Confermando un approccio interpretativo consolidato,
la Corte d'Appello di Milano – con sentenza n. 536 del 21 luglio 2014 – si è
espressa in maniera positiva sulla legittimità dello sciopero, al di là dalle
modalità con cui viene posto in essere, e al di là della durata più o meno
estesa (a patto, naturalmente, che sia finalizzato a tutelare un interesse
collettivo dei lavoratori). Dunque, viene considerato illegittimo il
licenziamento per giusta causa di un lavoratore in sciopero per assenza
ingiustificata dello stesso del luogo di lavoro.
Ecco le
motivazioni della sentenza.
Nella fattispecie esaminata dai giudici milanesi, il
lavoratore era stato licenziato mentre era in sciopero: il lavoratore aveva
infatti aderito a un'iniziativa di astensione dal lavoro indetta da
un'organizzazione sindacale a seguito della cessazione di attività all'interno
di un punto vendita della società. Il datore di lavoro aveva espressamente
domandato al lavoratore di indicare la località in cui avrebbe voluto essere
trasferito, scegliendola tra quelle indicate. Il lavoratore non aveva tuttavia
espresso alcuna preferenza sulla sede di destinazione, e la società gli
comunicava dunque il trasferimento su propria decisione, invitandolo altresì a
riprendere il servizio, e contestando contestualmente l'illegittimità dello
sciopero. Dopo un periodo di malattia e dopo un ulteriore periodo di ferie, il
lavoratore comunicava l'intenzione di riprendere l'astensione dal lavoro per
sciopero. Veniva dunque licenziato per assenza ingiustificata dal proprio posto
di lavoro e per insubordinazione reiterata.
Tuttavia, già il tribunale di Milano dichiarava
l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, riconoscendo dunque al
lavoratore il risarcimento del danno, come determinato nella misura della
retribuzione dal giorno del licenziamento sino alla data di cessazione dello sciopero.
La Corte ha supportato la stessa decisione del tribunale, sostenendo che non
può essere attribuita rilevanza al fatto che lo sciopero fosse stato proclamato
ad oltranza per un ampio lasso di tempo, con conseguenti problemi di natura
organizzativa e produttiva alla società. La Corte non ha infine ravvisato
alcuna insubordinazione da parte del lavoratore, sostenendo che l'astensione
dal lavoro presso la nuova sede era conseguente alla scelta di esercitare il
legittimo esercizio di sciopero.
Da Bianco
lavoro blog magazine
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