“...la nuova
tutela dal licenziamento non si applicherà a chi ha già un contratto di lavoro
ma solo a chi verrà assunto successivamente all’entrata in vigore del Decreto,
tranne in un caso: i datori di lavoro che impegnano meno di 16 dipendenti
possono far applicare la nuova tutela a tutti i propri dipendenti se,
successivamente all’entrata in vigore del Decreto in costruzione, assumeranno
nuovi lavoratori fino a raggiungere il fatidico numero complessivo di 16
impiegati...
La dicitura
(nomen iuris) utilizzata dal Governo per intitolare il nuovo Decreto è:
“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti”. Sembrerebbe che la nuova normativa predisponga delle tutele via via
sempre più pregnanti (crescenti) a favore dei lavoratori.
Non è così! La tutela è peggiorativa rispetto a
quella apprestata dall’articolo 18 dello Statuto perciò potrebbe essere reintitolata
“a tutele decrescenti”... se il Governo ritiene di premiare le aziende che
assumono lavoratori fino a raggiungere la soglia dei 16 dipendenti, significa
che licenziare sarà più facile rispetto al regime dell’articolo 18 dello
Statuto.
Non solo. Chi
impedirà al datore una volta raggiunta la soglia di 16 dipendenti e aver
ottenuto l’applicazione della nuova procedura, di liberarsi dei lavoratori
neoassunti?
La presenza
di un doppio binario nella tutela dei lavoratori licenziati, profuma di
incostituzionalità.
E’ vero che
i lavoratori tutelati dall’articolo 18 andranno scemando nel tempo, ma il
doppio binario durerà per decenni a meno che il Governo non abbia in mente di
procedere gradualmente, appena raggiunta la calma sociale, e attraverso
successivi Decreti Legislativi o Decreti Legge, di applicare la nuova tutela a
sempre più settori lavorativi fino a ricomprenderli tutti...
LICENZIAMENTO
DISCRIMINATORIO
L’articolo
18 dello Statuto dispone la nullità del licenziamento per discriminazione
determinato per motivi di credo politico, di fede religiosa, per l’appartenenza
a un sindacato o a un’associazione e per la partecipazione ad esse... oltre che
effettuato in concomitanza col matrimonio, durante la gravidanza e la maternità
o la paternità... In questo caso il giudice annulla il licenziamento... e
dispone la reintegrazione nel posto di lavoro oltre il pagamento di
un’indennità... pari all’ultima retribuzione di fatto percepita moltiplicata
per il tempo che il lavoratore ha trascorso senza lavorare... Anche il nuovo
Decreto tutelerà il licenziamento discriminatorio...
LICENZIAMENTO
PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO, SOGGETTIVO E GIUSTA CAUSA
Dobbiamo
premettere... che per “giustificato motivo oggettivo” si intende la ragione
inerente l’attività produttiva dell’azienda, l’organizzazione del lavoro e il
suo regolare funzionamento. Ciò riguarda i motivi legati all’esistenza e
all’unità dell’azienda soprattutto in ragione della produzione (ad esempio
soppressione di un reparto o di un ramo dell’azienda) e della crisi aziendale e
alla sua strutturazione organizzativa (ad esempio razionalizzazione dei sistemi
o delle fasi produttive).
Il
licenziamento per cause oggettive è attuato quando non è possibile riutilizzare
il dipendente in altre mansioni... Le motivazioni soggettive sono invece legate
al comportamento del lavoratore è possono essere ascritte alle regole definite
dal Codice disciplinare.
La “giusta
causa”... è invece un motivo che determina la totale perdita di fiducia da
parte del datore per comportamento ingiustificabile del lavoratore e che
costringe il datore al cosiddetto licenziamento “ad nutum” cioè in tronco o
senza preavviso...
Nelle
situazioni regolate dall’articolo 18, il giudice annulla il licenziamento e
ordina la reintegrazione nel posto di lavoro quando è accertato che il fatto
posto a ragione del licenziamento, che sia una crisi aziendale (oggettivo) o
un’infrazione disciplinare (soggettivo) o una giusta causa (furto), è falso o
inesistente o inconsistente, almeno nei contenuti descritti dalla parte
datoriale e anche quando non viene rispettato il principio di proporzionalità
della sanzione (quando si punisce con il licenziamento un’infrazione che,
invece, doveva essere punita con una sanzione conservativa del posto di lavoro
come può essere per esempio la sospensione dal servizio). In aggiunta alla
tutela reale è prevista quella obbligatoria sempre calcolata sulla retribuzione
mensile moltiplicata per il tempo di disoccupazione, ma non oltre le 12
mensilità.
Il datore
deve anche pagare, a parte, i contributi previdenziali e assistenziali maturati
nel periodo di disoccupazione. Anche in questo caso il lavoratore può optare
per il pagamento dell’indennità di rinuncia...
La nuova
procedura di licenziamento prevista dal Decreto prevede (che)... il Giudice
annulla il licenziamento solo se il fatto contestato ovvero posto a ragione del
licenziamento risulterà, direttamente e senza dubbio, insussistente... cioè la
diversa ricostruzione dell’evento addebitabile al lavoratore dovrà trovare una
incontrovertibile logica... (Questo) pone non pochi timori sulla reale
possibilità di subornare i testi... La critica ascrivibile al Decreto (articolo
3, comma 2) riguarda l’applicazione della tutela reale al solo caso di
insussistenza del fatto e non anche ai vizi della procedura disciplinare. La
procedura disciplinare è costituita anche da una serie di termini perentori
posti a tutela dei principi di tempestività, celerità, certezza del diritto e
legalità. Principi che potranno essere tranquillamente violati dal datore di
lavoro se la finalità del licenziamento sarà quella di liberarsi
definitivamente del lavoratore scomodo.
Non solo. Se
il datore dovesse violare il diritto di difesa del lavoratore incolpato, per
esempio rifiutandosi di audirlo prima di comminare la sanzione disciplinare
così come prescrive l’articolo 7, comma 3 della Legge n. 300/70, il
licenziamento risulterebbe comunque efficace...
(ma)
L’esercizio del diritto di difesa trova ragione direttamente nella Carta
Costituzionale (articolo 24, comma 2 “La difesa è diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento”).
...l’articolo
3 del nuovo Decreto in definizione sia incostituzionale perché degrada il
diritto di difesa a mero vizio sanabile con il pagamento di un’indennità,
mentre sovrasta esclusivamente l’insussistenza del fatto. Secondo il mio parere
i vizi procedurali che attengono i termini perentori, l’accesso della
documentazione e il pieno diritto di difesa, dovrebbero essere tutelati
realmente con la reintegrazione in servizio e non con il baratto. Non si tratta
di svendere l’opportunità dei lavoratori, ma di umiliare profondamente la
persona facendole perdere, volendo, il posto di lavoro in spregio alle tutele
previste dalle normative specifiche, come quella disciplinare, fondate in più
punti su diritti costituzionali.
LICENZIAMENTO
OGGETTIVO E PER INIDONEITÀ PSICOFISICA
...L’articolo
18 dello Statuto tutela il licenziamento operato sui lavoratori che divengono
inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia anche cagionata per inadempimento datoriale dimostrata in sentenza,
per violazione del D.Lgs.81/08 ed altre norme in materia di sicurezza e igiene
del lavoro (colpa per negligenza e imprudenza) che abbia ridotto la capacità
lavorativa inferiore al 60%.
In questo
caso prima di adottare la soluzione del licenziamento deve essere tentato il
“repechage”.
Solo quando
la Commissione medica di verifica accerti l’inidoneità a proficuo lavoro, la
tutela dell’articolo 18 cessa di operare. Quando il giudice accerta che il
lavoratore licenziato non rientra assolutamente tra le tipologie sopra indicate
o che la lavoratrice è stata licenziata durante la gravidanza o il
puerperio..., annulla il licenziamento reintegrando il lavoratore e commina
un’indennità mensile per il periodo di disoccupazione, al massimo di 12
mensilità oltre ai contributi. .. (con) la riforma Renziana... i licenziati per
motivi oggettivi non potranno procedere al ricollocamento previsto
dall’articolo 7 della Legge 15/07/66 n. 604.
LICENZIAMENTO
IN GENERE CON VIZI PROCEDURALI
L’articolo
18 dello Statuto permette di dichiarare inefficace ogni licenziamento che non è
stato fondato sulla legalità. Per legalità si intende il rispetto della parte
datoriale delle prescrizioni di legge che hanno contenuto precettivo. Non
specificare i motivi sottesi il licenziamento entro 7 giorni dalla richiesta
intimata dal lavoratore, trasmettere una contestazione di addebito oltre i
termini previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, sorvegliare con
le telecamere il lavoro, audire il lavoratore prima di comminargli la sanzione,
allontanare dall’audizione il procuratore del lavoratore o, ancor peggio, non
informare il lavoratore dei propri diritti di difesa incorporando nella
contestazione quanto prescritto dallo Statuto o dalla contrattazione,
costituiscono, soprattutto per i giuristi amanti del diritto, una sopraffazione
del potere legislativo che poco ha a che fare con i principi costituzionali...
Il nuovo
Decreto disporrà che, nel caso in cui il datore ometta di specificare i motivi
richiesti dal lavoratore per sapere perché è stato licenziato... ovvero qualora
la procedura disciplinare del datore violi tutte le prescrizioni
obbligatorie... il giudice confermi comunque il licenziamento accontentando il
lavoratore deluso dal disprezzo dello Statuto dei Lavoratori con un’indennità
pari ad una retribuzione per ogni anno di lavoro prestato ma non superiore a 12
mensilità...
IL JOBS ACT
HA UCCISO LA GIUSTIZIA SOCIALE.
In
conclusione le nuove disposizioni sul licenziamento serviranno ad affossare
ancora di più il sindacato che, privato di ogni effettiva capacità d’azione,
dovrà ancor più avvicinarsi al datore di lavoro, in un connubio di interessi e
accordi finalizzati a non scomparire.
Stupisce come
si tolleri la violazione delle legge a opera del datore di lavoro e si punisca
questo affronto con una semplice indennità, come per dire: “fai quello che
vuoi, fregatene della legge basta che hai i soldi”.
I
licenziati, seppur illegittimamente ma non per insussistenza del fatto o per
discriminazione, diventeranno disoccupati, ma Renzi non li abbandonerà visto
che l’articolo 11 del Decreto stabilisce che il nuovo Fondo per le politiche
attive per la ricollocazione (presso l’INPS) regalerà un voucher che i disoccupati
potranno utilizzare presso un’agenzia per il lavoro così da ottenere la ricerca
gratuita di una nuova occupazione, un nuovo addestramento, formazione e
riqualificazione; un po’ fantasioso visto l’indice di disoccupazione...
E mentre i
sindacati si affanneranno per accattivarsi il datore di lavoro con la speranza
di acquietarlo per i casi disciplinari più gravi, il datore farà il vero
padrone, deciderà chi colpire e chi tollerare nella più ampia discrezionalità
che un paese cosiddetto democratico possa permettere.
Infatti
l’articolo 5 del nuovo Decreto prevede che il datore, senza motivo, revochi il
licenziamento e ripristini il rapporto interrotto. Una specie di miracolo che
solo il padrone può decidere di fare o non fare a chi desidera; ma se non vuole
alzare il polverone sul licenziamento poco pulito, può offrire al lavoratore al
massimo 18 mensilità come buonuscita.
Professor
Mauro Di Fresco
università
Sapienza di Roma
Nessun commento:
Posta un commento