Questa mattina una delegazione dei
160 lavoratori delle cooperative di facchinaggio organizzati con lo Slai Cobas
per il sindacato di classe, presenterà al Tribunale di Bergamo il ricorso per
rivendicare il posto di lavoro, ingiustamente scippato grazie al meccanismo dei
cambi appalto, subappalto nei magazzini della logistica, che nel nostro paese
non prevedono una clausola di salvaguardia per tutti i lavoratori.
Riportiamo stralci del lungo esposto/ricorso perchè descrive in modo esemplare quello che avviene "normalmente" nella Logistica contro i lavoratori: catena infinita di cambi appalti-subappalti irregolari che comporta perdita di lavoro, o perdita di diritti acquisiti; finti appalti per potere, da parte della ditta principale, liberarsi di lavoratori quando e come vuole; mancata applicazione dei contratti; e soprattutto, nello specifico, licenziare i lavoratori iscritti al sindacato di base Slai cobas sc per liberarsi di chi lotta per i diritti e quindi poter ricattare, imporre condizioni capestro agli altri lavoratori.
Riportiamo stralci del lungo esposto/ricorso perchè descrive in modo esemplare quello che avviene "normalmente" nella Logistica contro i lavoratori: catena infinita di cambi appalti-subappalti irregolari che comporta perdita di lavoro, o perdita di diritti acquisiti; finti appalti per potere, da parte della ditta principale, liberarsi di lavoratori quando e come vuole; mancata applicazione dei contratti; e soprattutto, nello specifico, licenziare i lavoratori iscritti al sindacato di base Slai cobas sc per liberarsi di chi lotta per i diritti e quindi poter ricattare, imporre condizioni capestro agli altri lavoratori.
DALL'ESPOSTO/RICORSO
"... Nel corso dell'anno 2012,
Logicservice Società Cooperativa con sede in Dalmine, e Progress Società
Cooperativa con sede in Bergamo, in forza di due contratti d'appalto aventi
scadenza al 31/10/2013 e al 31/12/2013, prendevano in carico la gestione dei
servizi di logistica consistenti nell'handling, nello stoccaggio, nella movimentazione
e nella preparazione di ordini, da eseguirsi presso i poli di smistamento merci
di Vignate e Capriate San Gervasio, di proprietà del Gruppo Lombardini, cui dal
settembre 2013, è subentrata in forza di cessione di azienda LDD S.p.a.
L'attività lavorativa
dei ricorrenti era ed è interamente organizzata, gestita e coordinata, in via
esclusiva tramite il sistema informatico di proprietà di LDD, il quale ne cura
la manutenzione, l'utilizzo e lo sviluppo al fine di dettare i tempi
dell'intero ciclo produttivo.
Prima di Progress,
presso il polo di Capriate San Gervasio, operavano in regime di appalto per
conto di Lombardini, cui è subentrata LDD, le cooperative Orobica (nel 2005),
Tec (nel 2006), Tim (nel 2007 e 2008), e Movin (dal 2009 al 2012), mentre prima
di Logicservice presso il polo di Vignate operavano, sempre in regime
d'appalto, le cooperative Comin (dal 200 al 2002), Coop Ser (nel 2003), New
Coop (dal 2004 al 2009) e L R (dal 2010 1l 2012);
I ricorrenti soci-dipendenti delle due cooperative Progress e Logicservice,
precedentemente in carico alle summenzionate cooperative succedutesi nei cambi
appalto, erano adibiti sia allo scarico delle merci, sia alla preparazione
degli ordini, sia alla collocazione dei bancali pronti presso le porte
d'uscita, e nel corso degli anni hanno sempre operato allo stesso modo;
Tutti operavano di concerto alla gestione e alla composizione degli ordini
provenienti dai vari punti vendita di LDD, sulla base di precise tempistiche ed
istruzioni fornite in via informatica da LDD e attivabili con un codice
personalizzato che veniva assegnato e comunicato a ciascun socio lavoratore.
IL CAMBIO APPALTO:
Durante il mese di
giugno dello scorso anno 2013, il Gruppo Lombardini, cedeva a LDD -proprietaria
dei negozi ad insegna LD Market - e da Ottobre 2013 parte del gruppo Lillo
S.p.a., a sua volta proprietaria dell'insegna MD Discount - la gestione dei
summenzionati poli di smistamento merci.
Nell'ambito
dell'operazione di cessione da Lombardini ad LDD, veniva vagamente prospettata
ai lavoratori delle cooperative Logicservice e Progress la probabile chiusura
dei poli di smistamento di Vignate e Capriate San Gervasio, con contestuale
apertura di un nuovo ed unico centro di smistamento con sede in Trezzo
sull'Adda, ove gli stessi, a detta dei vertici di Progress e di Logic Service,
avrebbero dovuto essere trasferiti, in massa.
In realtà i lavoratori dei due poli iscritti allo SLAI Cobas, già nel corso
delle trattative prodromiche alla cessione de qua, per il tramite
dell'organizzazione sindacale di appartenenza, avevano richiesto in diverse
occasioni, a tutti i soggetti coinvolti nell'operazione di trasferimento, di
avere conferme in merito allo spostamento delle attività logistiche presso il
nuovo polo di Trezzo sull’Adda, oltre a rassicurazioni in merito al
mantenimento dei livelli occupazionali esistenti;
Il 23/04/2013, vista
l’insistenza da parte del sindacato, preoccupato per il futuro dei lavoratori,
veniva organizzata a Dalmine, una riunione tra i rappresentanti di SLAI Cobas,
la subappaltante B&M S.r.l. (anche in rappresentanza di Progress), e
Flexilog S.r.l., nel corso del quale emergeva la conferma del fatto che
l’attività logistica in essere presso il polo di Capriate sarebbe stata
spostata a Trezzo sull‘Adda, ma che non vi era alcun tipo di garanzia circa
l'integrale trasferimento dei lavoratori della cooperativa Progress
Nei mesi successivi si intensificavano le comunicazioni e le richieste di
chiarimenti da parte del sindacato, finché in data 26/09/2013, lo SLAI Cobas
inviava a tutti i soggetti coinvolti nell'operazione una formale richiesta
affinché venisse istituito un tavolo di trattative volte a monitorare e a
gestire un cambio appalto che di fatto avrebbe coinvolto più di 150 lavoratori
Nelle more la subentrante LDD, provvedeva a prorogare di ulteriori due mesi
la validità dei contratti di appalto stipulati dalle due cooperative Progress e
Logicservice con il Gruppo Lombardini, senza tuttavia fornire ai lavoratori, né
alle organizzazioni sindacali rappresentanti gli stessi, ivi compreso lo SLAI
Cobas, alcuna garanzia né certezza rispetto alle prospettive future di impiego
dei lavoratori occupati presso i poli di Vignate e Capriate, ormai in via di
chiusura stante il trasferimento dell'attività nell'unico polo di Trezzo;
Stante il perdurare
dello stato di incertezza, ed il profilarsi di un doppio c.d. "cambio
appalto", con la conseguente incognita e minaccia della possibile
perdita del posto di lavoro, i lavoratori aderenti al sindacato SLAI Cobas, in
data 22/01/2014, davano corso ad un "blocco" dell'attività presso il
polo logisticodi Vignate.
Tale azione veniva
assunta come pretesto da LDD per formalizzare l'immediato recesso dall'appalto
a Logicservice presso il medesimo polo;
Contestualmente, presso
il polo di smistamento di Trezzo sull'Adda, ove si andavano concentrando tutte
le attività in via di dismissione a Capriate e Vignate, LDD concedeva in
appalto a B&M la gestione dei servizi logistici, che a sua volta la stessa
B&M concedeva in subappalto a due cooperative: la Cooperativa Santa Chiara
con sede ad Aversa e la M.B. Società Cooperativa con sede a Trentola Ducenta;
Queste ultime a mezzo
del proprio personale, quasi interamente assunto appositamente agli inizi del
mese di gennaio 2014, subentravano nell'attività lavorativa precedentemente
svolta dai dipendenti di Logic Srevice e Progress trasferitasi da Vignate e
Capriate a Trezzo
A seguito
dell'intervento delle forze dell'ordine in relazione alle summenzionate
agitazioni, veniva fissato un incontro tra lo Slai cobas ed i vertici aziendali
presso la Prefettura di Milano, dove il Vice capo di Gabinetto sollecitava LDD
ad intervenire presso B&M affinché la stessa garantisse il rispetto delle
disposizioni contenute nel CCNL di settore (Trasporto Merci e Logistica), in
funzione di garantire la tutela dei posti di lavoro spettanti a coloro i quali
avevano sino ad allora prestato la propria opera presso i poli di Vignate e
Capriate vedendosi di fatto estromessi in conseguenza del trasferimento
dell'attività a Trezzo sull'Adda e del cambio appalto conseguente. Nel
successivo incontro del 13/02/2014, la B&M e la LDD confermavano che a seguito
dell'aggiudicazione dell'appalto di gestione dei servizi di logistica avuti da
LDD, M &B aveva appaltato gli stessi alle Cooperative M.B. e S. Chiara, le
quali occupavano circa 130 lavoratori, di cui una parte provenienti dal Sud,
cosicché il polo di Trezzo non necessitava di ulteriori assunzioni.
Preso atto della
situazione il Prefetto proponeva ad LDD e B&M di farsi carico della
redazione di un programma di assorbimento dei lavoratori precedentemente
in capo alle cooperative Progress e Logic Service; i rappresentanti sindacali
di SLAI Cobas, eccepivano l'assoluta carenza di garanzie di inserimento
immediato dei lavoratori e la mancata ottemperanza, da parte delle società
appaltanti, appaltatrici e subappaltatrici protagoniste del "cambio
appalto", alle disposizioni previste dal CCNL di settore, da applicarsi
obbligatoriamente.
Sulla scorta delle
suddette indicazioni della Prefettura, le due cooperative manifestavano la
possibilità di assumere presso il polo di Trezzo n.60 lavoratori entro il
successivo mese di Luglio 2014, ma tale proposta, escludendo quasi n.100
lavoratori non poteva essere in alcun modo ricevibile, ne tanto meno
accettabile...
APPALTO IRREGOLARE
L'apparato logistico, come gestito dalle cooperative Logicservice e
Progress nei poli di Capriate e Vignate, poi trasferito dall'appaltante LDD (in
precedenza Lombardini S.p.a.) in un unico polo a Trezzo sull'Adda, nel suo
complesso articolarsi, configura da parte dell'appaltante un'ipotesi di appalto
irregolare di servizi, stante l'assoluta mancanza dei requisiti necessari per
potersi qualificare come tale il rapporto instauratosi tra la committenza e la
filiera delle cooperative che avrebbero gestito il servizio di logistica.
dalle modalità di fornitura del servizio, emerge in modo inequivocabile che
unico soggetto ad assumere il rischio di impresa ed a detenere il controllo
assoluto e la direzione del personale interposto tramite le cooperative è in
realtà LDD e, prima di lei Lombardini;
Dal che la richiesta di declaratoria di nullità e/o inefficacia degli
appalti oggetto di causa, la illegittimità dell'estromissione dei lavoratori
ricorrenti dal posto di lavoro e la loro reimmissione in servizio alle
dipendenze di LDD S.p.a. presso il polologistico di Trezzo sull'Adda oltre al
risarcimento del danno per la mancata corresponsione delle mensilità
dall'illegittima interruzione del rapporto all'effettiva reimmissione in
servizio.
L’art. 29 D. Lgs 276/2003 precisa che, oltre all’organizzazione, vi debba
essere, da parte dell’appaltatore, l’assunzione del rischio d’impresa,
totalmente assente nel caso di specie tanto in capo alla cooperativa Logic
Service quanto alla Progress, a Flexilog e a B&M, posto che nessuna di esse
ha mai avuto il benché minimo controllo nella gestione del servizio stesso, fornendo
esclusivamente la manodopera necessaria.
La c.d. “legge Biagi” (D.Lgs.. 276/2003), se da un lato ha
definitivamente eliminato la presunzione contenuta nella L. 1369/1960, secondo
la quale l’appalto era considerato senz’altro illecito nel caso in cui l’appaltatore
impiegasse capitali, macchinari e attrezzature fornite dall’appaltante,
dall’altro ha però evidenziato che l’organizzazione di mezzi necessari debba,
in ogni caso, risultare dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto nonché nella già citata
assunzione del rischio di impresa. Ciò significa che l'appalto di servizi deve
necessariamente caratterizzarsi per la fornitura di un qualcosa in più, che non
può consistere nella semplice direzione dei lavori (ridotta nel caso di specie
a mera sorveglianza).
La Committente, invece, eterodirige in via esclusiva a mezzo del sistema
informatico, ogni singola fase del ciclo produttivo del servizio appaltato.
I lavoratori dell’Appaltatore non devono infatti prendere ordini da
soggetti diversi dall’Appaltatore, non sono soggetti al potere direttivo e di
controllo del Committente o di un suo dipendente, e non possono quindi essere
allontanati né sanzionati dal Committente.
Il Committente non può cioè sostituirsi all’Appaltatore riducendolo a mera
entità di trasmissione delle proprie direttive e, per tale ragione, non può, ad
esempio, decidere volta per volta il numero di lavoratori da utilizzare.
Le società cooperative resistenti Logic Service e Progress, oltre a non
possedere minimamente mezzi propri, non hanno mai svolto alcuna attività di
organizzazione e/o di direzione dei lavoratori coinvolti nell’appalto, né
tantomeno che le stesse si siano poste come espressione di un vero
imprenditore, che utilizzi in piena autonomia un preciso e identificabile
patrimonio di conoscenze, esperienze, professionalità del quale il committente
sia privo, in modo tale da garantire la genuinità del servizio appaltato.
In tutta evidenza risulta che le cooperative Logica Service e Progress non
si sono mai assunte alcun rischio d’impresa, ma sono sempre state ai margini
del rapporto di lavoro tra LDD ed i ricorrenti, occupandosi unicamente delle
attività amministrative formali di assunzione di compilazione della busta paga
edi materiale corresponsione dello stipendio, riducendo i preposti al mero
ruolo di sorveglianti equiparabili ad un servizio di vigilanza, privo di
qualsivoglia capacità organizzativa.
Tutta l’attività lavorativa è stata interamente veicolata e gestita da LDD,
inserita nel processo produttivo della stessa e dalla stessa organizzata con
modalità e tempistiche dettate esclusivamente nel proprio interesse, per il
tramite dei propri dipendenti e soprattutto grazie al sistema informatico di
gestione degli ordini e della loro organizzazione logistica, sistema di
proprietà della committente, che di fatto è la vera fonte ed espressione del
potere direttivo ed organizzativo di LDD, esercitato in via diretta sui soci
delle lavoratori delle cooperative, alle quali è sottratto ogni tipo di rischio
d'impresa.
Alla luce di tali osservazioni appare evidente che i ricorrenti, di fatto,
pur formalmente assunti dalle Cooperative Logicservice e Progress, abbiano
avuto un rapporto lavorativo solo ed esclusivamente con Lombardini prima ed LDD
poi, avendo l'utilizzo delle cooperative in tale fase del ciclo produttivo
dell'appaltante il solo fine di far ricadere in capo all'appaltatore solo il
rischio relativo alle vicende dei rapporti di lavoro.
SULL'ILLEGITTIMA MANCATA APPLICAZIONE DEL CCNL TRASPORTI MERCI E LOGISTICA
DA PARTE DELLA B&M SRL
Omettendo di applicare il CCNL Logistica, B&M ha di fatto sottratto ai
ricorrenti ad una delle poche forme di tutela che la contrattazione collettiva
prevede nei cambi appalto. Ciò poiché il suddetto CCNL, a differenza della
stragrande maggioranza degli altri, risulta molto più specifico ed oneroso per
il datore di lavoro, tenuto a rispettare specifici obblighi e clausole (c.d.
Clausola di salvaguardia) nel momento della successione nel conferimento di
appalti.
La mancata applicazione del CCNL Logistica, ed in particolare degli artt.
42 e 42 bis che disciplinano il cambio di appalto, rendono illeciti e/o nulli
e/o annullabili i contratti di subappalto stipulati tra la B&M e le
cooperative Santa Chiara e MB dato che queste ultime applicano un contratto
collettivo diverso, ossia il CCNL del Commercio
L’utilizzo del CCNL della Logistica nell'ambito dei cambi appalto e la
scelta di appaltatori che lo applichino è ritenuto dal testo normativo dello
stesso un elemento indispensabile ed imprescindibile senza il quale, “in
caso di applicazione di un CCNL diverso dal presente Contratto le aziende
interromperanno i rapporti con detti appaltatori (subappaltatori) garantendo
l’occupazione ai lavoratori presso altre imprese appaltatrici che offrano
garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori”.
Violazione del diritto di preferenza nell’assunzione. D'altro canto
l’inadempimento all'applicazione del CCNL Logistica ha comportato quale ulteriore
conseguenza la perdita del diritto di preferenza dei ricorrenti
nell’assunzione.
(Tutto questo) risulta far parte di un unico e premeditato progetto
imprenditoriale che prevedeva in un primo momento l’acquisto del ramo di
azienda dalla Lombardini, ed in seguito il conferimento, tramite la B&M
srl, dei servizi di logistica alle cooperative Santa Chiara e MB, le quali si
sarebbero servite dei propri soci assunti appositamente, escludendo quelli di
Progress e Logicaservice.
Sul punto si osserva, infatti, che entrambe le cooperative hanno sede
legale in Campania, regione di provenienza anche della nuova committenza, e che
non si spiega, diversamente, l’utilizzo di due cooperative territorialmente
così lontane dal luogo di lavoro.
Su questo ulteriore elemento si ricorda che i primi soci della Santa
Chiara, costituita nel luglio del 2012 e rimasta inattiva, sono stati assunti
dal novembre del 2013, dopo l’acquisizione da parte di LDD del ramo d’azienda
da Lombardini, e che quelli della MB, costituita nel dicembre 2013, sono stati
assunti dal 16/01/2014, ossia pochi giorni prima della stipula del contratto di
subappalto (27/01/2014).
Risulta inoltre che i soci lavoratori assunti provengano tutti dalla
Campania ed anche tale elemento risulta di difficile comprensione. I lavoratori
che operano nel settore, infatti, percepiscono retribuzioni che difficilmente
consentono agli stessi di sostenere i costi per soggiornare così lontani da
casa, se non rendendo vano il guadagno percepito.
In realtà infatti risulta che i soci delle due cooperative pian piano
stiano rientrando nelle rispettive provincie di residenza venendo sostituiti da
nuovi soci tra i quali diversi ex dipendenti Progress e Logicservice che hanno
rinunciato a far valere i propri diritti avanti alle competenti sedi
giudiziarie ed accettato dei contratti a termine con azzeramento dei livelli di
inquadramento e di anzianità.
L’insieme di tutti questi elementi fa presumere, con un buon grado di
veridicità,che le parti fossero già in accordo rispetto a quanto poi si è
verificato, ossia che vi fosse un unico progetto comune tale da estromettere,
così come è successo, i ricorrenti già presenti nei magazzini di Capriate e di
Vignate, iscritti ai sindacati di base e poco graditi per la loro attività alla
nuova committenza.
CONCLUSIONI
1) accertare e dichiarare l’esistenza di un appalto irregolare di
manodopera e/o di somministrazione irregolare di manodopera tra la LDD SpA,
società appaltante (e/o utilizzatrice) e le cooperative Progress e Logicservice
appaltatrice (e/o somministratrice) e per gli effetti accertare e dichiarare
che tra gli stessi e la resistente LDD è intercorso un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato,
2) ordinare alla LDD Spa di reimettere nel posto di lavoro precedentemente occupato,
ovvero in servizio, i ricorrenti affidando loro mansioni equivalenti a quelle
precedentemente svolte, e condannare la stessa LDD, a risarcirgli il danno
subito pari alle retribuzioni mensili non percepite dalla data dell'illegittima
estromissione e/o sospensione...".
Nessun commento:
Posta un commento