venerdì 10 luglio 2015

10 luglio - Konw Your Rights: la controinformazione su Salute e Sicurezza



SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS!

NEWSLETTER N. 218 DEL 10/07/15


NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE


LE “FREQUENTLY ASKED QUESTIONS” DI SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS - N.2
1
REVISIONE GENERALE DELLE MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI
5
REGOLAMENTO CLP: LE NOVITA’ SU RISCHI CHIMICI E VALUTAZIONE DAL PRIMO GIUGNO
6
SULLA COLPA “IN ELIGENDO” E “IN VIGILANDO” PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
9
CAMPI ELETTROMAGNETICI: NORMATIVA ED EFFETTI SULL’UOMO
11
VADEMECUM PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO
14
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
15


LE “FREQUENTLY ASKED QUESTIONS” DI SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS - N.2


Nella mia attività di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, spesso sono chiamato, da lavoratori o associazioni sindacali di base, a svolgere delle vere e proprie “consulenze’“ (ovviamente del tutto gratuite) di ampio respiro, che poi riporto, per condividere l’esperienza con tutti, nella mia newsletter, nella rubrica “Le consulenze di Sicurezza sul Lavoro – Know Your Rights!”.
In qualche caso invece le richieste che mi pervengono non richiedono consulenze di ampio respiro, ma brevi e sintetiche risposte a domande su temi molto specifici e limitati.
Anche in questo caso mi sembra giusto e doveroso diffondere questi brevi consulenze che hanno la forma delle cosiddette “Frequently Asked Questions”, facendo nascere su tale argomento una nuova rubrica della mia newsletter.
Ovviamente, per evidenti motivi di privacy e per non creare motivi di ritorsione verso i lavoratori o le associazioni che le hanno poste, riportando le domande ometto il nominativo del lavoratore e dell’azienda coinvolti.

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DOMANDA
Ciao Marco,
ho iniziato a diffondere la tua relazione sugli obblighi relativi alla presenza di materiale amianto negli edifici [vedere le Newsletters da 203 a 207].
Per ora ho letto solo alcune parti, ma non ho trovato la risposta alla questione se tali obblighi vi siano anche per l'impiantistica idrica, cioè per le condotte degli acquedotti pubblici ed eventuali altri manufatti idrici sempre di uso pubblico.
Sapendo  che per legge sia le reti e sia gli  impianti appartengono ai Comuni sarebbe loro dovere finanziare la bonifica o del gestore che gestisce il servizio?

RISPOSTA
Ciao,
innanzitutto ti ringrazio della diffusione del mio lavoro.
E ti ringrazio della domanda per mettere in evidenza un aspetto che io ho dato per scontato, ma che effettivamente può dare adito a dubbi.
La Legge 257/92, il Decreto Ministeriale del 06/09/94 e il D.Lgs.81/08 si applicano a tutti i manufatti contenenti amianto, quindi non soltanto alle coperture o alle tamponature degli edifici in onduline di Eternit (anche se queste sono le più evidenti e le più diffuse), ma anche a tubazioni, rivestimenti di tubazioni o impianti, materiale coibente, guarnizioni, ecc.
Gli obblighi relativi all'inventario, al controllo e all'eventuale bonifica di materiali  contenenti amianto di cui alla normativa citata, si applicano pertanto a tutti i manufatti contenenti amianto di qualunque natura e applicazione.
Quello che può cambiare è lo stato di conservazione dell'amianto che per manufatti esposti a vento e intemperie può essere più degradato rispetto a manufatti isolati e magari già confinati (ad esempio pannelli inseriti all'interno di infissi).
Può poi cambiare il livello di rischio rispetto agli occupanti dello stabile, in quanto, mentre è assodato ormai da tutti che l'amianto è cancerogeno per inalazione, non è ancora convinzione diffusa che lo sia anche per ingestione (e quindi pericoloso anche nelle tubazioni dell'acqua potabile).
Resta pertanto a carico e responsabilità del proprietario una corretta valutazione del rischio del materiale contenente amianto dell'edificio, in funzione della sua natura, composizione e stato e delle modalità di esposizione, al fine di decidere se procedere alla bonifica e con quali metodiche (tamponamento, incapsulamento, rimozione).
In merito agli oneri finanziari, essi sono sempre a carico del proprietario se trattasi di edifici o impianti non destinati a lavorazioni (per i quali si applica la Legge 257/92) e a carico del datore di lavoro e/o del proprietario se trattasi di edifici o impianti non destinati a lavorazioni (per i quali si applica anche il D.Lgs.81/08).
Pertanto nel caso di tubazioni di trasporto di acqua facenti parte di acquedotti, gli oneri dell’inventario, della valutazione del rischio e delle eventuale bonifica, ricadono sui proprietari (e quindi società pubbliche, private o miste proprietarie della rete).
Marco
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DOMANDA
Buonasera Marco,
vorrei sapere se anche i dirigenti fanno parte dell'organizzazione aziendale della sicurezza.

RISPOSTA
Ciao,
i dirigenti con il D.Lgs.81/08 hanno un ruolo fondamentale in quanto si fanno carico di tutti gli obblighi delegabili dal datore di lavoro (articolo 18 del Titolo I e tutti gli altri dei Titoli successivi).
A maggior ragione i dirigenti sono corresponsabili del datore di lavoro se quest'ultimo li ha delegati formalmente a fare le sue veci per tutti gli obblighi delegabili (cioè con esclusione di quelli non compresi nell'articolo 17 che sono la redazione del DVR e la nomina del RSPP).
I dirigenti hanno comunque precise responsabilità anche se non sono formalmente delegati.
Tieni conto che, al di la dell'inquadramento contrattuale, secondo l’articolo 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs.81/08 è dirigente colui che "in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".
Tieni poi conto di quanto affermato dall’articolo 299 del D.Lgs.81/08 “Esercizio di fatto di poteri direttivi” che stabilisce che: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere [...] d) [dirigenti], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.
Marco

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DOMANDA
Ciao Marco,
vorrei sapere come facciamo a conoscere il nome del medico competente?
So che la mia azienda si serve di un'azienda privata con più medici, ma credo che il medico competente debba essere uno solo.
Oppure sto sbagliando?

RISPOSTA
Ciao,
il D.Lgs.81/08 prevede che una azienda si possa avvalere (per motivi di dimensioni e logistici) di più medici competenti per la sorveglianza sanitaria. In ogni caso l’azienda deve individuare,  all’interno del gruppo di medici, un medico con funzioni di coordinamento.
Infatti l’articolo 39, comma 6 del D.Lgs.81/08 prevede:
Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese, nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.
Il nominativo del/dei medico/i competente/i deve essere comunicato obbligatoriamente ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lettera d) del D.Lgs.81/08 (obbligo sanzionabile):
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui nominativi [...] del medico competente”.
Marco

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DOMANDA
Ciao Marco,
se a un lavoratore vengono riconosciute delle ridotte capacità lavorative, a chi spetta il compito di ricoloccarlo (se ne esiste la possibilità) in azienda? Al medico competente? Al RSPP? Al datore di lavoro o a chi per lui lo rappresenta?

RISPOSTA
Il compito di ricollocarlo (attento: il compito, ma non l'obbligo) spetta al datore di lavoro (o ai dirigenti delegati) dell’azienda di appartenenza del lavoratore, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs.81/08 che così recita:
Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 [tutela dei disabili], in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6 [giudizio di idoneità alla mansione formalizzato dal medico competente], attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Attenzione all’inciso “ove possibile”, poiché se il ricollocamento del lavoratore non è possibile a causa della organizzazione della azienda (mancanza di mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore), il datore di lavoro può licenziare il lavoratore per giusta causa oggettiva.
Marco

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DOMANDA
Ciao Marco,
all’interno della mia azienda ci sono dei gruppi di lavoratori che non dipendono direttamente dalla azienda, ma dalla società capogruppo, che ha un’altra sede e un’altra ragione sociale.
In questo caso chi è il preposto di questi colleghi?
Grazie.

RISPOSTA
Ciao,
se le persone sono assunte dalla tua azienda (con qualunque tipo di contratto), sono di fatto lavoratori della tua azienda, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), primo capoverso  del D.Lgs.81/08:
lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione”.
Ma anche se i lavoratori non fossero assunti direttamente dalla tua azienda (ad esempio lavoratori distaccati, vedi anche dopo), andrebbero considerati come lavoratori di fatto della tua azienda che risulta l’ “organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato” all’interno della quale in concreto essi operano.
Relativamente a questi lavoratori, i preposti sono coloro che all’interno della struttura organizzativa della tua azienda sovrintendono e controllano il loro operato, in forza della definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs.81/08:
preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Ciò è confermato anche in maniera chiara dall’articolo 299 del D.Lgs.81/08 “Esercizio di fatto di poteri direttivi” che stabilisce che:
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigenti] ed e) [preposti], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.
Anche nel caso di ipotesi di lavoratore “distaccato” ai sensi del D.Lgs.276/03 gli obblighi posti dal D.Lgs.81/08 relativi al lavoratore distaccato (eccetto la formazione, ma compresa la sorveglianza, per tramite dei preposti) sono a carico del datore di lavoro utilizzatore, come stabilito dall’articolo 3, comma 6 del D.Lgs.81/08 medesimo:
Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”,
come recentemente confermato anche dalla Sentenza n. 15696 del 16 aprile 2015 della Corte di Cassazione Penale.
In definitiva per i lavoratori da te citati, i preposti sono i dipendenti della tua azienda che li sovrintendono e li controllano.
Marco

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NOTA
Nel testo delle “Frequently Asked Questions” sopra riportate sono state usate i seguenti acronimi e termini:
ASL = Azienda Sanitaria Locale
CCNL = Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
DVR = Documento di Valutazione dei Rischi
DUVRI = Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza in caso di lavori in appalto
RSPP = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
RLS = Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza
D.Lgs.81/08: Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetto “Testo Unico sulla sicurezza”



REVISIONE GENERALE DELLE MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI

Da Portale Consulenti
2 luglio 2015
di Secondo Martino

E’ entrato in vigore il Decreto 20 maggio 2015 del Ministero delle Strutture e dei trasporti “Revisione generale periodica delle macchine agricole e operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992”.

Secondo tale Decreto Le macchine agricole e operatrici dovranno essere sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015, a seguito .

E’ disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all’articolo 57 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, di seguito specificate:
-         trattori agricoli così come definiti nella Direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
-         macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
-         rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

E’ disposta poi la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, di seguito specificate:
-         macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
-         macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
-         carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell’articolo 111 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo articolo 111.

Le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, sono definite con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 285 30 aprile 1992, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili.

Le macchine agricole, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione.

I criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l’Accordo del 22 febbraio 2012, n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e parte integrante del Decreto Ministeriale.

Il Decreto 20 maggio 2015 del Ministero delle Strutture e dei trasporti “Revisione generale periodica delle macchine agricole e operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992” è scaricabile all’indirizzo:



REGOLAMENTO CLP: LE NOVITA’ SU RISCHI CHIMICI E VALUTAZIONE DAL PRIMO GIUGNO

Da: PuntoSicuro
03 luglio 2015
        
Le modifiche all’analisi e alla valutazione dei rischi con riferimento alla fine del periodo di transizione del Regolamento CLP e alle novità dei regolamenti comunitari. Cosa è cambiato e cosa deve ancora cambiare.

Gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel comparto chimico sono soggetti a continui mutamenti dovuti per lo più alle novità normative di origine comunitaria.
Ricordiamo, ad esempio, che il Regolamento CLP (entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009) dal 1 giugno 2015 ha abrogato le direttive 67/548/CEE (Direttiva sulle Sostanze Pericolose) e 1999/45/CE (Direttiva sui PreparatiP) al termine di un periodo di transizione.

In relazione ai continui mutamenti normativi, in questi anni si sono moltiplicati gli incontri, seminari, corsi per mettere in rilievo le azioni da intraprendere nelle aziende del comparto chimico e le buone pratiche da adottare, anche con riferimento ai “nuovi pericoli chimici” che emergono dal primo giugno 2015.

In particolare la società NECSI ha realizzato quattro incontri nel 2015 (Trento, 7 maggio; Pordenone, 14 maggio; Vicenza, 21 maggio; Brescia, 28 maggio) sulle importanti novità introdotte dai regolamenti europei REACH e CLP che cambiano sensibilmente le modalità di valutazione e gestione del rischio da agenti chimici.
Tali incontri hanno avuto anche PuntoSicuro come media partner e che hanno trattato diversi temi:
-         come devono essere gestite le informazioni delle schede sicurezza in azienda in seguito all’entrata in vigore del regolamento CLP;
-         le novità introdotte dal regolamento CLP e il ruolo dell’Autorità di Controllo per gli utilizzatori finali;
-         come cambia la valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro;
-         REACH-CLP: un’occasione per migliorare la prevenzione dei rischi da agenti chimici;
-         la scelta, l’uso e la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale in azienda: i criteri di valutazione dei DPI negli ambienti di lavoro, indicazioni per attuare le linee guida del Decreto 81/08 in merito alla validazione dei DPI;
-         dopo aver fatto la valutazione dei rischi, come gestire la realizzazione degli interventi di adeguamento.

Con riferimento agli atti degli incontri, ci possiamo soffermare brevemente sull’intervento di Stefania Turrisi dal titolo “Come cambia la valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi nei luoghi di lavoro?”.

L’intervento ricorda innanzitutto i vari regolamenti che possono influenzare la valutazione con riferimento al contenuto dell’articolo 223 (Valutazione dei rischi da agenti chimici) del Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/08:
-         Regolamento 1907/2006/CE (REACH);
-         Regolamento 1272/2008/CE (CLP);
-         Regolamento 453/2010/CE (SDS).

La relazione inizia presentando “cosa non è cambiato”, con riferimento al comma 4 dell’articolo 232 del D.Lgs. 81/08, che recita:
“Nelle more dell’adozione dei Decreti di cui al comma 2, con uno o più Decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, i parametri per l’individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all’articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro”.

Ancora oggi, malgrado il fatto che il Regolamento CLP individui in modo puntuale le classi di pericolo per gli agenti chimici pericolosi, manca la definizione di rischio chimico basso per la sicurezza e rischio chimico irrilevante per la salute.

Ci sono stati in realtà alcuni tentativi di definizione.
I tentativi più autorevoli (2012) si riferiscono solo a cosa distingue il rischio per la sicurezza rispetto il rischio per la salute.
Ad esempio nel documento “Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico” della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro del 2012, si riportano le seguenti definizioni:
-         sicurezza: il rischio chimico per la sicurezza si collega principalmente alle proprietà chimico-fisiche oltre che alla proprietà tossicologica acuta e alle proprietà chimiche in generale;
-         salute: il rischio chimico per la salute è collegato a tutte le proprietà tossicologiche degli agenti chimici.
Mentre nel documento “Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori” dell’INAIL del 2012, si riportano le seguenti definizioni:
-         sicurezza: rischio basso per la sicurezza è associato alla salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore da effetti acuti e immediati, quali un infortunio o le conseguenze di una breve esposizione;
-         salute: rischio irrilevante per la salute è associato a condizioni di lavoro nelle quali il livello di esposizione medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale.

Inoltre manca anche un metodo ufficiale (normato) per la valutazione del rischio chimico (MoVaRisCh è l’unico metodo italiano citato nel sito INAIL).
Serve un metodo in cui la valutazione sia oggettiva, motivata, ripetibile e che definisca:
-         un livello di priorità in base al livello di rischio;
-         un criterio per individuare le soluzioni.

La relazione si sofferma in particolare sulla Valutazione del Rischio Chimico con riferimento all’utilizzo del software “Risolvo”, e riprende anche le proposte di definizione di NECSI sulla valutazione del rischio chimico basso o irrilevante:
-         basso per la sicurezza: condizioni di lavoro che offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali; in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti dell’incidente è da ritenersi limitata ed è salvaguardata l’integrità fisica del lavoratore da gravi effetti acuti e immediati (quali un infortunio o le conseguenze di una breve esposizione);
-         irrilevante per la salute: condizioni di lavoro nelle quali l’esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa.

Arriviamo brevemente a cosa è cambiato con i regolamenti comunitari.
In realtà le modalità e i criteri per effettuare la valutazione dei rischi non hanno subito alcuna variazione a seguito dell’emanazione dei Regolamenti REACH e CLP e il Regolamento REACH non pregiudica l’applicazione della normativa di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).
Tuttavia bisogna ricordare che l’articolo 223, comma 1 del D.Lgs. 81/08 indica che nella valutazione il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
-         le loro proprietà pericolose;
-         le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza.

Con i regolamenti CE e la loro entrata in vigore si hanno nuovi criteri per le sostanze, parametri generali.
Alcuni esempi di cambiamenti:
-         riguardo alla tossicità acuta cambiano i criteri di attribuzione nelle 4 categorie;
-         nuovi criteri per le sostanze;
-         nuovi criteri per le miscele: ad esempio sono state abbassate le concentrazioni soglia delle sostanze corrosive o irritanti in virtù delle quali vengono classificate le miscele;
-         gli algoritmi hanno modificato i punteggi di pericolo per salute e sicurezza degli agenti chimici;
-         ci sono modifiche anche per i preparati non pericolosi, ma con componenti pericolosi, come ad esempio miscele non classificabili come pericolose, ma contenenti almeno una sostanza pericolosa;
-         la classificazione dei rifiuti si è adeguata ai nuovi criteri definiti per le miscele: alcuni rifiuti non pericolosi potrebbero essere classificati pericolosi;
-         l’etichettatura dei rifiuti pericolosi soggetti a deposito temporaneo dovrà essere adeguata a quella prevista dal CLP;
-         probabilmente aumenteranno i casi in cui il rischio è alto per la sicurezza e rilevante per la salute.

Si ricorda in conclusione, con riferimento all’articolo 225 del D.Lgs. 81/08 (“Misure specifiche di protezione e di prevenzione”), la priorità degli interventi in caso di rischio alto per la sicurezza e rilevante per la salute:
-         sostituzione degli agenti e dei processi pericolosi;
-         progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
-         appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
-         misure di protezione individuali, compresi i DPI, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione;
-         sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.

Il documento “Atti degli incontri sul rischio chimico”, di Fabrizio Demattè, Stefania Turrisi e Matteo Pettenuzzo, sono scaricabili all’indirizzo:



SULLA COLPA “IN ELIGENDO” E “IN VIGILANDO” PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Da: PuntoSicuro
06 luglio 2015
di Gerardo Porreca

Individuata a carico di un datore di lavoro la colpa “in eligendo” e “in vigilando” per avere affidata la valutazione dei rischi aziendali a una società esterna non dotata di idonea organizzazione e per non avere controllato il suo operato.

Una sentenza quella che si commenta nella quale viene messa in evidenza dalla Corte di Cassazione penale la necessità da parte del datore di lavoro di scegliere oculatamente il soggetto al quale affidare la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) esistenti nella propria azienda nonché di vigilare sul suo operato e sui tempi di esecuzione di tale importante adempimento, necessità tanto più avvertita nel caso in cui il datore di lavoro, che è titolare indelegabile dell’obbligo di valutare i rischi e di elaborare il relativo DVR, si affidi a soggetti o società esterne.
Individuata nel caso in esame dapprima dal Tribunale e ribadita quindi dalla suprema Corte una colpa “in eligendo” a carico del datore di lavoro, addebitata al momento della scelta del soggetto al quale ha affidata la valutazione dei rischi ed una colpa “in vigilando” a carico dello stesso nel momento in cui non ha provveduto a controllare il suo operato.

IL CASO E IL RICORSO IN CASSAZIONE

Il Tribunale ha condannato il legale rappresentante di una cooperativa alla pena dell’ammenda per la contravvenzione prevista dall’articolo 29, comma 1 e punita dall’articolo 55 comma 1 del D.Lgs. 81/08 perché, in qualità di datore di lavoro, non aveva effettuata la valutazione dei rischi e non aveva elaborato il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso Decreto in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente, nei casi previsti dall’articolo 41.

Avverso la Sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto impugnazione qualificata come appello, nella quale ha sostenuto che aveva commissionato a una società esterna la redazione del DVR, documento che era stato redatto in ritardo per cause imputabili alla società stessa ed era stato presentato alla ASL 48 ore dopo il sopralluogo nel quale era stato accertato il reato. Il Tribunale aveva comunque ritenuto sussistente una colpa “in eligendo” e una colpa “in vigilando” in capo all’imputato, il quale si era affidato a una impresa inadeguata e non aveva sorvegliato sui tempi di effettiva redazione del documento. In merito la difesa del datore di lavoro ha messo in evidenza che, ammesso pure che il documento presentato avesse alcune lacune, la versione definitiva dello stesso era stata comunque depositata nel successivo mese di agosto.

LE DECISIONI DELLA SUPREMA CORTE

L’impugnazione, qualificata come ricorso per Cassazione, essendo stata proposta avverso una Sentenza di condanna alla sola ammenda inappellabile ai sensi dell’articolo 593, comma 3 del Codice di Procedura Penale è stata ritenuta inammissibile da parte della Corte di Cassazione perché basata su motivi non sufficientemente specifici.
Secondo la stessa Corte, infatti, la difesa si era limitata a mere indimostrate asserzioni in relazione alla circostanza che il ritardo nella redazione del DVR sarebbe stato imputabile esclusivamente all’inerzia della società che era stata incaricata a tale scopo per cui i rilievi presentati non sono stati ritenuti idonei a scardinare l’impianto logico-argomentativo della sentenza impugnata.
Il ricorrente ha trascurato infatti, secondo la suprema Corte, “di contestare le affermazioni contenute nella stessa Sentenza, secondo cui vi sarebbero, nel caso di specie, sia una colpa in eligendo, per l’affidamento dell’incarico di redazione del documento a una società dotata di un’organizzazione inadeguata, sia una colpa in vigilando, per il mancato controllo dell’imputato sui tempi di esecuzione di tale importante e indifferibile adempimento”.
“Né la difesa ha spiegato” - ha così concluso la Sezione III - “perché l’imputato, pur consapevole della mancanza del documento, abbia comunque continuato lo svolgimento dell’attività aziendale, rispetto alla quale tale documento che deve avere data certa ed essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi, costituisce un presupposto indefettibile (ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 38, comma 2 e articolo 29, comma 4)”.

Tenuto conto, altresì, della Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/00 e rilevato che, nella fattispecie, non sussistevano elementi per ritenere che la parte avesse proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente, a norma dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di 1.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

La Sentenza n. 12962 del 26 marzo 2015 della Corte di Cassazione Penale Sezione III è consultabile all’indirizzo:



CAMPI ELETTROMAGNETICI: NORMATIVA ED EFFETTI SULL’UOMO

Da: PuntoSicuro
06 luglio 2015
di Tiziano Menduto

Un intervento riporta diverse informazioni sui campi elettromagnetici, con riferimento anche agli effetti sull’uomo e alla normativa di tutela. L’interazione di campi elettrici e campi magnetici, gli effetti diretti e indiretti sulla salute.

A causa della mansione svolta o per gli ambienti in cui si trovano a operare, molti lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici. E se durante l’attività sono superati specifici valori limite, i campi elettromagnetici possono diventare un vero e proprio rischio per la loro salute. E infatti il D.Lgs. 81/08 (Capo IV, Titolo VIII) prevede l’adozione di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori dai danni fisici che dipendono dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz).

Tuttavia perché le misure di prevenzione e protezione siano efficacemente attuabili è necessario conoscere il rischio, un rischio che, a differenza di altri, può non essere facilmente percepibile senza un’adeguata formazione e informazione.

Per questo motivo ci soffermiamo oggi su un seminario divulgativo che è stato promosso da Assoservizi e Unindustria Rimini, in collaborazione con Elettroprogetti, dal titolo “Campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro” e che si è tenuto il 19 Maggio 2015 a Rimini.
Un seminario che ha permesso di aumentare l’informazione di base sulle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sui campi elettromagnetici (CEM), e sulle radiazioni ottiche artificiali (ROA) e sulla normativa di tutela.

Ci soffermiamo oggi in particolare sull’intervento “Concetti base sui campi elettromagnetici. Riferimenti normativi”, a cura dello Studio Tecnico Elettroprogetti, che ricorda come le radiazioni elettromagnetiche siano suddivise in due principali gruppi:
-         radiazioni ionizzanti (IR): dotate di elevato contenuto energetico, in grado di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri ionizzandoli; comprendono raggi X, raggi gamma e una parte dei raggi ultravioletti;
-         radiazioni non ionizzanti (NIR): che hanno un’energia associata non sufficiente a indurre nella materia il fenomeno della ionizzazione ovvero non possono dare luogo alla creazione di atomi o molecole elettricamente cariche (ioni).

E dunque l’interazione con le NIR non provoca un danno direttamente sulla cellula, ma porta a modificazioni termiche, meccaniche e bioelettriche. Ed è importante ricordare che la frequenza (o la corrispondente lunghezza d’onda) è una delle principali caratteristiche che definiscono un campo elettromagnetico (CEM). Campi a diversa frequenza interagiscono con il corpo umano con modalità differenti.
Si possono immaginare le onde elettromagnetiche come una serie di onde regolari che viaggiano a una velocità elevatissima: la velocità della luce. La frequenza descrive semplicemente il numero di oscillazioni o cicli per secondo, mentre il termine lunghezza d’onda descrive la distanza fra un’onda e la successiva.

Veniamo ai campi elettrici che esistono quando è presente una carica elettrica positiva o negativa.
Alcune indicazioni relative ai campi elettrici:
-         questi campi esercitano delle forze sulle altre cariche presenti all’interno del campo;
-         l’intensità del campo elettrico si misura in Volt per metro (V/m);
-         qualsiasi conduttore elettrico in tensione produce un campo elettrico associato al terreno: questo campo esiste anche se nel conduttore non transita corrente;
-         più alta è la tensione, più intenso è il campo elettrico generato dal conduttore; il campo elettrico è più intenso in prossimità di un conduttore in tensione; l’intensità diminuisce rapidamente allontanandosi da esso;
-         materiali conduttori come i metalli collegati a terra schermano efficacemente il campo elettrico; altri materiali, come le strutture edili e gli alberi, hanno proprietà schermanti; quindi, i campi elettrici originati dagli elettrodotti all’interno delle case vengono attenuati dalle pareti, dagli edifici adiacenti e dagli alberi;
-         quando gli elettrodotti sono in cavo interrato, i campi elettrici alla superficie del terreno sono trascurabili.

Qualche accenno ai campi magnetici che sono generati dal movimento delle cariche elettriche in un conduttore o solenoide (corrente elettrica).
Alcune indicazioni:
-         l’intensità del campo magnetico si misura in Ampere per metro (A/m); di solito però, si preferisce riferirsi ad una grandezza correlata, denominata densità di flusso o induzione magnetica (B);
-         al contrario del campo elettrico, un campo magnetico viene generato soltanto quando viene acceso un apparecchio elettrico e quindi scorre della corrente; più alta è la corrente, maggiore risulta l’intensità del campo magnetico;
-         i campi magnetici, come i campi elettrici sono più intensi in prossimità della sorgente e diminuiscono rapidamente all’aumentare della distanza da essa;
-         i campi magnetici non sono schermati dai materiali comuni, come le pareti degli edifici.

Ricordando che i campi magnetici vengono generati solamente quando transita una corrente elettrica, in questo caso, nell’ambiente coesistono campi magnetici e campi elettrici. Più forte è la corrente, più intenso è il campo magnetico. E le onde elettromagnetiche sono una forma di propagazione dell’energia nello spazio e, a differenza delle onde meccaniche (ad esempio onde onore) per le quali c’è bisogno di un mezzo, si possono propagare anche nel vuoto.
Si ricorda che l’insieme di tutte le possibili onde elettromagnetiche, al variare della frequenza, viene chiamato spettro elettromagnetico.

L’intervento si sofferma poi sulla varie tecnologie e i vari apparecchi in relazione alla frequenza, che può essere estremamente bassa (ELF, hanno generalmente frequenze fino a 300 Hz), che può essere una frequenza intermedia (IF, tra 300 Hz 10 MHz) e poi ci sono i campi a radiofrequenza (RF) con frequenze da da 10 MHz a 300 GHz.
Ad esempio:
-         gli impianti che forniscono energia elettrica agli apparecchi che usano l’elettricità sono sorgenti di campi ELF:
-         gli schermi dei computer, gli impianti antifurto e i sistemi di sicurezza sono le principali sorgenti dei campi IF;
-         la radio, la televisione, le antenne radar e dei telefoni cellulari e i forni a microonde sono le principali sorgenti di campi RF.

Vediamo come interagisce il corpo umano con questi campi:
i campi elettrici a bassa frequenza interagiscono col corpo umano nello stesso modo in cui interagiscono con qualsiasi materiale contenente particelle cariche; i campi elettrici agiscono sui materiali conduttori provocando una concentrazione di cariche elettriche alla loro superficie: una persona sottoposta a un campo elettrico con tensione alternata è percorso da una corrente elettrica;
i campi magnetici a bassa frequenza inducono correnti che circolano all’interno del corpo umano (induzione magnetica); l’intensità di queste correnti dipende dall’intensità del campo magnetico: se l’intensità è sufficientemente elevata, queste correnti possono stimolare nervi e muscoli o influenzare altri processi biologici.

In definitiva i meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici accertati portano sostanzialmente a due effetti fondamentali:
-         induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili;
-         cessione di energia con rialzo termico.
Tali effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di interazioni dirette con il corpo umano. Con l’aumentare della frequenza diventa sempre più significativa la cessione di energia nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua, con lo sviluppo di calore e riscaldamento.

Oltre agli effetti diretti, esistono tuttavia anche effetti indiretti.
Due sono i meccanismi di accoppiamento indiretto con i soggetti esposti:
-         correnti di contatto: che si manifestano quando il corpo umano viene in contatto con un oggetto caricato elettricamente e possono indurre effetti quali percezioni dolorose, contrazioni muscolari, ustioni;
-         accoppiamento del campo elettromagnetico con dispositivi elettromedicali (compresi stimolatori cardiaci) e altri dispositivi impiantati o portati dal soggetto esposto.
Altri effetti indiretti consistono:
nel rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di intensi campi magnetici statici;
nell’innesco di elettrodetonatori
nel rischio d’incendio di materiali infiammabili per scintille provocate dalla presenza dei campi elettromagnetici nell’ambiente.

In definitiva che effetti possono avere questi campi sull’uomo?

Il relatore indica che se l’uomo viene esposto a livelli di campo elettrico e magnetico (a bassa frequenza) molto elevati in confronto a quelli che si possono riscontrare in ambiente di vita, si possono manifestare effetti di disturbo sui “sistemi elettrici” del corpo umano, come il cuore.
Problemi di questo tipo si possono riscontrare ad esempio in certi ambienti di lavoro, dove i livelli di campo magnetico possono raggiungere le centinaia di microTesla. Se invece si parla di esposizioni prolungate a bassi livelli di campo (come si possono vivere in ambiente urbano e residenziale), gli effetti sopra descritti non si manifestano, ma sono stati studiati altri possibili danni alla salute.

Concludiamo questa breve rassegna sul rischio da campi elettromagnetici ricordando che ai fine della tutela della salute umana e della tutela ambientale, sono stati fissati per i campi elettrici e quelli magnetici a bassa frequenza (con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003) i limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità.

E riguardo alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la relazione fa riferimento al D.Lgs. 81/08 che contiene, al Titolo VIII, specifiche norme di tutela della salute dei lavoratori esposti agli agenti fisici.

Segnaliamo infine che, con la pubblicazione prima della Direttiva 2012/11/UE e poi della Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013, si sono modificati i termini di entrata in vigore delle disposizioni relative al Titolo VIII (Agenti Fisici), Capo IV (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici) del D.Lgs. 81/08.

In ogni caso (si sottolinea nell’intervento) in attesa della riformulazione del Titolo VIII, Capo IV del D.Lgs. 81/08, ai fini del recepimento della nuova direttiva resta valido il principio generale di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e relativamente agli agenti fisici l’articolo 181, che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti dalle esposizioni a campi elettromagnetici,e all’attuazione delle appropriate misure di tutela.

L’intervento “Concetti base sui campi elettromagnetici. Riferimenti normativi”, a cura di Luciano Gaia, Roberto Berardi, Daniele Cenni (Studio tecnico Associato Elettroprogetti) è scaricabile all’indirizzo:



VADEMECUM PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Da: PuntoSicuro
06 luglio 2015
        
Una guida sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro: i ruoli degli attori della sicurezza, documenti per la gestione della sicurezza e della salute, gestione delle emergenze, ergonomia del posto di lavoro.

L’Università degli Studi di Perugia ha pubblicato un’interessante guida sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, che illustra in maniera semplice e chiara norme, compiti e responsabilità relative alla sicurezza sul lavoro.

Il testo individua i ruoli di tutti gli attori della sicurezza, ossia:
-         datore di lavoro;
-         dirigente;
-         preposto per la sicurezza;
-         addetto antincendio e primo soccorso;
-         Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
-         medico competente;
-         Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
-         lavoratore.
Per ciascuno di queste figure vengono definiti in maniera chiara e sintetica i compiti specifici e gli obblighi previsti dalla norma.

Vengono quindi individuati e schematizzati i documenti per la gestione della sicurezza e della salute, ossia:
-         il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
-         il piano di sorveglianza sanitaria;
-         il piano di manutenzione di ambienti di lavoro, impianti, attrezzature;
-         il piano di gestione della sicurezza sul lavoro.

Vengono poi illustrate le modalità di intervento e gestione delle emergenze, in particolare:
-         come utilizzare un estintore;
-         come effettuare una rianimazione cardiopolmonare;
-         quali numeri chiamare in caso di emergenza;
e viene illustrato come comportarsi in caso di evento sismico e in quali luoghi trovare riparo.

Infine vengono analizzate le questioni legate all’ergonomia della postazione di lavoro e al corretto utilizzo del videoterminale.

Il “Vademecum per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro” realizzato dall’Università degli Studi di Perugina è scaricabile all’indirizzo:



INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Da Portale Consulenti
7 luglio 2015

COME GESTIRE LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Prendiamo spunto dal documento redatto dalla Regione Piemonte, che riguarda, le indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i. .

La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono certamente fra gli indicatori principali del grado di civiltà di un paese e la formazione può costituire, se ben progettata e realizzata, uno strumento di notevole efficacia per accrescere conoscenze e competenze di tutte le figure a vario titolo coinvolte nella gestione dei processi che creano sicurezza.

Negli ultimi anni, infatti, il Legislatore ha voluto dare un segnale inequivocabile in tal senso, estendendo notevolmente l’obbligo formativo ed entrando nel dettaglio della definizione dei percorsi formativi stessi, coinvolgendo spesso la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Se da un lato, però, questa consistente produzione di atti di indirizzo costituisce un importante supporto per tutti coloro che erogano o usufruiscono della formazione, nonché per le amministrazioni deputate al controllo, dall’altro è indubbia la necessità di indicazioni operative che diano omogeneità a tale impianto normativo, oltre che chiarezza nelle modalità per adempiere correttamente ad alcuni obblighi.
A ciò si aggiunge il fatto che le indicazioni nazionali necessitano di essere calate nelle diverse realtà regionali, anche perché la Costituzione attribuisce alle Regioni potestà di legislazione concorrente con lo Stato in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di legislazione esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

Allo stato attuale la normativa italiana prevede e dettaglia gli obblighi formativi di seguito riportati:
-         Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) secondo l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs.81/08 e Accordo Stato-Regioni del 26/01/06;
-         datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi secondo l’articolo 34, comma 2 del D.Lgs.81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/12;
-         lavoratori: secondo l’articolo 37, comma 1 del D.Lgs.81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/12;
-         dirigenti e preposti: secondo l’articolo 37, comma 7 del D.Lgs.81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/12;
-         lavoratori e preposti addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi: secondo l’articolo 116, comma 2 e allegato XXI del D.Lgs.81/08;
-         lavoratori e preposti addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi: secondo l’articolo 136, comma 6 e allegato XXI del D.Lgs.81/08;
-         lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari: secondo l’articolo 73, comma 5 del D.Lgs.81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/12.

Le definizioni sono importanti per comprendere e redigere in modo corretto l’attestato di formazione
Riportiamo alcuni termini individuati dalla regione Piemonte dei quali è necessario comprendere esattamente il significato, onde evitare fraintendimenti e interpretazioni scorrette.

Soggetto formatore: è l’ente (agenzia formativa, associazione datoriale o sindacale, ente pubblico, ecc.) che organizza il corso, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per quello specifico corso. Può essere anche il datore di lavoro, persona fisica, ove espressamente previsto, cioè nella formazione dei lavoratori ex articolo 37 D.Lgs.81/08.

Soggetto erogatore: è l’ente che concretamente realizza l’attività formativa. Il soggetto formatore, come sopra definito, può quindi essere anche soggetto erogatore del corso, oppure può, a seconda dei casi, avvalersi di proprie strutture di diretta emanazione o di strutture esterne che vengono appositamente incaricate e che saranno appunto definite “soggetto erogatore”. In tal caso, il soggetto erogatore deve essere presente nell’elenco dei soggetti formatori abilitati per lo specifico corso.

Docenti: sono le persone fisiche che contribuiscono alla realizzazione del corso tramite la conduzione di lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, ecc.. Anche questi devono possedere specifici requisiti seppure differenti da quelli richiesti per i soggetti formatori.

Accreditamento: è l’accreditamento, per la formazione e/o per il riconoscimento dei corsi, rilasciato dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte, ai sensi della Decreto della Giunta Regionale n. 29-3181 del 19 giugno 2006 e dell’Accordo sancito il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 23 gennaio 2009. Non esistono, in Piemonte, modalità di accreditamento diverse da questa, ad esempio per soggetti formatori che erogano corsi sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Diretta emanazione: come chiarito nell’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, per strutture formative di diretta emanazione di un’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure di un ente bilaterale oppure ancora di un organismo paritetico, si deve intendere una struttura formativa di proprietà di tali soggetti o almeno partecipata da essi.

Corso: è il progetto formativo, comprensivo di titolo, programma e contenuti, come previsto dalla normativa di riferimento. Ad esempio: corso per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ecc.

Edizione del corso è il singolo intervento formativo realizzato da uno specifico soggetto erogatore e caratterizzato da date e sedi di svolgimento.

Nel Bollettino Regione Lombardia Serie Ordinaria n.38 sono individuati per il rilascio degli attestati i Destinatari ex Accordo articolo 34, commi 2 e 3 e i Destinatari ex Accordo articolo 37, comma 2 individuando i soggetti formatori.

Fermo restando quanto stabilito negli Accordi, per ogni percorso formativo i soggetti che realizzano i corsi devono utilizzare un registro delle presenze, composto da fogli non asportabili e numerati. Il registro delle presenze deve essere redatto, per ogni corso realizzato, nel rispetto di requisiti minimi di registrazione, quali:
-         compilazione contestuale allo svolgimento delle attività formative;
-         firme degli allievi, per la rilevazione delle presenze;
-         firme dei docenti e dei tutor (se previsti).
Il Registro deve essere compilato e firmato, prima del suo utilizzo, dal responsabile del progetto formativo che può essere anche un docente (Accordo ex articolo 34, Punto 3; Accordo ex articolo 37, Punto 2).

I contenuti della formazione erogata devono essere esplicitati indicando i seguenti elementi minimi:
-         tipologia di percorso di riferimento (Normativa, Accordo di riferimento, ecc);
-         ore di formazione programmate (totali e distinte per materia);
-         nominativi dei docenti, dei tutor, degli esperti e di altre figure che intervengono nell’ambito dell’erogazione delle azioni formative;
-         modalità organizzative del percorso (lezioni frontali, esercitazioni, ecc);
-         valutazione e certificazione (criteri, indicatori, tipologia e quantità delle prove, ecc.).

I soggetti che realizzano i corsi devono conservare presso la propria sede e rendere disponibile, anche ai fini di eventuali controlli da parte degli Organi di vigilanza e degli Uffici competenti, tutta la documentazione attinente all’attività svolta per il periodo di tempo richiesto dalla normativa nazionale e/o comunitaria pertinente (al massimo 10 anni), tra cui:
-         il registro degli attestati rilasciati;
-         le prove finali, i verbali finali e tutti i documenti di valutazione dell’ apprendimento degli allievi;
-         i curricula vitae dei docenti formatori, dei tutor, ecc..        


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