giovedì 4 giugno 2015

4 giugno - Il nuovo numero di Newsletter al servizio dell'informazione su salute e sicurezza



SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS!

NEWSLETTER N. 212 DEL 03/06/15


NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE


L’ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI UFFICI E ALLE POSTAZIONI CON VIDEOTERMINALE – SECONDA PARTE
1
LE LINEE GUIDA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE ALLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV)
5
GLI INDUMENTI CON FUNZIONE DI PROTEZIONE DEVONO ESSERE LAVATI DAL DATORE DI LAVORO
6
IL DISTACCO DI LAVORATORI: L’AMMISSIBILITA’ E I LIMITI
8
MACCHINE IN EDILIZIA: I RISCHI DELLE PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI
10
INDUSTRIA DEL LEGNO: I RISCHI PER LA SALUTE
13



L’ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI UFFICI E ALLE POSTAZIONI CON VIDEOTERMINALE – SECONDA PARTE

A seguito di varie richieste sui requisiti relativi all’illuminazione degli ambienti di lavoro in generale e delle postazioni con videoterminale in particolare, ho realizzato la seguente relazione relativa a tutti gli obblighi di legge finalizzati a tale aspetto.

Come sempre ho fatto in precedenti occasioni, riporto tale relazione all’interno della mia Newsletter per rendere edotti tutti coloro che la seguono su quelli che sono i loro diritti relativamente ai requisiti dell’illuminazione degli ambienti di lavoro.

Visto la vastità dell’argomento ho diviso la relazione in tre parti.
La prima parte (che è stata pubblicata nella Newsletter 211) è relativa a:
-         premessa;
-         normativa di riferimento.
La seconda parte (che viene pubblicata nella presente Newsletter) è relativa a:
-         l’illuminazione: concetti generali
La terza parte (che verrà pubblicata nella Newsletter 213) è relativa a:
-         requisiti minimi per l’illuminazione dei luoghi di lavoro;
-         conclusioni.

Marco Spezia


3. L’ILLUMINAZIONE: CONCETTI GENERALI


3.1 LUCE E PRESTAZIONE VISIVA

La conoscenza della natura della luce e delle grandezze utili a misurare le sensazioni che questa produce nell’uomo, sono importanti per descrivere l’ambiente visivo e individuare i parametri e i fattori che condizionano l’affidabilità della prestazione visiva nei luoghi di lavoro.


3.2 LA LUCE E IL FENOMENO DELLA VISIONE

Ciò che definiamo radiazioni luminose o più semplicemente luce, sono le radiazioni elettromagnetiche che l’occhio umano è in grado di percepire e precisamente quelle che hanno una lunghezza d’onda (λ) nel vuoto compresa tra 400 e 780 nanometri (nm).
La luce è quindi la sensazione soggettiva prodotta dall’interazione di queste radiazioni con l’apparato visivo.

Molte delle impressioni sensoriali dell’uomo sono di natura ottica e necessitano della luce come veicolo di informazione. Essa perciò ha una rilevanza fondamentale nella percezione del mondo e dunque nelle attività umane e influenza grandemente le relazioni fisiologiche, emozionali, psicologiche dell’uomo.
L’atto del vedere si esplica in una complessa sequenza di fenomeni fisici, chimici e nervosi e si manifesta concretamente attraverso la percezione delle forme, del colore, del rilievo e del movimento degli oggetti.

Nell’apparato della visione l’occhio è l’elemento ricevitore; in esso le radiazioni luminose provenienti dall’esterno attraversano elementi trasparenti (cornea, umor acqueo, cristallino, umor vitreo) che nel loro insieme costituiscono un sistema paragonabile a un gruppo di lenti. Questi mezzi diottrici, insieme ai muscoli intrinseci ed estrinseci dell’occhio, regolano l’ingresso e la direzione delle radiazioni sulla retina e rifrangono la luce secondo leggi puramente fisiche (rifrazione statica) e secondo meccanismi fisiologici (rifrazione dinamica).

La radiazioni luminose così proiettate attraverso gli elementi interni dell’occhio, stimolano le cellule fotosensibili della retina con conseguente generazione di impulsi nervosi. Questi, attraverso le fibre che compongono il nervo ottico, giungono alla zona della corteccia cerebrale deputata alla trasformazione dei segnali in percezione visiva, vale a dire in una cosciente rappresentazione luminosa e colorata delle informazioni ricevute dal mondo esterno. Il sistema visivo si avvale in larga misura di un sistema di autoregolazione: per far sì che l’immagine dell’oggetto si formi sempre nitida sulla superficie della retina, il cristallino modifica la sua forma in rapporto alla distanza dell’oggetto osservato (accomodazione); l’iride è in grado di allargare o restringere il diametro della pupilla regolando così la quantità di luce incidente sull’occhio e le caratteristiche ottiche del sistema visivo si adeguano alla luminanza del campo visivo o alla distribuzione spettrale dello stimolo luminoso (adattamento). I muscoli oculari hanno la funzione di mirare il campo visivo e di far convergere entrambi gli occhi sullo stesso punto in modo che le immagini arrivino sulla parte della superficie retinica in cui si ha la massima risoluzione (fovea) e si fondano, permettendo la valutazione delle dimensioni, della tridimensionalità e della distanza dell’oggetto osservato.


3.3 LE PRINCIPALI GRANDEZZE FOTOMETRICHE

L’occhio non è un semplice strumento di registrazione di radiazioni: esso possiede regole e modalità proprie di ricezione che è importante conoscere per poter descrivere le caratteristiche dell’illuminazione di un ambiente.
Dagli studi effettuati per definire gli effetti che la radiazione produce sull’osservatore è stato riscontrato che la risposta fisiopsicologica (percezione) è diversa a seconda della lunghezza d’onda che caratterizza la radiazione.
Innanzitutto diversa è la sensazione cromatica: a ogni lunghezza d’onda e alle loro innumerevoli combinazioni sono associate percezioni cromatiche differenti dovute alla diversa sensibilità spettrale dei fotorecettori retinici.
Diversa è anche l’intensità della risposta, vale a dire la visibilità delle radiazioni: l’occhio, infatti, manifesta sensibilità maggiori o minori a seconda che la lunghezza d’onda della sorgente luminosa si trovi rispettivamente al centro o agli estremi della banda delle radiazioni visibili.

Considerando le diverse sensazioni prodotte nell’uomo dalle radiazioni delle diverse lunghezze d’onda, è chiaro che per descrivere le condizioni di luce di un ambiente o le caratteristiche di una sorgente luminosa non basta riferirsi a grandezze energetiche (energia, potenza, ecc.). Per questo la curva di visibilità relativa è di fondamentale importanza: essa infatti consente di misurare la quantità di energia luminosa emessa da una sorgente o ricevuta da una superficie in relazione alle sensazioni visive che produce e cioè passare da grandezze energetiche a grandezze fotometriche.

Le principali grandezze fotometriche sono:
-        il flusso luminoso (Ф) che esprime l’energia luminosa emessa da una sorgente puntiforme e ponderata in base alla curva di visibilità relativa; l’unità di misura è il lumen (lm);
-        l’intensità luminosa (I) che esprime il flusso luminoso emesso da una sorgente puntiforme in una determinata direzione entro un angolo solido unitario, l’unità di misura è la candela (cd);
-        la luminanza (L) che esprime l’intensità luminosa prodotta o riflessa da una superficie estesa in rapporto all’area di tale superficie così come è vista dall’osservatore (area apparente); l’unità di misura è la candela per metro quadrato (cd/m2);
-        l’illuminamento (E) che esprime il flusso luminoso incidente su una superficie in rapporto all’area di tale superficie; l’unità di misura è il lumen per metro quadrato (lm/m2) e viene detta lux (lx).
Per una più puntuale definizione di queste stesse grandezze si veda la norma UNI EN 12665:2011.

Le radiazioni luminose percepite da un soggetto in un ambiente interno sono solo in parte emesse direttamente dalle sorgenti luminose; una quota più o meno importante è invece prodotta dalla riflessione dei vari componenti dell’ambiente (pareti, soffitto, pavimenti, arredi, ecc.).
3.4 LA PRESTAZIONE VISIVA

L’adeguatezza di un ambiente visivo (che, ricordiamo, deve soddisfare esigenze di buona visibilità, confort visivo e sicurezza) è misurata in termini di prestazione visiva, espressione utilizzata per descrivere la capacità di rilevazione e l’attitudine a reagire che una persona manifesta quando i dettagli dell’oggetto della visione (compito visivo) entrano nello spazio di osservazione (campo visivo).
La prestazione visiva è condizionata da diverse variabili che si possono ricondurre a tre elementi fondamentali: le capacità visive del soggetto, il compito visivo, le caratteristiche dell’ambiente.
Una prestazione visiva affidabile può essere conseguita attraverso numerose combinazioni di questi fattori e le eventuali carenze di uno o più di essi possono parzialmente essere compensate da un opportuno incremento degli altri.


3.5 LE CAPACITÀ VISIVE DEL SOGGETTO

Come si è detto, il sistema visivo si avvale in larga misura di un sistema di autoregolazione per decifrare con chiarezza i messaggi luminosi, mettendo in atto contemporaneamente meccanismi di accomodazione, regolazione della quantità di luce incidente, convergenza dell’asse visivo, ecc. .
Tuttavia, le caratteristiche dell’occhio variano da individuo a individuo e si modificano con l’età, oltre che per la presenza di anomalie o difetti o per l’insorgenza di processi patologici. Tali differenze sono riferibili principalmente al sistema di accomodazione, alla motilità oculare, all’adattamento, al senso cromatico e questi fattori devono essere presi in considerazione nella fase di studio del posto di lavoro e dello spazio circostante. Il grado di accuratezza con cui l’occhio assolve alle sue funzione è misurato in termini di acuità visiva.


3.6 LE CARATTERISTICHE DEL COMPITO VISIVO

Le esigenze dell’illuminazione aumentano in presenza di compiti visivi difficoltosi o complessi, quali quelli che comportano un’osservazione ravvicinata e prolungata, l’uso di mezzi diottrici, frequenti cambi di visuale su oggetti posti a distanze diverse, un ridotto tempo di osservazione. Una corretta e confortevole visione degli oggetti, dei dettagli e dello sfondo connessi al tipo di mansione da svolgere dipende da numerosi parametri direttamente correlabili a coefficienti caratteristici legati alle fonti naturali o artificiali di illuminazione.


3.7 LE CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE

L’illuminazione di un ambiente deve fornire condizioni ottimali per lo svolgimento del compito visivo richiesto, anche quando si distoglie lo sguardo dal compito o per riposo o per una variazione del compito. L’impressione visiva di un ambiente è influenzata dall’aspetto delle superfici degli oggetti visivi principali (compito visivo, arredi e persone al suo intorno), del suo interno (pareti, soffitti, pavimenti, arredi e macchine) e delle sorgenti di luce (finestre e apparecchi d’illuminazione) e dipende principalmente dai seguenti parametri:
1)   Illuminamento: la quantità di luce che cade sulle superfici influenza notevolmente la percezione visiva. La visione può essere resa difficoltosa da un difetto di illuminamento come anche da un eccesso in quanto possono insorgere fenomeni collaterali (per esempio abbagliamento) che disturbano e alterano la visione. Nella scala degli illuminamenti raccomandati per gli ambienti interni il valore minimo adottato è di 20 lx (valore che in condizioni normali permette di riconoscere una persona dai tratti del viso) e quello massimo di 5.000 lx.
2)   L’illuminamento dell’ambiente va correlato a quello presente nella zona del compito visivo e non deve presentare eccessive disuniformità all’interno del locale o tra ambienti comunicanti poiché il passaggio da zone scarsamente illuminate a zone illuminate può determinare abbagliamento o, nel passaggio inverso, creare difficoltà di adattamento visivo.
3)   Abbagliamento: con questo termine si indica quella condizione visiva di disconfort e/o di riduzione della capacita di vedere che si manifesta quando nell’ambiente le luminanze non sono correttamente distribuite o i contrasti di luminanza sono eccessivi per la presenza nel capo visivo di sorgenti primarie di luce (abbagliamento diretto) o di superfici riflettenti (abbagliamento riflesso o di velo). Sorgenti luminose brillanti possono causare abbagliamento e inficiare la visione degli oggetti. Questo si evita, per esempio, con una adeguata schermatura delle lampade o con tende alle finestre.
4)   Direzione della luce: l’aspetto generale di un ambiente è migliore se la struttura, le persone e gli oggetti al suo interno sono illuminati in modo tale che le forme e la tessitura delle superfici siano percepite in modo chiaro e piacevole. Questo effetto si ottiene quando la luce proviene in modo predominante da una direzione e le ombre e le penombre che si formano danno rilievo alle cose ed espressione ai visi. La direzionalità della luce deve essere accuratamente determinata e ben equilibrata con l’illuminazione diffusa: infatti, se l’illuminazione è troppo direzionale si generano ombre troppo forti e nette, se è troppo diffusa, l’assenza di ombre nuoce alla buona visibilità e rende l’ambiente monotono o sgradevole.
5)   Luce diurna: la presenza di luce diurna influenza le caratteristiche illuminotecniche di tutto l’ambiente. Le dimensioni, la disposizione e l’orientamento dei varchi di luce naturale sono quindi importanti in quanto in grado di condizionare l’ambiente visivo e, di conseguenza, l’affidabilità della prestazione visiva.


3.8 L’ILLUMINAZIONE NATURALE

L’illuminazione naturale è l’illuminazione che si ottiene utilizzando la luce diurna, vale a dire quella parte di energia che il sole fornisce alla terra e che può essere diretta o riflessa dalla volta celeste e dalle varie superfici dell’ambiente esterno e interno.

Nell’illuminazione degli ambienti l’impiego della luce diurna è importante sia per la qualità della visione e le caratteristiche di gradevolezza e accettazione da parte degli occupanti, che per ragioni connesse al risparmio energetico. Il contributo della luce naturale nell’illuminazione degli interni va inoltre privilegiato in quanto la presenza nell’involucro di un edificio di aperture verso l’esterno permette di cogliere le modulazioni del ciclo della luce a cui sono legate importanti funzioni fisiologiche e di mantenere un legame visivo col mondo circostante che è un bisogno psicologico elementare dell’uomo.

La luce diurna è caratterizzata da variazioni nel tempo di quantità, composizione spettrale e direzione e il suo ingresso negli ambienti confinati dipende :
-        dalla località,
-        dall’orientamento dell’edificio,
-        dell’orientamento e dalle caratteristiche delle chiusure trasparenti,
-        dalla presenza nell’intorno di edifici o altri elementi del paesaggio.
-        L’illuminazione naturale può fornire tutta o parte dell'illuminazione di un compito visivo. Essa varia col tempo in intensità e
-        in composizione spettrale e perciò produce condizioni luminose variabili in un interno. La luce naturale può creare
-        distribuzione di luminanze specifici, dovute alla luce che entra quasi orizzontalmente dalle finestre laterali.

Le finestre che forniscono un contatto visivo con l’esterno sono preferite dalla maggior parte delle persone.
Negli interni con finestre laterali, l’illuminazione naturale diminuisce rapidamente all’aumentare della distanza dalla finestra.
E' necessaria quindi una illuminazione supplementare per garantire l'illuminamento richiesto sul posto di lavoro e per bilanciare la distribuzione delle luminanze all'interno del locale.
Se vi è abbagliamento dalle finestre, si devono utilizzare schermi appropriati per ridurlo.



LE LINEE GUIDA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE ALLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV)

Da Portale Consulenti
18 maggio 2015
di Matteo Puppo

Il 25 marzo 2015 è stato approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano il documento “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute”.

Il documento è così strutturato:
-         Premessa
-         Identità
-         Proprietà chimico fisiche
-         Classificazione di pericolo e aspetti normativi
-         Metodi di prova ai fini della classificazione delle fibre
-         Tipologia di utilizzo e settori di impiego
-         Effetti sulla salute
-         Esposizione a fibre vetrose artificiali (fav) nei luoghi di lavoro (d .lgs 81 /08)
-         Valori di riferimento e dati di esposizione
-         Gestione operativa dei rifiuti contenenti fibre minerali
-         Indicazioni operative
-         Riferimenti
-         Allegato 1
-         Allegato 2

Sotto la denominazione di FAV è ricompreso un ampio sotto gruppo di fibre inorganiche che, con la messa al bando dell’amianto, hanno assunto, per le loro caratteristiche di isolamento termico e acustico, una rilevantissima importanza commerciale, con un largo impiego in svariati settori produttivi, in particolare nei settori dell’edilizia, del tessile e dei prodotti plastici.

Le caratteristiche di isolamento delle FAV risultano particolarmente utili per assicurare importanti risparmi energetici, che possono raggiungere ed anche superare il 70% nel settore dell’edilizia, settore in cui si verifica il maggior consumo di energia per riscaldare o per climatizzare gli ambienti (pari a circa il 40% del consumo totale di energia), superiore a quello stimato nell’ambito dei trasporti o industriale.
L’alto livello di diffusione e utilizzo delle FAV impone, a tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, ogni approfondimento utile sulle conoscenze scientifiche più aggiornate relative ai rischi legati alla esposizione a fibre artificiali vetrose, per individuare le necessarie misure di prevenzione da adottare e le corrette modalità di impiego, uso e manutenzione da rispettare.

L’evoluzione normativa e il progresso delle conoscenze scientifiche hanno reso ormai datate e non più attuali le linee guida per il corretto impiego delle fibre di vetro isolanti, emanate con la Circolare del Ministero della Sanità n. 23 del 25 novembre 1991.
Per tale motivo è stato costituito presso l’Ufficio II della Direzione Generale della Prevenzione un tavolo di lavoro, composto da esperti in vari campi con il mandato di provvedere a una revisione sulle più recenti conoscenze relative ai pericoli e danni per la salute derivanti dall’esposizione a FAV, per individuare e focalizzare procedure utili a consentire una corretta valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di prevenzione da adottare per la tutela della salute, in linea rispetto alla normativa più recente.

Il documento “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute” approvato il 25 marzo 2015 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano è scaricabile all’indirizzo:

GLI INDUMENTI CON FUNZIONE DI PROTEZIONE DEVONO ESSERE LAVATI DAL DATORE DI LAVORO

Da Studio Cataldi

I panni sporchi non si lavano in famiglia...
Commento alla sentenza n. 8585/2015 della Cassazione Civile

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna a pronunciarsi sulla questione relativa al lavaggio dei Dispositivi di Protezione Individuali e, in particolare, degli speciali indumenti necessari all’esercizio di alcune attività insalubri.

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte ha riguardato l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma in giurisprudenza, anche di merito, il principio è stato utilizzato anche in altri ambiti lavorativi e, pertanto, applicabile ad altre tipologie di lavoratori, quali ad esempio ai dipendenti con mansioni di pulizia dei treni e delle stazioni (Sentenza della Cassazione Civile n. 16495 del 18/07/14,) e, più in generale, a tutti i lavoratori esposti al contatto con polveri nocive, agenti chimici, biologici o ad ambienti insalubri.

Nel caso in commento, la vicenda ha riguardato alcuni dipendenti di impresa esercente attività di raccolta e smaltimento di rifiuti, che avevano adito dapprima il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello, per far dichiarare nulla la norma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che poneva in capo agli stessi lavoratori l’obbligo di lavaggio dei dispositivi di protezione, a fronte di un compenso in relazione ai giorni lavorati, con contestuale richiesta di risarcimento danni.

Dopo il rigetto in primo grado, la domanda veniva accolta in appello, con il riconoscimento dell’obbligo di legge gravante sul datore di lavoro di provvedere alla fornitura e manutenzione periodica, ivi compreso il lavaggio, dei dispositivi di protezione individuale e la conseguente nullità della previsione della norma del Contratto Collettivi Nazionali di Lavoro che prevedeva l’obbligo a carico dei lavoratori del lavaggio seppure dietro il compenso di lire 500 per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro.

Il datore di lavoro ricorreva in cassazione deducendo, tra l’altro, che gli indumenti in ordine ai quali i lavoratori lamentavano di aver curato il lavaggio, facevano parte del corredo di abiti consegnati e indossati dagli operatori al solo fine di preservare i loro indumenti e che, comunque, tutti i dispositivi di protezione (tute protettive, guanti, scarpe rigide, soprascarpe, caschi, giacche rifrangenti) erano “a perdere”, pertanto, non necessitavano di lavaggio.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8585, del 28 aprile 2015, ha rigettato il ricorso, condannando la ditta datrice al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.

La Suprema Corte, dopo aver premesso che sia la sentenza del Tribunale sia quella di secondo grado hanno accertato che gli indumenti consegnati ai lavoratori dalla ditta datrice erano Dispositivi di Protezione Individuale, né risulta dalle sentenze che i dispositivi di protezione forniti dall’azienda fossero altri e “a perdere”, ha ritenuto che le censure si risolvono nell’inammissibile richiesta di un riesame di circostanze fattuali già vagliate dai Giudici del merito che hanno qualificato gli indumenti di cui all’elenco fornito dai lavoratori fin dal primo grado dispositivi di protezione, così come sostenuto dagli stessi lavoratori, considerato che l’azienda svolgeva attività insalubre, di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e, dunque, era tenuta per legge, ai sensi del D.P.R. 547/55 e del D.Lgs. 626/94 (articoli 40 e 43), alla fornitura e manutenzione periodica, ivi compreso il lavaggio periodico, dei dispositivi di protezione, e che, anzi nel frattempo, l’attività di lavaggio era stata assunta, in adempimento di preciso obbligo sancito dal contratto collettivo, dall’Azienda in proprio.

Afferma altresì che: “l’idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori (a norma del D.P.R. 457/55, articolo 379, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 e ai sensi degli articoli 40 e 43, commi 3 e 4, di tale Decreto, per il periodo successivo) deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa.
Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (articolo 32 della Costituzione), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l’insorgenza e il diffondersi d’infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell’obbligo previsto dalle citate disposizioni”.

Ciò posto, sussiste il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile, risultando affetta da nullità parziale, per contrasto con norme imperative (D.P.R. 547/55 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 e successivamente tale Decreto) la clausola, in senso contrario, del contratto collettivo (in precedenza Sentenze n. 22929/05, n. 14712/06, n. 11729/09, n. 23314/10, n. 16495/14 della Cassazione Civile).

Possiamo riassumere, pertanto, come in linea generale gli indumenti di lavoro normalmente possono assolvere diverse funzioni:
-         di divisa, vale a dire di uniforme aziendale ovvero strumento di identificazione del personale dipendente (si pensi al personale di bordo degli aerei o dei treni);
-         di custodia, vale a dire di salvaguardia degli abiti civili durante l’espletamento dell’attività lavorativa (si pensi ai dipendenti delle officine meccaniche);
-         di protezione da rischi per la salute e sicurezza, rientrando solo in questo caso tra i Dispositivi di Protezione Individuale (si pensi agli addetti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla pulizia delle stazioni o alla manutenzione della rete ferroviaria).
Quando gli indumenti assolvono l’anzidetta ultima funzione (indumenti atti ad evitare il contagio con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici), esiste l’obbligo di fornitura e di lavaggio degli stessi indumenti, siccome strumentali alla tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.

In tali casi, i lavoratori hanno diritto alla retribuzione dell’attività lavorativa prestata e al rimborso delle spese sostenute, per la pulizia degli indumenti di protezione, forniti dal datore di lavoro, ogni clausola di senso contrario, sia pure contenuta nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, risulta affetta da nullità parziale, per contrasto con norme imperative e, in quanto tali, inderogabili.

Fermo restando l’obbligo del lavoratore di preservare e curare gli indumenti forniti dal datore di lavoro (obbligo di diligenza previsto dall’articolo 2104 del Codice Civile) che, tuttavia, nel caso dei Dispositivi di Protezione Individuale, non può estendersi fino al dovere di lavaggio degli stessi.

avvocato Paolo Accoti

La Sentenza n. 8585, del 28 aprile 2015 Corte di Cassazione Civile è scaricabile all’indirizzo:



IL DISTACCO DI LAVORATORI: L’AMMISSIBILITA’ E I LIMITI

Da: PuntoSicuro
22 maggio 2015
di Rolando Dubini, avvocato in Milano

Il distacco non giustifica una riduzione della tutela a favore dei lavoratori. Aspetti generali sul distacco, la responsabilità in materia di salute e sicurezza e le sentenze della Corte di Cassazione.

ASPETTI GENERALI
Il distacco di lavoratori sussiste quando un datore di lavoro (distaccante), mette a disposizione temporaneamente di un altro datore di lavoro (detto distaccatario), uno o più lavoratori per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Tale forma contrattuale è regolata dall’articolo 30 del D.Lgs. 279/03 (cosiddetta “legge Biagi”).
Il distacco ricorre quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa” (articolo 30 citato).
Quando “nessun interesse” è ravvisabile per il distaccante, il distacco è del tutto improponibile e illegittimo.
Si ricade in tale tipo di rapporto di lavoro in presenza sostanzialmente di lavoratori che hanno in pratica due datori di lavoro, uno che li distacca, che deve però avere un suo interesse proprio al distacco in mancanza del quale il distacco è illegittimo, e uno che li utilizza, il cui interesse è normativamente irrilevante e ininfluente. Solitamente il distacco è legalmente utilizzabile quasi solo nel caso di aziende collegate societariamente, negli altri casi è assai facile riscontrare una violazione del divieto di interposizione nella cessione di manodopera, appalto illecito di manodopera, eludendo le normative sulla somministrazione di lavoro.

LE RESPONSABILITA’ DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori distaccati è prevista dall’articolo 3, comma 6 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico): “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.
Dunque gli obblighi fondamentali sono a carico del soggetto utilizzatore nei confronti di lavoratori che, dipendenti da altro datore di lavoro, sono adibiti a mansioni lavorative da questo datore di lavoro definite.
In apparenza le modalità di tutela sembrano cosi chiaramente definite, almeno per quanto concerne le responsabilità dirette dei datori di lavoro.
Lo schema dei compiti che la legge attribuisce ai datori di lavoro è così caratterizzata:
-         obblighi per il distaccante: informazione e formazione sui rischi tipici
-         obblighi per il distaccatario: tutti gli obblighi di tutela e, in primo luogo, valutazione dei rischi, formazione specifica, sorveglianza sanitaria.

DISTACCO E TUTELA
Il distacco non giustifica una riduzione della tutela a favore dei lavoratori (Sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 34854 del 17 giugno 2011).
La sentenza della Cassazione Penale n. 31300 del 22 luglio 2013 ha avuto modo di precisare meglio tale distinzione, affermando che il datore di lavoro distaccante ha l’obbligo fondamentale di accertarsi preventivamente che nei luoghi in cui il lavoratore sarà distaccato sussistano le condizioni di sicurezza e, solo dove tale accertamento abbia dato esito positivo, disporre il distacco. Se ne deve dedurre che la traslazione degli obblighi relativi ai luoghi di lavoro, delle attrezzature, delle macchine, degli impianti, delle sostanze utilizzate, ecc. accade effettivamente, trasferendoli in via esclusiva in capo al datore di lavoro distaccatario, cioè quello presso il quale si svolge la prestazione lavorativa, solo a condizione che il distaccante abbia assolto preventivamente, prima cioè dell’inizio della esecuzione delle prestazioni lavorative, al proprio obbligo di sopralluogo e verifica della idoneità dell’ambiente lavorativo ove il lavoratore viene inviato.
Solo a tale condizione gli obblighi che residueranno in capo al distaccante saranno quelli di formazione ed informazione generici sui rischi tipici delle mansioni del lavoratore (che già dovrebbero essere stati assolti).
Nella fattispecie la Cassazione si è occupata del caso di un lavoratore, inviato da un’azienda edile presso un’altra, aveva operato sopra un ponteggio con tavole non ben ancorate al ponteggio medesimo, che, ribaltandosi, ne avevano provocato la caduta da un’altezza di sei metri e una conseguente malattia superiore ai sessanta giorni; poiché era emerso nel corso del processo che il datore di lavoro distaccante si era recato in sopralluogo presso l’azienda distaccataria e aveva rilevato l’irregolarità del ponteggio, ma non aveva sospeso il distacco fino ad avvenuto adeguamento del ponteggio medesimo, egli è stato penalmente condannato, unitamente al datore di lavoro distaccatario.
A maggior ragione lo stesso tipo di rischio di responsabilità si ripropone nei così detti distacchi impropri, nei casi cioè di invio dei propri lavoratori presso luoghi di altri per l’esecuzione di lavori da parte dell’impresa inviante (per l’esecuzione di commesse, incarichi, commissioni, opere, ecc.).
La Sentenza della Cassazione Penale n. 19533 del 18 maggio 2011 si è occupata del caso di un lavoratore inviato presso un’altra azienda per verificare un lavoro da svolgere e redigere il relativo preventivo. Salito sul tetto di una cella frigorifera, pur dotato di scarpe antiscivolo, scivolava e nel cadere a terra si rompeva un calcagno. Il datore di lavoro del lavoratore infortunato è stato condannato, a nulla valendo il suo tentativo di difendersi argomentando che la mancata adozione delle misure di sicurezza da attuare sulla cella non poteva essere a lui imputabile in quanto il fatto era accaduto in luogo di un soggetto terzo, estraneo alla propria possibilità e sfera di influenza e controllo.
In un altro caso il presidente di una cooperativa di servizi si difendeva, in ordine all’infortunio accaduto ad un suo dipendente che stava usando un carrello elevatore per eseguire dei lavori presso l’opificio industriale di un’azienda appaltante il servizio di pulizie, osservando ch’egli aveva diligentemente acquisito e controllato il documento di valutazione dei rischi redatto dall’azienda proprietaria dell’opificio, senza che si potesse pretendere che egli dovesse controllare il rispetto della normativa antinfortunistica dell’opificio anche materialmente oltre che documentalmente. La Cassazione Penale con Sentenza n. 35412 del 29 settembre 11) ha respinto questa tesi difensiva, affermando che il controllo del committente doveva spingersi invece proprio fin anche al controllo materiale della sicurezza dell’opificio; condannando così sia il Presidente della cooperativa che il datore di lavoro dell’opificio committente.
L’insieme di tali casi insegna dunque che ogni datore di lavoro (ed altri soggetti responsabili della sicurezza), quando invia un proprio dipendente in luoghi estranei alla propria impresa, non può esimersi dall’obbligo di garantire l’incolumità del proprio dipendente in quanto tali luoghi sarebbero estranei alla propria sfera di controllo, ma, al contrario, deve sempre aver cura di verificare che, anche in essi, il proprio dipendente possa svolgere il suo operato in piena sicurezza, dovendo altrimenti intervenire per prevenire tutti gli eventi rischiosi ragionevolmente prevedibili.
Ad ulteriore conferma di ciò, si veda anche la Sentenza della Cassazione Penale n. 37747 del 13 settembre 2013, che ha condannato il datore di lavoro di un autista infortunatosi nell’uso di un automezzo per il trasporto di materiali, a seguito di incidente accaduto per il cattivo funzionamento dei freni dell’automezzo, per aver dotato il dipendente di un mezzo non adeguatamente efficiente).
Si rimanda infine alla Sentenza n. 31300 del 22 luglio 2013 della Cassazione Penale relativa al distacco del lavoratore e ripartizione degli obblighi tra datore di lavoro distaccante e distaccatario.

La Sentenza della Corte di Cassazione Penale Sezione IV n. 31300 del 22 luglio 2013 “Il datore di lavoro distaccante non può dare corso al distacco di un lavoratore senza avere preventivamente accertato dell’esistenza delle condizioni di sicurezza dei luoghi presso i quali lo stesso viene distaccato” è consultabile all’indirizzo:


MACCHINE IN EDILIZIA: I RISCHI DELLE PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI

Da: PuntoSicuro
22 maggio 2015
        
Una scheda e una lista di controllo si soffermano sulla sicurezza delle piattaforme di lavoro mobili elevabili. Il rischio di ribaltamento, di caduta dall’alto e di caduta di materiale. la presenza di linee elettriche e il posizionamento della macchina.

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili, attrezzature conosciute anche come “piattaforme aeree o elevabili”, “ponti sviluppabili” o in gergo tecnico, “cestelli”, sono quelle attrezzature che la norma definisce come “ponti mobili sviluppabili” e che sono indicate anche con l’acronimo “PLE” (Piattaforme di Lavoro Elevabili).
Di questi “ponti sviluppabili” esistono in realtà un numero considerevole di tipologie e modelli con predisposizione specifica per diversi ambienti di lavoro.
Ad esempio le PLE possono essere articolate, telescopiche, a pantografo (verticali) o si possono anche suddividere in autocarrate, rimorchiate (su carrello trainabile) e semoventi.
In ogni caso, come più volte segnalato anche nella rubrica “Imparare dagli errori”, tutte queste tipologie di PLE presentano vari rischi per la sicurezza dei lavoratori.

E per migliorare la prevenzione degli infortuni nell’uso delle PLE presentiamo oggi una scheda contenuta nella seconda parte del manuale “Le macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”, un documento nato dal rapporto di collaborazione tra l’INAIL Piemonte e il CPT Torino.

La Scheda 3 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili” riguarda le piattaforme di lavoro mobili elevabili motorizzate e ricorda che le PLE sono diventate un mezzo di lavoro molto diffuso per i lavori in quota che non richiedono lunghi tempi di esecuzione o che devono essere effettuati in punti circoscritti in diverse zone del cantiere, oppure ancora per raggiungere in sicurezza punti pericolosi, anche a notevole altezza, per la realizzazione di opere o per la predisposizione di protezioni (ad esempio parapetti).
Oltre a ricordare che la PLE è destinata a portare persone alla quota di lavoro che devono operare esclusivamente dal cestello accedendo o uscendo solo dalla posizione definita dal fabbricante, la scheda precisa che la PLE si differenzia dalle piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (chiamate anche ponteggi autosollevanti), che necessitano di installazione fissa, per le sue caratteristiche di mobilità, mentre si differenzia dagli ascensori di cantiere perché, a differenza di questi ultimi, non dà la possibilità di far salire e scendere gli operatori dalla navicella in corrispondenza di diversi piani definiti nello spazio.

Segnaliamo che la scheda si sofferma su vari aspetti correlati alla macchina:
-         elementi costituenti: telaio, stabilizzatori, gruppo rotazione, struttura estensibile, piattaforma di lavoro, impianto idraulico, apparecchiatura elettrica;
-         dispositivi di sicurezza: dispositivi di sicurezza relativi al telaio e agli stabilizzatori, dispositivi di sicurezza relativi alla struttura estensibile, dispositivi di sicurezza relativi alla piattaforma di lavoro;
-         dispositivi di comando e di controllo;
-         fattori di rischio: ribaltamento e caduta di materiale dall’alto; caduta dall’alto; urti, colpi, impatti, compressione, schiacciamento; rischio elettrico; gas di scarico; agenti chimici; rumore; vibrazioni.

La scheda non solo descrive i principali rischi, ma riporta le principali misure di sicurezza da adottare per prevenirli o per la protezione dei soggetti interessati dalle attività inerenti l’uso dei ponti sviluppabili.
Uno dei principali fattori di rischio è relativo al ribaltamento e alla caduta di materiale dall’alto.
In particolare si indica che il ribaltamento dell’attrezzatura può essere determinato da una serie di cause come:
-         cedimento del piano di appoggio, ad esempio per la presenza di sottoservizi;
-         posizionamento scorretto degli stabilizzatori, ad esempio per la mancata o insufficiente distribuzione del carico sul terreno;
-         errori di manovra durante il sollevamento oppure esecuzione di manovre vietate;
-         cedimento strutturale, ad esempio dovuto a mancata o carente esecuzione dei controlli, in particolare sui dispositivi di sicurezza come i limitatori di momento;
-         urti del braccio contro ostacoli fissi o mobili;
-         vento di intensità elevata.

In particolare per prevenire questo rischio occorre eseguire un’indagine preliminare per la scelta del luogo in cui posizionare il ponte sviluppabile, rispettare scrupolosamente le istruzioni del fabbricante e il relativo registro di controllo, eseguire le verifiche previste dalla norma.
Ad esempio per quanto riguarda il vento è necessario sospendere l’uso dell’attrezzatura quando è raggiunta la velocità limite stabilita dal fabbricante o, in mancanza di questa, dalle velocità stabilite dalla norma.

Inoltre il rischio di caduta di materiale dall’alto è dovuto alla presenza sulla piattaforma di utensili che possono sfuggire alla presa del lavoratore o materiali di vario genere che possono fuoriuscire dalla piattaforma anche a causa di errate manovre che comportano l’urto della piattaforma contro strutture fisse. L’operatore a bordo della navicella deve prestare particolare attenzione nell’utilizzare utensili, avendo cura di riporli in apposite guaine o di assicurarli in modo da impedirne la caduta, in particolare durante le fasi di movimentazione della piattaforma. I materiali di piccole dimensioni devono essere riposti in appositi contenitori.
Ed evidentemente è necessario interdire il transito sotto ponti sviluppabili con barriere o proteggere l’area a rischio con l’adozione di misure adeguate.

Un altro dei rischi affrontati è relativo alla caduta dall’alto.
In particolare il rischio riguarda gli operatori a bordo della piattaforma e insorge in caso di uso non corretto della macchina; pertanto, è fatto divieto di sporgersi dalla piattaforma sia durante le attività da eseguire a bordo della navicella sia durante la movimentazione della stessa; il ponte sviluppabile deve essere usato esclusivamente per l’altezza per cui è stato progettato, senza aggiunte di sovrastrutture. Il passaggio dell’operatore dalla piattaforma della PLE a un altro piano di lavoro deve essere reso sicuro. Inoltre, gli operatori a bordo della piattaforma devono fare uso di idonea attrezzatura anticaduta (cintura di sicurezza) ancorandola agli appositi punti di aggancio predisposti a bordo della navicella e indicati dal fabbricante.

Concludiamo con un breve approfondimento su due tematiche che riguardano la sicurezza nell’ uso di PLE.

La prima riguarda la presenza di linee elettriche.
La scheda indica che non è consentito eseguire lavori in prossimità di linee elettriche e di impianti elettrici con parti attive non protette o non sufficientemente protette e comunque a distanze inferiori di quelle riportate nella tabella presente nella scheda, salvo che non vengano adottate misure organizzative e procedurali, idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, in accordo con l’esercente della linea. Le distanze sono da considerare al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate, nonché degli sbandamenti laterali dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

La seconda riguarda il posizionamento della PLE.
Infatti la scelta del luogo in cui stabilizzare la macchina deve essere fatta in modo che:
-         non ci sia pericolo di scivolamento della macchina; tale rischio riguarda soprattutto le PLE con stabilizzatori e occorre valutare: pendenza del terreno (l’attrezzatura deve essere stabilizzata su terreni pianeggianti, tuttavia gli stabilizzatori sono progettati per compensare piccole pendenze che, fatte salve le indicazioni del fabbricante, è opportuno non superino, sia longitudinalmente che trasversalmente, i 4,5° pari a circa 8% di pendenza); aderenza del terreno (occorre scegliere un terreno asciutto, non ghiacciato, compatto e ruvido specialmente se la superficie di appoggio è in pendenza);
-         il tipo di suolo abbia resistenza adeguata; prima di posizionare la PLE è necessario determinare le condizioni del terreno in quanto potrebbe essere necessario l’uso di piastre supplementari di ripartizione dei carichi; il libretto di istruzioni d’uso fornisce i valori di pressione esercitata dagli stabilizzatori o dai pneumatici e in alcuni casi, fornisce inoltre indicazioni in merito alla resistenza dei vari tipi di terreno (ad esempio terreno di rinterro, suolo naturale, suolo compatto) e la relativa superficie di appoggio minima necessaria, cioè le dimensioni delle piastre di appoggio;
-         sia possibile la completa estensione degli stabilizzatori lasciando adeguati spazi percorribili.

Ricordiamo che, come già accennato riguardo al vento, è possibile usare la piattaforma di lavoro mobile sviluppabile in condizioni di sicurezza entro un determinato valore di velocità del vento, specificatamente indicato dal fabbricante nel libretto di istruzioni d’uso. Il valore massimo consentito di velocità del vento è inoltre riportato nella targa informativa affissa alla base della PLE. Nel libretto di istruzioni è in genere anche riportata una tabella dettagliata con i valori delle velocità del vento secondo la scala internazionale Beaufort e le indicazioni per un’interpretazione “visiva” della velocità del vento.

La Scheda: 3 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili” contenuta nel documento di CPT di Torino e INAIL Piemonte, “Le macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”, edizione settembre 2013 è scaricabile all’indirizzo:



INDUSTRIA DEL LEGNO: I RISCHI PER LA SALUTE

Da: PuntoSicuro
25 maggio 2015

Sull’ultimo numero di ISL Igiene e Sicurezza del Lavoro (4/2015) è stata pubblicata una monografia dedicata al tema “Salute e Sicurezza nell’industria del legno”.
Di questa interessante pubblicazione riprendiamo le parti che possono essere utili alla nostra attività di tutela.

Il macro-settore legno-arredo comprende:
-         la prima e seconda trasformazione del legno: produzioni di semilavorati per l’edilizia e finitura di interni (porte, finestre, pavimenti in legno, ecc);
-         tutti i materiali di base, semilavorati e componenti per l’industria del mobile e per l’arredamento (industria del mobile).

Le imprese di prima trasformazione, per la maggioranza microimprese individuali o a carattere familiare, operano principalmente nel settore della produzione della carpenteria, del pannello, degli imballaggi in legno e nella commercializzazione di semilavorati. Le specie più lavorate rimangono l’abete e il pioppo, impiegate principalmente dalle industrie di produzione dei pannelli a base di legno e dai produttori di imballaggi. Il legname consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il 65% dall’estero.
Tra le imprese di seconda trasformazione ad alto livello di specializzazione dei processi produttivi e dei prodotto, le falegnamerie e le carpenterie sono quelle maggiormente rappresentate come numero di imprese. Dalla lavorazione dei prodotti semilavorati le imprese del settore lavorano per la produzione di mobili in legno, panelli e prodotti finiti per l’industria meccanica e manifatturiera utilizzando principalmente materiale proveniente dal mercato estero.
Di particolare importanza sono le imprese di tradizione artigianale nella produzione di mobili, caratterizzate dalla ridotta manodopera che utilizza principalmente legname di latifoglie proveniente dal mercato locale.

L’industria del legno ha il più alto indice di gravità infortunistica e detiene sempre il terzo in indice di frequenza.
Per quanto concerne le malattie professionali i dati INAIL rilevano che il 37% delle malattie denunciate è rappresentato dalle ipoacusie da rumore, il 32% dalle patologie che interessano l’apparato muscolo-scheletrico, seguite dalle neuropatie, compresa la sindrome del Tunnel Carpale con l’8%, dalle malattie dell’apparato respiratorio sempre con l’8% e infine dalle forme neoplastiche con il 4%.
Di queste ne sono state accolte dall’INAIL quali malattie di origine professionale il 51% tenendo conto che la percentuale maggiore di riconoscimenti si è registrata tra le ipoacusie (61%) e le neuropatie (58%).

Il ciclo di lavorazione del legname prevede schematicamente le seguenti fasi:
-         stoccaggio del legname
-         prelevamento del legname
-         sezionamento del legname
-         piallatura, profilatura, assemblaggio
-         impregnazione ed essiccazione
-         carteggiatura e spolvero
-         verniciatura ed essiccazione
-         assemblaggio
trasporto e montaggio presso cliente

Stoccaggio legname
Rappresenta la prima fase del ciclo lavorativo con la ricezione delle materie prime costituite essenzialmente dal tavolame di legno e/o pannelli semilavorati.
L’immagazzinamento del materiale necessario alla produzione può essere effettuato a mano o con l’ausilio di mezzi meccanici (carrelli transpallet, carrelli elevatori diesel, carrelli elettrici).
In questa fase i rischi per la salute sono rappresentati da:
-         vibrazioni trasmesse al corpo intero per coloro che utilizzano le diverse tipologie di carrelli;
-         rischio biologico da esposizione a microorganismi;
-         -Sovraccarico biomeccanico del rachide da movimentazione manuale di carichi.

Prelevamento legname
Le materie prime stoccate presso il magazzino vengono prelevate e portate ai reparti per la lavorazione con le macchine utensili.
Il prelievo lo smistamento ed il trasporto ai reparti del materiale necessario alla produzione può essere effettuato a mano o con l’ausilio di mezzi meccanici (carrelli transpallet, carrelli elevatori diesel, carrelli elettrici).
In questa fase i rischi per la salute sono rappresentati da:
vibrazioni trasmesse al corpo intero per coloro che utilizzano le diverse tipologie di carrelli;
esposizione a rumore;
rischio biologico per esposizione a microrganismi;
sovraccarico biomeccanico del rachide da movimentazione manuale di carichi.

Sezionamento del legname
In questa fase si attua la prima lavorazione delle tavole grezze provenienti dal deposito: la tavola viene segata longitudinalmente e/o “intestata” a misura o piallata. Se ne ricavano quindi listelli, che ulteriormente lavorati e assemblati tra loro costituiranno il telaio del serramento/mobile.
In questa fasi i rischi per la salute sono rappresentati da:
-         esposizione a rumore (macchine, impianto di aspirazione);
-         rischio biologico per esposizione a microrganismi (ferite);
-         esposizione a inalazione di polveri di legno;
-         fattori ergonomici.

Piallatura, profilatura, assemblaggio
In questa fase si ha la creazione del telaio e quindi di ciò che costituirà l’ossatura del serramento/mobile, determinandone le caratteristiche dimensionali ed estetiche. Secondo la dotazione tecnologica dell’azienda, la lavorazione può essere più o meno automatizzata Le macchine che possono essere presenti in questa fase sono: tenonatrice, cavatrice, bedanatrice, scorcinatrice, calibratrice, levigatrice a nastro, o pialle a filo spessore.
In questa fase i rischi per la salute sono rappresentati da:
-         esposizione a rumore (macchine, impianto di aspirazione);
-         esposizione ad inalazione di polveri di legno;
-         esposizione a microorganismi;
-         fattori ergonomici.

Impregnatura ed essiccazione
Rappresenta una operazione che consente di conferire al legno buona resistenza meccanica e ha la funzione di dare protezione al legno contro gli agenti atmosferici, i raggi ultravioletti, le muffe, gli sbalzi termici, i tarli e di vivificare la sua tinta.
Ha un ruolo molto importante, se si vuole ottenere un buon risultato, la fase di preparazione della superficie da impregnare, una accurata carteggiatura ben pulita e non bagnata.
A seconda dello strato in cui si trova il supporto ligneo, è necessario effettuare una serie di operazioni prima di passare l’impregnante. In particolare sul legno già dipinto o verniciato, occorre effettuare la sverniciatura per ritrovare il legno grezzo, sul legno grezzo è necessario poi, effettuare l’operazione preliminare di levigatura generalmente con carta vetrata fine.
Le operazioni di impregnatura vengono eseguite, in genere, nelle modalità a immersione, a pennello e a spruzzo. In quest’ultimo caso possono essere utilizzate macchine sprezzatrici con le quali i pezzi vengono dapprima impregnati attraverso la nebulizzazione del prodotto quindi spazzolati per eliminare le eccedenze di impregnante. Segue la fase di essiccazione dei semilavorati nella quale si assiste alla completa evaporazione dei solventi.
In questa fase i rischi per la salute sono rappresentati da:
-         esposizione ad inalazioni di sostanze nocive (vernici a solvente, diluenti);
-         esposizione a microrganismi;
-         posture incongrue;
-         sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.

Carteggiatura e spolvero
La carteggiatura dei manufatti è la fase lavorativa con la quale vengono eliminate eventuali imperfezioni dalla superficie del pezzo in lavorazione attraverso l’uso di carte o altri mezzi abrasivi. Può essere effettuata dopo la fase di impregnatura (ad esempio nei serramenti) o dopo la verniciatura di fondo e prima di quella finale.
La carteggiatura può essere praticata con mezzi manuali o con mezzi meccanici, ossia mediante elettroutensili (pistole ad aria compressa, compressore portatile).
In questa fase i rischi per la salute sono rappresentati da:
-         esposizione a rumore;
-         esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio;
-         esposizione ad inalazione di polveri di legno;
-         esposizione ad inalazione di formaldeide;
-         esposizione a microrganismi;
-         rischio da posture incongrue;
-         rischio di movimenti ripetitivi degli arti superiori.

Verniciatura ed essiccazione
La verniciatura è una delle operazioni di finitura dei pezzi fra le più importanti del ciclo di seconda lavorazione del legno e viene effettuata sia manualmente che attraverso l’utilizzo di sistemi automatizzati.
I sistemi di applicazione delle vernici possono essere diversi e il loro impiego dipende anche dalla natura, grandezza, forma e qualità dell’oggetto da verniciare nonché dall’effetto estetico che si vuole ottenere.
Le tecniche di verniciatura maggiormente utilizzate nel settore del legno, sono:
-         a spruzzo;
-         a rullo;
-         a velo;
-         a pennello.
La tecnica di verniciatura più diffusa nell’industria del legno è quella a spruzzo.
Tale applicazione prevede la nebulizzazione del prodotto verniciante sul supporto ligneo mediante l’utilizzo di una speciale pistola e può essere effettuata manualmente o mediante l’utilizzo di sistemi automatici di verniciatura (senza l’intervento di personale).
L’applicazione a spruzzo elettrostatica viene utilizzata in maniera molto limitata nel settore del legno e solitamente nella verniciatura delle sedie, finestre e torniti.
Questo sistema applicativo non esclude vernici idrosolubili.
Le applicazioni a rullo e a velo vengono effettuate generalmente in modo completamene automatico attraverso una linea di verniciatura che può essere programmata e gestita mediante l’operatore (cabina verniciatura a secco, cabina verniciatura a usno di impianto di verniciatura/impregnazione/immersione).
La verniciatura a pennello viene effettuata manualmente, generalmente questa tecnica si utilizza per effettuare piccoli lavori di finitura o ritocchi.
L’essiccazione dei pezzi viene generalmente effettuata in apposita camera di essiccamento a temperatura controllata, ma in alcuni casi la stessa cabina di verniciatura viene utilizzata per l’essiccamento dei pezzi senza permanenza del personale, aspirando l’aria viziata con un aspiratore e immettendo aria riscaldata con una speciale unità termo ventilante.

In questa fase i rischi per la salute sono rappresentati da:
-         esposizione a inalazione di sostanze nocive (vernici a solvente, diluenti);
-         esposizione a fattori ergonomici.

Assemblaggio
L’ultima fase del ciclo tecnologico della produzione dei manufatti in legno è costituita dall’assemblaggio e dal montaggio finale delle varie parti dei mobili o dei serramenti. In questa fase non vengono utilizzati, di regola, macchinari.
In questa fase i rischi per la salute sono rappresentati da:
-         esposizione a inalazione di polveri;
-         esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio;
-         esposizione a fattori ergonomici;
-         esposizione a posture incongrue.

Trasporto e montaggio presso cliente
I vari elementi costituendi del mobile o del serramento vengono assemblati in azienda utilizzando morse e/o strettoi. Il montaggio avviene in cantiere nel caso dei serramenti o presso il cliente finale per gli arredi.
In questa fase non vengono utilizzati, di regola, macchinari.
In questa fase i rischi per la salute sono rappresentati da:
-         esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio;
-         esposizione involontaria a microrganismi;
-         sovraccarico biomeccanico del rachide;
-         posture incongrue.


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