venerdì 27 marzo 2015

27 marzo: Licenziato perché si rifiutava di fare il "Macchinista Solo". Il Tribunale gli dà ragione



Il Tribunale di Genova riafferma il diritto dei Macchinisti di avere un tempestivo soccorso in caso di malore, annullando il licenziamento disposto da Trenitalia verso un macchinista che si era ripetutamente rifiutato di guidare da solo (in Cargo con il Polifunzionale).
La sentenza dimostra, quantomeno, che i sindacati firmatari del CCNL e degli accordi sull'"agente solo" hanno contrattato diritti indisponibili (quello della salute sancito dalla costituzione) e che essi, con l'accordo, hanno favorito il datore di lavoro nel violare l'art. 2087 del codice civile, concordando che Trenitalia modificasse l'organizzazione del lavoro facendo venir meno la massima sicurezza sostenibile.
Il Giudice rileva che “la norma dell'art. 2087 c.c. obbliga quindi l'imprenditore (la cui iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la tutela della salute garantita dall'art. 32 della Costituzione) ad adottare, per tutelare le condizioni di lavoro, non solo le specifiche misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo singolo tipo di attività esercitata, ma anche tutte quelle altre che, in concreto, si rendano necessarie allo scopo. Occorre avere riguardo alla particolarità dell'attività lavorativa, all'esperienza ed alla tecnica nonché ad altre norme e misure che, per identità di ratio, si adattino alla situazione anche se siano state predisposte ad altri fini o per attività diverse da quella del imprenditore …. L'imprenditore ha pertanto l'obbligo fondamentale, sussidiario rispetto alle prescrizioni di specifiche norme antinfortunistiche, di adottare le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, anche rispetto ai rischi insiti nell'ambiente in cui questi si trovi ad operare ed a quelli derivanti dall'azione di fattori esterni od inerenti al luogo in cui tale ambiente si collochi...."

 Contrariamente a quanto sostenuto dalle “OO.SS. del Sì a prescindere” per il Giudice:
 “E' dunque evidente che la nuova organizzazione ha prolungato i tempi d'intervento a tutela della sicurezza del macchinista in modo rilevante e, soprattutto, imprevedibile in ragione della diversità dei luoghi in cui l'emergenza può verificarsi. Nel caso di grave malore, che richieda un intervento urgente - nella discussione si è fatto riferimento all'infarto miocardico - un siffatto prolungamento è destinato ad avere effetti certamente pregiudizievoli per la salute del lavoratore...."

Per Trenitalia siamo solo “numeri”, in difesa ha sostenuto “che il malore del macchinista, …..sarebbe un evento tanto raro da risultare statisticamente poco rilevante”. Dati ovviamente fasulli, vedasi l’ultimo caso di malore del Macchinista in Sardegna di solo pochi giorni fa.

La sentenza, in maniera chiara ed inequivocabile denota … “Come emerge fin dall'incipit del verbale d'accordo del 17.11.2000, il degrado della tutela è dipeso dall'esigenza esclusiva di ... 'consentire una maggiore flessibilità organizzativa ed economicità del servizio di trasporto merci'. Le ragioni della scelta di Trenitalia S.p.a. sono dunque tutte rientrate nella logica d'impresa e di mercato”.
Il tutto, ovviamente, a discapito del Macchinista. 
Tutto ciò, è bene ricordarlo, accadeva nonostante il chiaro dissenso dei Macchinisti i quali, con una raccolta di circa 7000 firme, avevano maggioritariamente espresso la contrarietà (una maggioranza schiacciante se si considera che la raccolta di firme non era stata capillare).

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