Corso di informazione sulla sicurezza sul lavoro - 3°
parte
Continua il corso di base rivolto a tutti i lavoratori
e agli RLS, a cura della Rete nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro
e sui territori.
E' un corso curato da
Marco Spezia
INGEGNERE E TECNICO DELLA SICUREZZA
16. Gestione dei contratti di appalto
I lavoratori di più ditte che, a seguito di contratto
di appalto, lavorano contemporaneamente nello stesso luogo hanno il diritto di
essere tutelati anche dai rischi presenti in luoghi di lavoro a loro
sconosciuti e/o che derivano dall’interferenze tra le varie ditte. Il datore di
lavoro committente deve verificare l’idoneità alla gestione della salute e
della sicurezza delle ditte appaltate e deve segnalare alle ditte appaltate i
rischi dell’ambiente di lavoro in cui si svolge l’appalto e le misure di
sicurezza adottate, comprese quelle per l’emergenza. Il datori di lavoro
committente e appaltato devono cooperare per eliminare o ridurre i rischi
dovuti alle interferenze tra le diverse ditte. A tale proposito il datore di
lavoro committente deve elaborare uno specifico documento di valutazione dei
rischio (DUVRI) che contenga le misure di prevenzione e protezione per
eliminare o ridurre i rischi da interferenze.
17. Luoghi di lavoro
I lavoratori hanno il diritto di lavorare in ambienti
che non compromettano la loro salute. I lavoratori hanno diritto a luoghi di
lavoro ventilati, ben illuminati, protetti dalle intemperie, con servizi
igienici e spogliatoi, con adeguato spazio e altezza, con adeguate vie di
transito e di fuga in caso di emergenza. In caso di lavorazioni insudicianti o
che comportino l’utilizzo di prodotti chimici o di agenti biologici, gli spogliatoi
e i servizi igienici devono essere tali da garantire misure di igiene adeguati
alle lavorazioni eseguite. I luoghi di lavoro devono essere regolarmente
sottoposti a manutenzione e pulizia.
18. Macchine e attrezzature
I lavoratori hanno il diritto di utilizzare solo
macchine e attrezzature “a norma”. Per macchine e attrezzature “a norma” si
intendono quello marcate CE, cioè costruite secondo precise norme tecniche e
sottoposte a controllo da parte dei fabbricanti o da Organismi privati di
controllo. Per le macchine più vecchie (prodotte prima del 1996) il datore di
lavoro deve applicare tutte le misure di sicurezza per adeguarle a quanto
definito da norme tecniche. Il datore di lavoro deve eseguire sulle macchine la
manutenzione necessaria a mantenerle in efficienza anche per quanto riguarda la
sicurezza. Su particolari categorie di macchine (gru, paranchi, cestelli
elevatori, apparecchi in pressione) devono essere eseguiti controlli specifici
sia da parte di tecnici qualificati dell’azienda, sia da parte di organismi di
controllo pubblici (ASL) o privati autorizzati dal Ministero del lavoro. I
lavoratori hanno il diritto di essere formati e addestrati su come utilizzare
le macchine, prima di cominciare a utilizzarle. L’addestramento è obbligatorio
per macchine che richiedono competenze specifiche e che comportano rischi
particolari.
19. Dispositivi di protezione individuali (DPI)
I lavoratori hanno il diritto di essere protetti
individualmente da DPI per i rischi specifici a cui sono sottoposti. Il datore
di lavoro deve fare utilizzare i DPI solo se non riesce a eliminare i rischi
alla fonte o a proteggere i lavoratori a livello collettivo. Il datore di
lavoro deve scegliere i DPI in funzione dei rischio, secondo precise norme
tecniche, curando anche l’ergonomia dei lavoratori e deve fornire ai lavoratori
le informazioni e la formazione per il loro utilizzo. Per alcuni DPI (cinture
di sicurezza, protettori dell’udito) è obbligatorio un addestramento specifico.
L’acquisto, la consegna e la manutenzione dei DPI sono a totale carico del
datore di lavoro. Se i DPI a seguito dell’utilizzo sono danneggiati o perdono
in generale le loro caratteristiche di protezione, il datore di lavoro li deve
immediatamente sostituire, sempre a suo totale carico. I DPI sono destinati a
uso personale. Se ciò non è possibile (lo stesso DPI viene assegnato a più
lavoratori) il datore di lavoro deve curare le condizioni igieniche perché ciò
sia possibile.
20. Impianti e apparecchiature elettrici
I lavoratori hanno il diritto di essere protetti dai
rischi derivanti da impianti e apparecchiature elettrici (elettrocuzione da
contatto diretto o indiretto, incendi, esplosioni). Il datore di lavoro deve
adottare tutte le misure di prevenzione e protezione affinché gli impianti
elettrici siano progettati, costruiti, tenuti in manutenzione e controllati
secondo specifiche norme tecniche.
21. Lavoro sotto tensione
E’ proibito eseguire lavori su impianti in tensione. Ciò
è possibile soltanto da parte di lavoratori esperti, adeguatamente formati,
seguendo specifiche procedure di lavoro e adottando tutte le cautele dettate da
specifiche norme tecniche.
22. Lavori in prossimità di conduttori in tensione
E’ proibito eseguire lavori in prossimità di
conduttori in tensione. Ciò è possibile soltanto da parte di lavoratori
esperti, adeguatamente formati, seguendo specifiche procedure di lavoro e
adottando tutte le cautele dettate da specifiche norme tecniche.
23. Cantieri temporanei e mobili
In caso di lavorazioni in cantieri i lavoratori hanno
il diritto di essere tutelati da specifiche misure di tutela verso i rischi
delle proprie attività e verso quelli derivanti da interferenze con i
lavoratori di altre ditte. Il committente ha l’obbligo di promuovere, mediante
misure organizzative e tecniche formalizzate (Piano di Sicurezza e
Coordinamento - PSC), il coordinamento tra le varie ditte coinvolte nel
cantiere al fine di eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza
di tutti i lavoratori presenti. I datori di lavori delle ditte appaltate hanno
l’obbligo di adottare, nello svolgimento delle proprie attività, le misure di
prevenzione e protezione definite, a partire da precise disposizioni di legge,
dal loro specifico Piano Operativo di Sicurezza (POS) e dal PSC generale di
coordinamento dell’intero cantiere.
24. Lavori in quota
Il lavoratori hanno il diritto di essere protetti in
misura adeguata nell’esecuzione di lavori in quota. Il datore di lavoro ha
l’obbligo di adottare misure di protezione contro le cadute dall’alto,
privilegiando quelle collettive (ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici)
rispetto a quelle individuali (imbragature, linee vita). Le misure di
protezione collettiva devono rispondere a precise norme tecniche e se
necessario essere progettate da tecnico abilitato e accompagnate da chiare
istruzioni per il montaggio e l’utilizzo. Anche le misure di protezione
individuale devono rispondere a precise norme tecniche. I lavoratori che
eseguono lavori in quota devono essere adeguatamente informati, formati e
addestrati sui rischi a cui sono esposti e su quali cautele adottare per
eliminare o ridurre tali rischi. I lavoratori che eseguono lavori in quota
devono poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria specifica.
(riprende lunedì 8 giugno)
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