giovedì 1 gennaio 2015

27 dicembre: LIBERTA' DI LICENZIAMENTO - NIENTE PIU' CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

Che il governo sia espressione della classe dominante e insieme al Parlamento "un comitato d'affari" per conto della classe dei padroni, con il decreto sul Jobs act viene dichiarato in forma esplicita dal governo Renzi.
L'attacco all'art. 18 non è solo togliere un ostacolo legislativo perchè le aziende possano tranquillamente licenziare, è il via libera da un lato al fatto che i padroni non devono avere alcun freno e possono decidere tutto delle condizioni di lavoro, di vita dei lavoratori, imponendo esplicitamente, senza mascherature, come unica legge quella dello sfruttamento della forza-lavoro al servizio del loro profitto; dall'altro al fatto che gli operai, tutti i lavoratori devono essere piegati a questa legge, e non hanno diritti.
Con il contratto a "tutele crescenti" (una frase ormai più appannaggio dei comici) e la cancellazione dell'art. 18, parlare di contratto a tempo indeterminato è come parlare del "cavallo che vola".
Tutti i contratti a tempo indeterminato prima o poi oggi possono diventare a tempo determinato; il loro termine non dipende dalla legge o dal contratto, ma dalla volontà del padrone, il che, evidentemente, è molto peggio!
Per dire un paradosso: oggi gli operai a tempo indeterminato di un'azienda sotto i 15 dipendenti sono più al sicuro che non se la loro azienda raggiunga con nuove assunzioni il requisito occupazionale per l'applicazione dell'art. 18, perchè in quel momento il licenziamento anche dei vecchi lavoratori verrà disciplinato dalla nuova normativa.

Ma al governo non bastava neanche eliminare l'art. 18 per i licenziamenti individuali. E, quindi, con il decreto del 24 dicembre, senza neanche annunciarlo, ha esteso la nuova normativa anche ai licenziamenti collettivi. Questo è un fatto gravissimo per i lavoratori che in questo modo perdono subito ogni possibilità, attraverso la lotta e la procedura sindacale finora prevista dalla legge 223, di impedire i licenziamenti attraverso altre soluzioni, o quantomeno di ottenere la cassa integrazione straordinaria o nel caso peggiore la indennità di mobilità. Oggi tutto questo viene da un giorno all'altro cancellato. Gli operai si ritrovano immediatamente licenziati, senza possibilità neanche di ricorso.
E per i padroni e il governo non c'è limite all'attacco anche alla dignità dei lavoratori. Quei lavoratori oggetto del licenziamento collettivo, si ritrovano con un calcio in culo e con un voucher in mano, datogli dal Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, istituto con il decreto Jobs act presso l'Inps; un voucher che devono consegnare ad un'agenzia, e che già nel suo ammontare, commisurato al grado di occupabilità di quel lavoratore, è una sorta di triste biglietto di presentazione per qualche misero posto di lavoro.

Aver esteso il decreto pure ai licenziamenti collettivi è chiaramente anche uno schiaffo ai sindacati, tolti bellamente di mezzo.
Questo mostra l'inutilità per i lavoratori della linea di Cgil, Uil che ha portato allo sciopero generale del 12 dicembre. Uno sciopero che non è servito neanche a ritornare al Tavolo con il governo per migliorare il jobs act, come era nelle intenzioni di Cgil e Uil! 
Oggi ci troviamo con un jobs act anche peggiorato e con un governo Renzi che considera i sindacati confederali come degli "invisibili"...
Come non è servito quello sciopero generale fatto per riprendere la concertazione, così ora non serviranno certo le "grida" della Camusso. Anche perchè quelle "grida", a parte qualche minaccia di sciopero, rischiano di trasformarsi soprattutto in ricorsi legali... 

RIPORTIAMO STRALCI DELLO SCHEMA DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO IL 24 DICEMBRE

Art. 1 – Campo di applicazione.
Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.
Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro...
...il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore... stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione... In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
... al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale...
Art. 3 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.
..il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore... il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione... In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto...
La disciplina di cui al comma 2 trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore..
Art. 4 – Vizi formali e procedurali.
Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale...
Art. 6 – Offerta di conciliazione.
In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio... il datore di lavoro può offrire al lavoratore... un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità...
Art. 10 – Licenziamento collettivo.
In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o
dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 11 – Contratto di ricollocazione.
È istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria... Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l’impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione...
Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata secondo quanto previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione...
L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità di cui al comma 2 e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto...


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