto e diffuso in occasione della “Giornata mondiale delle vittime dell’amianto e del lavoro” Bologna, 28/04/16

PREMESSA

I ritardi e le omissioni istituzionali sono spaventosi e ci tocca, come sempre, di “nuotare controcorrente”; siamo abituati.

BONIFICHE

Le bonifiche sono ferme o, nella migliore delle ipotesi stanno andando avanti con lentezza esasperante.

Acqua potabile: è l’argomento maggiormente “rimosso”. Intendiamo rimozione psicologica al posto della necessaria e improcrastinabile rimozione fisica delle tubazioni in cemento-amianto. A Bologna (e non è la situazione “peggiore” d’Italia) nel 2015, i campioni con presenza di amianto sono stati il 36% con un picco di 20.000; negli anni precedenti la media dei positivi oscillava attorno al 10-12% e il picco era stato di 2.500 circa; nel 2015 l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) ha emanato una circolare che non ha discusso, né con le parti sociali, né con la comunità scientifica. Le aziende che gestiscono l’acqua e molti enti locali hanno messo in atto i peggiori mezzi possibili per “rassicurare” la popolazione, sino a fare affermazioni assurde che si ritenevano “archiviate” del tipo: l’amianto se ingerito è innocuo! Oppure: l’amianto se è “poco” non fa male! I governi nazionali invece “tacciono” ma dopo aver avallato l’uso delle tubazioni in cemento-amianto fino all’esaurimento delle scorte. Al quotidiano “La Repubblica” di Bologna abbiamo proposto una tavola rotonda sul tema: nessuna risposta; non hanno neppure pubblicato la lettera.

Intanto nel comune di Agliana, in provincia di Pistoia, sono state contate 707.000 fibre di amianto (in microscopia elettronica a scansione); la rete amiantata a livello nazionale oscilla ancora attorno a 100.000 km. L’amianto ce lo “berremo tutto”?

A ogni buon conto: nel marzo del 2016 abbiamo inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Bologna sul tema dell’inquinamento dell’acqua da amianto; stiamo monitorando l’iter dell’esposto.

Invitiamo chiunque interessato a comunicarci situazioni critiche.

Edifici: permane la assurda omissione di misure preventive semplici e a costo zero quali i censimenti con obbligo di autonotifica. In sostanza, tranne i casi di cittadini o comitati che insistono (giustamente) su singoli immobili o siti da bonificare, la “linea” è: bonificate quando e se vi pare. In provincia di Bologna l’assessore di San Lazzaro di Savena, che aveva portato avanti la ergonomica e intelligente pratica del censimento previa autonotifica obbligatoria, è stato sfiduciato dalla sindachessa per questo o quest’altro motivo (non si sa); aveva peraltro ricevuto una pallottola per posta da qualcuno irritato dalle sue proposte sulla limitazione della caccia al cinghiale.

In realtà quella misura, che fu da noi suggerita (censimento a tappeto con obbligo di autonotifica) ha dato ottimi risultati. Deve essere estesa a tutto il territorio nazionale e deve prevedere verifiche periodiche fino alla dichiarazione di “territorio asbestos free”. Siamo molto lontani dall’obiettivo: basta fare un viaggio in treno, in qualsiasi posto in Italia e guardare dal finestrino.

Particolarmente arrogante la posizione del Comune di Bologna che ha ricevuto numerose sollecitazioni da noi e da Legambiente: nulla, il censimento non lo vogliono disporre e la città subisce la presenza indisturbata di enormi quantità di eternit che il proprietario del sito bonifica quando e se lo decide lui; paradossali le situazioni dei Prati di Caprara, del sito industriale di via Bignardi 14 (verificato ieri), ecc.

Anche sugli edifici abbiamo presentato un esposto alla Procura; in questo caso quella di Modena per denunciare la vendita in un processo fallimentare di strutture edilizie contenenti amianto; al momento nessun riscontro.

Treni: prendiamo atto che sono ancora circolanti centinaia e centinaia di rotabili con freni e ralle che necessitano di bonifiche. Un microscopico annuncio pubblicato da un quotidiano italiano il 23/03/16 parla di almeno 1.931 carri da bonificare. Non si capisce se siano proprio tutti quelli messi a bando e se siano gli “ultimi”; siamo nel 2016! Fino a ora hanno circolato sprizzando fibre negli ambienti circostanti; tanto, forse, nessuno pagherà per i danni e il distress procurato.

E pensare che ancora oggi macchinisti e personale viaggiante (spesso purtroppo i loro familiari, a nome dei congiunti deceduti) devono ancora frequentare i tribunali per ottenere riconoscimenti e risarcimenti. Se la parte lesa è un macchinista di solito l’iter per i riconoscimenti è meno tortuoso; se è un lavoratore del cosiddetto personale viaggiante il riconoscimento (persino del mesotelioma!) vediamo che dipende dall’orientamento del giudice e, soprattutto, del CTU cioè dalla consulenza tecnica del tribunale. E pensare che in questi casi parliamo di esposizioni pregresse ad alte dosi: ma basta leggere i bandi pubblicati sui giornali per verificare che persino oggi le bonifiche non sono finite!!!

Dopo aver trovato questo annuncio pubblicato il 23/03/16, siamo andati sul sito indicato e abbiamo constatato recentissimi interventi su ulteriori centinaia di mezzi rotabili...eppure sono passati tanti anni dalla Legge 257/92 Norme per la “cessazione” (le virgolette sono nostre) dell’uso dell’amianto!

PREVENZIONE SECONDARIA

Tragico ritardo: in maniera disomogenea e lacunosa è stata avviata qualche iniziativa di monitoraggio sanitario degli ex-esposti; ma siamo letteralmente in alto mare. Non è stato attivato un organico progetto nazionale di costituzione della Anagrafe degli ex-esposti; prevalentemente vi sono prassi locali centrate sulla fornitura di supporto e consulenza “su richiesta” anche se è fin troppo evidente che con queste procedure non si raggiungono proprio i soggetti meno informati e quindi più vulnerabili. Il “poco” che esiste c’è solo grazie alla determinazione di comitati locali di lavoratori ex-esposti. Da riscontri e confronti che abbiamo avuto con studiosi e scienziati ci risulta che vengano usati farmaci di cui non è stata mai provata l’effettiva efficacia mentre non esiste una autorevole linea guida che possa dare indicazioni magari semplici, certo non risolutive, ma che potrebbero attenuare l’impatto sanitario.

Particolarmente colpevole il fatto che, mancando una anagrafe completa, la popolazione degli ex esposti non sia stata raggiunta, come era ed è doveroso, da una concreta e personalizzata proposta attiva di corsi e sostegni per smettere di fumare!

Particolarmente vergognoso che, alla ricerca della difficile, ma non impossibile diagnosi precoce, in quasi tutta Italia, ognuno debba arrangiarsi: pagare il ticket, scontrarsi con difficoltà e indicazioni confuse!

RISARCIMENTI

Risarcimenti in sede civile

I risarcimenti devono essere ricondotti a una prassi accettabile per un Paese civile. I processi durano una esagerazione; anche in quelli civili occorre affrontare ostacoli e ostruzionismi indecorosi.
Chiediamo che il governo emani una linea-guida quantomeno per le aziende pubbliche. Per fare un esempio: se un lavoratore è stato esposto ad amianto e ha conseguito un mesotelioma deve essere risarcito immediatamente con 2 milioni di euro per il danno alla persona e con mezzo milione di euro per ogni congiunto di primo grado, ecc.

Se un lavoratore è stato esposto ad amianto all’Officina Grandi Riparazioni di Bologna, ha contratto un mesotelioma che lo ha condotto al decesso, ha persino riscontri anatomopatologici di presenza di fibre nel tessuto polmonare a livelli abnormi: in queste condizioni i suoi familiari devono fare ricorso al tribunale civile o del lavoro per un risarcimento da parte delle Ferrovie? E’ assurdo: il governo dia indicazioni per un risarcimento equo alla persona e ai familiari, smettiamola di intasare i tribunali e di causare ulteriori gravi sofferenze ai superstiti!

Risarcimenti in sede penale

Occorre abrogare la prescrizione in materia di lesioni e omicidio colposi. Occorre definire le procedure per l’impostazione dei processi penali ammettendo la partecipazione attiva delle parti civili alla definizione dei capi di imputazione. Oggi ci troviamo in discussioni penali in cui un capo di imputazione erroneamente e irrealisticamente limitato può condurre per esempio a discutere “solo” di placche pleuriche in un soggetto che è deceduto per leucemia e che è stato esposto ad amianto ma anche a tossici industriali ancor più palesemente leucemogeni dell’amianto. E’ necessario modificare le procedure giudiziarie per consentire la presa di pregresse esposizioni multiple.

Ci siamo chiesti, a esempio, da lunghi anni: per quale motivo non sono all’attenzione del giudice penale l’eccesso di tumori della vescica emerso nella coorte Casaralta a Bologna o l’eccesso di linfomi non Hodgkin e di tumori del rene nella coorte OGR, sempre di Bologna?

Riconoscimenti in sede assicurativa (INAIL)

Avanziamo la seguente proposta, da lunghi anni: la valutazione del nesso di causa professionale venga sottratto all’INAIL. Visto che questa ipotesi è stata circondata da un enorme muro di gomma e che alcuni dei pilastri di questo muro sono certi sindacati e certi partiti che una volta (cioè storicamente) facevano riferimento alla classe operaia, senza (per quel che ci riguarda) ripensamenti o mediazioni, avanziamo in contemporanea una proposta che potrebbe contribuire a ridurre le sofferenze dei lavoratori. L’INAIL deve (prima di decidere) acquisire obbligatoriamente la valutazione/classificazione che del caso in esame è stata adottata nell’ambito del sistema Malprof, con facoltà di dissentire, ma motivando il dissenso (se c’è). Contestualmente avanziamo una ulteriore proposta alla luce della modifica delle tabelle delle malattie professionali avvenuta nel 2014: con un decreto del Ministero della Salute o con una circolare venga disposta la riapertura di tutti i casi di patologie che hanno cambiato classificazione con facoltà, ovviamente, di denunciarle anche in prima istanza. Per essere chiari, facciamo riferimento, per esempio a: tumori laringei di esposti ad amianto (Quanti ne ha respinti l’INAIL? Quanti non sono stati neanche denunciati perché tanto l’INAIL li avrebbe respinti?); tumori del polmone in persone esposte a fumi diesel (stesso discorso); tumori e del rene in esposti a trielina (stesso discorso). Tutti questi casi vanno riaperti se già segnalati e respinti; vanno ricercati a ritroso se mai segnalati.

L’INAIL invece, agli antipodi di questo ragionamento, fa ancora e persino ostruzionismo sul criterio della “data della conoscibilità”. Poi qualche volta o spesso perde, come dimostrato dalla encomiabile attività del Comitato operaio di Sesto san Giovanni: dobbiamo ancora capire perché un operaio che ha subìto un tumore laringeo da amianto invece che ricevere le scuse e il risarcimento equo da parte dello Stato, debba anche subire il distress dei tribunali che (come abbiamo già detto) vorremmo contribuire a decongestionare con sollievo per molti (non solo per le vittime dirette).

Proponiamo in aggiunta che, a partire da questa griglia (vale a dire tutte le patologie oggi “tabellate”, compresa la Lista III) si avvii una ricerca attiva dei casi con una attività congiunta AUSL/INPS/INAIL finalizzata ai giusti risarcimenti assicurativi.

ESEMPI DI SITUAZIONI AFFRONTATE DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NELL’ULTIMO ANNO

Non pubblichiamo l’intera casistica ovviamente, ma facciamo riferimento a situazioni che hanno evidenziato particolari e gravi contraddizioni

AMBIENTE

Al problema della acqua “potabile” abbiamo già accennato

Smaltimenti abusivi. Per una triste circostanza proprio ieri abbiamo avvistato uno smaltimento abusivo di fibrocemento in val di Zena. Per chi non la conosce la val di Zena è uno dei posti più incantevoli della provincia di Bologna dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e faunistico. Uno smaltimento abusivo è raccapricciante ovunque si verifichi ma qui è anche il “pugno in un occhio”. Il riscontro è stato già segnalato al comune competente (Pianoro) che ha già dovuto intervenire, in passato, per bonifiche nello stesso sito. Dovremmo monitorare: a) se si tratta effettivamente di materiali contenenti amianto; ma a proposito dei margini di incertezza che vi possono essere: da tempo abbiamo proposto che il fibrocemento senza amianto venga reso facilmente identificabile onde evitare sprechi di risorse in relazione alla necessità di effettuare pure analisi al microscopio sui materiali abbandonati; b) se e come gli smaltimenti abusivi possano continuare nonostante il pregresso avvio di censimenti territoriali. Va detto tuttavia che, a nostro avviso, questo Comune ha adattato un criterio per il censimento non sufficientemente esaustivo che quindi è più suscettibile di lasciare spazio a comportamenti illeciti. Per essere chiari: il censimento deve essere esteso a tutti i materiali amiantiferi e non alle sole tettoie! Su questo registrammo un dissenso anche con il comune di San Lazzaro in quanto la nostra proposta di censimenti include anche le tubazioni acquedottistiche, fognarie, ecc.

Edifici da bonificare. Abbiamo già detto della irresponsabile condotta del Comune di Bologna; ribadiamo che tutti i siti industriali/produttivi dismessi devono essere considerati priorità assoluta. Occorre modificare le assurde linee-guida regionali che inventano tempistiche e priorità irrispettose delle esigenze di tutela dalla salute pubblica. Cosa significa infatti che il capannone può non essere bonificato fino a quando la copertura non risulta nelle condizioni di “degrado massimo”? La differenza tra “condizioni discrete” e “degrado massimo” è costituita da milioni di fibre che, lasciando il tempo alla copertura di degradarsi “a sufficienza”, vanno nell’ambiente e nell’organismo degli esseri che vivono nel territorio. Avete mai osservato volatili appollaiati sui capannoni di eternit? Spostandosi dopo la sosta portano via con sé fibre? Certo sono “poche”...

In Italia occorra adottare un piano serio, sistematico, esaustivo e urgente per la bonifica del territorio.

SALUTE

Elenchiamo, senza fare ovviamente un report completo della nostra attività nell’ultimo anno (lo faremo successivamente) le vicende di alcuni lavoratori che hanno costituto “eventi sentinella” utili da fare conoscere a tutti al fine di far circolare informazioni e creare sinergie.

Lavoratore taxista. Abbiamo contribuito al riconoscimento della natura professionale di un tumore polmonare. Ci pare un esempio tipico per chiarire la necessità di “rintracciare” e riconoscere tutti i casi: quelli già segnalati e disconosciuti, quelli verificatisi ma mai segnalati. Infatti ora che il rapporto tra fumi diesel e tumore del polmone è collocato in Classe I (nuova tabella malattie professionali) torna l’interrogativo: quanti lavoratori taxisti o comunque del settore trasporti, esposti a fumi diesel, si sono ammalati di tumore polmonare? Quanti sono stati “riconosciuti” dall’INAIL? Per il lavoratore citato due annotazioni: noi abbiamo sostenuto una esposizione ambientale anche ad amianto; il riconoscimento contro il parere del’INAIL è avvenuto solo nel secondo grado di giudizio (non appellato); ci sono voluti 12-13 anni per arrivare al riconoscimento!

Lavoratore del comparto gas-acqua. Mesotelioma: valutazione penale e civile “in corso”. Situazione tipica in cui, se esistesse la linea guida governativa che noi auspichiamo, il lavoratore (in questo caso purtroppo deceduto) e i suoi familiari non subirebbero il distress, oltre il lutto di questi ultimi, dell’andare a discutere nel tribunale una questione che pare del tutto evidente e che non c’è motivo di portare per le lunghe.

Lavoratore impianti produzione elettrica. Mesotelioma: abbiamo contribuito al riconoscimento assicurativo contro il parere dell’INAIL che, al momento, non ha fatto appello e non lo farà perché i termini sono scaduti.

Lavoratore edile. Mesotelioma disconosciuto dall’INAIL, riconosciuto da tribunale civile; nessun ricorso dell’INAIL.

Lavoratore manutenzione elettrica. Tumore polmonare; segnalato da noi a INAIL, AUSL, Procura. A parere del medico oncologo (struttura pubblica) il caso non è professionale. La “motivazione”: il tipo istologico sarebbe correlato a fumo di sigaretta. L’INAIL ha convocato per il 10 maggio il lavoratore (ha lavorato anche presso la Casaralta di Bologna) che ha un riconoscimento di pregressa esposizione ad amianto di 18 anni...

Manutentore petrolchimico. Mesotelioma: l’INAIL non riconosce l’aggravamento, non perché le condizioni cliniche non siano aggravate ma perché non è passato almeno un anno dall’ultimo aggravamento riconosciuto! E’ ben evidente che il Governo debba, con urgenza, modificare le norme. Si devono adottare tabelle nuove che escludano questa infamia di volere, per esempio, scaglionare la evoluzione del mesotelioma in tre fasce di danno biologico. Occorre che tutte le patologie che non hanno una speranza di vita sicura oltre i 5 anni vengano riconosciute subito col massimo di danno biologico salvo poi essere riviste quando, ad esami, nel caso di certi tumori polmonari, dopo 5 anni ci sia effettivamente sopravvivenza e discreto recupero. La situazione attuale si configura come una forma (non certo per responsabilità dell’INAIL) di “sadismo istituzionale”.

Lavoratore OGR Bologna. Mesotelioma: i familiari sono costretti a ricorrere al tribunale civile per il pagamento. Assurdo, vogliamo intasare i tribunali per questioni che un governo civile sarebbe in grado di gestire indicando risarcimenti equi, congrui e rapidi. Analogo è il caso di un macchinista delle ferrovie che stiamo seguendo per un percorso di risarcimento in sede civile: fino a quando saranno necessarie queste lungaggini burocratiche per ottenere l’equo risarcimento?

Lavoratore macchinista ferroviario. Mesotelioma: grave ritardo temporale nelle procedure di segnalazione agli enti preposti. Proponiamo che i risarcimenti decorrano dalla data dei primi sintomi o quantomeno dalla diagnosi: i ritardi burocratici nelle segnalazioni all’INAIL non devono ripercuotersi sui lavoratori.

Ulteriore lavoratore macchinista ferroviario. Tumore laringeo, prima disconosciuto, poi tardivamente riconosciuto “grazie” alla ricollocazione del rapporto amianto/tumore laringeo in Tabella I. Come abbiamo detto i casi disconosciuti sono tantissimi e vanno “recuperati”.

Processo penale Enichem/Ravenna. E’ un processo che stiamo seguendo come parte civile e il cui andamento ci ha aiutato a focalizzare meglio alcune proposte come quella relativa alla necessità di rendere meno rigido l’ampliamento dei capi di imputazione, di superare gli ostacoli attuali della “prescrizione”, di modificare le norme assistenziali, di sollecitare gli enti locali e le istituzioni a costituirsi parte civile nei processi. Perché per esempio a Ravenna la Regione e il governo non si sono costituiti parte civile? Perché Regione e governo lo fecero invece per il processo di Porto Marghera? Vuol dire che la costituzione di parte civile è possibile e certamente accettata dai tribunali ma allora come si spiegano le frequentissime “assenze” se non con la mancanza di volontà politica di andare a fondo delle responsabilità e di far pagare i responsabili delle omissioni?

CONCLUSIONI

Riteniamo che la condotta delle istituzioni pubbliche sul problema dell’amianto sia lacunosa e inaccettabile. Qualcuno cerca di giustificare i ritardi e le inadeguatezze con la questione dei costi, ma questo argomento è un bluff. Da diversi lustri stiamo portando aventi proposte semplici e logiche: alcune di queste non costano nulla come ad esempio la proposta dei censimenti del cemento-amianto tramite obbligo di autonotifica. Altre misure (come il monitoraggio periodico dello stato di salute degli ex-esposti) oltre a essere doverose per ragioni sociali ed etiche hanno un costo solo immediato e apparente, in realtà comportano persino risparmi anche per la collettività.

Più che altro, fino a oggi, le istituzioni si sono orientate alla prassi di rimuovere i problemi e far finta che non esistano. Gravissima (anche perché quasi occultata) la questione dell’amianto nelle acque cosiddette potabili; gravissimo lo stato subtotale di abbandono delle vittime; gravissimi i ritardi nelle bonifiche.

La nostra associazione, indipendente dalle istituzioni, dall’industria privata e pubblica, dai partiti e da quelli che si autodefiniscono “sindacati dei lavoratori” (ma non lo sono), continuerà a portare avanti la sua azione di tutela e difesa delle vittime dell’amianto e di tutte le altre forme di nocività lavorativa e ambientale avendo, come sempre, quale unico fine la tutela della integrità psicofisica della persona.

Non intendiamo né estremizzare né fare la politica del “tanto peggio, tanto meglio”: esemplare la nostra proposta sul problema INAIL; questo ente deve essere esautorato ma se i tempi non fossero “maturi” (per l’indifferenza e l’ostruzionismo della classe politica) avanziamo una proposta intermedia cioè l’obbligo per l’INAIL di acquisire i riscontri del sistema di monitoraggio Malprof prima di “decidere” sui singoli lavoratori. Esemplare ci sembra pure la campagna che stiamo facendo sull’acqua potabile: l’acqua per essere definita potabile deve avere amianto uguale a zero; se non è possibile ottenere subito questo obiettivo, ci battiamo ovunque per abbassare comunque l’inquinamento.

Il nostro problema non è “avere ragione”, il nostro obiettivo è ridurre concretamente il rischio, la sofferenza e i lutti che la popolazione è costretta a subire oggi e nell’immediato futuro a causa di ritardi, incuria e interessi consolidati che qualcuno non vuole mettere in discussione.

La lotta continua.



I VOUCHER UTILIZZATI PER COPRIRE INFORTUNI DI CHI LAVORA IN NERO

Da: La Repubblica
23 aprile 2016
di Roberto Mania

ALLARME INAIL: INCIDENTI TRIPLICATI PER LE PERSONE RETRIBUITE CON I TICKE
IL PAGAMENTO RISULTA SEMPRE LO STESSO GIORNO IN CUI CI SI INFORTUNA

Il voucher per coprire l’infortunio e nascondere il lavoro in nero.
All’INAIL, l’Istituto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è scattato l’allarme: nel 2012 gli incidenti di lavoratori retribuiti con i ticket erano stati 436, nel 2014 si sono triplicati, arrivando a circa 1.400, per il 2015 non ci sono ancora i numeri definitivi, ma tutto fa pensare che siano in crescita marcata.
Anche le morti bianche dei voucheristi si sono raddoppiate: due nel 2013, sei nel 2014, quindici, ma le procedure di accertamento sono ancora in corso, nel 2015. E c’è di più: quasi sempre il pagamento del voucher (10 euro lordi di cui 7,5 destinati al lavoratore) coincide con il giorno dell’infortunio, mentre in precedenza non risulta alcun rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore.

L’indizio, appunto, che il voucher (acquistato prima) venga utilizzato solo per mascherare un rapporto di lavoro totalmente in nero che emerge solo quando arrivano gli ispettori o i carabinieri.
D’altra parte mentre in generale il numero degli infortuni sul lavoro sta scendendo di oltre il 10% (complice, va detto, anche la lunga crisi economica che ha falcidiato l’occupazione), quelli tra i lavoratori retribuiti con i voucher (nei quali è contenuta una quota destinata all’assicurazione e alla previdenza) tendono a crescere ben oltre il 200%, dopo che nel 2012 con la riforma del lavoro del governo Monti, è possibile utilizzarli in tutti i settori e non solo per i piccoli lavoretti.
Nati come uno strumento agile per retribuire, appunto, il lavoro occasionale (aggettivo non a caso scomparso nell’ultimo testo legislativo) si stanno estendendo a macchia d’olio (solo nel 2015 anno l’incremento è stato del 66%). Dalla vendemmia fino alle aule universitarie, al posto (molto probabilmente) delle vecchie forme di precarietà (collaboratori di varia natura), anche se le rilevazioni ufficiali non colgono ancora le dimensioni (presunte) di questo trasbordo.

Il voucher, quindi, per tutto e per tutti: giovani, donne e anche lavoratori adulti. Non solo lavoratori cosiddetti deboli (disoccupati di lunga durata, studenti, casalinghe, disabili), ma pure per chi è scolarizzato, esperto, professionalizzato. Una precarietà estrema, non un vero rapporto di lavoro, con i relativi diritti e tutele, e senza nemmeno gli obblighi fiscali, IRPEF, IRAP, IRES.
Il governo introdurrà da giugno la tracciabilità dei voucher per cercare di contenerne l’abuso; la CGIL di Susanna Camusso sta raccogliendo le firme per un referendum abrogativo della legge sui voucher (“Il problema” - ha detto ieri la leader di Corso d’Italia - “si risolve abolendo un istituto che ha dimostrato di essere il canale attraverso cui si disperde lavoro, o lo si sommerge, e lo si peggiora”); in Parlamento ci sono diverse proposte di legge per recuperare la versione originale del voucher (“dobbiamo tornare alla Legge Biagi che saggiamente individuava i voucher per i lavori occasionali ed accessori” - dice Cesare Damiano, PD, ex ministro e ora presidente della Commissione Lavoro della Camera, autore di una delle proposte).

In questo contesto gli infortuni aumentano anche perché le imprese non formano e ovviamente non investono sul voucherista.
Nel triennio 2013-2015 (dati ancora provvisori dell’INAIL) il 33,2% degli infortuni si è verificato nelle regioni del nord-est, il 25,2% in quelle meridionali, il 19,5% nel nord-ovest, il 17,2% nelle zone centrali, infine, il 4,9% nelle isole. I principali settori in cui sono accaduti sono la distribuzione, la ristorazione, l’alberghiero, il turismo in generale. Settori nei quali il ricorso ai ticket-lavoro dovrebbe effettivamente essere diffuso. Tuttavia se si va a leggere la tabella dell’INPS contenuta nel recente Report del ministero del Lavoro sul ricorso al lavoro accessorio emerge che la percentuale maggiore di voucher (il 44%) è stata venduta in settori non meglio precisati (colpa soprattutto del ritardo nell’aggiornamento della modulistica dell’INPS) dove nel 2015 c’è stato un incremento del 252% rispetto al 2014. Si consideri che nel commercio (settore che si colloca al secondo posto) è stato acquistato circa il 15% dei voucher con un aumento rispetto all’anno precedente del 22,5%.

Dati anomali, spie di un chiaro fenomeno di un abuso assai esteso. Nel quale sembra nascondersi anche il passaggio (perché più conveniente e senza controlli) dall’utilizzo dei contratti cosiddetti parasubordinati ai voucher. Per quanto (stando al rapporto del Ministero) il tasso di sostituzione (cioè la percentuale di lavoratori con un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, presso lo stesso datore, nei mesi precedenti la prestazione con voucher) è calata da circa il 12% del mese di gennaio 2015 a quasi l’8 a dicembre dello stesso anno.
Ma non può essere casuale, però, che gli stessi tecnici del Ministero scrivano che “data la sensibilità del dato ai fini della valutazione dell’effettivo impiego dei voucher, questo elemento merita un costante monitoraggio”.



SORVEGLIANZA DEL MERCATO: NON CONFORMITA’ NELL’80% DELLE MACCHINE

Da: PuntoSicuro
19 aprile 2016
di Tiziano Menduto

Un intervento si sofferma sull’8° Rapporto INAIL sulla Sorveglianza del mercato e ricorda che per più dell’80% delle segnalazioni viene confermata l’ipotesi di “non conformità” delle macchine. Criticità e proposte per migliorare la sorveglianza.

In relazione alla sorveglianza del mercato, l’insieme delle attività e dei provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire la conformità e la sicurezza delle macchine, ogni anno l’INAIL elabora un rapporto che rappresenta un importante momento di sintesi e analisi dell’intero processo della sorveglianza.

A novembre 2015 è stato pubblicato l’8° Rapporto sull’attività di Sorveglianza del Mercato ai sensi del D.Lgs. 17/10 (recepimento della Direttiva Macchine 2006/432/CE) per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva, curato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’INAIL.
Il documento presenta una panoramica sui principali aspetti che caratterizzano la sorveglianza del mercato per poter delineare l’iter del processo e sottolineare l’impatto dell’attività sulla sicurezza delle macchine, in funzione delle principali criticità rintracciate e del processo di innovazione tecnologica volto migliorare i livelli di sicurezza.

Proprio in relazione all’importanza di questo rapporto annuale dell’INAIL, si è tenuto a Milano (1 e 2 dicembre 2015) un convegno dal titolo “L’8° Rapporto INAIL sulla Sorveglianza del mercato per la Direttiva macchine” che, organizzato da INAIL e Assolombarda, ha rappresentato l’occasione per presentare l’8° Rapporto e illustrare i risultati dell’attività di Sorveglianza del Mercato, con particolare attenzione al ruolo di supporto di INAIL quale organo preposto all’accertamento tecnico.

Il convegno ha previsto diverse sessioni che hanno permesso di approfondire gli aspetti tecnici di maggior rilievo:
-         macchine agricole e forestali, con particolare riferimento alla Sorveglianza del mercato delle macchine afferenti al TC 144;
-         macchine di sollevamento: con particolare riferimento al ruolo della verifica periodica a servizio della Sorveglianza;
-         macchine utensili, con particolare riferimento ai dati relativi alla Sorveglianza del mercato delle macchine afferenti al TC 143;
-         macchine per il legno, con particolare riferimento alla Sorveglianza del mercato delle macchine afferenti al TC 142;
-         macchine in cantiere, con particolare riferimento alla Sorveglianza del mercato delle macchine afferenti al TC 151.
Ricordiamo che i TC fanno riferimento ai Comitati Tecnici (TC) in cui è diviso il CEN (Comitato Europeo di Normazione).

Ci soffermiamo oggi brevemente su uno degli atti del convegno, pubblicati sul sito dell’ATS Milano, relativo all’intervento “La partecipazione delle ASL all’attività di Sorveglianza del Mercato”, a cura del dottor Nicola Delussu (Coordinatore del Gruppo interregionale “Macchine e impianti” del Coordinamento Tecnico delle Regioni).

Il relatore ricorda che l’attività di sorveglianza del mercato è tuttora attivata essenzialmente dalle segnalazioni degli Organi di Vigilanza delle ASL (circa nell’86% dei casi).
Con riferimento ai risultati dell’8° Rapporto si indica che:
-         le segnalazioni avvengono nella maggior parte dei casi in seguito a infortunio sul lavoro (119 per infortunio mortale e 1.643 per infortunio non mortale);
-         un terzo circa delle segnalazioni avviene in seguito alla normale attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.

E viene ricordato come, con riferimento ad alcuni dati presentati a un convegno nazionale sugli infortuni mortali organizzato da INAIL e Coordinamento delle Regioni (Roma, novembre 2013), nel 21% del totale degli infortuni mortali registrati nel data base di Infor.mo. il determinante è stato individuato nell’uso di utensili, macchine, impianti, attrezzature e si ha a che fare con una prevalenza di carenze delle misure di protezione rispetto all’azione del lavoratore (nel 48% dei casi si ha una mancanza o inadeguatezza protezioni, nell’8% dei casi una rimozione delle protezioni).

Dopo aver fatto riferimento anche al Sistema Informativo Regionale della Prevenzione (Regione Lombardia), il relatore riporta altre indicazioni tratte dalla lettura dei Rapporti:
-         la distribuzione delle non conformità per paese d’origine del fabbricante non è cambiata tra il 7° e l’8° rapporto: più dell’80 % delle segnalazioni riguarda macchine costruite in Italia; la presenza modesta di macchine provenienti da paesi non facenti parte della Unione europea è ulteriormente in calo;
-         per più dell’80% delle segnalazioni viene confermata l’ipotesi di “non conformità”: un quarto circa evidenzia non conformità già rese conformi per ottemperanza alla prescrizione (riconoscimento della non conformità da parte del costruttore).

Questo il dato (riferito a 2.180 segnalazioni, non figurano infatti quelle risultate preliminarmente non pertinenti e quelle per cui non si poteva esprimere parere) degli esiti riportati nell’8° rapporto:
-         non conforme 46,9%;
-         resa conforme 35,0%;
-         conforme 18,1%.

Dunque per circa un terzo delle situazioni di “non conformità” rilevate, si ha la conferma di un intervento risolutivo in fase di prescrizione. E per il 46,9% di “non conformità” accertate, quali provvedimenti vengono adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico?

Sono riportate alcune criticità relative alla procedura di sorveglianza del mercato:
-         ai costruttori di macchine “non conformi” viene chiesto quali provvedimenti intendano adottare per renderle conformi;
-         una parte dei costruttori si adegua correttamente ma, in altri casi, i costruttori non procedono o, addirittura, non rispondono al Ministero;
-         gli interventi conseguenti non sono ben definiti e non è tuttora chiara la procedura sanzionatoria: quante sanzioni amministrative sono state comminate ai costruttori che hanno immesso sul mercato macchine “non conformi” e quanti provvedimenti di ritiro dal mercato sono stati adottati?

E il Coordinamento Tecnico delle Regioni vuole arrivare ad una definizione con i Ministeri competenti di più efficaci modalità di funzionamento del Gruppo di Lavoro Consultivo Permanente che esamina le segnalazioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico in relazione:
-         ai flussi informativi fra i diversi soggetti istituzionali che partecipano al Gruppo di Lavoro;
-         ai ruoli e alle competenze dei diversi organismi di controllo;
-         ai tempi di esame delle segnalazioni (si ricorda che in molti casi il ritardo negli accertamenti determina la prescrizione dei reati. Inoltre molti di queste segnalazioni sono collegate ad infortuni);
-         alle procedure sanzionatorie.

E in questo senso si ritiene indispensabile nell’ottica di definire flussi informativi e tempi di intervento:
-         costituzione di un data base delle segnalazioni e delle “non conformità”;
-         possibilità di accesso al data base per i diversi organi di controllo;
-         registrazione nel data base di tutte le fasi dell’accertamento, della chiusura del procedimento e dei provvedimenti adottati.
Questo permetterebbe ad esempio di evitare che vengano ripetute segnalazioni per modelli di macchine già esaminate e che l’esito della segnalazione possa essere gestito direttamente dall’Organo di Vigilanza territoriale che aveva segnalato.

Riportiamo in definitiva le conclusioni della relazione:
-         l’esperienza di questi anni di partecipazione al Gruppo di Lavoro Consultivo Permanente presso il Ministero dello sviluppo economico è stata sicuramente positiva;
-         per rendere più efficace l’azione di sorveglianza del mercato è fondamentale il coinvolgimento degli organi di vigilanza territoriali con una maggiore informazione diretta e con risposte chiare in tempi certi.

L’intervento “La partecipazione delle ASL all’attività di Sorveglianza del Mercato”, a cura del dottor Nicola Delussu, Coordinatore del Gruppo interregionale “Macchine e impianti” del Coordinamento Tecnico delle Regioni è scaricabile all’indirizzo:

L’8° Rapporto sull’attività di Sorveglianza del Mercato Direttiva macchine è scaricabile all’indirizzo:



IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLA GIURISPRUDENZA

Da: PuntoSicuro
21 aprile 2016
di Anna Guardavilla

La conoscenza dei rischi specifici in relazione all’attività ordinaria e non, la consegna materiale del Documento di Valutazione dei Rischi, la scelta tra la forma cartacea o informatica, il tempo per consultare documenti complessi, l’accesso alle informazioni.

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è stata oggetto negli anni di numerose sentenze di merito e di legittimità che hanno contribuito a tratteggiarne il ruolo e a specificarne nel dettaglio il contenuto dei diritti e delle attribuzioni.
Senza pretese di esaustività, esaminiamone alcune.

CONOSCENZA DEI RISCHI LAVORATIVI DA PARTE DELL’RLS E COMPORTAMENTO ABNORME

La Sentenza della Cassazione Civile n. 16474 del 27 settembre 2012 conferma la condanna dell’azienda V, a versare all’INAIL le somme da quest’ultimo erogate a seguito dell’infortunio mortale occorso al lavoratore C.V. che ricopriva anche il ruolo di RLS.

L’aspetto interessante della sentenza è quello legato al collegamento tra:
-         il ruolo di RLS che la vittima ricopriva;
-         il tema della conoscenza o meno da parte di un lavoratore-RLS dei rischi legati all’attività ordinaria e dei rischi “esterni” rispetto al contesto ordinario;
-         il concetto di imprevedibilità del comportamento.

La questione su cui si pronuncia questa sentenza, in particolare, è la seguente: fino anche punto il datore di lavoro può presumere la conoscenza dei rischi lavorativi da parte dell’RLS (quale soggetto consultato sulla valutazione dei rischi) allorché questi operi in contesti esterni/estranei, anche in relazione all’obbligo del datore di lavoro stesso di informare i lavoratori sui rischi specifici?

Analizziamo anzitutto l’accaduto.
La Cassazione precisa che il datore di lavoro stesso “si era rivolto alla vittima chiedendo di organizzare il lavoro di pulitura delle canaline ed il fatto che, in un primo momento, si fosse incaricato di salire sul tetto altro dipendente (che già in passato aveva svolto analoga operazione), non escludeva che il C.V. potesse ed anzi dovesse recarsi sul luogo ove presumibilmente si era verificata la causa dell’infiltrazione”.
Motivo per il quale la Corte ha ritenuto che “era da escludersi la sussistenza di una condotta imprevedibile, abnorme e addirittura insensata” da parte del lavoratore infortunato.

E’ interessante a questo punto esaminare cosa la Cassazione replica alla società ricorrente, la quale ultima sosteneva “l’avvenuta violazione da parte di C.V. dei doveri di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 626/94 del [ora articolo 20 del D.Lgs.81/08: obblighi dei lavoratori]” a partire da varie circostanze tra cui anche “l’essere il C.V. (il quale sin dal 1995 era RLS e aveva collaborato alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi) ben a conoscenza dei luoghi e delle loro caratteristiche e in particolare a conoscenza dei camminamenti in cemento che consentivano di evitare il plexiglass”.

Secondo la Corte, oltre a non esservi stato da parte della vittima “alcun atto volontario e arbitrario”, allo stesso modo è “irrilevante, rispetto all’affidamento dei suddetti compiti esorbitanti, la circostanza, ampiamente valorizzata dall’odierna ricorrente, che il C.V. fosse sin dal 1995 RLS e per aver collaborato alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi”.
Questo perché “tale circostanza, infatti, evidentemente riferita alla ordinaria attività svolta dal C.V. (addetto al magazzino) e più in generale dall’azienda (esercente attività di commercializzazione di vernici), non è significativa della specifica conoscenza di rischi presenti in contesti esterni ed estranei a quello di espletamento dei compiti ordinari.
Il che vale a dire che il ruolo del C.V. nell’ambito dell’attività propria della azienda V. non esonerava l’amministratore di quest’ultima dall’informare puntualmente detto lavoratore dei rischi specifici ricollegabili alla disposta e assolutamente contingente attività di pulizia delle canaline e così dei rischi di caduta dal tetto, della fragilità dei lucernari nonché dell’obbligo di utilizzo di strumenti di sicurezza”.

LA CONSEGNA MATERIALE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ALL’RLS E LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA LA RICEZIONE DELLO STESSO IN FORMA CARTACEA O INFORMATICA
IL DIRITTO DELL’RLS DI CONSULTARE IL DVR “PER TUTTO IL TEMPO NECESSARIO” IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITÀ DEL DOCUMENTO.

Nella Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 29 gennaio 2010, la società datrice di lavoro si oppone al decreto ingiuntivo con cui le era stato ordinato “di consegnare immediatamente a D., nella sua qualità di RLS il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo al punto vendita di Milano din via ...”.
Secondo la società, “per effetto della intervenuta modifica dell’articolo 18, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 81/08 ad opera del D.Lgs. 106/09, nella parte in cui dispone che il RLS può consultare il DVR solo in azienda, non sarebbe tenuta a consegnare in copia cartacea il DVR al RLS”.
Tale società “consentiva pertanto, al D. di consultare liberamente il DVR consegnato su supporto informatico, ma unicamente utilizzando, in azienda, il computer messo a disposizione a questo scopo”.

L’RLS, nel chiedere la conferma del decreto ingiuntivo, lamentava l’impossibilità di esercitare adeguatamente i suoi compiti “in assenza della disponibilità materiale del documento, stante l’ingente mole (oltre 500 pagine) dello stesso, compiti certamente non soddisfabili attraverso una messa a disposizione del documento limitata alla messa in visione dello stesso”.
Sosteneva inoltre “che l’apportata modifica legislativa costituisce una illegittima limitazione delle prerogative del RLS il quale sarebbe tenuto a validare un atto aziendale senza un controllo effettivo sul rispetto delle regole della sicurezza”.

Il Tribunale premette che “non è più certamente controvertibile l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al RLS il DVR”.
E che “è evidente che il riconosciuto diritto da parte della legge al RLS di avere una copia del DVR con correlativo obbligo di consegna in capo al datore di lavoro implica la materiale disponibilità del documento stesso da parte del RLS, con conseguente ricezione dello stesso; ricezione che può avvenire sia in forma cartacea che informatica [secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera o) (anche su supporto informatico) nonché dall’articolo 53, comma 5) (su unico supporto cartaceo o informatico)]”.

Ma, precisa il Giudice, “a tale proposito, proprio in quanto si tratta di una possibilità alternativa, questa non può che essere rimessa alla scelta del RLS il quale certamente ha diritto di richiedere in quale forma preferisca consultare il documento stesso”.
Tutto ciò, prosegue il Tribunale, “in quanto l’obbligo di consegna si attua mediante la ricezione di una res [cosa] e non può essere obliterato attraverso la semplice messa a disposizione o consultazione di un documento solo su supporto informatico e su computer aziendale, alla luce delle importanti, ma soprattutto delle fattive prerogative riconosciute dalla legge al RLS (articolo 50 del D.Lgs. 81/08), che presuppongono una analitica e approfondita conoscenza del documento in parola. Non si dimentichi infatti, che spesso i DVR come è quello di specie, constano di centinaia di pagine e che certamente non possono essere adeguatamente esaminati senza averne la materiale disponibilità”.

Nel confermare dunque il diritto dell’RLS e quindi il decreto ingiuntivo, il Giudice conclude: “tutto ciò ricordato, preme evidenziare che l’intervenuta modifica normativa ad opera dell’articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 106/09 dell’articolo 18, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 81/08 non ha affatto limitato le prerogative del RLS non avendo inciso sul diritto di consultazione bensì solo sulle modalità della consultazione, escludendola al di fuori degli spazi aziendali; nella sostanza se in qualche modo ha reso più incomoda la fruibilità del diritto non si può affatto affermare che quella prerogativa sia stata in qualche modo incisa”.

E “a ogni modo, poiché il ruolo del RLS all’interno dell’azienda è posto a presidio e controllo della salvaguardia di intessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire al RLS la consultazione del DVR per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso”.

IL DIRITTO ALL’ACCESSO DA PARTE DEI LAVORATORI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO E IL RUOLO ISTITUZIONALE DELL’RLS

Con la Sentenza del TAR dell’Abruzzo n. 467 del 12 luglio 2012, il Tribunale amministrativo accoglie il ricorso di un lavoratore di un Istituto pubblico, il quale aveva impugnato il diniego da parte dell’Istituto rispetto alla “richiesta di accesso su tutta la documentazione inerente il procedimento di verifica della valutazione del rischio amianto nel luogo di lavoro”.
La sentenza precisa che “il diniego risulta motivato [...] dalla nota in data 29/02/12 del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con cui quest’ultimo rammenta che ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera e) e comma 4 del D.Lgs. 81/08, solo il RLS, nell’espletamento della sua specifica funzione, sarebbe abilitato a ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi”.

Il Tribunale riconosce il diritto di accesso del lavoratore a tale informazione, in quanto “la normativa sull’accesso ai documenti amministrativi riveste una portata generalizzata che non tollera inibizioni applicative in virtù di disposizioni speciali”.

Infatti “in seguito alla nuova accezione di trasparenza introdotta dall’articolo 11 del D.Lgs. 150/09 ["Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”], quest’ultima è ormai da intendere come accessibilità totale di ogni informazione concernente l’organizzazione amministrativa (ivi comprese dunque le notizie sulla salubrità e l’adeguatezza dei luoghi di lavoro, anche in vista dell’ottimale rendimento del lavoratore, in diretta relazione al buon andamento dell’amministrazione)”.


E prosegue: “tra l’altro è opportuno puntualizzare che la funzione del RLS va ben oltre la cognizione (più o meno riservata) delle misure organizzatorie in concreto deliberate per il rispetto dell’articolo 2087 del Codice Civile nel luogo di lavoro, poiché, ai sensi del D.Lgs. 626/94 [ora D.Lgs. 81/08], tale organo rappresentativo deve essere sempre previamente informato e consultato sulla valutazione dei rischi, con autonomi poteri propositivi mirati, più in generale, a sovrintendere e controllare in tempo reale ogni processo decisionale del datore inerente alla sicurezza del posto di lavoro”.

In conclusione sul punto “vuole dirsi pertanto che la Legge 241/90 ["Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"] incide sulla diretta cognizione degli atti datoriali già formati, ma non deroga al ruolo istituzionale del RLS quale organo di rappresentanza dei lavoratori, chiamato comunque alla esclusiva e qualificata interlocuzione con il datore di lavoro, anche sulla scelta delle modalità mirate a garantire la sicurezza”.

Per quanto riguarda poi l’ambito privato, il Tribunale amministrativo osserva che “per ciò che concerne il dato relativo alla eventuale contaminazione e/o concentrazione nell’aria della polvere di amianto, [...] una lettura costituzionalmente orientata delle normative poste a base del diniego impugnato non avrebbe affatto imposto, per i lavoratori alle dipendenze di enti privati, un accesso canalizzato in capo al solo RLS; un conto è infatti il DVR, complessivamente inteso, altro conto sono eventuali dati e notizie in esso contenuti che danno obiettiva contezza di insalubrità ambientali o di rischi di contaminazione; questi ultimi possono e devono essere, ove del caso, estrapolati dal documento e resi noti ai lavoratori (anche alle dipendenze di enti privati) che ne facciano richiesta”.

Infine il Tribunale ricorda che “la richiesta [...] azionata dal ricorrente si colloca per di più all’interno dell’informazione ambientale disciplinata dal D.Lgs. 195/05 ["Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"] (destinata ex articolo 3, comma 1, a essere resa a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse)”.

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