Pubblichiamo
il Testo integrale sulla rappresentanza - nei prossimi giorni seguirà
dettagliato commento.
Ma
non possiamo non dire subito che si tratta di regole fasciste che uccidono la
democrazia dei lavoratori, e sono di fatto una "gabbia" per i
lavoratori che, questa volta anche formalmente dai sindacati confederali, se
vogliono difendere i loro diritti devono aspettarsi pure sanzioni.
Questo
Testo deve mettere fine ad ogni residua illusione di poter difendere le
condizioni di lavoro affidandosi alle RSU e pone agli operai, ai lavoratori
d'avanguardia l'urgenza di un'altra strada, di lotta, e della costruzione dal
basso di un effettivo sindacato di classe fuori e contro le regole di
padroni/governo e sindacati di regime.
le controparti dei lavoratori
|
Testo Unico
sulla Rappresentanza
Confindustria
– Cgil, Cisl e Uil
Roma, 10 gennaio 2014
Roma, 10 gennaio 2014
Indice:
PARTE PRIMA:
misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione
collettiva nazionale di categoria.
PARTE
SECONDA:
regolamentazione
delle rappresentanze in azienda.
PARTE TERZA:
titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria
e aziendale.
PARTE
QUARTA: disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento
e alle clausole sulle conseguenze dell’inadempimento.
CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI
PARTE PRIMA:
MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA
Per la
misura e la certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali
aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28
giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e del presente Accordo,
ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono i
dati associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai
lavoratori) e i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle
elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.
Il datore di
lavoro provvederà, alle condizioni e secondo le modalità contenute nel presente
accordo, ad effettuare la rilevazione del numero delle deleghe dei dipendenti
iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni
firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31
maggio 2013 e del presente Accordo.
La delega
dovrà contenere l’indicazione della organizzazione sindacale di categoria e del
conto corrente bancario al quale il datore di lavoro dovrà versare il
contributo associativo.
Il
contributo associativo non potrà essere inferiore ad un valore percentuale di
una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare in vigore, nel
mese di gennaio di ciascun anno, che ogni singolo ccnl individuerà.
Il
lavoratore che intenda revocare la delega, dovrà rilasciare apposita
dichiarazione scritta e la revoca, ai fini della rilevazione del numero delle
deleghe, avrà effetto al termine del mese nel quale è stata notificata al
datore di lavoro.
La raccolta
delle nuove deleghe dovrà avvenire mediante l’utilizzo di un modulo suddiviso
in due parti, la prima delle quali, contenente l’indicazione del sindacato
beneficiario del contributo, sarà trasmessa al datore di lavoro e la seconda,
sempre a cura del lavoratore, sarà inviata al medesimo sindacato.
Le imprese
accetteranno anche le deleghe a favore delle organizzazioni sindacali di
categoria che aderiscano e si obblighino a rispettare integralmente i contenuti
del presente Accordo nonché dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e
del Protocollo 31 maggio 2013.
Il numero
delle deleghe viene rilevato dall’INPS tramite un’apposita sezione nelle
dichiarazioni aziendali (Uniemens).
Confindustria,
Cgil, Cisl e Uil, tramite apposita convenzione, definiranno con l’INPS
l’introduzione nelle dichiarazioni mensili Uniemens di una apposita sezione per
la rilevazione annuale del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun
ambito di applicazione del CCNL. Per questo scopo, le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente accordo procederanno a catalogare i contratti
collettivi nazionali di categoria, attribuendo a ciascun contratto uno
specifico codice, che sarà comunicato anche al Cnel.
Le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo attribuiranno uno
specifico codice identificativo a tutte le organizzazioni sindacali di
categoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria
rappresentanza per gli effetti della stipula dei contratti collettivi nazionali
di lavoro e ne daranno tempestiva informativa all’INPS, alla Confindustria e al
Cnel.
Ciascun
datore di lavoro, attraverso il modulo Uniemens, indicherà nell’apposita
sezione, il codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e il
numero delle deleghe ricevute per ogni singola organizzazione sindacale di
categoria con relativo codice identificativo nonché la forma di rappresentanza
presente nelle unità produttive con più di quindici dipendenti. Ulteriori dati
potranno essere rilevati secondo le modalità definite nella convenzione con
l’INPS.
In forza
della specifica convenzione, l’INPS elaborerà annualmente i dati raccolti e,
per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, aggregherà il dato
relativo alle deleghe raccolte da ciascuna organizzazione sindacale di
categoria relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno.
Il numero
degli iscritti, ai fini delle rilevazione della rappresentanza di ciascuna
organizzazione sindacale di categoria su base nazionale, sarà determinato
dividendo il numero complessivo delle rilevazioni mensili, effettuate in virtù
delle deleghe, per dodici.
Per l’anno
2014 si rileveranno le deleghe relative al secondo semestre.
I dati
raccolti dall’INPS saranno trasmessi - previa definizione di un protocollo
d’intesa con i firmatari del Protocollo del 31 maggio 2013 e del presente
Accordo - al CNEL che li pondererà con i consensi ottenuti nelle elezioni
periodiche delle Rappresentanze Sindacali Unitarie da rinnovare ogni tre anni.
I dati degli
iscritti rilevati dall’Inps in relazione alle unità produttive che superino i
quindici dipendenti e in cui siano presenti r.s.a. ovvero non sia presente
alcuna forma di rappresentanza sindacale saranno trasmessi, entro il mese di
febbraio dell’anno successivo a quello di rilevazione, al CNEL.
Per
consentire la raccolta dei dati relativi ai consensi ottenuti dalle singole
organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle r.s.u.
nei singoli luoghi di lavoro, copia del verbale di cui al punto 19 della
sezione terza della Parte Seconda del presente accordo dovrà essere trasmesso a
cura della Commissione elettorale al Comitato Provinciale dei Garanti (o
analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo).
L’invio dei
verbali è previsto sia per le rappresentanze sindacali unitarie che verranno
elette successivamente all’entrata in vigore del presente accordo sia per
quelle elette antecedentemente ancora validamente in carica.
Il Comitato
Provinciale dei Garanti (o analogo organismo che dovesse essere costituito per
lo scopo) raccoglierà tutti i dati relativi alle r.s.u. validamente in carica
alla data del 31 luglio di ogni anno, desumendoli dai singoli verbali
elettorali pervenuti al Comitato medesimo, raggruppandoli per ciascuna
organizzazione sindacale di categoria, e li trasmette al CNEL entro il mese di
gennaio dell’anno successivo a quello di rilevazione.
Il CNEL
provvederà a sommare ai voti conseguiti da ciascuna organizzazione sindacale di
categoria, il numero degli iscritti risultanti nelle unità produttive con più
di 15 dipendenti ove siano presenti r.s.a. ovvero non sia presente alcuna forma
di rappresentanza sindacale.
Entro il
mese di aprile il CNEL provvederà alla ponderazione del dato elettorale con il
dato associativo - con riferimento ad ogni singolo c.c.n.l. - secondo quanto
previsto ai punti 4 e 5 del Protocollo d’Intesa 31 maggio 2013, ossia
determinando la media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla
totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni
delle r.s.u. sul totale dei votanti, quindi, con un peso del 50% per ciascuno
dei due dati.
Effettuata
la ponderazione, il CNEL comunicherà alle parti stipulanti il presente accordo
il dato di rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria
relativo ai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.
I dati sulla
rappresentanza saranno determinati e comunicati dal CNEL entro il mese di
maggio dell’anno successivo a quello della rilevazione e, per l’anno 2015,
saranno utili, oltre che per il raggiungimento della soglia del 5%:
a) per la
verifica della maggioranza del 50% + 1, per tutti i rinnovi contrattuali che
saranno sottoscritti dopo la comunicazione effettuata dal CNEL;
b) ai fini
della misurazione delle maggioranze relative alle piattaforme di rinnovo per i
contratti che scadono dal novembre 2015.
Successivamente
e di regola, i dati comunicati dal CNEL saranno validamente utilizzabili, oltre
che per il raggiungimento della soglia del 5% anche per la determinazione della
maggioranza del 50% + 1:
a) ai fini
della sottoscrizione dei ccnl, in base all’ultimo dato disponibile;
b) ai fini
della presentazione delle piattaforme, in base al dato disponibile sei mesi
prima della scadenza del contratto.
PARTE
SECONDA: REGOLAMENTAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA
Sezione
prima: regole
generali sulle forme della rappresentanza in azienda.
Le parti
contraenti il presente accordo concordano che in ogni singola unità produttiva
con più di quindici dipendenti dovrà essere adottata una sola forma di
rappresentanza. Nel caso di unità produttive con più di quindici dipendenti ove
non siano mai state costituite forme di rappresentanza sindacale, le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo concordano che,
qualora non si proceda alla costituzione di rappresentanze sindacali unitarie
ma si opti per il diverso modello della rappresentanza sindacale aziendale:
a) dovrà
essere garantita l’invarianzadei costi aziendali rispetto alla situazione che
si sarebbe determinata con la costituzione della rappresentanza sindacale
unitaria;
b) alla
scadenza della rsa, l’eventuale passaggio alle r.s.u. potrà avvenire se deciso
dalle organizzazioni sindacali che rappresentino, a livello nazionale, la
maggioranza del 50%+1 come determinata nella parte prima del presente accordo.
In tutti i
casi in cui trova applicazione l’art. 2112 Cod. Civ. e che determinino
rilevanti mutamenti nella composizione delle unità produttive interessate,
ferma restando la validità della r.s.u. in carica fino alla costituzione della
nuova r.s.u., si procederà a nuove elezioni entro tre mesi dal trasferimento.
Sezione
seconda: modalità
di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Premessa: Le
seguenti regole in materia di rappresentanze sindacali unitarie, riprendono la
disciplina contenuta nell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 con gli
adeguamenti alle nuove intese interconfederali.
Le seguenti
regole trovano applicazione per le procedure di costituzione delle nuove r.s.u.
e per il rinnovo di quelle già esistenti.
1. Ambito ed
iniziativa per la costituzione
Rappresentanze
sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali
il datore di lavoro occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle
organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie
dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013
e del presente accordo interconfederale.
Ai fini del
computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a
part-time saranno computati in misura proporzionale all’orario di lavoro
contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno
computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due
anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Hanno potere
di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali
abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4,
sezione terza, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al
contenuto dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31
maggio 2013 e del presente Accordo.
L'iniziativa
di cui al primo comma può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente,
da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate.
La stessa
iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla r.s.u.
ove validamente esistente.
2.
Composizione
Alla
costituzione della r.s.u. si procede mediante elezione a suffragio universale
ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Nella
definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le
associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e
quadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle
stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire
un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella
composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere,
attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero
dei componenti
Il numero
dei componenti le r.s.u. sarà pari almeno a:
a) 3
componenti per la r.s.u. costituita nelle unità produttive che occupano fino a
200 dipendenti;
b) 3
componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che
occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3
componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
4. Diritti,
permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti
delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti,
permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; per effetto delle
disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970.
Sono fatte
salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti
delle associazioni sindacali dai c.c.n.l. o accordi collettivi di diverso
livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e
libertà sindacali.
Nelle stesse
sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi,
all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in
ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u.
In tale
occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti
definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole
condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali
con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità
sindacale.
Sono fatti
salvi in favore delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie il
c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
a) diritto
ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante
l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun
lavoratore ex art. 20, l. n. 300/1970;
b) diritto
ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, l. n. 300/1970;
c) diritto
di affissione di cui all'art. 25 della legge n. 300/1970.
5. Clausola
di armonizzazione
Le r.s.u.
subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e
nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di
legge.
6. Durata e
sostituzione nell'incarico
I componenti
della r.s.u.restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono
automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo
dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le
dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non possono
concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della
r.s.u. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità
previste dal presente accordo.
Il
cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della r.s.u. ne
determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non
eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.
7 .
Decisioni
Le decisioni
relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse, a
maggioranza, in base a quanto previsto nella parte terza
del presente accordo che recepisce i contenuti dell’accordo interconfederale 28
giugno 2011.
Le r.s.u.
costituite nelle unità produttive di imprese plurilocalizzate potranno dare
vita ad organi o a procedure di coordinamento fissandone espressamente poteri e
competenze.
8. Clausola
di salvaguardia
Le
organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie
dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013
e del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi
contenuta partecipando alla procedura di elezione della r.s.u., rinunciano
formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell'art. 19, della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
In
particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle
Confederazioni firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del
Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque ad essi
aderiscano, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano
state o vengano costituite r.s.u..
Il passaggio
dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle
organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo
31 maggio 2013.
SEZIONE
TERZA: DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R. S. U.
1. Modalità
per indire le elezioni
Almeno tre
mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali
di cui al punto 1, sezione seconda, del presente accordo, congiuntamente o
disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni
mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a
disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per
la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla
mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. Quorum
per la validità delle elezioni
Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo
favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni
elettorali.
Le elezioni
sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori
aventi diritto al voto.
Nei casi in
cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le
organizzazioni sindacali operanti all’interno dell’azienda prenderanno ogni
determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla
situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva.
3.
Elettorato attivo e passivo
Hanno
diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i quadri
non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Hanno
altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato che prestino la propria attività al momento del voto.
Ferma
restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza
all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la
contrattazione di categoria, che non abbia già regolato la materia in
attuazione dell’Accordo del 20 dicembre 1993, dovrà regolare l’esercizio del
diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4.
Presentazione delle liste
All'elezione
della r.s.u. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a)
organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni firmatarie del
presente accordo oppure dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b)
associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto
costitutivo a condizione che:
1) accettino
espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del presente accordo,
dell’Accodo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio
2013;
2) la lista
sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità
produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60
dipendenti. Nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59 dipendenti la
lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di lavoratori.
Non possono
essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della
Commissione elettorale.
Ciascun
candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui
al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la
Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste
stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una
delle liste.
Il numero
dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei
componenti la r.s.u. da eleggere nel collegio.
5.
Commissione elettorale
Al fine di
assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle
singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
Per la
composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di
liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non
candidato.
6. Compiti della
Commissione
La
Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere
la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa
integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai
requisiti previsti dal presente accordo;
b)
verificare la valida presentazione delle liste;
c)
costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno
svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
d)
assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare
e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente
accordo;
f)
proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i
soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di
liste.
7.
Affissioni
Le liste dei
candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della
Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno
otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
8.
Scrutatori
È in facoltà
dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun
seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La
designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che
precedono l'inizio delle votazioni.
9.
Segretezza del voto
Nelle
elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per interposta
persona.
10. Schede
elettorali
La votazione
ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in
ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di
contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a
sorte.
Le schede
devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione
e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la
regolarità del voto.
La scheda
deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal
Presidente del seggio.
Il voto di
lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è
nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o
analoghi segni di individuazione.
11.
Preferenze
L'elettore
può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto
preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a
fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato
preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione
di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della
lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a
più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti,
rende nulla la scheda.
Nel caso di
voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti,
si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12. Modalità
della votazione
Il luogo e
il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale,
previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti
gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della
produzione.
Qualora
l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere,
potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi
frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle
aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma
contestualmente.
Luogo e calendario
di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori,
mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni
prima del giorno fissato per le votazioni.
13.
Composizione del seggio elettorale
Il seggio è
composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte terza, del presente Accordo
e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
14.
Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della
Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad
una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della
stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di
un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
15. Riconoscimento
degli elettori
Gli
elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio
un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale
essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di
tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni
elettorali.
16. Compiti
del Presidente
Il
Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente punto
14, la firma accanto al suo nominativo.
17. Operazioni
di scrutinio
Le
operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni
elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine
dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio,
su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà
consegnato- unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) -
alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle
operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La
Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente
provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali)
trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della
r.s.u. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la
Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre
mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
18 .
Attribuzione dei seggi
Ai fini
dell'elezione dei componenti della r.s.u., il numero dei seggi sarà ripartito,
secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più
alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Nell'ambito
delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente
all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine
dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di
voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
19. Ricorsi
alla Commissione elettorale
La
Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla
assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni
elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della
Commissione stessa.
Trascorsi 5
giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati
presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata
l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel
verbale di cui sopra, che sarà trasmesso al comitato provinciale dei Garanti (o
analogo organismo costituito per lo scopo di rilevare i risultati elettorali).
Ove invece
siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve
provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la
conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di
tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun
rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste
elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma
precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta ovvero a mezzo posta
elettronica certificata, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione
elettorale, al Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che
dovesse essere costituito per lo scopo) e alla Associazione industriale
territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
20. Comitato
provinciale dei garanti (o analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo)
Contro le
decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad
apposito Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che dovesse
essere costituito per lo scopo). Tale Comitato è composto, a livello
provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali,
presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante
dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal
Direttore della DTL o da un suo delegato.
Il Comitato
si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21.
Comunicazione della nomina dei componenti della r.s.u.
La nomina
dei componenti della r.s.u., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà
comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale
organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni
sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
22.
Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione
aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei
dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto
necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
PARTE TERZA:
TITOLARITA’ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA
E AZIENDALE.
Il contratto
collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei
trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore
ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Sono ammesse
alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente accordo e dell’Accordo Interconfederale del
28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013, che abbiano, nell’ambito di
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una
rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il
dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato
elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi) come risultante dalla
ponderazione effettuata dal Cnel.
Nel rispetto
della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le Federazioni di
categoria - per ogni singolo CCNL - decideranno le modalità di definizione
della piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con
proprio regolamento.
In tale
ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa, le
Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di
piattaforme unitarie.
Ai fini del
riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge, ai sensi dell’art.
19 e ss della legge 20 maggio 1970, n. 300, si intendono partecipanti alla negoziazione
le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza, secondo i
criteri concordati nel presente accordo, e che abbiano partecipato alla
negoziazione in quanto hanno contribuito alla definizione della piattaforma e
hanno fatto parte della delegazione trattante l’ultimo rinnovo del c.c.n.l.
definito secondo le regole del presente accordo.
Fermo
restando quanto previsto al secondo paragrafo, in assenza di piattaforma
unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione
si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali
che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari
almeno al 50% +1.
I contratti
collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni
Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, come sopra
determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei
lavoratori, a maggioranza semplice - le cui modalità saranno stabilite dalle
categorie per ogni singolo contratto – saranno efficaci ed esigibili. La
sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta, costituirà l’atto
vincolante per entrambe le Parti.
Il rispetto
delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in tal modo conclusi
sono efficaci ed esigibili per l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici
nonchè pienamente esigibili per tutte le organizzazioni aderenti alle parti
firmatarie della presente intesa.
Conseguentemente
le parti firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena
applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così
definiti.
La
contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate e con
le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria
o dalla legge.
I contratti
collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed
esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni
sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo
Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013
e del presente Accordo, o che comunque tali accordi abbiano formalmente
accettato, operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggioranza
dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole
interconfederali convenute con il presente Accordo.
In caso di
presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della
legge n.300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari
efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite
nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre,
risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali
conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui
avviene la stipulazione, rilevati e comunicati ai sensi della presente intesa.
Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali
unitarie anche le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, quando presenti, durano in carica tre anni.
Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze
sindacali aziendali con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al
voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito
di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da
almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni
sindacali firmatarie del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori
dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la
partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è
respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.
I contratti
collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione contrattuale
mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici
contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali possono pertanto
definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese
modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi
contratti collettivi nazionali di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i
rinnovi definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato nell’azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le
rappresentanze sindacali operanti in azienda d’intesa con le relative
organizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione delle
Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o che
comunque tali accordi abbiano formalmente accettato, al fine di gestire
situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo
sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, possono definire intese
modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale
che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del
lavoro. Le intese modificative così definite esplicano l’efficacia generale
come disciplinata nel presente accordo.
PARTE
QUARTA: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLAUSOLE E ALLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO
E ALLE CLAUSOLE SULLE CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO
Le parti
firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo
d’intesa del 31 maggio 2013 ovvero del presente Accordo convengono sulla
necessità di definire disposizioni volte a prevenire e a sanzionare eventuali
azioni di contrasto di ogni natura, finalizzate a compromettere il regolare
svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi
interconfederali vigenti nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti
collettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle procedure contenute
nelle intese citate.
Pertanto i
contratti collettivi nazionali di categoria, sottoscritti alle condizioni di
cui al Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 e del presente accordo, dovranno
definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per
tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti con il contratto collettivo
nazionale di categoria e a prevenire il conflitto.
I medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno, altresì, determinare le
conseguenze sanzionatorie per gli eventuali comportamenti attivi od omissivi
che impediscano l'esigibilità dei contratti collettivi nazionali di categoria
stipulati ai sensi della presente intesa.
Le
disposizioni definite da i contratti collettivi nazionali di lavoro, al solo
scopo di salvaguardare il rispetto delle regole concordate nell'accordo del 28
giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e nel presente accordo, dovranno
riguardare i comportamenti di tutte le parti contraenti e prevedere sanzioni,
anche con effetti pecuniari, ovvero che comportino la temporanea sospensione di
diritti sindacali di fonte contrattuale e di ogni altra agibilità derivante dalla
presente intesa.
I contratti
collettivi aziendali, approvati alla condizioni previste e disciplinate nella
parte terza del presente accordo, che definiscono clausole di tregua sindacale
e sanzionatorie, finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti
con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante, oltre che per il
datore di lavoro, per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori nonché
per le associazioni sindacali espressioni delle confederazioni sindacali
firmatarie del presente accordo, o per le organizzazioni che ad esso abbiano
formalmente aderito, e non per i singoli lavoratori.
CLAUSOLE
TRANSITORIE E FINALI
Le parti
firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare le regole qui
concordate e si impegnano, altresì, affinché le rispettive organizzazioni di
categoria ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale
e aziendale si attengano a quanto pattuito nel presente accordo.
In via
transitoria, ed in attesa che i rinnovi dei contratti nazionali definiscano la
materia disciplinata dalla parte quarta del presente accordo, le parti
contraenti concordano che eventuali comportamenti non conformi agli accordi
siano oggetto di una procedura arbitrale da svolgersi a livello confederale.
A tal fine,
le organizzazioni di categoria appartenenti ad una delle Confederazioni
firmatarie del presente accordo, ovvero che comunque tale accordo abbiano
formalmente accettato, sono obbligate a richiedere alle rispettive
Confederazioni la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato
composto, pariteticamente, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali
confederali interessate e da altrettanti rappresentanti della Confindustria,
nonché da un ulteriore membro, che riveste la carica di Presidente, individuato
di comune accordo o, in mancanza di accordo, a sorteggio fra esperti della
materia indicati in una apposita lista definita di comune accordo, entro 30
giorni, dalle parti stipulanti il presente accordo.
Nella
decisione del collegio, che dovrà intervenire entro dieci giorni dalla sua
composizione, dovranno essere previste le misure da applicarsi nei confronti
delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro in caso di inadempimento
degli obblighi assunti con il presente accordo e,in particolare, dell’obbligo
di farne rispettare i contenuti alle rispettive articolazioni, a tutti i
livelli.
Viene poi
istituita, a cura delle parti firmatarie del presente accordo, una Commissione
Interconfederale permanente con lo scopo di favorirne e monitorarne
l'attuazione, nonché di garantirne l’esigibilità.
La
Commissione sarà composta, pariteticamente, da sei membri, designati da
Confindustria e dalle tre organizzazioni sindacali più rappresentative al
momento della composizione della Commissione, tra esperti in materia di diritto
del lavoro e di relazioni industriali. Un settimo componente della Commissione
Interconfederale, che assumerà funzioni di Presidente, sarà individuato fra
esperti della materia indicati in una apposita lista definita di comune
accordo. La Commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti.
Ai
componenti non spetta alcuna indennità.
La
Commissione è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere
confermati una sola volta.
Fatte salve
le clausole che disciplinano l’esigibilità per i singoli contratti collettivi
nazionali di categoria, la Commissione Interconfederale stabilisce, con proprio
regolamento, da definire entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, le
modalità del proprio funzionamento ed i poteri di intervento per garantire
l’esigibilità dei contenuti del presente accordo, definendo ogni controversia
anche attraverso lo svolgimento di un giudizio arbitrale.
La
Commissione Interconfederale provvede all'autonoma gestione delle spese
relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un
apposito fondo istituito a tale scopo dalle parti stipulanti il presente
accordo.
Il presente
accordo potrà costituire oggetto di disdetta e recesso ad opera delle parti
firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
Roma, 10
gennaio 2014
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