giovedì 25 luglio 2013

sentenza anti FIAT della Consulta... ma la sentenza vale e varrà solo per la FIOM ? o per tutti i sindacati di classe e di base che da sempre vengono discriminati con la complicità della FIOM ?

La Consulta sul caso Fiom:
"Fiat ha limitato la libertà dei sindacati"
Consentendo la rappresentanza sindacale ai soli firmatari del contratto
applicato in azienda, l'art.19 dello statuto dei lavoratori contrasta coi
"valori del pluralismo e libertà di azione della organizzazione sindacale".
Così la Consulta nella sentenza sul giudizio di illegittimità dell'art. 19
comma 1 dello Statuto. Violati tre articoli della Costituzione. La Fiat
pronta a rivedere la sua strategia in Italia
Lo leggo dopo
La Consulta sul caso Fiom: "Fiat ha limitato la libertà dei sindacati"
Sergio Marchionne e il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato
allo stabilimento di Grugliasco (To)

ROMA - Un "vulnus" all'articolo 39 della Costituzione, "per il contrasto
che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà
di azione della organizzazione sindacale". Così la Corte Costituzionale
spiega perché, il 3 luglio scorso, decise di dichiarare l'illegittimità
dell'articolo 19, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, questione
sollevata dai tribunali di Modena, Vercelli e Torino, nelle cause che vedono
contrapposte la Fiat e la Fiom.

Ma non solo. "Nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione
dei soggetti in ragione della loro rappresentatività" e "si trasforma invece
in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a
livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non
potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio
della sottoscrizione dell'accordo applicato in azienda viene inevitabilmente
in collisione con i precetti di cui agli articoli 2, 3 e 39 della
Costituzione". Lo scrive la Consulta nella sentenza in cui motiva il
giudizio di illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, dello
Statuto dei lavoratori. L'art. 2 della Costituzione garantisce "i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali";
l'art. 3 tutela l'uguaglianza dei cittadini; l'art. 39 la libertà di
organizzazione sindacale.

"La sentenza della Corte Costituzionale, depositata oggi, stabilisce
l'illegittimità dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori nella parte in
cui prevede che il criterio per la rappresentatività sindacale consista
nella sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro applicati in azienda.
Secondo la Corte, la rappresentatività deve essere riconosciuta anche a quei
sindacati che, pur non firmatari dei contratti, abbiamo comunque partecipato
attivamente alle trattative". E' la risposta della Fiat, secondo cui
"l'interpretazione della norma finora seguita è stata riconosciuta non solo
come corretta ma come l'unica possibile". L'azienda è pronta anche a
rivedere la propria strategia in Italia.

La Corte Costituzionale, il 3 luglio scorso, aveva dichiarato
l'illegittimità dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori nella parte in
cui "non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere
costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non
firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano
comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali
rappresentanti dei lavoratori dell'azienda". La violazione del principio di
uguaglianza rilevata dalla Consulta sta nel fatto che i sindacati,
"nell'esercizio della loro funzione di autotutela dell'interesse collettivo,
sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del loro rapporto
con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro
rappresentatività - si legge nella sentenza - e, quindi, giustifica la
stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per
il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il
proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa".

La Corte, poi, parla di una "forma impropria di sanzione del dissenso", in
violazione dell'articolo 39 della Costituzione "che innegabilmente incide,
condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle
forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati, mentre,
per l'altro verso, sconta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio
attraverso un illegittimo accordo 'ad excludendum'".

L'intervento operato dalla Consulta con la sua decisione, si sottolinea
nella sentenza, non "individua, e non potrebbe farlo, un criterio selettivo
della rappresentatività sindacale ai fini della tutela privilegiata di cui
al titolo Terzo dello Statuto dei lavoratori in azienda nel caso di mancanza
di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva per carenza di
attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo
aziendale". A una tale evenienza, rilevano i 'giudici delle leggi', si può
dare risposta con "una molteplicità di soluzioni", tra cui la
"valorizzazione dell'indice di rappresentatività costituito dal numero degli
iscritti", l'"introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni
sindacali che superino una determinata soglia di sbarramento",
"l'attribuzione al requisito previsto dall'articolo 19 dello Statuto dei
lavoratori del carattere di rinvio generale al sistema contrattuale e non al
singolo contratto collettivo applicato nell'unità produttiva vigente",
oppure il "riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore ad eleggere
rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro". L'opzione "tra queste od
altre soluzioni", conclude la Corte, "compete al legislatore".

La Fiat, comunque, "si riserva di valutare se e in che misura il nuovo
criterio di rappresentatività, nell'interpretazione che ne daranno i giudici
di merito, potrà modificare l'attuale assetto delle proprie relazioni
sindacali e, in prospettiva, le sue strategie industriali in Italia.
Certamente è necessario che, come anche la Corte suggerisce, il legislatore
affronti rapidamente il generale problema della rappresentanza sindacale
garantendo la certezza del diritto e l'uniformità dell'interpretazione
normativa. L'Azienda sottolinea comunque che l'interpretazione della norma
finora seguita è stata riconosciuta non solo come corretta ma come l'unica
possibile. La Corte, ritenendo infatti che l'articolo 19 non consentiva
'l'applicazione di criteri estranei alla sua formulazione letteralè, ha
dimostrato l'infondatezza di tutte le accuse, a cominciare da quella
infamante di violazione della Costituzione, che sono state rivolte da più
parti alla Fiat, la quale", conclude la nota, "ha soltanto applicato la
legge".
(23 luglio 2013)

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