mercoledì 10 giugno 2015

10 giugno - La necessità della Info/Formazione su Salute e Sicurezza sul lavoro



Corso di informazione sulla sicurezza sul lavoro - 4° parte
25. Segnaletica di sicurezza
I lavoratori hanno il diritto di essere informati dei rischi presenti sul luogo di lavoro mediante segnali o avvertimento che indichino chiaramente il tipo di pericolo e gli obblighi e i divieti relativi.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di utilizzare cartelli segnaletici (di pericolo, divieto, obbligo, salvataggio, attrezzature antincendio) rispondenti per forma, colore, dimensioni a specifiche norme tecniche.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di segnalare secondo specifiche norme tecniche le tubazioni e i contenitori, le vie di circolazione ed eventuali ostacoli.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare, se necessario, sistemi di avvertimento mediante segnali luminosi, acustici, verbali, gestuali, definiti da specifiche norme tecniche.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare in maniera dettagliata i lavoratori sul significato di ciascun segnale o avvertimento.

26. Movimentazione manuale dei carichi

I lavoratori hanno il diritto di essere tutelati dai rischi per la salute derivante dalla movimentazione manuale di carichi.
Attività di movimentazione dei carichi troppo impegnative per l’organismo possono provocare nel tempo malattie (ernia del disco, lombalgia, infiammazione delle braccia, tunnel carpale).
Tale tutela si applica alle attività di sollevamento di carichi pesanti, alle attività di traino e spinta di oggetti, alla movimentazione continua delle braccia.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici, per ogni singolo lavoratore, se la movimentazione manuale di carichi comporta rischi per la salute.
In caso affermativo, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare misure tecniche e organizzative per ridurre il fattore di rischio da movimentazione manuale dei carichi.
I lavoratori esposti a rischio da movimentazione manuale dei carichi devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti a rischio da movimentazione manuale dei carichi devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

27. Utilizzo di videoterminali
I lavoratori hanno il diritto di essere tutelati dai rischi per la salute derivante dall’utilizzo di videoterminali.
Le postazioni di lavoro con videoterminali devono essere realizzate secondo precise norme tecniche per quanto riguarda le dimensioni del piano di lavoro, la caratteristiche della sedia, l’illuminazione, l’areazione.
I lavoratori che utilizzano il videoterminale per più di venti ore alla settimana hanno diritto a pause nella loro attività e devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori che utilizzano il videoterminale per più di venti ore alla settimana devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

28. Microclima
I lavoratori hanno il diritto di lavorare in condizioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventilazione) confortevoli e che non comportino stress termico caldo o freddo.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire negli ambienti di lavoro condizioni microclimatiche confortevoli e assenza di stress termico, secondo quanto definito da specifiche norme tecniche.
Solo se non è tecnicamente possibile garantire condizioni microclimatiche accettabili, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori idonei DPI.

29. Radiazioni ottiche naturali (luce solare diretta)
I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dalle radiazioni ottiche naturali (luce solare diretta).
La luce solare diretta, se particolarmente intensa e per periodi prolungati di esposizione, può provocare malattie alla pelle (scottature, tumori cutanei).
Il datore di lavoro deve fornire adeguati sistemi di protezione collettiva contro la luce diretta del sole e, solo se ciò non è tecnicamente possibile, fornire mezzi di protezioni individuali, comprese creme di protezione.

30. Radiazioni ionizzanti
I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dalle radiazioni ionizzanti presenti negli ambienti di lavoro in cui operano o prodotti dalle loro attività lavorative.
Le radiazioni ionizzanti derivano da sostanze radioattive naturali o artificiali, dall’utilizzo di macchine per raggi x, dal lavoro sotterraneo.
Esposizione significative a radiazioni ionizzanti possono provocare nel tempo malattie a tutto l’organismo (tumori, sterilità, alterazione genetiche, malattie trasmesse ai figli).
Ogni attività che comporta significative esposizioni a radiazioni ionizzanti deve essere comunicata e autorizzata dalle autorità competenti.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e mediante misure strumentali, per ogni singolo lavoratore, il livello medio giornaliero di esposizione a radiazioni ionizzanti.
Se tale livello supera i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione tecniche e organizzative per ridurre i livelli di radiazioni ionizzanti a cui sono esposti i lavoratori.
I lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

31. Rumore
I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dal rumore presente negli ambienti di lavoro in cui operano o prodotto dalle loro attività lavorative.
Infatti livelli elevati di rumore possono provocare nel tempo malattie agli organi uditivi (sordità, vertigini).
Inoltre livelli elevati di rumore possono rendere impossibile avvertire i segnali di avvertimento e di emergenza.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, secondo precisi criteri tecnici e, se necessario, mediante misure strumentali, per ogni singolo lavoratore, il livello medio giornaliero di rumore.
Se tale livello supera i limiti di legge, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione tecniche per ridurre i livelli di rumore alla fonte.
Se necessario deve poi adottare misure di protezione collettiva dei lavoratori (insonorizzazioni) per ridurre i livelli di rumore a cui sono esposti e solo se ciò non è tecnicamente possibile, fornire DPI (cuffie, tappi).
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare che i DPI adottati siano efficaci e che non comportino un isolamento eccessivo con impossibilità di avvertire i segnali di avvertimento e di emergenza.
I lavoratori esposti a livelli di rumore elevati devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per ridurre tali rischi.
I lavoratori esposti a livelli di rumore elevati devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.

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