Il
ruolo, gli obblighi e le responsabilità del preposto sono stati
oggetto di numerose sentenze emanate dalla Cassazione Penale, le
quali hanno per lo più applicato l’articolo 19 del D.Lgs. 81/08
(“Obblighi del preposto”)
L’OBBLIGO
DEL PREPOSTO DI INFORMARE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN
PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO La
Cassazione Penale ha confermato la condanna di un preposto per il
reato di lesioni personali colpose a danno di un lavoratore
dipendente. L’infortunio era avvenuto durante un'operazione di
manutenzione di un macchinario: in particolare il lavoratore, veniva
colpito alla gamba sinistra da una parte del macchinario, caduto
sotto la spinta di un blocco di materiale distaccatosi dalle pareti
del macchinario. Al preposto il reato è stato contestato nella sua
qualità di caporeparto dello stabilimento, per aver sottostimato i
rischi di caduta di materiale dall'interno del macchinario e per non
aver dato al lavoratore informazioni sulle regole di prevenzione e
protezione da osservare.La sentenza specifica che è chiara la colpa
del preposto, non avendo egli (mentre era impegnato accanto al
lavoratore infortunatosi) effettuato il controllo delle pareti
interne del macchinario con la dovuta diligenza, visto che l'evento
verificatosi non sarebbe accaduto se egli vi avesse provveduto in
modo diligente
L’OBBLIGO
DEL PREPOSTO DI SEGNALARE A DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI SITUAZIONI
DI PERICOLO DI CUI VENGA A CONOSCENZA
La
Cassazione Penale ha giudicato le responsabilità di un preposto
(capocantiere) per non avere segnalato al datore di lavoro e ai
dirigenti del specifico rischio da sprofondamento e seppellimento
presente nel cantiere. Riguardo alla posizione del capocantiere,
secondo la Corte si deve respingere la tesi che vorrebbe il preposto
esonerato, in questo caso, dagli obblighi di segnalazione, non
trattandosi di situazione di rischio accidentalmente sopravvenuta. In
realtà qui non si tratta di un'inadeguatezza attinente al rischio
generale dell’azienda, già nota al datore di lavoro, ma di una
modalità di lavorazione, non adeguata alle norme di sicurezza, che
si rinnovava quotidianamente con la scelta di non proteggere le
pareti degli scavi.Non si tratta, in definitiva, della decisione,
presa una volta per tutte dal datore di lavoro o dalla dirigenza di
impiegare un certo macchinario, ma del rinnovare ogni giorno una
prassi lavorativa altamente rischiosa, cioè una situazione che
avrebbe imposto al preposto di segnalare ogni giorno la condizione di
pericolo specifico. Secondo la Cassazione inoltre il preposto non
avrebbe dovuto avallare condizioni di altissimo rischio che, in ogni
caso, avrebbero dovuto consigliargli di ordinare l'integrale
sospensione dei lavori
La
Cassazione Penale ha rigettato il ricorso di un dirigente di
un’impresa riconosciuto responsabile per l'infortunio che era
occorso a un preposto. Secondo la Corte il dirigente avrebbe dovuto
in questa sua veste vigilare le attività quotidianamente svolte e
pretendere che tutti i lavoratori (e quindi anche il preposto)
lavorassero in condizioni di sicurezza. Il dirigente si difende
affermando che, per la sua posizione il preposto era tenuto, a
maggior ragione, a rispettare le misure di prevenzione predisposte
dal datore di lavoro e dal dirigente. Secondo la Cassazione tale tesi
difensiva è priva di fondamento, in quanto, qualora vi siano più
responsabili della sicurezza, ciascun di essi risulta per intero
obbligato a impedire l'evento, secondo la catena gerarchica.
Pertanto, la nomina di un preposto non implica di per sé il
trasferimento a quest'ultimo della responsabilità propria del ruolo
dirigenziale. Il preposto è obbligato a verificare che le modalità
di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere
rispettino le normative antinfortunistiche, ma il dirigente comunque
avrebbe dovuto vigilare e tenere sotto controllo le attività
lavorative, evitando di consentire ai dipendenti di assumere
iniziative operative proprie
L’ASSIDUITA’
DELLA PRESENZA DEL PREPOSTO SUI LUOGHI DI LAVORO
La
Cassazione Penale ha confermato l’assoluzione del preposto alla
sicurezza in cantiere, al quale era stato contestato il reato di
lesioni personali ai danni di un lavoratore per, disponendo
l'esecuzione di lavorazioni contrastanti alle norme di sicurezza
aveva omesso di controllare l’operato del lavoratore infortunato.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso in virtù del fatto che
risultava sufficientemente provata l’abnormità della condotta di
lavoro del lavoratore infortunato, elementi che sono valsi a
escludere la certezza, circa la colpevolezza dell'imputato. La
Cassazione sottolinea l'impossibilità di radicare in capo al
preposto un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di
lavoro, specie se riferiti a un comportamento, quale quello tenuto
dal lavoratore, del tutto estraneo alle abituali attività degli
operai, avendo peraltro l'imputato in ogni caso comprovato il dato di
una presenza comunque assidua sul cantiere
IL
PREPOSTO E LA TOLLERANZA DI PRASSI DI LAVORO PERICOLOSE
La
Cassazione Penale ha confermato la condanna per lesioni colpose di un
preposto il quale ha consentito che il lavoratore, svolgesse
un'attività di evidente pericolosità, senza mettere a sua
disposizione l'unico mezzo di prevenzione sicuro, costituito dalla
cintura di sicurezza. La Corte precisa che dell'incidente deve
rispondere il preposto, per il fatto che in azienda erano tollerate e
non controllate prassi di lavoro pericolose. La Corte conclude che il
preposto era garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del
lavoro, sovraintendendo alle attività, impartendo istruzioni,
dirigendo gli operai, attuando quindi le direttive ricevute. In
ragione della sua prossimità al rischio aveva tutta la possibilità
di evitare l'evento controllando e impedendo prassi di lavoro
pericolose
IL
PREPOSTO E L’OBBLIGO DI RISPETTARE LE LIMITAZIONI IMPOSTE AL
LAVORATORE DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE
Un
lavoratore rimase infortunato durante il trasporto, insieme a un
collega, di un assiale, il cui peso era superiore a quello consentito
dalle disposizioni sulla movimentazione dei carichi. Dell’episodio
la Cassazione Penale ha dichiarato responsabile il preposto del
reparto dove l’infortunato svolgeva la propria attività poiché il
preposto chiese all’interessato di movimentare un peso di circa 30
kg, peso che doveva essere considerato non “sopportabile in quanto
superava la soglia di 15 kg impartita come massima per il lavoratore,
affetto da patologia dorso lombare, a seguito di giudizio di idoneità
con limitazioni stabilito dal medico competente durante la
sorveglianza sanitaria, del quale il preposto era informato. Il
preposto avrebbe invece dovuto vigilare sulla movimentazione dei
carichi manuali per evitare o, comunque, ridurre il rischio di
lesioni dorso lombari, anche tenuto conto dei fattori individuali di
rischio. Di conseguenza il preposto risponde degli infortuni loro
occorsi in violazione degli obblighi derivanti dalla sua posizione di
garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire
l’evento lesivo in concreto verificatosi
PREPOSTO
DI DIRITTO E PREPOSTO DI FATTO: L'INTERPRETAZIONE DELLA CASSAZIONE
Secondo
la Cassazione Penale preposto "di diritto" è il soggetto
che svolge le funzioni tipiche di coordinamento e vigilanza dei
propri sottoposti sulla base di uno specifico incarico e di
specifiche direttive ricevute dal datore di lavoro. Preposto "di
fatto" è invece colui che, senza alcuna preliminare investitura
da parte del datore di lavoro, espleta concretamente i poteri tipici
del preposto, assumendo conseguentemente, in ragione del principio di
effettività, la correlata posizione di garanzia. Tale principio
stabilisce che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro,
al dirigente e al preposto gravano altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri
giuridici riferiti a ciascuno di detti soggetti. Se dunque,
nonostante la carenza di delega formale, un lavoratore assume i
compiti propri del preposto, ne assume le responsabilità, ferma
restando la concorrente responsabilità dei suoi responsabili in
virtù della mancata vigilanza sul lavoratore.
A
cura di Marco Spezia
Tecnico
della Sicurezza
Medicina
Democratica
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