martedì 25 luglio 2017

25 luglio - SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! - NEWSLETTER N. 283 DEL 24/07/17



Marco Spezia
ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro
Progetto “Sicurezza sul Lavoro! Know Your Rights”
Medicina Democratica - Movimento di lotta per la salute onlus



INDICE
- Sulla sicurezza non si gioca: i morti sul lavoro e di lavoro non sono mai una fatalità
- Disturbi muscolo scheletrici e lavoro: una mappatura critica
- Infortunio sul lavoro: il datore di lavoro deve provare il rispetto delle regole sulla sicurezza

- Infortuni sul lavoro: come ottenere indennizzi e rendite dall’INAIL
- Le cadute dall’alto dei lavoratori
- Il rischio delle interferenze tra mezzi e pedoni
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SULLA SICUREZZA NON SI GIOCA: I MORTI SUL LAVORO E DI LAVORO NON SONO MAI UNA FATALITA’
Da Lavoro & Salute
Rivista dell’Associazione Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute Onlus
Anno 33 n.4 luglio 2017
Gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, e le stragi del profitto sono sempre il risultato della mancanza di adeguate misure di sicurezza, che provocano condizioni di vita e di lavoro insicure in ambienti insalubri, a contatto con sostanze nocive e cancerogene, senza adeguate protezioni per i lavoratori che coinvolgono sempre più spesso anche la popolazione.
Secondo l’ILO (l’International Labour Office), ogni giorno muoiono nel mondo più di seimila persone per infortuni e malattie professionali, mentre le stragi provocati da disastri ambientali a tutt’oggi non sono conteggiate.
Le stragi di lavoratori morti per infortuni sul lavoro e malattie professionali sono sempre da bollettino di guerra, nonostante la diminuzione dei posti di lavoro dovuti alla crisi economica che dura dal 2008.
Le malattie professionali diluiscono semplicemente le morti nel tempo: per esposizione o contatto con sostanze nocive e cancerogene nel processo di produzione, l’ILO stima che ogni anno perdano la vita circa 438.000 lavoratori, cifra senz’altro in difetto rispetto alla realtà.
L’amianto, in particolare, è responsabile della morte di 100.000 persone l’anno (più di 4.000 nella sola Italia, 11 al giorno, uno ogni due ore), mentre la silicosi continua a colpire milioni di lavoratori e pensionati nel mondo.
Così scriveva Giovanni Berlinguer in Medicina del lavoro in “La salute nella fabbrica” (edizioni Italia - URSS, Roma 1972): “Nel ventennio 1946-1966 si sono verificati in Italia 22.860.964 casi di infortunio e di malattia professionale, con 82.557 morti e con 966.880 invalidi. Quasi un milione di invalidi, il doppio di quelli causati in Italia dalle due guerre mondiali, che furono circa mezzo milione. Mentre la media degli infortuni e malattie professionali nel ventennio 1946-1966 è stata lievemente superiore ad 1 milione di casi annui, negli anni dal 1967 al 1969 la cifra è salita ad oltre 1,5 milioni di casi e nel 1970 ad 1.650.000 casi”.
Sono passati molti anni da quello studio, ma la condizione dei lavoratori italiani è in continuo peggioramento.
Nella crisi si sono ridotti i posti di lavoro, ci sono meno lavoratori occupati, ma aumentano i morti sul lavoro. Nel 2015 gli infortuni mortali sul lavoro sono aumentati del 16% rispetto al 2014 (1.172 a fronte degli 1.009 del 2014).
Anche nel 2017 i morti sul lavoro sono in aumento. I morti per infortuni sul lavoro dal 1° gennaio al 20 giugno 2017, secondo l’Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro “sono di 315 lavoratori. Con i morti sulle strade e in itinere, che sono considerati a tutti gli effetti morti sul lavoro, si superano i 640 morti complessivi. Erano il 4 giugno di quest’anno 276. Erano 262 sui luoghi di lavoro al 4 giugno del 2016 (+5,1%). Erano 236 il 4 giugno del 2008 (+14,5%). Come vedete nessun calo delle morti per infortuni sui luoghi di lavoro, anzi, un aumento costante in questi dieci anni nonostante vogliono farci credere il contrario, e questo per giustificare l’incredibile massa di denaro speso per la Sicurezza in questi anni”.
Gli incidenti sul lavoro in Italia hanno fatto più morti fra i lavoratori che fra i soldati della coalizione occidentale della 2° guerra del Golfo. L’Eurispes ha calcolato che dall’aprile 2003 all’aprile 2007 i militari che hanno perso la vita sono stati 3.520, mentre dal 2003 al 2006 in Italia i morti sul lavoro sono stati ben 5.252 e l’età media di chi perde la vita è intorno ai 37 anni.
Secondo dati Eurostat (del 2005) ogni anno 5.700 persone muoiono a causa di incidenti sul lavoro.
L’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) stima che altri 159.500 lavoratori perdano la vita a causa di malattie professionali. Sommando i dati, si stima che ogni 3 minuti e mezzo nell’Unione Europea ci sia un decesso per cause legate all’attività lavorativa.
Anche le malattie professionali non tabellate dall’INAIL sono in aumento: nel 2002 erano il 71%, nel 2006 sono arrivate all’83%, mentre si calcolano in 200.000 gli incidenti sommersi e non denunciati.
Questi dati ci dicono che avremmo estremo bisogno di prevenire gli “incidenti” e le malattie professionali, e le stragi ambientali, mettendo in sicurezza i luoghi di lavoro ed eliminando le sostanze cancerogene dai processi e dagli ambienti di lavoro. Serve una medicina preventiva in grado di rintracciare le cause che producono malattie e morte e di eliminarle, ma questo non è nell’interesse di chi ha trasformato la salute e la morte in una fonte di profitto.
In questa società gli esseri umani sono trattati come merce, come cose e la natura è ridotta a qualcosa da saccheggiare selvaggiamente. Da qui la causa delle “catastrofi naturali” che di naturale non hanno niente.
Tocca quindi ai lavoratori, ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) ricordare (anche entrando in conflitto con padroni e istituzioni) che i lavoratori sono esseri umani e non numeri.
Il nostro paese ha il suo fondamento nella Costituzione Repubblicana, che all’articolo 32 recita “La Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e della collettività”, arrivando a dichiarare che la stessa iniziativa privata (pur essendo libera) “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (articolo 41,secondo comma della Costituzione).
Il ruolo dei RLS consiste proprio nel fare applicare questa norma. Non basta intervenire dopo che il danno c’è stato, bisogna intervenire per prevenirlo.
L’amianto come tutte le sostanze cancerogene provocano danni che sono all’origine di numerosi tumori. Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che non esistono soglie di sicurezza o di tolleranza alle sostanze cancerogene.
Sebbene sia necessario, non basta predisporre dispositivi di protezione individuali o collettivi per la riduzione del rischio, ma bisogna adoperarsi affinché il rischio sia ridotto a zero.
L’esposizione alle fibre di amianto riduce l’attesa di vita di chi è stato esposto, facendo inoltre vivere lui e la sua famiglia nel terrore di ammalarsi, e questa situazione è già una malattia.
Gli RLS, insieme ai lavoratori (che non devono delegare solo agli RLS il problema della sicurezza e della difesa della salute, ma essere protagonisti mobilitandosi in prima persona), si devono battere per il rischio zero, anche se questo può generare contrasti con i padroni e manager, come dimostra il licenziamento del compagno ferroviere Riccardo Antonini a cui va tutta la nostra stima e solidarietà. Sulla sicurezza e la salute non si scherza! Non si può accettare, sotto il ricatto del posto di lavoro, di venire meno al principio di solidarietà di classe e umana.
Spesso, nel nostro paese, i diritti sanciti nella Costituzione sono subordinati ai poteri forti e applicati solo se compatibili con essi. La sicurezza sui posti di lavoro e la salute dei lavoratori e dei cittadini, viene prima di tutto, anche se questo comporta il rischio di scontrarsi con i datori di lavoro e le istituzioni che spesso sono in conflitto di interesse.
Le nomine dei direttori dei vari Enti, INAIL, INPS, ATS (ex ASL), e delle aziende pubbliche sono decisi dalla politica cui rispondono, cosi come i manager delle aziende private rispondono agli azionisti, ai quali interessa realizzare il massimo profitto risparmiando anche i pochi euro sulla sicurezza, anche se questo va a scapito della salute dei lavoratori. Basti qui ricordare solo alcune delle innumerevoli stragi, da quelle della ThyssenKrupp, a quelle di ILVA di Taranto, da quelle dell’amianto fino alla strage ferroviaria di Viareggio con 32 cittadini morti, bruciati vivi nelle loro case.
L’INAIL è l’Ente che deve accertare e nello stesso tempo indennizzare le malattie professionali è in palese conflitto d’interessi.
Generalmente in prima richiesta respinge di solito le domande di malattia professionale, anche per casi di mesotelioma.
Non si può subordinare la salute e la vita umana alla logica del profitto, ai costi economici aziendali o ai bilanci dello stato. Senza rispetto per la sicurezza sul lavoro, gli operai, i lavoratori continueranno a subire infortuni, ad ammalarsi e morire sul lavoro e di lavoro e l’amianto e altre sostanze cancerogene presenti sul territorio, se non si eliminano, continueranno ad uccidere gli esseri umani e la natura. I limiti legali imposti per legge alle sostanze cancerogene non danno alcuna garanzia alla tutela della salute. In presenza di cancerogeni la salute è continuamente esposta a rischi.
Lottare per ambienti di lavoro salubri e per un mondo pulito significa lottare contro chi (pur di fare soldi sulla pelle dei lavoratori e cittadini) condanna a morte ogni anno migliaia di esseri umani, anteponendo i suoi interessi privati a quelli collettivi della società su cui, tra l’altro, ricadono i costi di tutte queste malattie e queste morti.
26/06/17
Michele Michelino
Presidente del Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio
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DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI E LAVORO: UNA MAPPATURA CRITICA
Riporto a seguire l’introduzione del documento “Disturbi muscolo scheletrici e lavoro: una mappatura critica” redatto da Livia Di Stefano e Dario Fontana.
Il lavoro mi è stato segnalato dallo stesso Dario Fontana che mi ha scritto:
“Siamo riusciti finalmente e con molto ritardo a pubblicare sul sito della Fondazione la ricerca sulle denunce di malattie da Disturbi Muscolo Scheletrici (DMS). Io promuoverò le mie analisi sia in un Convegno accademico sulle politiche sociali sia, spero (aspetto risposta), in una rivista scientifica. Spero che questa ricerca possa essere utile a incentivare un dibattito sul sistema che sottende le denunce di malattia professionale e non solo”.
L’indice della pubblicazione è il seguente:
Capitolo 1 - L’era dei disturbi muscolo-scheletrici
Capitolo 2 - La denuncia assicurativa come fenomeno oggetto di studio
Capitolo 3 - Il dataset delle denunce da disturbi muscolo-scheletrici
Capitolo 4 - Analisi del fenomeno della denuncia e dei riconoscimenti
Capitolo 5 - Il quadro istituzionale e la scelta del dataset
Capitolo 6 - L’analisi statistica del fenomeno “denuncia”
La pubblicazione è scaricabile integralmente all’indirizzo:
DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI E LAVORO: UNA MAPPATURA CRITICA
INTRODUZIONE
L’andamento delle statistiche italiane ed europee sulla salute dei lavoratori registrano, un aumento esponenziale delle malattie professionali. Dentro l’arco delle malattie professionali si assiste a una diversa incidenza fra “vecchie e nuove” patologie. I Disturbi Muscolo Scheletrici (da adesso DMS) si caratterizzano, insieme allo stress lavoro-correlato, come le maggiori patologie del nuovo modo di produzione.
A livello europeo il 60% delle malattie professionali è riconducibile a DMS, al secondo posto troviamo malattie da stress e il trend crescente di queste patologie sembra inarrestabile. In Italia, negli ultimi anni, si registra un andamento esponenziale dei DMS, quasi certamente legato alla nuova tabellazione INAIL varata nel 2008. Fatto che ha finalmente permesso l’emersione del fenomeno in linea con le tendenze europee.
Il progetto di ricerca “Disturbi muscolo scheletrici e lavoro: una mappatura critica” ha rappresentato il primo tentativo, allo stato della nostra conoscenza, di tenere assieme lo studio del fenomeno dei DMS lavoro-correlati con quello della “denuncia assicurativa”, allo scopo di definire una mappatura del rischio tecnopatico basata su dati INAIL.
La comunità scientifica italiana si è sempre distinta per studi rilevanti, stimati anche a livello internazionale, per quanto riguarda l’eziologia medica dei DMS, gli strumenti di valutazione del rischio e più in generale lo studio connesso alle soluzioni di natura ergonomica.
Poco o pochissimo si è sviluppato invece sul versante dello studio del fenomeno della denuncia e di conseguenza ad approfondire le dinamiche “macro” dei DMS. Non è un caso che anche l’ultimo rapporto Eurogip1 sulle malattie professionali dichiari che per l’Italia manchi uno studio sulle denunce, nello specifico della sottostima del dato. A parte i report annuali dell’INAIL che si limitano a descrivere lo stato dell’arte, emerge un grande vuoto da colmare teso a comprendere il fenomeno dei DMS in chiave interdisciplinare, che ad esempio come in Francia riesca a mettere insieme un interesse disciplinare eterogeneo: dalla medicina alla sociologia, dall’etnografia alla giurisprudenza, dall’ergonomia all’economia.
Voler analizzare a livello macro le malattie professionali da DMS non può far a meno del dato assicurativo, unica fonte in Italia, stante il sostanziale rallentamento del progetto di mappatura epidemiologica dei DMS per mezzo del Registro Nazionale delle Malattie Professionali.
Di conseguenza però è bene affermare fin da subito che la denuncia di malattia professionale è un “fatto sociale” e non solo medico, questo è il filo rosso che lega (nell’autonomia di studio dei due autori) i diversi capitoli che seguono questa introduzione.
Come sottolinea Hatzfeld, nei suoi lavori di ricostruzione storiografica dei DMS in Francia, le patologie muscolo-scheletriche legate al lavoro sono conosciute fin dai tempi di Ramazzini (padre della medicina del lavoro già nel XVIII secolo), ma solo attraverso l’accettazione politica del riconoscimento legale e della sua contabilizzazione assicurativa, esse diventano una questione sociale.
Scelte di natura politica e sociale emergono già al principio dell’inaccettabile ritardo di ben 36 anni fra Italia (2008) e Francia (1972) rispetto al riconoscimento professionale dei DMS e che nel nostro paese, come analizzato in parte da questo studio, persistono tuttora delle distorsioni territoriali e settoriali importanti sia per l’andamento delle denunce che per i riconoscimenti.
Ovviamente partire dall’insieme delle denunce e non solo dalle patologie riconosciute come positive dall’ente assicuratore, è una scelta che permette di mettere sotto osservazione anche le diverse dinamiche insite nei processi di riconoscimento, visto che anch’esse sono soggette a distorsioni.
Dunque i dati INAIL costituiscono naturalmente la base della reportistica ufficiale sugli infortuni e le malattie professionali, oltre ad essere impiegati per il calcolo dei premi che (in funzione del rischio stimato) le aziende sono tenute a corrispondere all’Istituto.
Essi costituiscono anche la principale fonte di alimentazione dei sistemi informativi di sorveglianza sulle tecnopatie (come i progetti MalProf e Flussi Informativi INAIL-Regioni).
Obiettivo del progetto è stato quindi anzitutto quello di sviluppare una metodologia d’analisi che consentisse di disvelare parzialmente le dinamiche che sottendono le denunce e i riconoscimenti, permettendo di dire qualcosa in più sull’andamento dei DMS in Italia.
La chiave per lo sviluppo di tale metodologia è stata individuata nell’analisi dei differenziali territoriali, in particolare provinciali e di settore produttivo. Obiettivo dell’indagine è stato quindi quello di discriminare il più possibile le componenti dell’incidenza delle denunce DMS attribuibili alle caratteristiche delle imprese e dei settori di appartenenza, al comportamento di “denuncia” dei lavoratori assicurati, al comportamento decisionale dell’INAIL in qualità di ente assicuratore, al ruolo di altri attori/fattori istituzionali.
Un simile approccio è stato in grado sia di rivelare aspetti ancora non messi in luce, sia di approfondire l’indagine di quelli già evidenziati in letteratura. Una complessità che restituisce nel suo insieme un fenomeno DMS sottostimano anche in Italia, in cui le differenze territoriali svolgono un ruolo distorsivo maggiore di quello logicamente atteso dei settori produttivi.
Il presente rapporto è frutto del lavoro autonomo dei due autori, a cui seguono parziali differenze interpretative del fenomeno oggetto di studio e diverse attribuzioni dei capitoli che compongono questo lavoro.
Il Capitolo 1 è dedicato all’inquadramento generale del fenomeno dei DMS, mentre il capitolo 2 presenta l’inquadramento teorico del fenomeno della denuncia assicurativa.
Il Capitolo 3 presenta un’illustrazione completa del dataset utilizzato nelle analisi, corredata dalle principali evidenze descrittive emerse e dai problemi riscontrati nell’applicazione del dato amministrativo fornito dalla fonte “Flussi informativi INAIL-Regioni” edizione 2013.
Il Capitolo 4 è dedicato all’analisi statistica del fenomeno delle denunce e dei riconoscimenti in una prospettiva economico-organizzativa e sociologica.
Il Capitolo 5 presenta una ricostruzione del quadro istituzionale italiano in cui l’analisi delle denunce di DMS si situa.
Il Capitolo 6 presenta quindi un’analisi statistica del fenomeno della denuncia e dei riconoscimenti in una prospettiva economico-giuridica e politologica, nel quadro delineato dai Capitoli 2 e 5.
La ricerca è stata accolta all’interno dei percorsi di studio sulla salute e sicurezza sul lavoro della Fondazione “Marco Biagi” grazie al finanziamento della Fondazione “Banca nazionale delle comunicazioni”. I dati con cui è stata svolta la ricerca (Flussi informativi INAIL/Regioni, edizione 2013) sono stati forniti dal Servizio sovrazonale di epidemiologia, ASL TO3.
Un ringraziamento degli autori va alle istituzioni che hanno permesso tale lavoro, ai coordinatori del progetto di ricerca Ylenia Curzi e Iacopo Senatori, ricercatori presso la Fondazione “Marco Biagi”, ad Angelo D’Errico ed Osvaldo Pasqualini dell’ASL TO3 e a Giuseppe Fiorani dell’Università di Modena e Reggio Emilia per i loro consigli e il loro impegno nel colmare le nostre lacune.
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INFORTUNIO SUL LAVORO: IL DATORE DI LAVORO DEVE PROVARE IL RISPETTO DELLE REGOLE SULLA SICUREZZA
Da Studio Cataldi
19/06/17
di Paolo Accoti
In materia di sicurezza sul lavoro esistono norme specifiche in ragione del tipo di attività lavorativa svolta, nonché una norma generale, altrimenti detta di chiusura, siccome esplicitamente posta a tutela della salute dei prestatori di lavoro in mancanza di peculiare disciplina.
L’articolo 2087 del Codice Civile, infatti, prevede che: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Ciò posto, in caso di infortunio sul lavoro, al dipendente spetterà l’onere di dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro, dell’infortunio stesso ovvero della malattia, nonché il nesso di causalità tra l’ambiente di lavoro ovvero tra l’impiego di un determinato strumento di lavoro e il danno subito.
Viceversa, il datore di lavoro, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare il rispetto della specifica normativa antinfortunistica, nonché di aver adottato tutte quelle misure sufficienti a tutelare la salute del lavoratore, anche vigilando sul rispetto delle regole apprestate dall’ordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Detti principi sono stati di recenti ribaditi dalla Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 14468, pubblicata in data 9 giugno 2017.
A seguito di incidente sul lavoro, verificatosi in dipendenza della rottura di un macchinario, il lavoratore evocava in giudizio la ditta datrice chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Lo stesso aveva provato di essere dipendente della ditta, di svolgere mansioni di operaio specializzato addetto al “trapano a colonna” e di aver subito lo schiacciamento della mano a seguito dell’improvviso cedimento del braccio orizzontale di sostegno del trapano.
Intervenuti sul luogo di lavoro gli ispettori dell’ASL questi accertavano la recente fabbricazione del macchinario e la sua certificazione CE, il buono stato generale dell’utensile, l’assenza di anomalie nel funzionamento, il corretto utilizzo dello stesso e che, pertanto, “la caduta del braccio del macchinario era dovuta ad una improvvisa rottura (guasto cedimento strutturale) dei meccanismi elettromeccanici deputati al sollevamento-abbassamento del braccio, evento da ritenersi non ragionevolmente prevedibile”.
Sulla scorta dell’anzidetta relazione il Tribunale di Bergamo e, quindi, la Corte d’Appello di Brescia, rigettavano la domanda risarcitoria.
Proposto ricorso per Cassazione da parte del dipendente, lo stesso eccepiva, tra l’altro, la violazione e l’errata applicazione dell’articolo 2087 del Codice Civile, in particolare, l’errata ripartizione dell’onere della prova.
Ed invero, la Corte d’Appello, riferisce il giudice di legittimità, sostiene che l’infortunio sia dovuto ad un evento imprevedibile, ritenendo con ciò liberato il datore di lavoro dalla presunzione di colpa sullo stesso incombente nel momento in cui il lavoratore assolve al proprio onere probatorio.
A tal proposito ricorda il proprio precedente per cui: (Sentenza di Cassazione. n. 16003 del 2007) “il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall’articolo 1218 del Codice Civile, il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie a evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata e ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge”.
Orientamento confermato anche dalla Sentenza della Cassazione n. 20533 del 2015 per la quale: “ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su quest’ultimo l’onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell’infortunio o della malattia e il nesso causale tra l’utilizzazione del macchinario o la nocività dell’ambiente di lavoro e l’evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività svolta nonché di aver adottato, ex articolo 2087 del Codice Civile, tutte le misure che (in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica) siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo a escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell’evento, cioè se abbia il carattere dell’abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile”.
Fermo restando che il datore di lavoro non può ritenersi responsabile né obbligato a predisporre accorgimenti atti a salvaguardare il lavoratore da cause d’infortunio del tutto imprevedibili (Sentenza della Cassazione n. 312 del 2014).
Continua la Corte di Cassazione affermando che “la Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati in relazione all’assolvimento dell’onere della prova in ordine all’adempimento degli obblighi di protezione specifici del datore di lavoro rispetto alle caratteristiche del macchinario e alle modalità di uso, atteso che il vizio strutturale, quale fatto liberatorio, non può prescindere dalla prova circostanziata offerta dal parte del datore di lavoro dell’assolvimento dei suddetti obblighi, prova non soddisfatta dal mero rinvio operato dalla Corte d’Appello alle circostanze rilevate dagli ispettori dell’ASL”.
Peraltro, il datore di lavoro è sempre tenuto “ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti”, a prescindere della marchiatura di conformità CE (vedi Sentenza della Cassazione n. 54480 del 2016 e Sentenza della Cassazione n. 3626 del 2016).
Il ricorso, quindi, viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi di diritto enunciati.
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INFORTUNI SUL LAVORO: COME OTTENERE INDENNIZZI E RENDITE DALL’INAIL
Da Studio Cataldi
19/06/17
di Valeria Zeppilli
L’indennizzabilità del danno, l’indennità giornaliera, la rendita, il risarcimento del danno biologico, la denuncia di infortunio e le altre prestazioni
INFORTUNIO SUL LAVORO: DEFINIZIONE
L’infortunio sul lavoro è quello che si verifica per causa violenta in occasione di lavoro e che comporta, in danno del lavoratore, la morte, l’inabilità permanente assoluta o parziale al lavoro, l’inabilità temporanea totale per più di 3 giorni o un danno biologico.
LA CAUSA VIOLENTA E L’OCCASIONE DI LAVORO
Come accennato, un infortunio è indennizzabile dall’INAIL anzitutto se imputabile a una causa violenta. Si tratta, nei fatti, di un’aggressione esterna all’indennità psico-fisica del lavoratore, intensa e concentrata nel tempo. Non sono, invece, indispensabili i requisiti della straordinarietà, dell’accidentalità o dell’imprevedibilità del fatto lesivo.
Proprio le caratteristiche della causa violenta permettono di distinguere l’infortunio dalla malattia, caratterizzata, invece, da una causa lenta.
La causa violenta deve, poi, verificarsi in occasione di lavoro. Ciò vuol dire che tra l’attività lavorativa e l’infortunio deve sussistere un rapporto, diretto o indiretto, di causa-effetto, senza che sia sufficiente che l’evento si verifichi durante il lavoro.
Se l’infortunio è connesso a una condotta riconducibile all’attività lavorativa, l’indennizzabilità non è compromessa dal comportamento imprudente, negligente o privo di perizia del lavoratore, mentre restano esclusi dalla tutela gli infortuni le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore o che derivino dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni o dalla mancanza della patente di guida.
L’INFORTUNIO IN ITINERE
Si considera verificatosi durante il lavoro anche il cosiddetto “infortunio in itinere”, ovverosia quello che avviene durante il tragitto compiuto per raggiungere, dalla propria abitazione, il luogo di lavoro o quello compiuto per recarsi da un luogo di lavoro a un altro o, infine, quello necessario per la consumazione dei pasti in assenza di mensa aziendale.
Se l’infortunio si verifica durante eventuali deviazioni rispetto ai predetti tragitti, esso è risarcibile dall’INAIL solo se tali deviazioni siano necessarie per accompagnare i figli a scuola, conseguenza di una direttiva del datore di lavoro o dovute a causa di forza maggiore, a esigenze assistenziali improrogabili o a obblighi penalmente rilevanti. In caso di sosta il risarcimento è riconosciuto solo se essa sia breve e non alteri le condizioni di rischio.
Occorre tuttavia chiarire che il tragitto percorso con l’utilizzo di un mezzo privato è coperto dall’assicurazione solo se tale uso sia indispensabile, come ad esempio nel caso in cui il mezzo sia fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative o nel caso in cui il luogo di lavoro non possa essere raggiunto, o non possa essere raggiunto in tempo utile, con l’utilizzo dei mezzi pubblici.
L’INDENNIZZABILITA’ DEL DANNO
Il danno derivante dall’infortunio sul lavoro è indennizzabile solo laddove sia di particolare rilevo e comporti, quindi, una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 16%, un danno biologico quantificato in minimo 6 punti percentuali, un’inabilità assoluta temporanea al lavoro.
In particolare, se il danno permanente è:
-         inferiore al 6%, non si ha diritto ad alcun indennizzo;
-         di entità compresa tra il 6% e il 15%, si ha diritto all’indennizzo in capitale del danno biologico;
-         di entità compresa tra il 16% e il 100%, si ha diritto a una rendita a titolo di indennizzo sia del danno biologico sia del danno patrimoniale.
L’INDENNITA’ GIORNALIERA PER L’INABILITA’ TEMPORANEA
Nel caso in cui dall’infortunio sia derivata al lavoratore un’inabilità al lavoro temporanea e assoluta, egli avrà diritto a un’indennità giornaliera corrisposta dall’INAIL a partire dal quarto giorno (i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro) e pari al 60% della retribuzione per i primi 90 giorni e al 75% dal novantunesimo giorno in poi.
Terminato il periodo di inabilità temporanea, il lavoratore è sottoposto a visita medico-legale dall’INAIL al fine di valutare la presenza di eventuali postumi.
LA RENDITA DIRETTA
Nel caso in cui dall’infortunio sia derivata al lavoratore un’inabilità permanente, assoluta o parziale, fino al 25 luglio 2000 egli aveva diritto ad una rendita corrisposta mensilmente.
Essa spetta ancora oggi ai lavoratori che abbiano subito un infortunio prima di tale data ed è subordinata alla circostanza che l’inabilità derivata fosse almeno pari all’11%.
La rendita è incompatibile con le pensioni di inabilità e gli assegni di invalidità erogati per il medesimo evento invalidante ma è cumulabile con le pensioni di vecchiaia e di anzianità.
IL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO
Per gli infortuni avvenuti a partire dal 25 luglio 2000 è previsto il risarcimento, da parte dell’INAIL, del danno biologico subito dal lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro.
Esso è influenzato nel suo ammontare dal tipo e dalla percentuale di menomazione che ne è derivata e soggiace alle stesse incompatibilità previste per la rendita diretta.
Bisogna quindi fare riferimento, congiuntamente, alla tabella delle menomazioni e alla tabella di indennizzo del danno biologico.
Se la menomazione è inferiore al 6% il danno biologico, come visto, non è riconosciuto, se essa è compresa tra il 6% e il 15% comporta l’erogazione di una somma in capitale, una tantum, influenzata anche dal sesso e dall’età del danneggiato. Se, infine, la menomazione è superiore al 16% dà luogo a una rendita corrisposta tramite l’INPS e influenzata, nel suo ammontare, oltre che dalla percentuale di invalidità, anche dallo stipendio e da un coefficiente di maggiorazione. In tale ultime ipotesi il lavoratore può anche ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito, calcolato riferendosi alla cosiddetta “tabella dei coefficienti”.
LA DENUNCIA DI INFORTUNIO
Il lavoratore è tenuto a denunciare immediatamente l’infortunio al datore di lavoro, il quale deve a sua volta denunciarlo all’INAIL entro due giorni.
In ogni caso per poter ottenere l’erogazione delle prestazioni, il lavoratore deve fare espressa domanda all’INAIL entro tre anni e centocinquanta giorni dall’evento dannoso, compilando un modulo scaricabile online o recandosi presso le sedi dell’Istituto.
ALTRE PRESTAZIONI
Sono previsti inoltre l’assegno per l’assistenza personale continuativa, l’assegno di incollocabilità e la rendita ai superstiti.
La tutela previdenziale prevede ulteriori prestazioni oltre a quelle fondamentali sopra analizzate.
Ad esempio, al lavoratore che benefici della rendita e, invalido al 100%, non sia in grado di far fronte autonomamente alle esigenze di vita quotidiana, spetta anche un assegno per l’assistenza personale continuativa.
E’ previsto, poi, un assegno di incollocabilità corrisposto al lavoratore che, a causa delle conseguenze riportate a seguito dell’infortunio, stimate in almeno il 34% di invalidità, non possa usufruire del sistema di collocamento obbligatorio.
Va considerata poi la rendita corrisposta ai superstiti nel caso in cui dall’infortunio sia derivata la morte del lavoratore, da dividersi pro quota tra il coniuge e i figli, in mancanza tra gli ascendenti se a carico del defunto o, in subordine, a fratelli e sorelle conviventi e a carico del defunto.
LE SANZIONI PENALI
In alcuni casi le lesioni all’integrità psico-fisica che derivano al lavoratore a seguito di un infortunio sul lavoro sono punite anche dalla legge penale. E’ possibile, infatti, che esse integrino delle ipotesi di lesioni colpose o di omicidio colposo, ascrivibili alla condotta del datore di lavoro nel caso in cui l’infortunio sia derivato dalla mancata osservanza da parte di quest’ultimo delle regole vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
A tal proposito, si segnala che il reato di omicidio colposo, previsto e sanzionato dall’articolo 589 del Codice Penale, è procedibile d’ufficio, con la conseguenza che non è richiesta alcuna querela per far sì che prendano il via le indagini volte ad accertare l’effettiva responsabilità penale dell’evento.
Le lesioni colpose, invece, sono procedibili a querela di parte e, pertanto, il relativo procedimento penale necessita dell’impulso dell’infortunato. Questa regola, tuttavia, conosce un’eccezione, rappresentata dalle ipotesi in cui l’infortunio sia grave: in tal caso il Procuratore della Repubblica, informato dall’INAIL, esercita d’ufficio l’azione penale.
RISORSE UTILI IN RETE:
Le tabelle INAIL per le menomazioni, la tabella per l’indennizzo del danno biologico, la tabella dei coefficienti, sono scaricabili all’indirizzo:
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LE CADUTE DALL’ALTO DEI LAVORATORI
Da: PuntoSicuro
21/06/17
I fattori di rischio e le misure preventive allo scopo di eliminare e/o ridurre il rischio di caduta dall’alto.
Pubblichiamo i fattori di rischio e le misure preventive per il rischio cadute dall’alto tratte dalla scheda n. 2 “Le cadute dall’alto dei lavoratori” pubblicata da INAIL.
ANALISI DELLE DINAMICHE INFORTUNISTICHE
Per analizzare i fattori di rischio emersi dall’analisi delle dinamiche infortunistiche, sono stati esaminati in dettaglio oltre 160 casi di caduta dall’alto dell’archivio INFOR.MO. per gli anni 2009 - 2010.
Da tale analisi, risultano sei principali sottocategorie di caduta dall’alto:
-         caduta per sfondamento di copertura (23,2%);
-         caduta da scala portatile (17,3%);
-         caduta da parte fissa di edificio (12,5%);
-         caduta da ponteggi, impalcature fisse (10,1%);
-         caduta all’interno di varco (10,1%);
-         caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota (8,0%).
La somma degli incidenti rientranti nelle citate categorie rappresenta circa l’81% della totalità delle cadute dall’alto dell’infortunato.
Con riferimento alla caduta per sfondamento di copertura, dall’analisi qualitativa emerge che il fattore di rischio maggiormente ricorrente è quello relativo alla modalità operativa del lavoratore (43%). Tra i fattori di questo tipo, in circa due casi su tre si rileva un errore di procedura che si riferisce a situazioni in cui l’infortunato si trova a transitare su superfici non portanti e, quindi, non calpestabili.
Altrettanto rilevante in termini percentuali, con il 35%, è il fattore ambiente individuato come fattore di rischio per la mancata interdizione al passaggio di siti pericolosi, più specificatamente il riferimento è all’assenza di percorsi segnalati o di protezioni e parapetti (rispettivamente, in oltre due casi su cinque e in più di un caso su quattro di questo specifico fattore).
Infine, il 18% dei fattori di rischio riscontrati riguarda il mancato o scorretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (casco, cintura di sicurezza, ecc.). Di questi, due casi su tre fanno riferimento a un DPI che non era stato fornito al lavoratore.
Per quanto attiene alle cadute da scale portatili, il fattore più frequentemente rilevato è la modalità operativa del lavoratore (62%), seguita dal fattore utensili, macchine, impianti con il 31%. Per il primo fattore, la problematica che si evidenzia, in circa tre casi su cinque, è quella relativa a un uso improprio o errato di una scala portatile. Per il secondo fattore, in più di tre casi su quattro emerge un problema di assetto della scala portatile utilizzata, che ne determina l’inadeguatezza all’uso.
Altra categoria di caduta dall’alto rilevante è quella in cui l’infortunato cade da parte fissa di edificio (in particolar modo da tetto o terrazzo). Il 40% dei fattori è riferibile alle modalità operative del lavoratore, con un problema che in circa un caso su quattro riguarda un errore nella procedura per cui il lavoratore perde l’equilibrio.
Gli altri fattori evidenziati dall’analisi sono i dispositivi di protezione individuale (28,6%) e l’ambiente (20%). Le problematiche riscontrate si riferiscono, per il primo fattore, al mancato utilizzo del DPI risultato non fornito al lavoratore in due casi su tre e, per il secondo fattore, all’assenza di punti di ancoraggio delle linee vita, di parapetti e di protezioni in quota in circa tre casi su cinque.
La caduta da ponteggi ed impalcature fisse è spesso determinata dalla perdita di equilibrio del lavoratore. Il fattore di rischio più frequente è rappresentato, in questa specifica categoria, da utensili, macchine, impianti, con circa il 40%, e la problematica che emerge è la mancanza di protezioni fisse in più di un caso su due. A questo si aggiunge il fattore relativo alla modalità operativa del lavoratore (36%), con un problema legato alle procedure di lavoro in due casi su tre.
Per le cadute all’interno di varco, accade di sovente che l’evento infortunistico sia determinato dai fattori riferibili all’organizzazione dell’ambiente (48%), con una mancanza di protezioni del varco o di parapetti in più di due casi su tre, e alle modalità operative del lavoratore (22%), che transita comunque su percorsi pericolosi, non protetti e non segnalati.
Nelle cadute da mezzi di sollevamento o per lavori in quota, l’ultima delle categorie di caduta dall’alto individuate, i fattori di rischio maggiormente riscontrati sono le modalità operative del lavoratore (45%, con un errore di procedura in due casi su tre) o un macchinario non appropriato (25%).
MISURE PREVENTIVE
In relazione alle sei categorie di modalità di infortunio esaminate nel paragrafo precedente, riportiamo di seguito alcune misure preventive allo scopo di eliminare o, quantomeno, ridurre il rischio di caduta dall’alto.
Per lavoro in quota si intende un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile. Nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo è necessario scegliere le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri a prescindere dalla modalità specifica dell’incidente:
-         priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
-         dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e a una circolazione priva di rischi;
-         scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego.
Si devono inoltre individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.
Caduta per sfondamento di copertura
Per quanto attiene a questa specifica modalità di incidente, che come già evidenziato costituisce la prima causa di morte per caduta dall’alto, innanzitutto, occorre che sia segnalato adeguatamente, o intercluso, il passaggio degli operatori su coperture non portanti presenti nell’area di lavoro, che è una delle casistiche più frequenti in base a quanto emerso dall’analisi. Si evidenzia la necessità di dotare l’area di lavoro di opportuni piani di camminamento per effettuare i lavori in sicurezza e di disporre impalcati di protezione o reti di sicurezza al di sotto della copertura.
Ove non sia possibile adottare tali misure collettive si rende necessario dotare gli operatori di sistemi di protezione individuali idonei per l’uso specifico, composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente ma conformi alle norme tecniche.
Tali sistemi atti a prevenire e ridurre le cadute dall’alto denominati solitamente Dispositivi di Protezioni Individuale (DPI) anticaduta, possono essere costituiti da:
-         imbracatura del corpo;
-         connettore;
-         cordino;
-         assorbitore di energia;
-         dispositivi retrattili;
-         guide o linee vita flessibili;
-         guide o linee vita rigide;
-         dispositivo di ancoraggio.
In particolare i sistemi di protezione devono essere assicurati, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
Cadute da scale portatili
Le cadute da scale portatili, costituiscono così come emerso nell’analisi, circa il 17% delle cadute dall’alto.
Le scale portatili, che nei casi registrati dal sistema di sorveglianza presentano un problema di adeguatezza all’uso specifico, devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego. Esse devono inoltre essere provviste di: dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e di ganci di trattenuta o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. Si evidenzia poi la necessità di utilizzare scale appropriate alla natura del lavoro da svolgersi (con riferimento alla quota, alla pendenza dei luoghi e alla durata).
Utilizzare una scala a pioli quale posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non si possono modificare. E’ obbligatorio indossare calzature a uso professionale (è vietato l’utilizzo delle scale a piedi nudi, scarpe con tacchi alti, sandali).
Caduta da parte fissa di edificio
Per lavorare sui tetti o sulle coperture è necessario predisporre misure di sicurezza specifiche quali:
-         adeguati sistemi di accesso dall’esterno (es. ponteggi) in assenza di un accesso sicuro dall’interno;
-         opere provvisionali a protezione della caduta verso l’esterno (es. ponteggi, parapetti prefabbricati, reti sicurezza, ecc.) oppure se è possibile, effettuare i lavori dall’interno di piattaforma di lavoro elevabile;
-         dispositivi di protezione individuali (DPI) anticaduta qualora, per motivi tecnici-organizzativi, non sia possibile adottare dispositivi di protezione collettiva quali opere provvisionali.
E’ opportuno verificare se sono già stati predisposti sul fabbricato sistemi di accesso e ancoraggio come previsto dalle norme vigenti (vedere fascicolo tecnico del fabbricato redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08).
La caduta da ponteggi ed impalcature fisse
Per impedire l’accadimento di questo tipo di infortuni si devono predisporre le attrezzature di lavoro in quota dotandole di tutti gli elementi di protezione. Nelle fasi di montaggio/smontaggio dei ponteggi fare riferimento al PIMUS (PIano di Montaggio, Uso e Smontaggio di un ponteggio).
Il personale addetto all’installazione di ponteggi deve ricevere un’adeguata formazione mediante la partecipazione ad uno specifico corso teorico pratico di cui deve essere acquisita attestazione.
Riguardo alla scelta dei dispositivi di protezione da inserire nel PIMUS, ovvero da utilizzare durante il montaggio e lo smontaggio, ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. 81/08, i DPI anticaduta devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Se ne deduce che sui sistemi a telai prefabbricati, i parapetti devono essere preferiti ai DPI anticaduta che invece trovano un impiego più frequente sui telai a tubi e giunti che vengono montati in configurazioni atipiche.
A tal fine, raccomandabile è l’utilizzo di ponteggi che prevedono il montaggio in sicurezza dei parapetti dall’impalcato sottostante.
Caduta all’interno di varco
Devono essere previste idonee protezioni e segnalazioni, individuabili anche in condizione di scarsa visibilità, per i varchi presenti in prossimità di vani scale, vani ascensore e lucernai in manutenzione e più in generale tutte le volte che vengono lasciate aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro, per poter così eliminare il rischio di caduta dall’alto. A tal fine devono essere adottate idonee opere provvisionali quali robusti parapetti dotati di tavole fermapiede oppure un tavolato solidamente fissato, a protezione delle aperture.
La caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota
Al fine di ridurre l’accadimento di incidenti relativi a questa specifica modalità di infortunio (ad esempio piattaforme elevabili, automezzi per la lavorazione in quota, ecc.), si rende necessario un riferimento all’ottemperanza dei principali obblighi di formazione e di addestramento del lavoratore e del datore di lavoro nell’utilizzo di macchinari.
Infine, è utile richiamare il fatto che, ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 81/08, è necessario mantenere in efficienza i DPI (cinture di sicurezza, caschi, ecc.) nel corso del tempo, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie secondo le indicazioni fornite dal fabbricante con il foglio informativo, nonché, ancora una volta, assicurare ai lavoratori una formazione adeguata ed uno specifico addestramento all’uso corretto dei dispositivi.
Il documento dell’INAIL “Le cadute dall’alto dei lavoratori” è scaricabile all’indirizzo:
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IL RISCHIO DELLE INTERFERENZE TRA MEZZI E PEDONI
Da: PuntoSicuro
22/06/17
Esempi di infortuni professionali dovuti a una cattiva gestione delle interferenze tra i mezzi operativi e le persone a piedi. La dinamica di un infortunio, i fattori causali, i piani di viabilità e la prevenzione.
In diversi articoli del nostro giornale, anche con riferimento alle cause degli infortuni professionali, abbiamo potuto constatare come la viabilità in un’azienda, l’interferenza tra mezzi e persone, sia un aspetto importante da valutare per aumentare la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un aspetto a cui spesso non si dà la giusta importanza.
Per questo motivo torniamo a occuparci, attraverso “Imparare dagli errori”, rubrica dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni lavorativi, dei rischi relativi alle interferenze che avvengono nei luoghi di lavoro. Interferenze che riguardano non solo attività diverse in regime di appalto, ma anche, ad esempio, il rischio di investimento, in una stessa attività, per il contatto tra mezzi operativi o tra mezzi e pedoni.
Il caso presentato è tratto, come sempre, dalle schede di INFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi
Ci soffermiamo oggi su un caso che riguarda un infortunio che sottolinea le conseguenze della mancanza di istruzioni atte all’eliminazione di interferenze tra persone a piedi e mezzi.
L’infortunato è un autotrasportatore e il giorno dell’infortunio si trova con il mezzo (un camion centinato) proprio avanti all’ingresso di un magazzino portuale, in attesa che il camion venga caricato con alcuni pallet di sacchi di caffè da un carrellista dell’impresa portuale che li inforca e li carica progressivamente, prelevandoli dall’interno del magazzino e depositandoli sul pianale del mezzo di trasporto. Dopo che alcuni pallet sono già stati caricati sul camion dal carrellista, l’autotrasportatore si porta all’esterno della cabina di guida, lateralmente al rimorchio, per cominciare ad assicurare il carico al mezzo (lavoro del tutto fattibile anche a fine carico); tale operazione è da lui compiuta lanciando da un lato all’altro del rimorchio delle lunghe cinghie. Durante l’azione finale di trazione e chiusura di tali cinghie da parte dell’autotrasportatore, posizionato frontalmente rispetto al fianco del rimorchio dallo stesso lato dell’ingresso del magazzino, sopraggiunge il carrellista, il quale è uscito in retromarcia con un ulteriore carico sulle forche; l’addetto, dopo aver percorso con il mezzo alcuni metri in linea retta, sempre in retromarcia e senza girarsi all’indietro, passa, non accorgendosene, con una ruota posteriore del carrello sul piede sinistro dell’infortunato che sta chiudendo le cinghie, trovandosi in quella circostanza sulla traiettoria del mezzo in uscita dal magazzino; l’infortunato in quel momento ha la gamba sinistra un po’ divaricata e il piede con la punta rivolta all’esterno; in conseguenza il piede subisce l’investimento da parte del mezzo, riportando la frattura del malleolo tibiale sinistro.
Ai controlli effettuati alcuni giorni dopo, il segnalatore acustico di retromarcia del carrello risultava funzionante. L’area operativa peraltro risulta spesso rumorosa. Si è valutato che l’utilizzo delle scarpe antiinfortunistiche (che non si è potuto accertare fossero in uso) non avrebbe evitato il danno conseguente all’infortunio. È risultato che non fossero presenti, nell’ambito dell’organizzazione aziendale per la sicurezza, istruzioni operative specifiche per gli autotrasportatori e per gli addetti al carico atte a eliminare le interferenze nelle aree operative tra le persone a piedi e i mezzi.
Questi i fattori causali individuati:
-         l’infortunato si trovava nella zona operativa di manovra del carrello e non prestava attenzione al sopraggiungere di esso;
-         il carrellista non si è accertato della posizione dell’autotrasportatore durante il percorso in retromarcia.
Spesso si è sottolineata la necessità di gestire la viabilità nelle aziende attraverso l’elaborazione di veri e propri piani di viabilità.
Per parlarne facciamo riferimento a un documento (prodotto in relazione al Piano Mirato di Prevenzione “Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda” dell’ ATS Brianza) dal titolo “Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda. Requisiti essenziali per l’uso in sicurezza dei carrelli elevatori”.
Il documento si sofferma, infatti, sul “Piano della viabilità aziendale”, un piano scritto che definisca le regole di circolazione in uso nei reparti e nelle aree esterne dell’Azienda e che stabilisca le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’uso dei carrelli elevatori e di tutti gli altri mezzi di trasporto (transpallet, auto, camion, ecc.).
Queste sono alcune indicazioni che il piano deve prevedere:
-         lo stato della pavimentazione e della sua manutenzione deve essere tale da evitare buche o avvallamenti pericolosi per la stabilità del mezzo e del carico;
-         la pavimentazione va tenuta costantemente pulita da scarti di lavorazione al fine di rendere sicuro il transito di persone e mezzi;
-         la segnaletica e cartellonistica, cioè adottare una chiara segnaletica che permetta di interpretare chiaramente la viabilità aziendale, la disposizione dei luoghi e degli spazi e l’organizzazione complessiva della circolazione interna; dovrà inoltre informare e far rilevare la presenza di pericoli generici e particolari connessi alla viabilità (ad esempio: prevedere la separazione delle corsie di marcia, evidenziare i luoghi di stoccaggio delle merci, di passaggio dei carrelli e dei pedoni; utilizzare la tradizionale segnaletica verticale per evidenziare le condizioni di pericolo, indicazione, prescrizione; evidenziare gli attraversamenti pedonali, gli STOP, eventuali pericoli particolari e ostacoli; ecc.);
-         spazi riservati alle merci, devono essere stoccate in aree allo scopo dedicate, in modo da lasciare sempre sgombri i pavimenti e i passaggi per la normale circolazione dei pedoni e dei mezzi di trasporto sulle rispettive vie di circolazione;
-         corsie riservate ai carrelli e ai pedoni, dove è tecnicamente possibile, al fine di evitare il più possibile le ‘interferenze’ e i relativi rischi di investimento; a questo proposito si rammenta la necessità di tracciare i relativi attraversamenti, coerenti e funzionali alle reali necessità di spostamento delle persone in azienda;
-         uscite dai luoghi distinte e protette, dove questo è tecnicamente possibile, per carrelli e pedoni;
-         misure di prudenza necessarie (velocità ridotte dei mezzi, uso di specchi nei punti critici e negli incroci tra le corsie e presso le uscite, ecc.) per tutte le altre aree dove, la distinzione tra pedoni e mezzi, non è tecnicamente realizzabile;
-         protezione delle aree di sosta e ristoro (distributori di bevande, ecc.) con barriere idonee;
-         l’ubicazione delle uscite di sicurezza e le procedure in uso per garantire sempre che le uscite di sicurezza siano tenute sgombre da intralci ed apribili: i relativi percorsi di esodo devono anch’essi essere liberi e accessibili;
-         le misure organizzative per la possibile presenza, sui luoghi di transito e di manovra, di terze persone (autisti, fornitori, clienti, ecc.) che devono essere anch’esse tutelate;
-         l’informazione ai lavoratori del contenuto del Piano di circolazione interna Aziendale di cui va lasciata traccia;
-         procedure di controllo aziendali per la vigilanza sul rispetto concreto delle procedure di sicurezza elaborate nel piano della viabilità. A questo scopo è consigliabile individuare, con apposita procedura formalizzata, un incaricato al controllo periodico frequente.
Il documento della Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza “Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda. Requisiti essenziali per l’uso in sicurezza dei carrelli elevatori” è scaricabile all’indirizzo:
Il sito web di INFOR.MO., di cui nell’articolo abbiamo presentato la scheda numero 4184 è consultabile all’indirizzo:


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