Il
Tribunale di Nola accoglie il ricorso presentato dall’Ufficio
Legale di Slai Cobas
IL
GIUDICE DEL LAVORO CONDANNA LA FCA A RISARCIRE IL DANNO SALARIALE
SUBITO DA 23 OPERAI ED OPERAIE DI NOLA
Lo
Slai cobas stima in centoquindicimila euro l’importo complessivo a
carico della FCA per risarcire i lavoratori con cinquemila euro
ciascuno. Altre cause analoghe sono in corso presso il Tribunale di
Nola. Sono un centinaio i lavoratori aventi diritto al recupero
salariale per un ammontare di circa cinquecentomila euro.
Con
sentenza del 23 ottobre 2018 il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Nola Dott.ssa Daniela
Ammendola
ha accolto il ricorso presentato dagli Avv.ti Arcangelo
Fele
e Daniela
Sodano
dell’Ufficio Legale del sindacato Slai cobas e condannato FCA al
risarcimento del danno economico subito da 23 lavoratori dell’unità
produttiva di Nola collocati illegittimamente in cassa integrazione
dal luglio 2014 al luglio 2015.
La
richiesta al Giudice degli avvocati Fele e Sodano:
“accertamento
dell’illegittimità del permanere della sospensione in ‘cassa’
dei lavoratori… per completare il processo riorganizzativo
aziendale solo parzialmente realizzato nei due anni precedenti,
nonché dei relativi ‘vizi’ sia di procedura che
del successivo accordo sindacale di esame congiunto… tenendo conto, inoltre, che … la piena
del successivo accordo sindacale di esame congiunto… tenendo conto, inoltre, che … la piena
fungibilità
delle mansioni, l’evidente elementarietà delle operazioni
lavorative svolte all’interno dello stabilimento FCA di Nola da
tutti i dipendenti, nonché l’assoluta ininfluenza e mancanza di
specifica preparazione e formazione ai fini dello svolgimento delle
mansioni stesse, palesa l’illegittimità
dei criteri di scelta dei lavoratori collocati in cigs con
conseguente discriminazione dei ricorrenti mai richiamati al lavoro.
Una
complessa e congrua sentenza, quella del Tribunale di Nola, che
stigmatizza in 8 pagine fitte le ‘falle giuridiche’ del
superficiale uso della cassa integrazione guadagni in danno dei
lavoratori ed il pressapochismo aziendale in materia di
riorganizzazione impiantistica e produttiva.
La
sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola (in sintesi):
“in
caso di cigs per l’attuazione di un programma di ristrutturazione,
riorganizzazione e riconversione aziendale che implichi una
temporanea eccedenza di personale, il provvedimento è illegittimo
qualora il datore di lavoro ometta di definire gli specifici criteri
di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi”…
“dall’esame
della comunicazione aziendale di apertura della cigs e del successivo
accordo tra FCA e sindacati del
10
luglio 2014 appare evidente che non è adeguatamente circostanziato
il criterio in base al quale saranno individuati i lavoratori da
impiegare progressivamente”…”atteso il mero riferimento ‘agli
interventi riorganizzativi illustrati’ che risulta assolutamente
generico, anche in ragione della ampiezza, della pluralità e della
diversità degli interventi stessi”…“la vaghezza dei criteri di
scelta nella permanenza in cigs per taluni lavoratori”…”non
consente l’esatta individuazione delle posizioni lavorative, sia
riferita alle attività richieste da stabilimenti clienti che con
riferimento alla progressiva attuazione del programma di
riorganizzazione”…”ciò incide direttamente sulla legittimità
del provvedimento di concessione dell’intervento straordinario di
integrazione salariale”.
Slai
cobas - coordinamento provinciale di Napoli - Pomigliano d’Arco,
lunedì 29 ottobre 2018
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