Il Tribunale
di Genova riafferma il diritto dei Macchinisti di avere un tempestivo soccorso
in caso di malore, annullando il licenziamento disposto da Trenitalia verso un
macchinista che si era ripetutamente rifiutato di guidare da solo (in Cargo con
il Polifunzionale).
La sentenza
dimostra, quantomeno, che i sindacati firmatari del CCNL e degli accordi
sull'"agente solo" hanno contrattato diritti indisponibili (quello
della salute sancito dalla costituzione) e che essi, con l'accordo, hanno
favorito il datore di lavoro nel violare l'art. 2087 del codice civile,
concordando che Trenitalia modificasse l'organizzazione del lavoro facendo
venir meno la massima sicurezza sostenibile.
Il Giudice
rileva che “la norma dell'art. 2087 c.c. obbliga quindi l'imprenditore
(la cui iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la tutela della
salute garantita dall'art. 32 della Costituzione) ad adottare, per tutelare le
condizioni di lavoro, non solo le specifiche misure tassativamente imposte
dalla legge in relazione allo singolo tipo di attività esercitata, ma anche
tutte quelle altre che, in concreto, si rendano necessarie allo scopo. Occorre
avere riguardo alla particolarità dell'attività lavorativa, all'esperienza ed
alla tecnica nonché ad altre norme e misure che, per identità di ratio, si
adattino alla situazione anche se siano state predisposte ad altri fini o per
attività diverse da quella del imprenditore …. L'imprenditore ha pertanto
l'obbligo fondamentale, sussidiario rispetto alle prescrizioni di specifiche
norme antinfortunistiche, di adottare le misure che, secondo le particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, anche rispetto ai
rischi insiti nell'ambiente in cui questi si trovi ad operare ed a quelli
derivanti dall'azione di fattori esterni od inerenti al luogo in cui tale
ambiente si collochi...."
Contrariamente a quanto sostenuto dalle “OO.SS. del Sì a prescindere” per il Giudice:
“E' dunque evidente che la nuova organizzazione ha prolungato i tempi d'intervento a tutela della sicurezza del macchinista in modo rilevante e, soprattutto, imprevedibile in ragione della diversità dei luoghi in cui l'emergenza può verificarsi. Nel caso di grave malore, che richieda un intervento urgente - nella discussione si è fatto riferimento all'infarto miocardico - un siffatto prolungamento è destinato ad avere effetti certamente pregiudizievoli per la salute del lavoratore...."
Per Trenitalia siamo solo “numeri”, in difesa ha sostenuto “che il malore del macchinista, …..sarebbe un evento tanto raro da risultare statisticamente poco rilevante”. Dati ovviamente fasulli, vedasi l’ultimo caso di malore del Macchinista in Sardegna di solo pochi giorni fa.
La sentenza, in maniera chiara ed inequivocabile denota … “Come emerge fin dall'incipit del verbale d'accordo del 17.11.2000, il degrado della tutela è dipeso dall'esigenza esclusiva di ... 'consentire una maggiore flessibilità organizzativa ed economicità del servizio di trasporto merci'. Le ragioni della scelta di Trenitalia S.p.a. sono dunque tutte rientrate nella logica d'impresa e di mercato”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalle “OO.SS. del Sì a prescindere” per il Giudice:
“E' dunque evidente che la nuova organizzazione ha prolungato i tempi d'intervento a tutela della sicurezza del macchinista in modo rilevante e, soprattutto, imprevedibile in ragione della diversità dei luoghi in cui l'emergenza può verificarsi. Nel caso di grave malore, che richieda un intervento urgente - nella discussione si è fatto riferimento all'infarto miocardico - un siffatto prolungamento è destinato ad avere effetti certamente pregiudizievoli per la salute del lavoratore...."
Per Trenitalia siamo solo “numeri”, in difesa ha sostenuto “che il malore del macchinista, …..sarebbe un evento tanto raro da risultare statisticamente poco rilevante”. Dati ovviamente fasulli, vedasi l’ultimo caso di malore del Macchinista in Sardegna di solo pochi giorni fa.
La sentenza, in maniera chiara ed inequivocabile denota … “Come emerge fin dall'incipit del verbale d'accordo del 17.11.2000, il degrado della tutela è dipeso dall'esigenza esclusiva di ... 'consentire una maggiore flessibilità organizzativa ed economicità del servizio di trasporto merci'. Le ragioni della scelta di Trenitalia S.p.a. sono dunque tutte rientrate nella logica d'impresa e di mercato”.
Il tutto,
ovviamente, a discapito del Macchinista.
Tutto ciò, è
bene ricordarlo, accadeva nonostante il chiaro dissenso dei Macchinisti i
quali, con una raccolta di circa 7000 firme, avevano maggioritariamente
espresso la contrarietà (una maggioranza schiacciante se si considera che la
raccolta di firme non era stata capillare).
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