sabato 2 agosto 2014

1 agosto: OGGI PRESENTAZIONE DELL'ESPOSTO SULLA LOGISTICA DELLO SLAI COBAS SC DI BERGAMO: TUTTA LA "NORMALE" ILLEGALITA' DELLA LOGISTICA

Questa mattina una delegazione dei 160 lavoratori delle cooperative di facchinaggio organizzati con lo Slai Cobas per il sindacato di classe, presenterà al Tribunale di Bergamo il ricorso per rivendicare il posto di lavoro, ingiustamente scippato grazie al meccanismo dei cambi appalto, subappalto nei magazzini della logistica, che nel nostro paese non prevedono una clausola di salvaguardia per tutti i lavoratori.
Riportiamo stralci del lungo esposto/ricorso perchè descrive in modo esemplare quello che avviene "normalmente" nella Logistica contro i lavoratori: catena infinita di cambi appalti-subappalti irregolari che comporta perdita di lavoro, o perdita di diritti acquisiti; finti appalti per potere, da parte della ditta principale, liberarsi di lavoratori quando e come vuole; mancata applicazione dei contratti; e soprattutto, nello specifico, licenziare i lavoratori iscritti al sindacato di base Slai cobas sc per liberarsi di chi lotta per i diritti e quindi poter ricattare, imporre condizioni capestro agli altri lavoratori.
DALL'ESPOSTO/RICORSO
"... Nel corso dell'anno 2012, Logicservice Società Cooperativa con sede in Dalmine, e Progress Società Cooperativa con sede in Bergamo, in forza di due contratti d'appalto aventi scadenza al 31/10/2013 e al 31/12/2013, prendevano in carico la gestione dei servizi di logistica consistenti nell'handling, nello stoccaggio, nella movimentazione e nella preparazione di ordini, da eseguirsi presso i poli di smistamento merci di Vignate e Capriate San Gervasio, di proprietà del Gruppo Lombardini, cui dal settembre 2013, è subentrata in forza di cessione di azienda LDD S.p.a.
L'attività lavorativa dei ricorrenti era ed è interamente organizzata, gestita e coordinata, in via esclusiva tramite il sistema informatico di proprietà di LDD, il quale ne cura la manutenzione, l'utilizzo e lo sviluppo al fine di dettare i tempi dell'intero ciclo produttivo.
Prima di Progress, presso il polo di Capriate San Gervasio, operavano in regime di appalto per conto di Lombardini, cui è subentrata LDD, le cooperative Orobica (nel 2005), Tec (nel 2006), Tim (nel 2007 e 2008), e Movin (dal 2009 al 2012), mentre prima di Logicservice presso il polo di Vignate operavano, sempre in regime d'appalto, le cooperative Comin (dal 200 al 2002), Coop Ser (nel 2003), New Coop (dal 2004 al 2009) e L R (dal 2010 1l 2012);
I ricorrenti soci-dipendenti delle due cooperative Progress e Logicservice, precedentemente in carico alle summenzionate cooperative succedutesi nei cambi appalto, erano adibiti sia allo scarico delle merci, sia alla preparazione degli ordini, sia alla collocazione dei bancali pronti presso le porte d'uscita, e nel corso degli anni hanno sempre operato allo stesso modo;

Tutti operavano di concerto alla gestione e alla composizione degli ordini provenienti dai vari punti vendita di LDD, sulla base di precise tempistiche ed istruzioni fornite in via informatica da LDD e attivabili con un codice personalizzato che veniva assegnato e comunicato a ciascun socio lavoratore.

IL CAMBIO APPALTO:
Durante il mese di giugno dello scorso anno 2013, il Gruppo Lombardini, cedeva a LDD -proprietaria dei negozi ad insegna LD Market - e da Ottobre 2013 parte del gruppo Lillo S.p.a., a sua volta proprietaria dell'insegna MD Discount - la gestione dei summenzionati poli di smistamento merci.
Nell'ambito dell'operazione di cessione da Lombardini ad LDD, veniva vagamente prospettata ai lavoratori delle cooperative Logicservice e Progress la probabile chiusura dei poli di smistamento di Vignate e Capriate San Gervasio, con contestuale apertura di un nuovo ed unico centro di smistamento con sede in Trezzo sull'Adda, ove gli stessi, a detta dei vertici di Progress e di Logic Service, avrebbero dovuto essere trasferiti, in massa.
In realtà i lavoratori dei due poli iscritti allo SLAI Cobas, già nel corso delle trattative prodromiche alla cessione de qua, per il tramite dell'organizzazione sindacale di appartenenza, avevano richiesto in diverse occasioni, a tutti i soggetti coinvolti nell'operazione di trasferimento, di avere conferme in merito allo spostamento delle attività logistiche presso il nuovo polo di Trezzo sull’Adda, oltre a rassicurazioni in merito al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti;
Il 23/04/2013, vista l’insistenza da parte del sindacato, preoccupato per il futuro dei lavoratori, veniva organizzata a Dalmine, una riunione tra i rappresentanti di SLAI Cobas, la subappaltante B&M S.r.l. (anche in rappresentanza di Progress), e Flexilog S.r.l., nel corso del quale emergeva la conferma del fatto che l’attività logistica in essere presso il polo di Capriate sarebbe stata spostata a Trezzo sull‘Adda, ma che non vi era alcun tipo di garanzia circa l'integrale trasferimento dei lavoratori della cooperativa Progress
Nei mesi successivi si intensificavano le comunicazioni e le richieste di chiarimenti da parte del sindacato, finché in data 26/09/2013, lo SLAI Cobas inviava a tutti i soggetti coinvolti nell'operazione una formale richiesta affinché venisse istituito un tavolo di trattative volte a monitorare e a gestire un cambio appalto che di fatto avrebbe coinvolto più di 150 lavoratori

Nelle more la subentrante LDD, provvedeva a prorogare di ulteriori due mesi la validità dei contratti di appalto stipulati dalle due cooperative Progress e Logicservice con il Gruppo Lombardini, senza tuttavia fornire ai lavoratori, né alle organizzazioni sindacali rappresentanti gli stessi, ivi compreso lo SLAI Cobas, alcuna garanzia né certezza rispetto alle prospettive future di impiego dei lavoratori occupati presso i poli di Vignate e Capriate, ormai in via di chiusura stante il trasferimento dell'attività nell'unico polo di Trezzo;
Stante il perdurare dello stato di incertezza, ed il profilarsi di un doppio c.d. "cambio appalto", con la conseguente incognita e minaccia della possibile perdita del posto di lavoro, i lavoratori aderenti al sindacato SLAI Cobas, in data 22/01/2014, davano corso ad un "blocco" dell'attività presso il polo logisticodi Vignate.
Tale azione veniva assunta come pretesto da LDD per formalizzare l'immediato recesso dall'appalto a Logicservice presso il medesimo polo;
Contestualmente, presso il polo di smistamento di Trezzo sull'Adda, ove si andavano concentrando tutte le attività in via di dismissione a Capriate e Vignate, LDD concedeva in appalto a B&M la gestione dei servizi logistici, che a sua volta la stessa B&M concedeva in subappalto a due cooperative: la Cooperativa Santa Chiara con sede ad Aversa e la M.B. Società Cooperativa con sede a Trentola Ducenta;
Queste ultime a mezzo del proprio personale, quasi interamente assunto appositamente agli inizi del mese di gennaio 2014, subentravano nell'attività lavorativa precedentemente svolta dai dipendenti di Logic Srevice e Progress trasferitasi da Vignate e Capriate a Trezzo
A seguito dell'intervento delle forze dell'ordine in relazione alle summenzionate agitazioni, veniva fissato un incontro tra lo Slai cobas ed i vertici aziendali presso la Prefettura di Milano, dove il Vice capo di Gabinetto sollecitava LDD ad intervenire presso B&M affinché la stessa garantisse il rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL di settore (Trasporto Merci e Logistica), in funzione di garantire la tutela dei posti di lavoro spettanti a coloro i quali avevano sino ad allora prestato la propria opera presso i poli di Vignate e Capriate vedendosi di fatto estromessi in conseguenza del trasferimento dell'attività a Trezzo sull'Adda e del cambio appalto conseguente. Nel successivo incontro del 13/02/2014, la B&M e la LDD confermavano che a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto di gestione dei servizi di logistica avuti da LDD, M &B aveva appaltato gli stessi alle Cooperative M.B. e S. Chiara, le quali occupavano circa 130 lavoratori, di cui una parte provenienti dal Sud, cosicché il polo di Trezzo non necessitava di ulteriori assunzioni.
Preso atto della situazione il Prefetto proponeva ad LDD e B&M di farsi carico della redazione di un programma di assorbimento dei lavoratori precedentemente in capo alle cooperative Progress e Logic Service; i rappresentanti sindacali di SLAI Cobas, eccepivano l'assoluta carenza di garanzie di inserimento immediato dei lavoratori e la mancata ottemperanza, da parte delle società appaltanti, appaltatrici e subappaltatrici protagoniste del "cambio appalto", alle disposizioni previste dal CCNL di settore, da applicarsi obbligatoriamente.
Sulla scorta delle suddette indicazioni della Prefettura, le due cooperative manifestavano la possibilità di assumere presso il polo di Trezzo n.60 lavoratori entro il successivo mese di Luglio 2014, ma tale proposta, escludendo quasi n.100 lavoratori non poteva essere in alcun modo ricevibile, ne tanto meno accettabile...
APPALTO IRREGOLARE
L'apparato logistico, come gestito dalle cooperative Logicservice e Progress nei poli di Capriate e Vignate, poi trasferito dall'appaltante LDD (in precedenza Lombardini S.p.a.) in un unico polo a Trezzo sull'Adda, nel suo complesso articolarsi, configura da parte dell'appaltante un'ipotesi di appalto irregolare di servizi, stante l'assoluta mancanza dei requisiti necessari per potersi qualificare come tale il rapporto instauratosi tra la committenza e la filiera delle cooperative che avrebbero gestito il servizio di logistica.
dalle modalità di fornitura del servizio, emerge in modo inequivocabile che unico soggetto ad assumere il rischio di impresa ed a detenere il controllo assoluto e la direzione del personale interposto tramite le cooperative è in realtà LDD e, prima di lei Lombardini;
Dal che la richiesta di declaratoria di nullità e/o inefficacia degli appalti oggetto di causa, la illegittimità dell'estromissione dei lavoratori ricorrenti dal posto di lavoro e la loro reimmissione in servizio alle dipendenze di LDD S.p.a. presso il polologistico di Trezzo sull'Adda oltre al risarcimento del danno per la mancata corresponsione delle mensilità dall'illegittima interruzione del rapporto all'effettiva reimmissione in servizio.
L’art. 29 D. Lgs 276/2003 precisa che, oltre all’organizzazione, vi debba essere, da parte dell’appaltatore, l’assunzione del rischio d’impresa, totalmente assente nel caso di specie tanto in capo alla cooperativa Logic Service quanto alla Progress, a Flexilog e a B&M, posto che nessuna di esse ha mai avuto il benché minimo controllo nella gestione del servizio stesso, fornendo esclusivamente la manodopera necessaria.
La c.d. “legge Biagi” (D.Lgs.. 276/2003), se da un lato ha definitivamente eliminato la presunzione contenuta nella L. 1369/1960, secondo la quale l’appalto era considerato senz’altro illecito nel caso in cui l’appaltatore impiegasse capitali, macchinari e attrezzature fornite dall’appaltante, dall’altro ha però evidenziato che l’organizzazione di mezzi necessari debba, in ogni caso, risultare dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto nonché nella già citata assunzione del rischio di impresa. Ciò significa che l'appalto di servizi deve necessariamente caratterizzarsi per la fornitura di un qualcosa in più, che non può consistere nella semplice direzione dei lavori (ridotta nel caso di specie a mera sorveglianza).
La Committente, invece, eterodirige in via esclusiva a mezzo del sistema informatico, ogni singola fase del ciclo produttivo del servizio appaltato.
I lavoratori dell’Appaltatore non devono infatti prendere ordini da soggetti diversi dall’Appaltatore, non sono soggetti al potere direttivo e di controllo del Committente o di un suo dipendente, e non possono quindi essere allontanati né sanzionati dal Committente.
Il Committente non può cioè sostituirsi all’Appaltatore riducendolo a mera entità di trasmissione delle proprie direttive e, per tale ragione, non può, ad esempio, decidere volta per volta il numero di lavoratori da utilizzare.

Le società cooperative resistenti Logic Service e Progress, oltre a non possedere minimamente mezzi propri, non hanno mai svolto alcuna attività di organizzazione e/o di direzione dei lavoratori coinvolti nell’appalto, né tantomeno che le stesse si siano poste come espressione di un vero imprenditore, che utilizzi in piena autonomia un preciso e identificabile patrimonio di conoscenze, esperienze, professionalità del quale il committente sia privo, in modo tale da garantire la genuinità del servizio appaltato.
In tutta evidenza risulta che le cooperative Logica Service e Progress non si sono mai assunte alcun rischio d’impresa, ma sono sempre state ai margini del rapporto di lavoro tra LDD ed i ricorrenti, occupandosi unicamente delle attività amministrative formali di assunzione di compilazione della busta paga edi materiale corresponsione dello stipendio, riducendo i preposti al mero ruolo di sorveglianti equiparabili ad un servizio di vigilanza, privo di qualsivoglia capacità organizzativa.
Tutta l’attività lavorativa è stata interamente veicolata e gestita da LDD, inserita nel processo produttivo della stessa e dalla stessa organizzata con modalità e tempistiche dettate esclusivamente nel proprio interesse, per il tramite dei propri dipendenti e soprattutto grazie al sistema informatico di gestione degli ordini e della loro organizzazione logistica, sistema di proprietà della committente, che di fatto è la vera fonte ed espressione del potere direttivo ed organizzativo di LDD, esercitato in via diretta sui soci delle lavoratori delle cooperative, alle quali è sottratto ogni tipo di rischio d'impresa.

Alla luce di tali osservazioni appare evidente che i ricorrenti, di fatto, pur formalmente assunti dalle Cooperative Logicservice e Progress, abbiano avuto un rapporto lavorativo solo ed esclusivamente con Lombardini prima ed LDD poi, avendo l'utilizzo delle cooperative in tale fase del ciclo produttivo dell'appaltante il solo fine di far ricadere in capo all'appaltatore solo il rischio relativo alle vicende dei rapporti di lavoro.

SULL'ILLEGITTIMA MANCATA APPLICAZIONE DEL CCNL TRASPORTI MERCI E LOGISTICA DA PARTE DELLA B&M SRL
Omettendo di applicare il CCNL Logistica, B&M ha di fatto sottratto ai ricorrenti ad una delle poche forme di tutela che la contrattazione collettiva prevede nei cambi appalto. Ciò poiché il suddetto CCNL, a differenza della stragrande maggioranza degli altri, risulta molto più specifico ed oneroso per il datore di lavoro, tenuto a rispettare specifici obblighi e clausole (c.d. Clausola di salvaguardia) nel momento della successione nel conferimento di appalti.
La mancata applicazione del CCNL Logistica, ed in particolare degli artt. 42 e 42 bis che disciplinano il cambio di appalto, rendono illeciti e/o nulli e/o annullabili i contratti di subappalto stipulati tra la B&M e le cooperative Santa Chiara e MB dato che queste ultime applicano un contratto collettivo diverso, ossia il CCNL del Commercio
L’utilizzo del CCNL della Logistica nell'ambito dei cambi appalto e la scelta di appaltatori che lo applichino è ritenuto dal testo normativo dello stesso un elemento indispensabile ed imprescindibile senza il quale, “in caso di applicazione di un CCNL diverso dal presente Contratto le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori (subappaltatori) garantendo l’occupazione ai lavoratori presso altre imprese appaltatrici che offrano garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori”.
Violazione del diritto di preferenza nell’assunzione. D'altro canto l’inadempimento all'applicazione del CCNL Logistica ha comportato quale ulteriore conseguenza la perdita del diritto di preferenza dei ricorrenti nell’assunzione.

(Tutto questo) risulta far parte di un unico e premeditato progetto imprenditoriale che prevedeva in un primo momento l’acquisto del ramo di azienda dalla Lombardini, ed in seguito il conferimento, tramite la B&M srl, dei servizi di logistica alle cooperative Santa Chiara e MB, le quali si sarebbero servite dei propri soci assunti appositamente, escludendo quelli di Progress e Logicaservice.
Sul punto si osserva, infatti, che entrambe le cooperative hanno sede legale in Campania, regione di provenienza anche della nuova committenza, e che non si spiega, diversamente, l’utilizzo di due cooperative territorialmente così lontane dal luogo di lavoro.
Su questo ulteriore elemento si ricorda che i primi soci della Santa Chiara, costituita nel luglio del 2012 e rimasta inattiva, sono stati assunti dal novembre del 2013, dopo l’acquisizione da parte di LDD del ramo d’azienda da Lombardini, e che quelli della MB, costituita nel dicembre 2013, sono stati assunti dal 16/01/2014, ossia pochi giorni prima della stipula del contratto di subappalto (27/01/2014).
Risulta inoltre che i soci lavoratori assunti provengano tutti dalla Campania ed anche tale elemento risulta di difficile comprensione. I lavoratori che operano nel settore, infatti, percepiscono retribuzioni che difficilmente consentono agli stessi di sostenere i costi per soggiornare così lontani da casa, se non rendendo vano il guadagno percepito.
In realtà infatti risulta che i soci delle due cooperative pian piano stiano rientrando nelle rispettive provincie di residenza venendo sostituiti da nuovi soci tra i quali diversi ex dipendenti Progress e Logicservice che hanno rinunciato a far valere i propri diritti avanti alle competenti sedi giudiziarie ed accettato dei contratti a termine con azzeramento dei livelli di inquadramento e di anzianità.
L’insieme di tutti questi elementi fa presumere, con un buon grado di veridicità,che le parti fossero già in accordo rispetto a quanto poi si è verificato, ossia che vi fosse un unico progetto comune tale da estromettere, così come è successo, i ricorrenti già presenti nei magazzini di Capriate e di Vignate, iscritti ai sindacati di base e poco graditi per la loro attività alla nuova committenza.

CONCLUSIONI

1) accertare e dichiarare l’esistenza di un appalto irregolare di manodopera e/o di somministrazione irregolare di manodopera tra la LDD SpA, società appaltante (e/o utilizzatrice) e le cooperative Progress e Logicservice appaltatrice (e/o somministratrice) e per gli effetti accertare e dichiarare che tra gli stessi e la resistente LDD è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
2) ordinare alla LDD Spa di reimettere nel posto di lavoro precedentemente occupato, ovvero in servizio, i ricorrenti affidando loro mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte, e condannare la stessa LDD, a risarcirgli il danno subito pari alle retribuzioni mensili non percepite dalla data dell'illegittima estromissione e/o sospensione...".

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