DOPO LA SENTENZA DEL 6 NOVEMBRE
SCORSO, NUOVA SENTENZA POSITIVA CHE RIGETTA IL RICORSO IN APPELLO DELL'IST.
TUMORI DI MILANO CONTRO LO SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE.
Questa nuova sentenza è importante soprattutto per le motivazioni contenute e costituisce per lo Slai cobas sc e per tutti i lavoratori un buon precedente.
In tutti questi mesi vi sono state pressioni e minacce (velate e no) da parte della Direzione dell'Istituto in particolare contro il rappresentante dello Slai cobas sc, Giuseppe Gaglio. Ma il compagno è andato avanti nel suo lavoro, anzi ha rafforzato la denuncia delle condizioni di lavoro in cui sono costretti a lavorare. Queste pressioni hanno ora trovato la giusta risposta!
Questa nuova sentenza è importante soprattutto per le motivazioni contenute e costituisce per lo Slai cobas sc e per tutti i lavoratori un buon precedente.
In tutti questi mesi vi sono state pressioni e minacce (velate e no) da parte della Direzione dell'Istituto in particolare contro il rappresentante dello Slai cobas sc, Giuseppe Gaglio. Ma il compagno è andato avanti nel suo lavoro, anzi ha rafforzato la denuncia delle condizioni di lavoro in cui sono costretti a lavorare. Queste pressioni hanno ora trovato la giusta risposta!
L'oggetto del "reato"...
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DALLA SENTENZA:
(La Fondazione Istituto tumori di Milano) Ha chiesto che fosse revocata l’ordinanza del 6 novembre 2014 e che, accertata la diffamatorietà e l’illiceità delle frasi riportate sullo striscione, fosse ordinato a SLAI Cobas di rimuoverlo con pubblicazione del provvedimento cautelare...
lo SLAI Cobas ha ripreso le argomentazioni già svolte in primo grado, osservando: che nella gestione del lavoro straordinario la Fondazione non rispetta le disposizioni in materia di orario di lavoro e di turnazione...
...l’affissione
del telo esprime – anche se in maniera estremamente sintetica - un pensiero
critico e di contrapposizione dell’organizzazione sindacale rispetto alla
consistenza degli organici dei dipendenti e alla gestione degli straordinari da
parte della Fondazione.
E’ fuori dubbio che l’attività sindacale sia ontologicamente contrappositiva agli interessi del datore di lavoro e che la critica e l’opposizione sindacale si esprimano normalmente in maniera vivace e graffiante, poiché diversamente perderebbero gran parte della loro efficacia...
Dalla documentazione prodotta da Slai Cobas - e non contestata dalla reclamante - emerge che le questioni delle carenze di organico, dell’eccessivo ricorso al lavoro straordinario e dell’insufficienza dei tempi di riposo all’interno dell’Istituto dei tumori hanno costituito oggetto di svariate prese di posizione dello SLAI Cobas, che con comunicati e volantini ha sensibilizzato i lavoratori al fine di ottenere migliori condizioni di lavoro... Lo SLAI Cobas ha prodotto a riscontro di quanto sostenuto tabulati dei turni di servizio – non contestati da parte reclamante – dai quali emergerebbe la programmazione di doppi turni, nonchè il mancato rispetto delle ore di riposo previste e ha evidenziato – sin dal primo grado - i casi di contrarietà alle regole richiamate. Sul punto la Fondazione si è limitata a generiche contestazioni senza prendere posizione sugli specifici rilievi.
In tale contesto non vi sono, allo stato, elementi per affermare che i motivi di fondo scatenanti il conflitto tra le parti siano pretestuosi e che la critica dell’organizzazione sindacale sia gratuita in quanto si fonda su elementi di fatto concreti.
Dalla
lettura dello striscione emerge chiaramente non solo che si tratta di una
rivendicazione sindacale, ma altresì che il sindacato ha inteso sollevare il
problema legato alla carenza di organico che condurrebbe a un uso “illegale”
del lavoro straordinario e a problematiche coinvolgenti la sicurezza sul lavoro
dovute a turni troppo ravvicinati o prolungati.
L’uso di un termine certamente forte come “illegale” non pare oltrepassare i limiti della continenza espositiva in quanto, oltre ad avere un collegamento specifico con la critica alla gestione dei turni, dà il senso della prospettata contrarietà alle leggi, nonchè di un’ingiustizia più generale nella gestione degli organici.
L’uso di un termine certamente forte come “illegale” non pare oltrepassare i limiti della continenza espositiva in quanto, oltre ad avere un collegamento specifico con la critica alla gestione dei turni, dà il senso della prospettata contrarietà alle leggi, nonchè di un’ingiustizia più generale nella gestione degli organici.
Anche la
forma di comunicazione adottata non appare esorbitare la continenza espressiva
posto che rientra nella ordinaria modalità comunicativa del sindacato che tende
naturalmente a rivolgersi agli utenti terzi per trovare solidarietà e rendere
così maggiormente efficace la propria azione. In tal senso va richiamato
l’insegnamento della Cassazione che ha affermato che “l’attività sindacale (…)
comporta, necessariamente, che ciascun esponente sindacale prescelga,
nell'ambito della sua responsabilità, la forma di comunicazione che meglio
ritenga adatta a far comprendere le posizioni da esso assunte in relazione
a determinate vicende aziendali, non diversamente da quando avviene nella sfera
lata della politica” (Cass. 9743/02)...
La Fondazione ha sostenuto che il permanere dello striscione e dunque della comunicazione in ordine alle condotte illecite dell’Istituto e dei rischi per la sicurezza nello svolgimento dell’attività di ricerca e cura produrrebbe effetti devastanti su pazienti e loro familiari (in termini psicologici), donatori e investitori (in termini di disaffezione economica), che confidano sulla professionalità dell’ente deputato a combattere il cancro.
La Fondazione ha sostenuto che il permanere dello striscione e dunque della comunicazione in ordine alle condotte illecite dell’Istituto e dei rischi per la sicurezza nello svolgimento dell’attività di ricerca e cura produrrebbe effetti devastanti su pazienti e loro familiari (in termini psicologici), donatori e investitori (in termini di disaffezione economica), che confidano sulla professionalità dell’ente deputato a combattere il cancro.
Ritiene il
collegio che anche su tale punto vada condivisa la valutazione del primo
giudice....
Il reclamo va dunque respinto...
Il reclamo va dunque respinto...
Condanna
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei tumori a rifondere a SLAI COBAS le
spese della presente fase cautelare..."
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