Carta di soggiorno revocata a
chi perde il lavoro. Il giudice ferma le Questure
http://www.stranieriinitalia.it/
“Il permesso a tempo indeterminato può essere tolto
solo a chi è pericoloso, la mancanza di reddito non conta”. Un immigrato e
l’Anolf vincono ricorso al Tar di Milano
Roma – 6 luglio 2015 – Per anni hanno lavorato duro
rinnovando di volta in volta i loro permessi di soggiorno. Poi si sono
finalmente messi in tasca la carta di soggiorno (permesso Ue per
lungosoggiornati), il documento “a tempo indeterminato”
a cui aspirano tutti gli immigrati. Quando però, complice la crisi
economica, hanno perso il lavoro, la Questura ha revocato loro la carta di
soggiorno. Sostenendo che, senza un regolare contratto di lavoro, non
possono essere considerate “persone per bene”, degne di rimanere in
Italia. Come se a decidere di non lavorare, o di lavorare in nero, fossero i
lavoratori. È successo, soprattutto a Milano, a cittadini
stranieri che avevano chiesto un duplicato o un aggiornamento della loro carta
di soggiorno. La Questura ha preteso che dimostrassero di nuovo i requisiti
di reddito previsti per il primo rilascio e, in mancanza di assunzioni
regolari, contributi versati ecc, è arrivato il diniego. Potenzialmente
una strage, in tempi di crisi economica. Ora a fermare questa prassi è
finalmente arrivata la legge, fatta valere qualche giorno fa dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia. Il giudice ha dato ragione a un
cittadino srilankese, che dopo aver lavorato a lungo come custode non era
riuscito a trovare una nuova occupazione, e ha datotorto alla Questura,
che gli aveva revocato la carta di soggiorno perché non aveva un reddito
regolare. La mossa della Questura, ha spiegato il giudice, è illegittima.
Sia le norme europee (art. 8 della Direttiva 2003/109/CE), sia il Testo Unico
sull’immigrazione che le ha recepite (art. 9 del d.lgs. n. 286/98), prevedono
infatti che lo “status di soggiornante di lungo periodo è permanente” e può
essere revocato solo “ qualora lo straniero sia pericoloso per l’ordine
pubblico e la sicurezza dello Stato, e non invece a fronte della mera
mancanza di redditi”. L’immigrato srilankese può festeggiare, riavrà la
carta di soggiorno che si era conquistato sin dal 2005. E lo stesso potranno
pretendere quanti sono incappati in una simile ingiustizia. Soddisfatta anche
l’Anolf Cisl, che aveva sollevato il
caso chiedendo
anche l’intervento della commissione europea e che ha affiancato il
lavoratore nel ricorso al Tar insieme all’avvocato Silvia Balestro. “La
crisi ha colpito duro, soprattutto in determinati settori e soprattutto i
lavoratori stranieri. Togliere loro la carta di soggiorno solo perché
hanno perso il lavoro vuol dire far fare un enorme passo indietro al
processo di integrazione, per una situazione della quale non hanno colpa.
Come si può presupporre che chi non ha un lavoro regolare abbia scelto
scientemente di lavorare in nero o di evadere le tasse?” dice a
Stranieriinitalia.it, Maurizio Bove, presidente di Anolf Milano e
responsabile immigrazione della Cisl meneghinare. La prassi della Questura di
Milano, nota il sindacalista, estremizzava il legame tra lavoro e permesso
di soggiorno già previsto dalla legge, andando oltre la stessa legge con
una discrezionalità eccessiva e perdendo di vista l’importanza
dell’integrazione di chi vive da tanti anni in Italia. Del resto, una sentenza simile a questa aveva già bocciato la
Questura, che a quanto pare ultimamente ha iniziato a valutare con più
attenzione le singole situazioni. “Ora ci aspettiamo che la legge venga
applicata correttamente a Milano e nel resto d’Italia. Deve essere chiaro
che chi perde il lavoro non può perdere, per quel motivo, anche la carta di
soggiorno” conclude Bove. Se poi il ministero dell’Interno, aggiungiamo noi,
volesse chiarire il concetto a tutte le Questure, sarebbe un ulteriore
passo avanti.
Scarica la sentenza del
Tar di Milano
Stranieriinitalia.it
di seguito la sentenza del TAR
N. 01477/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01220/2015
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2015, proposto da:
xxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Balestro, presso il cui studio, in Milano, corso di Porta Romana, 6, è elettivamente domiciliato;
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2015, proposto da:
xxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Balestro, presso il cui studio, in Milano, corso di Porta Romana, 6, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede, in Milano,
Via Freguglia, 1, è domiciliato;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 13198/2014 Imm. del 3.12.2014 notificato il 26.3.2015
con cui è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo e conseguentemente rigettata l'istanza di aggiornamento presentata il
14.3.2014, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti,
consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno -
Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 la dott.ssa
Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di
Milano ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato in data 4.5.2005 ed ha conseguentemente rigettato l’istanza
di aggiornamento presentata il 14.3.2014;
- il provvedimento impugnato si fonda sulla mancata percezione di redditi
da parte del sig. Xxxxxxx, successivamente al rilascio, in suo favore, della
permesso di soggiorno;
- in particolare, secondo l’amministrazione resistente, “il riscontro della
mancanza di redditi da un così protratto e continuato lasso temporale rivela
come la sua integrazione socio lavorativa non si sia mai effettivamente
compiuta, integrazione richiesta” al titolare di un titolo di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, ciò che configurerebbe il presupposto per
l’esercizio del potere di revoca di cui all’art. 21 - quinquies della L. n.
241/90;
Ritenuto che:
- l’operato dell’Amministrazione sia illegittimo, in quanto contrastante
con quanto previsto dall’art. 8 della Direttiva 2003/109/CE, e dall’art. 9 del
d.lgs. n. 286/98 che ha recepito tale disposizione nell’ordinamento interno,
secondo i quali lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente,
potendo essere revocato nei casi previsti dal comma 4 del cit. art. 9, ossia
qualora lo straniero sia pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato, e non invece, come accaduto nel caso di specie, a fronte della mera
mancanza di redditi in capo al medesimo;
- l’art. 9 del d.lgs. n. 286/98 circoscrive espressamente la facoltà di
revoca della carta di soggiorno ai soli casi ivi indicati, non potendo pertanto
trovare applicazione la disciplina generale di cui all’art. 21 - quinquies
della l. n. 241/90, invece erroneamente invocata nel provvedimento impugnato
(cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, n. 120/2015; n. 115/2015; sez. I, n.
1353/2015, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, anche ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 74 cod.proc.amm.);
- in ragione delle suesposte considerazioni il ricorso debba essere
accolto;
- in considerazione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, le spese di causa possano essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015
con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Silvia Cattaneo, Primo Referendario,
Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
|
||
|
||
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento