Corso di informazione sulla sicurezza sul lavoro - 4°
parte
25. Segnaletica di sicurezza
I lavoratori hanno il diritto di essere informati dei rischi presenti sul
luogo di lavoro mediante segnali o avvertimento che indichino chiaramente il
tipo di pericolo e gli obblighi e i divieti relativi.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di utilizzare cartelli segnaletici (di
pericolo, divieto, obbligo, salvataggio, attrezzature antincendio) rispondenti
per forma, colore, dimensioni a specifiche norme tecniche.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di segnalare secondo specifiche norme
tecniche le tubazioni e i contenitori, le vie di circolazione ed eventuali
ostacoli.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare, se necessario, sistemi di
avvertimento mediante segnali luminosi, acustici, verbali, gestuali, definiti
da specifiche norme tecniche.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare in maniera dettagliata i
lavoratori sul significato di ciascun segnale o avvertimento.
26. Movimentazione manuale dei carichi
I lavoratori hanno il diritto di essere tutelati dai rischi per la salute
derivante dalla movimentazione manuale di carichi.
Attività di movimentazione dei carichi troppo impegnative per l’organismo
possono provocare nel tempo malattie (ernia del disco, lombalgia, infiammazione
delle braccia, tunnel carpale).
Tale tutela si applica alle attività di sollevamento di carichi pesanti,
alle attività di traino e spinta di oggetti, alla movimentazione continua delle
braccia.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri
tecnici, per ogni singolo lavoratore, se la movimentazione manuale di carichi
comporta rischi per la salute.
In caso affermativo, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare misure
tecniche e organizzative per ridurre il fattore di rischio da movimentazione
manuale dei carichi.
I lavoratori esposti a rischio da movimentazione manuale dei carichi devono
essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono
esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti a rischio da movimentazione manuale dei carichi devono
poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.
27. Utilizzo di videoterminali
I lavoratori hanno il diritto di essere tutelati dai rischi per la salute
derivante dall’utilizzo di videoterminali.
Le postazioni di lavoro con videoterminali devono essere realizzate secondo
precise norme tecniche per quanto riguarda le dimensioni del piano di lavoro,
la caratteristiche della sedia, l’illuminazione, l’areazione.
I lavoratori che utilizzano il videoterminale per più di venti ore alla
settimana hanno diritto a pause nella loro attività e devono essere
adeguatamente informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali
cautele adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori che utilizzano il videoterminale per più di venti ore alla
settimana devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.
28. Microclima
I lavoratori hanno il diritto di lavorare in condizioni microclimatiche
(temperatura, umidità, ventilazione) confortevoli e che non comportino stress
termico caldo o freddo.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire negli ambienti di lavoro
condizioni microclimatiche confortevoli e assenza di stress termico, secondo
quanto definito da specifiche norme tecniche.
Solo se non è tecnicamente possibile garantire condizioni microclimatiche
accettabili, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori idonei DPI.
29. Radiazioni ottiche naturali (luce solare diretta)
I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dalle radiazioni ottiche
naturali (luce solare diretta).
La luce solare diretta, se particolarmente intensa e per periodi prolungati
di esposizione, può provocare malattie alla pelle (scottature, tumori cutanei).
Il datore di lavoro deve fornire adeguati sistemi di protezione collettiva
contro la luce diretta del sole e, solo se ciò non è tecnicamente possibile,
fornire mezzi di protezioni individuali, comprese creme di protezione.
30. Radiazioni ionizzanti
I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dalle radiazioni
ionizzanti presenti negli ambienti di lavoro in cui operano o prodotti dalle
loro attività lavorative.
Le radiazioni ionizzanti derivano da sostanze radioattive naturali o
artificiali, dall’utilizzo di macchine per raggi x, dal lavoro sotterraneo.
Esposizione significative a radiazioni ionizzanti possono provocare nel
tempo malattie a tutto l’organismo (tumori, sterilità, alterazione genetiche,
malattie trasmesse ai figli).
Ogni attività che comporta significative esposizioni a radiazioni
ionizzanti deve essere comunicata e autorizzata dalle autorità competenti.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri
tecnici e mediante misure strumentali, per ogni singolo lavoratore, il livello
medio giornaliero di esposizione a radiazioni ionizzanti.
Se tale livello supera i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare
misure di prevenzione tecniche e organizzative per ridurre i livelli di
radiazioni ionizzanti a cui sono esposti i lavoratori.
I lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti devono essere adeguatamente
informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare
per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti devono poi essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria specifica.
31. Rumore
I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dal rumore presente negli
ambienti di lavoro in cui operano o prodotto dalle loro attività lavorative.
Infatti livelli elevati di rumore possono provocare nel tempo malattie agli
organi uditivi (sordità, vertigini).
Inoltre livelli elevati di rumore possono rendere impossibile avvertire i
segnali di avvertimento e di emergenza.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri
tecnici e, se necessario, mediante misure strumentali, per ogni singolo
lavoratore, il livello medio giornaliero di rumore.
Se tale livello supera i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare
misure di prevenzione tecniche per ridurre i livelli di rumore alla fonte.
Se necessario deve poi adottare misure di protezione collettiva dei
lavoratori (insonorizzazioni) per ridurre i livelli di rumore a cui sono
esposti e solo se ciò non è tecnicamente possibile, fornire DPI (cuffie,
tappi).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare che i DPI adottati siano
efficaci e che non comportino un isolamento eccessivo con impossibilità di
avvertire i segnali di avvertimento e di emergenza.
I lavoratori esposti a livelli di rumore elevati devono essere
adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e
su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti a livelli di rumore elevati devono poi essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.
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