mercoledì 20 luglio 2016

19 luglio - SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! NEWSLETTER N. 263 DEL 19/07/16



NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE

LE “FREQUENTLY ASKED QUESTIONS” DI SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS! - N.15
1
VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS IN AMBIENTE DI LAVORO
6
A FIRENZE, DOVE NON SI MUORE PIU’ DI CALDO
8
CALDO NEI LUOGHI DI LAVORO: CONDIZIONI DI BENESSERE E PRESTAZIONI TECNICHE
11
IMPARARE DAGLI ERRORI: SE NON SI INDOSSANO I GUANTI
13
ATTREZZATURE A PRESSIONE: LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA 2014/68/UE
15


LE “FREQUENTLY ASKED QUESTIONS” DI SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS! - N.15

Nella mia attività di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, spesso sono chiamato, da lavoratori o associazioni sindacali di base, a svolgere delle vere e proprie “consulenze” (ovviamente del tutto gratuite) di ampio respiro, che poi riporto, per condividere l’esperienza con tutti, nella mia newsletter, nella rubrica “Le consulenze di Sicurezza sul Lavoro – Know Your Rights!”.
In qualche caso invece le richieste che mi pervengono non richiedono consulenze di ampio respiro, ma brevi e sintetiche risposte a domande su temi molto specifici e limitati.
Anche in questo caso mi sembra giusto e doveroso diffondere questi brevi consulenze che hanno la forma delle cosiddette “Frequently Asked Questions”, facendo nascere su tale argomento una nuova rubrica della mia newsletter.
Ovviamente, per evidenti motivi di privacy e per non creare motivi di ritorsione verso i lavoratori o le associazioni che le hanno poste, riportando le domande ometto il nominativo del lavoratore e dell’azienda coinvolti.

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Ciao Marco,
oggi nella Azienda in cui lavoro mi hanno dato i risultati del metodo OCRA relativo alla movimentazione dei carichi nelle linee di produzione.
Ho notato che ci sono 4 postazioni in zona rossa con il risultato numerico di 3,9.
Il RSPP mi ha detto che l’azienda intende procedere alla sola sorveglianza sanitaria come da legge (cosi dicono loro), ma io non sono d’accordo.
Ho chiesto di riorganizzare le postazioni coinvolte, onde evitare che i lavoratori con il passare del tempo incorrano in malattie muscoloscheletriche.
Vorrei sapere un tuo parere in merito gli obblighi a cui è sottoposta l’azienda in un caso come questo.
Grazie di cuore per l’aiuto che dai a tutti noi.

Ciao,
la posizione assunta dalla vostra azienda è la classica “posizione di comodo” che adottano molti datori di lavoro a fronte di rischi per la salute evidenziati dal Documento di Valutazione del Rischio (DVR).
Lo scopo del DVR, ai sensi della normativa vigente, non è solo quello di analizzare e classificare i rischi per la salute (e la sicurezza), ma, anche e soprattutto, quello di individuare e implementare le misure di prevenzione e prevenzione adottate o da adottare per eliminare o ridurre il rischio e definire un programma di miglioramento delle situazioni lavorative.
Ciò non può ridursi, dove risultino dal DVR rischi per la salute, solo a fare eseguire la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, ma deve portare preventivamente a definire i miglioramenti organizzativi e tecnici delle attrezzature, dei posti di lavoro, dei processi produttivi, definendo uno specifico programma di miglioramento.
In particolare per quanto riguarda la Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC), di cui la movimentazione continua degli arti superiori (valutata con il metodo OCRA) è un aspetto, la normativa vigente impone al datore di lavoro, di adottare preventivamente tutte le misure tecniche e organizzative per eliminare la necessità di MMC e (solo ove ciò non sia possibile) per ridurre il rischio da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori.
Solo dopo avere adottato tali misure e aver quindi ridotto al minimo il rischio, permanendo comunque una residua possibilità di danno alla salute, il datore di lavoro deve programmare, per tramite del medico competente, anche la sorveglianza sanitaria.
Vediamo a proposito di quanto sopra, cosa stabilisce il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza, “Decreto”).
Per quanto riguarda il contenuto del DVR, la cui piena responsabilità penale è del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) del Decreto, il suo contenuto è definito dall’articolo 28, comma 2 del Decreto stesso, che impone:
Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [...] deve [...] contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa [...];
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati [...];
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
[...]”.
In particolare la lettera c) di tale comma impone che nel DVR sia definito il “programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.
Tra tali misure non vi è certo la sorveglianza sanitaria (in quanto essa non comporta un miglioramento delle condizioni di lavoro per salute e sicurezza), ma solo specifiche misure di prevenzione e protezione tecniche e organizzative.
Giova ricordare che la redazione del DVR in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera c) è punita dall’articolo 55, comma 3 del Decreto con l’ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.
In merito poi alla MMC, l’articolo 168, comma 1 del Decreto impone che:
Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori”.
Pertanto il datore di lavoro deve preventivamente adottare tutte le misure tecniche per eliminare alla fonte la necessità di una MMC da parte dei lavoratori.
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui sopra è punito dall’articolo 170, comma 1, lettera a) del Decreto con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.
Solo se non esistono misure tecniche in grado di eliminare alla fonte la necessità di esecuzione da parte dei lavoratori di MMC, il datore di lavoro deve poi applicare quanto disposto dall’articolo 168, comma 2:
Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII”.
Il mancato adempimento dell’obbligo di cui sopra è punito dall’articolo 170, comma 1, lettera a) del Decreto con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.
E’ evidente che, a seguito di tale obbligo, il datore di lavoro non si può limitare alla sola sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio da MMC (che è sì citata tra le misure da adottare, ma come una di esse, alla lettera d), e non come misura esaustiva), ma deve anche organizzare i posti di lavoro (lettera a)), e adottare misure adeguate (lettera c)) per ridurre il livello di rischio da MMC.
Nel far ciò il datore di lavoro deve tenere in considerazione gli elementi di riferimento riportati nell’Allegato XXXIII del Decreto, esplicitamente citato nell’articolo 168, comma 2, e che quindi riveste carattere cogente e non puramente indicativo.
Tra gli elementi di riferimento sui quali intervenire per ridurre il rischio da MMC (oltre alle “caratteristiche del carico” e allo “sforzo fisico richiesto”), il Punto 3 dell’Allegato XXXIII riporta:
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, nei seguenti casi:
-         lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta;
-         il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso
-         il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;
-         il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
-         il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
-         la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate”.
Mentre il Punto 4 dell’Allegato XXXIII riporta:
L’attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, se comporta una o più delle seguenti esigenze:
-         sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
-         pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
-         distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
-         un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore”.
Pertanto, al fine dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 168, comma 2, per ridurre il rischio da MMC, il datore di lavoro deve intervenire con misure tecniche ed organizzative su tutti gli elementi di riferimento relativi (anche) alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro (Punto 3 dell’Allegato XXXIII del Decreto) e alle esigenze connesse all’attività (Punto 4 dell’ Allegato XXXIII del Decreto).
Come chiaramente definito dagli obblighi richiamati del Decreto, la mera esecuzione della sola sorveglianza sanitaria non esime certo il datore dei lavoro dall’adempimento dei medesimi obblighi.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Un caro saluto.
Marco

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Ciao Marco,
sono un RLS e ho ha richiesto a dicembre del 2015 copia del verbale della riunione periodica tenutasi a novembre, citando nella richiesta l’articolo 35, comma 5, del D.Lgs. 81/08, che afferma:
Della riunione periodica deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione”.
Il RSPP dopo oltre 3 mesi finalmente risponde con una lettera in cui afferma che la copia del documento richiesto, cioè del verbale della riunione periodica tenutasi a novembre 2015, non può essere fotocopiato e asportato dal sito produttivo e che è disponibile a consultazione in allegato al DVR presente nell’unità in cui lavora il RLS.
Le domande che ti pongo sono le seguenti.
-         la copia del verbale della riunione periodica non deve essere consegnata al termine della riunione o al più presto agli RLS?
-         è possibile poter esporre in bacheca il verbale per un atto di trasparenza verso i lavoratori evidenziando le richieste del RLS (a fronte delle segnalazioni dei lavoratori) e le risposte che il datore di lavoro ha dato in merito?
-         l’articolo 50 del D.Lgs. 81/08 “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, comma 1, lettera e) afferma che il RLS riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione: perché non può ricevere copia del verbale della riunione periodica?
Ti ringrazio per l’attenzione, ciao.

Ciao,
effettivamente il D.Lgs.81/08 (Decreto) in merito al verbale della riunione ex articolo 35 è molto generico e non fissa dei precisi obblighi di consegna del verbale stesso e di possibilità di diffusione.
Infatti il comma 5 di tale articolo, da te citato, si limita ad affermare che:
Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione”.
Da tale enunciato deriva che il verbale non deve essere consegnato fisicamente al RLS (altrimenti sarebbe stata usata la frase “un verbale da consegnare ai partecipanti”), ma soltanto fatto visionare e consultare.
In effetti però il verbale della riunione periodica fa parte a tutti gli effetti della “documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative” citata nell’articolo 50, comma 1, lettera e) del Decreto, tanto che lo stesso RSPP ha dichiarato che esso è parte integrante del DVR.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera p) il datore di lavoro o il dirigente è tenuto a:
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [DVR], anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5 [...]”.
L’ultimo periodo di tale comma (introdotto dal “Decreto correttivo” del Governo Berlusconi, il D.Lgs. 106/09) specifica però che:
il documento è consultato esclusivamente in azienda”.
A seguito di quanto sopra, pertanto il datore di lavoro o il dirigente devono consegnare fisicamente il verbale della riunione periodica al RLS, il quale però lo potrà solo consultare all’interno dell’azienda e non portarlo al di fuori della stessa, né tantomeno fotocopiarlo e diffonderlo.
Ciò non impedisce però al RLS di redigere un suo documento in cui riporta, anche a seguito della consultazione di quanto riportato ufficialmente nel verbale ex articolo 35, quanto discusso all’interno della riunione, quanto da lui richiesto e quanto risposto dall’azienda e di diffonderlo ai lavoratori come meglio crede.
Tale documento sarà però redatto a firma del solo RLS e sotto la sua responsabilità, anche in merito ad eventuali informazioni sensibili relativi a singoli lavoratori o a segreti industriali.
Ricordo infatti che l’articolo 50, comma 6 del Decreto stabilisce che:
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [normativa sulla privacy] e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi [...] nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni”.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Marco Spezia

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Ingegner Spezia buongiorno.
Ho visto il suo sito ed avrei necessità di avere ulteriori approfondimenti.
Sono un avvocato e per conto di un mio cliente dipendente di un’azienda di trasporti che ha subito un infortunio a seguito di scivolata e caduta a terra, sto ricercando notizie in merito all’adozione da parte dell’azienda dei DPI per i suoi dipendenti: il mio cliente, solo successivamente all’infortunio, ha ritirato dal datore di lavoro le scarpe antiscivolo.
Mi interesserebbe ora avere dei riferimenti precisi (e se possibili documentali) circa la decisione dell’azienda di adottare tali DPI e in merito a come ha dato disposizione di diffonderli tra il proprio personale (il mio cliente ha ricevuto un semplice SMS).
Saprebbe darmi un suggerimento?
In attesa di un suo cortese riscontro, ringraziando anticipatamente per la preziosa collaborazione, invio i miei migliori saluti.

Non posso dare “riferimenti precisi circa la decisione dell’azienda di adottare tale DPI” poiché tali riferimenti devono essere contenuti all’interno del DVR dell’azienda che può essere consultato solo dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ex articolo 18, comma 1, lettera o) del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (Decreto).
Consiglio quindi il suo cliente di provare a rivolgersi al proprio RLS per sapere cosa ha deciso l’azienda in merito alla tipologia di DPI da adottare.
Ritengo comunque, al di là di tali considerazioni, che il personale di un’azienda di trasporti debba essere dotato di calzature antiscivolo, a causa della possibilità di camminare su superfici rese scivolose dalla pioggia o dal ghiaccio.
Di tale necessità si deve fare carico il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 77, commi 1, 2, 3 del Decreto.
In merito alla decisione dell’azienda di ricorrere a un semplice SMS per informare i propri dipendenti della necessità di uso dei DPI, essa è contraria alle norme relative alla informazione e formazione dei lavoratori sull’uso dei DPI di cui agli articoli 36, 37, 77, commi 4, lettere c), e) f), h) e 5 del Decreto.
Secondo tali norme i lavoratori devono essere adeguatamente informati (tramite documenti scritti) e formati (tramite corsi di formazione coerenti con quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11) sui rischi della propria attività lavorativa, sui DPI individuati per proteggerli da tali rischi e sulle corrette modalità di utilizzo di tali DPI.
Rimango disponibile per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Marco Spezia

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NOTA
Nel testo delle “Frequently Asked Questions” sopra riportate sono state usati i seguenti acronimi e termini:
ASL = Azienda Sanitaria Locale
CCNL = Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
DPI = Dispositivi di Protezione Individuali
DVR = Documento di Valutazione dei Rischi
DUVRI = Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza in caso di lavori in appalto
RSPP = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
RLS = Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza
D.Lgs.81/08 o Decreto: Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetto “Testo Unico sulla sicurezza”)



VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS IN AMBIENTE DI LAVORO

Da Ufficio Salute Ambiente Sicurezza FIOM CGIL
6 Luglio 2016

Presentiamo “La Linea di indirizzo relativa alla consultazione dei RLS nella valutazione e gestione del rischio stress in ambiente di lavoro” emanata con Delibera del 4 luglio 2016, dalla Regione Lombardia e definita dall’apposito gruppo di consultazione, ove era presente anche la CGIL Lombarda (che ha lavorato per circa un anno), che valutiamo di estrema importanza e positività.
Questa linea di indirizzo può far superare, se correttamente applicata, molte delle difficoltà emerse in questi anni nella fase di valutazione del rischio e che hanno prodotto di fatto in quasi tutte le aziende metalmeccaniche la conclusione dell’inesistenza del rischio stress correlato al lavoro.
Il fondamento del documento è di valorizzare la logica della consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) superando di fatto i limiti presenti nel D.Lgs. 81/08, e perseguendo l’obiettivo della partecipazione attiva e della successiva gestione del monitoraggio da parte dello stesso RLS.
E’ necessario che questo documento sia diffuso capillarmente tra tutti gli RLS, sia discusso e se si cogliesse la necessità di fare approfondimenti in relazione all’organizzazione del lavoro è necessario che si attivino da settembre dei percorsi formativi a livello regionale e/o territoriali.
Riportiamo a seguire la Premessa e l’Introduzione del documento

PREMESSA
La presente Linea di Indirizzo su “La consultazione del RLS nella Valutazione e Gestione del rischio stress in ambiente di lavoro: come e perché - Informazioni e consigli per una buona partecipazione alla valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato” è stata promossa, redatta e condivisa dal Laboratorio Regionale “Stress lavoro-correlato”.
Questo documento orientato al miglioramento e alla libera adozione di pratiche virtuose all’interno delle Aziende, va ad integrarsi in una logica di miglioramento progressivo con le indicazioni normative (D.Lgs 81/08 articolo 28 bis, Accordo Europeo/Accordo Interconfederale, Indicazioni della Commissione Consultiva), che restano il riferimento ultimo in ordine al “livello minimo di attuazione dell’obbligo”.
Questo documento infine risulta ribadire alcune indicazioni di miglioramento date dal Documento pubblicato dalla Regione Lombardia con Decreto n. 10611 del 15/11/11 “Valutazione del rischio Stress lavoro-correlato - Indicazioni generali esplicative sulla base degli atti normativi integrati”.
In particolare, sempre in una logica volontaria di miglioramento, come criteri per effettuare un “buon percorso” (good-practice) il documento richiama due criteri qualificanti che coinvolgono il Ruolo degli RLS/RLST:
-         che il percorso sia imperniato sulla partecipazione effettiva dei lavoratori attraverso un processo di coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, che devono essere consultati fin dalle fasi iniziali dell’intervento; per le piccole imprese (< 20 dipendenti), ove è ricorrente la figura del RLST tale coinvolgimento potrà realizzarsi, oltre che in sede di riunione periodica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/08, anche a conclusione della Valutazione Preliminare, condividendone i risultati, le azioni di miglioramento da intraprendere lungo tutto l’arco dei successivi step di monitoraggio;
-         la necessità di garantire sempre e comunque la centralità degli attori interni della prevenzione (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, RLS) anche nel caso che il “metodo” venga importato dall’esterno.

INTRODUZIONE
Il 31 dicembre 2010 ha segnato l’inizio dell’obbligo di valutare tra i rischi psico-sociali quello dello stress lavoro-correlato così come previsto dall’articolo 28, comma 1 del D.Lgs. 81/08 sulla base delle indicazioni della Comunità Europea. Pur riconoscendo tale obbligo, così come identificato, frutto di un impegnativo lavoro tecnico svolto dal Comitato della Commissione consultiva permanente, esso ha pure rappresentato in maniera evidente una sequenza di azioni vincolanti mirate a favorire il rispetto dell’obbligo di valutazione, piuttosto che la chiara formulazione di indicazioni metodologiche.
Certo l’obbligo di “valutare” coglieva impreparati sia tecnicamente che culturalmente le aziende circa un rischio lavorativo tra i più complessi e multifattoriali (peraltro indicati dall’OSHA come fattori di contenuto e contesto lavorativo) e relativamente al quale i numerosi strumenti o metodi di indagine esistenti nell’ampia produzione scientifica a disposizione non esauriscono o non sono idonei a dare risposta univoca ed esaustiva alle molteplicità di aspetti che in esso convivono.
Ed in effetti la Commissione stessa ha ritenuto opportuno (come espressamente indicato in premessa alle Indicazioni) individuare il solo “livello minimo di attuazione dell’obbligo”, elaborando le linee stesse “redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge”.
Non a caso, già alla pubblicazione del documento, venne preventivato un successivo momento di verifica della metodologia dopo ventiquattro mesi.
Ecco quindi il Progetto del Centro Controllo delle Malattie avviato ad aprile 2015 che mira, tra l’altro, a monitorare per un campione di aziende, quanto a oggi posto in essere in tema di valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato, con riferimento ad un’eterogeneità di tipologie aziendali: per dimensione, rischio e settore di appartenenza.
L’invecchiamento della popolazione, l’aumento dell’occupazione femminile, lo sviluppo di nuove malattie professionali sono le sfide che ci aspettano e che richiamano a un miglioramento del cosiddetto “welfare aziendale” attraverso interventi organizzativi che valorizzino le specificità interne all’azienda e l’adozione di piccoli e costanti accorgimenti, in grado di aumentare la qualità di vita dei dipendenti, la loro produttività e soddisfazione rispetto alla propria organizzazione.
Il valore aggiunto con il quale azienda e dipendente rafforzano la loro relazione di collaborazione in un rapporto che si auspica vincente è rappresentato:
-         per l’azienda dai relativi costi/investimenti anche in termini organizzativi che possono trovare compensazione nell’evitare perdite di produttività legate alla scarsa fidelizzazione con il lavoratore (aumento assenze per malattia, di infortuni lavorativi, di richieste di cambio mansione, di contenziosi giudiziari ed extra giudiziari, ecc.);
-         per i lavoratori dal decollo di pratiche virtuose con immediate ricadute sui livelli qualitativi delle proprie attività lavorative.
Con questo documento si intende approfondire la tematica del ruolo degli RLS nell’ambito della valutazione aziendale del rischio stress lavoro-correlato; in particolare il documento vuole diffondere l’adozione di azioni orientate al miglioramento.
In questo quadro generale, infatti, per quanto compresa tra le misure generali di tutela, la consultazione degli RLS è spesso un elemento non pienamente valorizzato nei percorsi di valutazione del rischio ed è per questo che si è ritenuto utile tornare a riflettere sulle ragioni e le modalità di attuazione di tale consultazione, ed approfondire i possibili spazi di miglioramento.
Si precisa che tali indicazioni vogliono consapevolmente porsi nell’ottica promozionale che è propria dell’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008, di recepimento dell’Accordo Quadro europeo del 8 ottobre 2004, fermo restando l’obbligo normativo minimo.
Si ricorda infatti che la finalità è quella di “accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti” con l’obiettivo di “offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato”.

“La Linea di indirizzo relativa alla consultazione dei RLS nella valutazione e gestione del rischio stress in ambiente di lavoro” è scaricabile all’indirizzo:



A FIRENZE, DOVE NON SI MUORE PIU’ DI CALDO

Da: Rassegna.it
15 luglio 2016
di Carlo Ruggiero

Reportage dai cantieri in cui si applicano le nuove linee guida della ASL contro i colpi di calore.
Una vittoria del sindacato e degli Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST). “Un passo importante per rendere di nuovo i lavoratori protagonisti, ma la strada per la sicurezza è ancora lunga”

A Firenze il traffico scorre lento tra i cantieri. Dalla stazione di Santa Maria Novella a Novoli è tutto un susseguirsi di transenne, grate, gru e reti di plastica arancione. I lavori per la Tramvia procedono lenti, e la città ne soffre. Qualche automobilista sbraita nel chiuso del suo abitacolo, suona il clacson, cerca di svicolare. Gli altri, invece, paiono rassegnati e si godono in pace l’aria condizionata. Sono solo le nove del mattino, ma fuori l’afa già avvolge ogni cosa come uno straccio bagnato. In giro c’è poca gente. Per lo più turisti in ciabatte, canotta, occhiali da sole e cappellino d’ordinanza. Le previsioni per oggi sono spietate. Temperatura massima prevista: 38 gradi; umidità: oltre il 50%. E’ allarme caldo, insomma. Tanto che in centro hanno pure chiuso il Corridoio Vasariano, il celebre camminamento sospeso sull’Arno tra gli Uffizi e i giardini di Palazzo Pitti. Fa troppo caldo, le opere d’arte sono a rischio e verranno rimosse.

Filippo Rocco guida smaliziato. E’ uno dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e si trova perfettamente a suo agio nel fritto intrico di deviazioni alla circolazione e scorciatoie forzate. In pochi minuti arriviamo al cantiere “Regione” della seconda linea della Tramvia.
Si chiama così perché sta proprio sotto il palazzone della Giunta toscana. Ed è un groviglio di tubolari, gabbie metalliche e pilastri di cemento. Al centro del cantiere, c’è una pala meccanica gialla, ferma nel bel mezzo di uno spiazzo di ghiaia. La luce del sole cade a picco sul pietrisco bianco e si riverbera tutt’intorno.
Sulle impalcature non c’è anima viva. Gli operai se ne stanno tutti sotto una baracca di legno, all’ombra di un grande platano. Si asciugano il sudore, si dissetano, chiacchierano tra loro. Intanto, tra le fronde, le cicale friniscono senza sosta.

“Siamo in una delle pause previste dalle nuove norme dalla ASL nelle giornate a rischio caldo. I lavoratori devono necessariamente fermarsi 15-20 minuti ogni ora” - spiega con indubbio accento siciliano Fabrizio Conti, giovane ingegnere, assistente del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del lavori delle Linee 2 e 3. In parole più semplici, è uno dei tecnici dello studio incaricato dal committente dei lavori per verificare la sicurezza nei diversi cantieri della Tramvia. Conti indica un piccolo marchingegno affisso alla baracca di legno, sopra alcuni fogli che penzolano da una puntina. “Quello è un semplice termoigrometro, che segnala temperatura e umidità in ogni momento della giornata. Tutti i cantieri, ora, devono averne uno. Ma che questa sarebbe stata una giornata difficile lo sapevamo già. Ce l’ha comunicato la ASL qualche giorno fa, ed è stato segnalato anche su un sito internet al quale accediamo noi, l’impresa subappaltatrice e l’impresa principale”.
Sui fogli appesi alla baracca c’è invece una tabella colorata grazie alla quale, incrociando i dati su temperatura e umidità, è possibile stabilire tre diversi livelli di pericolo. Si va dal livello uno, di “pre-allerta”, che non richiede azioni immediate, fino al livello tre, che scatta in “condizioni di emergenza (ondata di calore)” con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive. Per ogni singolo livello di rischio viene specificato cosa bisogna fare in cantiere per evitare malori.

E’ la procedura dettata dalle linee guida emanate dagli uffici della ASL Toscana Centro. Si tratta di poche pagine dal titolo “Il rischio da temperature elevate nei cantieri edili”, eppure rappresentano l’esperienza più avanzata in Italia su un fronte troppo spesso sottovalutato. E potrebbero salvare molte vite. Quando viene individuata una giornata a rischio, oltre alle pause in zona ombreggiata (“codificate” e “non decise dal lavoratore”), le linee guida prevedono anche il cambiamento dell’orario di lavoro, l’idratazione degli operai con acqua e integratori minerali, nonché l’utilizzo di cappelli a tesa larga, occhiali da sole, vestiti traspiranti, creme e occhiali protettivi. Senza dimenticare l’obbligo di formazione degli operai sui rischi per la salute, i sintomi da riconoscere prima che sia troppo tardi, e le nozioni specifiche di primo soccorso.

“Sono regole ovvie, semplicissime. E questo fa salire ancor di più la nostra rabbia. Perché le cose normali, spesso nei posti di lavoro non sono normali affatto”. A dirlo è Marco Benati, segretario provinciale della FILLEA CGIL di Firenze. Ora siamo in un altro cantiere, a qualche centinaio di metri dalla Regione. Qui non c’è una baracca di legno, né un albero. A fare ombra c’è solo un gazebo bianco che brilla sotto un sole sempre più feroce. Anche qui, su un tavolino, ci sono il termoigrometro e la tabella colorata. Due operai hanno appena finito la loro pausa e ora armeggiano con una saldatrice tra i binari. Sudano forte in mezzo a un vialone transennato, l’aria tremola scaldata dalle fiamme blu. La temperatura è salita ancora.

L’estate scorsa un giovane operaio edile è morto, stroncato dal caldo in un cantiere non molto lontano da qui. Era uno dei troppi lavoratori uccisi in tutta Italia da un’eccezionale ondata di calore. Nei primi venti giorni del luglio 2015 si contarono ben 11 vittime. A Firenze, all’inizio, nessuno aveva pensato a una malattia professionale o a un incidente sul lavoro. Nessuno, tranne il sindacato. Da quel giorno, infatti, la FILLEA, gli RLST e le altre sigle sindacali hanno iniziato un’intensa mobilitazione, che ha poi coinvolto anche gli ordini professionali, le istituzioni e i comitati paritetici provinciali per la sicurezza. “Non abbiamo mollato” - continua Benati – “ci siamo impuntati. Solo così siamo riusciti ad aprire un dialogo, che dopo un anno ha finalmente portato a queste linee guida. Ora abbiamo delle indicazioni concrete, e obbligatorie per tutti”.

Il 22 giugno le procedure sull’esposizione dei lavoratori alle alte temperature sono state illustrate in una riunione, l’8 luglio sono state inviate alle parti sociali, e attraverso gli enti bilaterali sono arrivate a tutte le aziende di Firenze. Adesso devono essere applicate in ogni cantiere edile della città. Chi non le mette in atto nei giorni a rischio, pagherà.
“Il sindacato ha effettivamente avuto un ruolo molto importante” - conferma Giuseppe Petrioli, responsabile dell’area Igiene e sicurezza della ASL Toscana Centro - “Si sono impegnati a fondo, hanno stimolato la discussione su un tema a lungo trascurato. Ma bisogna anche dire che nessuno si è arroccato contro le nostre posizioni, né i datori di lavoro, né gli ordini professionali”. Si guarda intorno, sorride, poi continua: “Non che potessero fare altrimenti. In realtà sono norme di legge, anche se non erano state ancora codificate. In edilizia è stato storicamente preso in esame soprattutto il rischio di esposizione al freddo, al gelo e alla pioggia. Il pericolo del caldo è stato sempre sottovalutato. E dire che già oggi esiste la possibilità della cassa integrazione, che viene riconosciuta dall’INPS a partire da temperature superiori a 34 gradi”.

Torniamo al cantiere “Regione”. Gli operai hanno ripreso a lavorare. Dopo un po’ si fermano di nuovo, sono passati 45 minuti. “Il termometro in cantiere non lo avevo mai visto” - confessa Santo, asciugandosi il sudore dalla fronte con una mano. Anche lui è siciliano. Ha gli occhi chiari, rughe profonde e capelli bianchi sotto il caschetto. “Eppure così funziona. Dovrebbe esserci ovunque, non solo a Firenze” - continua – “Così almeno certe ditte la smetterebbero di sfruttare gli operai. Io ho 58 anni, e sotto il sole è dura. Il caldo t’ammazza”.

Benati lo guarda per un po’. Poi si volta. “E’ un passo importante, ma è solo un passo” - dice adesso – “La strada da fare è ancora molto lunga. Bisogna estendere queste norme a tutti i settori in cui si lavora all’aperto e in cui è richiesto un impegno fisico notevole. Perché in questo modo l’organizzazione dei luoghi del lavoro torna finalmente in mano ai lavoratori, e li rende di nuovo protagonisti. Quando i lavoratori sono protagonisti, gli infortuni calano e la qualità del lavoro e del prodotto migliora”.


Ci allontaniamo. Santo ha ripreso a picchiare con la mazzetta da cinque chili su una barra d’acciaio. I colpi risuonano forti nell’aria immobile. Ai lati del vialone battuto dal sole c’è sempre meno gente. Una signora piuttosto anziana s’affaccia da una finestra del primo piano. Osserva la scena per qualche secondo, poi scompare all’ombra di una serranda abbassata in fretta e furia.

Il video del reportage “A Firenze non si muore più di caldo” è visionabile all’indirizzo:

Il testo integrale del documento “Il rischio da temperature elevate nei cantieri edili” della ASL Toscana Centro è scaricabile all’indirizzo:

Una sintesi del documento “Il rischio da temperature elevate nei cantieri edili” della ASL Toscana Centro è scaricabile all’indirizzo:



CALDO NEI LUOGHI DI LAVORO: CONDIZIONI DI BENESSERE E PRESTAZIONI TECNICHE

Da: PuntoSicuro
01 luglio 2016

Alcune informazioni sulle situazioni di comfort e discomfort nei luoghi di lavoro. La definizione di microclima, il benessere termo igrometrico, il discomfort locale, le condizioni di benessere termico con riferimento alla stagione estiva.

Quando arriva la stagione estiva e salgono le temperature, esterne e interne, nei vari luoghi di lavoro, aumentano anche le sensazioni di disagio e discomfort ambientale. Disagio che può avere nel tempo anche varie conseguenze sullo stato psicofisico di un lavoratore.

Per questo motivo PuntoSicuro ritorna ad affrontare il tema del caldo nei luoghi di lavoro, con riferimento a linee guida, studi, normativa e materiali prodotti in questi anni che ci possono fornire informazioni e rispondere alle domande sul microclima, sugli aspetti tecnologici, sulla valutazione del rischio e sulle conseguenze del caldo eccessivo sulla nostra salute.

E per farlo non possiamo che partire da un documento che, per quanto datato (è del 2006, precedente all’emanazione del D.Lgs. 81/08), è ancora un ottimo punto di riferimento per chi si occupa di microclima nei luoghi di lavoro. Stiamo parlando del documento del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, realizzato in collaborazione con l’ex ISPESL (ora INAIL), dal titolo “Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro. Requisiti e standard. Indicazioni operative e progettuali. Linee Guida”.

Un documento che già nelle premesse sottolinea che per ottenere situazioni di benessere in un ambiente di lavoro, occorre garantire condizioni accettabili dal punto di vista sia del microclima (ovvero relativamente alle grandezze termo-igro-anemometriche), sia della qualità dell’aria, sia del livello di illuminazione. Benessere che può essere ottenuto attraverso scambi naturali con l’ambiente esterno o, quando si renda necessario, mediante l’utilizzo di appositi dispositivi meccanici.

Partendo da questo documento cerchiamo oggi di approfondire i termini di benessere termoigrometrico.

Le linee guida definiscono il “microclima” come il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’ambiente locale (ma non necessariamente confinato) e che, assieme a parametri individuali quali l’attività metabolica e l’abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l’ambiente stesso e gli individui che vi operano.

E premesso che nei luoghi di lavoro l’attività metabolica è spesso così strettamente associata al compito lavorativo da non potersi considerare una variabile, sono definiti moderati tutti i luoghi di lavoro nei quali non esistono specifiche esigenze produttive che, vincolando uno o più degli altri principali parametri microclimatici (principalmente temperatura dell’aria, ma anche umidità relativa, velocità dell’aria, temperatura radiante e resistenza termica del vestiario), impediscano il raggiungimento del comfort.

In particolare un microclima comfortevole è quello che suscita nella maggioranza degli individui presenti una sensazione di soddisfazione per l’ambiente, da un punto di vista termo- igrometrico. Sensazione che può essere riassunta con i termini “benessere termoigrometrico”, “benessere termico” o semplicemente “benessere” o “comfort”.
E si può avere un “comfort di tipo globale”, ovvero relativo al corpo umano nel suo complesso e un “comfort di tipo locale”, relativo a specifiche aree corporee.

Si segnala inoltre che:
-         il comfort globale è intimamente legato al mantenimento della neutralità termica del corpo umano attraverso una fisiologica risposta del sistema di termoregolazione; quest’ultimo ha il compito di mantenere la temperatura del nucleo corporeo costante o comunque di contenerne le oscillazioni entro un intervallo molto ristretto compatibile con l’espletamento ottimale delle funzioni vitali;
-         il discomfort locale è invece legato alla limitazione degli scambi termici localizzati in specifiche aree, ovviamente superficiali, del corpo umano.

Ed è evidente che la situazione ottimale si raggiunge annullando ogni possibile causa che possa indurre nel soggetto sensazioni di discomfort, ricordando che il corpo umano è un sistema che opera in modo ottimale quando la temperatura del suo nucleo viene mantenuta entro un ristretto intervallo di variabilità.

Per avere infine alcune indicazioni sulle condizioni di benessere termico possiamo fare un breve riferimento anche al documento “Condizioni di benessere e prestazioni tecniche” presentato dal professor Gianfranco Cellai (Laboratorio di Fisica Ambientale per la Qualità Edilizia dell’Università di Firenze) in un Corso di Tecniche del controllo ambientale.

Nel documento sono riportati alcuni fattori che possono provocare discomfort locale:
-         presenza di ampie superfici particolarmente fredde/calde (ad esempio pareti vetrate o pareti non isolate) che possono causare scambi termici radiativi anomali tra alcune parti del corpo umano e le superfici suddette (si raccomanda di mantenere l’asimmetria della temperatura radiante minore di 10 °C per le superfici verticali, e minore di 5 °C per i soffitti);
-         contatto con superfici eccessivamente fredde o calde; ad esempio pavimenti non isolati su porticati ecc. (si raccomandano temperature superficiali comprese tra 19 °C e 26 °C);
-         presenza di correnti d’aria fredda (spifferi) che su alcune zone del corpo, ad esempio la nuca, possono risultare particolarmente fastidiose (si raccomanda una velocità relativa dell’aria minore di 0,25 m/s);
-         gradienti di temperatura all’interno dello stesso locale (si raccomanda una differenza verticale di temperatura minore di 3 °C).

Sono poi riportate anche informazioni sulle condizioni di benessere estive con riferimento ad attività leggere, fondamentalmente sedentarie:
-         la temperatura operativa deve essere compresa tra 23 °C e 26 °C;
-         la differenza verticale di temperatura dell’aria tra 1,1 m e 0,1 m dal pavimento (livello testa e caviglia) deve essere minore di 3 °C;
-         l’umidità relativa deve essere compresa tra il 30 % e il 70 %.
In tutti i casi è necessario anche tener conto della velocità media dell’aria (secondo quanto riportato nelle tabelle nel documento).

Ricordiamo, in conclusione, che lo stesso D.Lgs. 81/08 classifica il microclima (articolo 180) tra gli agenti fisici che devono essere compresi nella valutazione dei rischi. Valutazione su cui ci soffermeremo nei prossimi articoli.

Il documento del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome “Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro. Requisiti e standard. Indicazioni operative e progettuali. Linee Guida”, versione giugno 2006 è scaricabile all’indirizzo:

Il documento “Condizioni di benessere e prestazioni tecniche”, a cura del professor Gianfranco Cellai (Laboratorio di Fisica Ambientale per la Qualità Edilizia dell’Università di Firenze) è scaricabile all’indirizzo:



IMPARARE DAGLI ERRORI: SE NON SI INDOSSANO I GUANTI

Da: PuntoSicuro
14 luglio 2016
di Tiziano Menduto

Esempi di infortuni correlati all’uso errato o mancato uso di DPI per la protezione delle mani e delle braccia.
La riparazione di una macchina e la presenza di elementi pericolosi nelle attrezzature. Le varie tipologie di DPI.

Continua il percorso di “Imparare dagli errori”, la rubrica che PuntoSicuro dedica al racconto e all’analisi degli infortuni lavorativi, attraverso gli infortuni correlati all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). E in particolare alle conseguenze, anche solo come aggravamento dell’infortunio, dell’uso errato o mancato uso di DPI nei luoghi di lavoro.

Nelle prime puntate abbiamo iniziato parlando dei dispositivi per la protezione del viso e di protezione degli occhi e ci soffermiamo invece oggi sui dispositivi di protezione individuale delle mani e delle braccia.

Le dinamiche degli infortuni presentati sono tratte dalle schede di INFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

Il primo caso riguarda un infortunio durante attività di riparazione/manutenzione di una macchina.
Un lavoratore, capoturno in servizio, sta operando congiuntamente a due colleghi sulla linea “pasta lunga” a seguito di un blocco-macchina causato dal mal posizionamento di alcune canne portapasta. Il lavoratore si trova in prossimità del portellino di ispezione sito al piano di campagna, al fine di rimuovere tali canne, e uno dei due colleghi si trova presso il quadro di azionamento della linea.
Il primo lavoratore comanda tale collega per l’azionamento e la fermata della macchina, al fine di far scorrere le canne e rimuoverle. Durante tali operazioni, a macchina ferma, cerca di rimuovere una di tali canne, la quale, inizialmente incastrata, si libera improvvisamente, facendo sbattere la mano destra del lavoratore contro una delle lamiere di separazione tra le parti meccaniche del macchinario e la pasta in lavorazione.
Il capoturno riporta lo schiacciamento della mano destra. L’infortunato ha dichiarato di non indossare i guanti da lavoro nonostante l’azienda glieli avesse forniti.
Questi i fattori causali identificati nella scheda:
-         tentativo di rimuovere a forza un elemento incastrato;
-         mancato uso dei DPI (guanti).

Il secondo caso riguarda un infortunio di un operatore addetto alla macchina deputata alla produzione di materiali autoadesivi.
L’operatore, dopo che è stata effettuata l’operazione di spurgo della testa, si appresta al riassemblaggio dei pezzi, serrando una vite nella propria sede.
Improvvisamente da un foro presente fuoriesce adesivo ad alta temperatura che lo colpisce sull’avambraccio destro provocandogli un’ustione.
L’infortunato non usava guanti anticalore.
Questi i fattori causali dell’incidente rilevati dalla scheda:
-         l’infortunato non indossava guanti anticalore;
-         presenza di elementi pericolosi (adesivo ad alta temperatura all’interno della macchina).

Per avere qualche indicazione utile per la conoscenza, la scelta e l’uso di adeguati DPI delle mani e delle braccia, possiamo fare riferimento al progetto multimediale Impresa Sicura (elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e INAIL) che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013. Progetto che ha prodotto negli anni diversi materiali relativi alla prevenzione in vari comparti lavorativi (metalmeccanica, cantieristica navale, lavorazione del legno, calzature, ecc.) e una raccolta dettagliata di informazioni sui Dispositivi di Protezione Individuale nel documento “ImpresaSicura DPI”.

Quest’ultimo documento dopo aver descritto i rischi a cui sono soggette le mani (meccanici, biologici, chimici, fisici, termici, elettrici, ecc.), ricorda che la protezione da tali rischi si può ottenere tramite DPI di diversa conformazione anche in funzione della parte della mano e/o del braccio che si vuol proteggere.

Ad esempio si possono utilizzare:
-         guanti a manopola: sono adatti per i lavori pesanti (“presa grossa”); possono essere facilmente sfilati in caso di necessità; sono normalmente in pelle resistente e sono adatti soprattutto come protezione contro lesioni provocate meccanicamente, ad esempio trasporto, lavori di imbracatura, lavori di smistamento e riparazioni, presa o sostegno di oggetti di grande dimensione con superficie ruvida o spigoli vivi;
-         guanti a tre dita: sono adatti per lavori che richiedono l’uso di singole dita (“pinza chiave”), ad esempio saldatura, molatura e riparazioni;
-         guanti a cinque dita: vanno usati quando è richiesta particolare destrezza delle mani (“pinza pulpare” e “pinza fine”); alla luce di queste esigenze essi dovranno essere prodotti in materiali sottili; in caso di emergenza i guanti a cinque dita vengono sfilati con difficoltà;
-         guanti a mezze dita: vanno usati quando è richiesta particolare destrezza e sensibilità tattile delle dita;
-         ditali: sono costruiti in materiali come gomma naturale, propilene o metallo e si utilizzano per la protezione delle estremità delle dita, lasciando libero il resto della mano;
-         manicotti: sorta di manica grossa e corta, realizzata con vari materiali (maglia metallica, pelle, propilene, ecc.) aperta alle due estremità, in cui si infilano le braccia per proteggerle da vari rischi;
-         fasce di protezione dei polsi: spesso in neoprene misto tessuto, con o senza imbottiture interne; ideale sostegno per il polso che consente una minor sollecitazione dei tendini; utilizzate in ambito sportivo, non sono da considerarsi come DPI propriamente detti.

E in particolare i guanti di protezione devono essere impiegati nei casi in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione, con mezzi di protezione collettiva, con misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
E la scelta dei guanti dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche del guanto e dalla biocompatibilità, ricordando che la “presa” deve essere sempre garantita.

Nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 3414 e 3300 (archivio incidenti 2002/2010) tratte dal sito web di INFOR.MO., consultabile all’indirizzo



ATTREZZATURE A PRESSIONE: LE NOVITA’ DELLA NUOVA DIRETTIVA 2014/68/UE

Da: PuntoSicuro
15 luglio 2016
di Tiziano Menduto

Un intervento sulla nuova Direttiva PED 2014/68/UE si sofferma sull’evoluzione normativa, sul recepimento con il D.Lgs. 26/16, sul Regolamento CLP e sulle novità correlate alla classificazione dei fluidi/sostanze.

Il mese di luglio sarà caratterizzato da alcune novità riguardo alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione, novità correlate alla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Presentiamo, con alcuni articoli, gli atti del seminario tecnico informativo “La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE” che è stato promosso da Assoservizi e Unindustria Rimini, in collaborazione con l’ Istituto Giordano, proprio con l’intento di far conoscere la nuova Direttiva.

Per cominciare a parlare della direttiva PED (Pressure Equipment Directive) 2014/68/UE ci soffermiamo in particolare su una presentazione/intervento dell’Istituto Giordano.
Dopo aver ricordato la Direttiva 97/23/CE del 29 maggio 1997, recepita in Italia con D.Lgs. 93/00, l’intervento si sofferma sulla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
Nuova Direttiva che rientra nel processo di adeguamento delle principali Direttive europee di prodotto al Nuovo Quadro Legislativo (New Legislative Framework: NLF), nuovo quadro che ha richiesto un processo di rifusione per adeguare le Direttive ai requisiti dei provvedimenti del New Legal Framework.

E il processo di rifusione è stato realizzato considerando i seguenti macro obiettivi:
-         la Direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone, la protezione degli animali domestici e dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione;
-         la Direttiva garantisce la libera circolazione sul mercato, stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE (grazie al regolamento CE n. 765/08).

Riguardo alle novità si sottolinea, innanzitutto, che la nuova direttiva PED non ha modificato il campo di applicazione e la definizione dei requisiti essenziali di sicurezza; la Direttiva (articolo 1) si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

Alcuni dati sulla Direttiva 2014/68/UE (PED) e su altre novità normative correlate:
-         la Direttiva è stata firmata il 15 Maggio 2014.
-         la Direttiva è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 Giugno 2014;
-         la Direttiva è entrata in vigore il 17 Luglio 2014;
-         il 01 giugno 2015 è stata abrogata la Direttiva 67/548/CE (sostanze pericolose) ed è stata sostituita dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP);
-         l’articolo 13 della Direttiva 2014/68/UE è entrato in vigore a partire dal 01 Giugno 2015;
-         la Direttiva diventa interamente obbligatoria a partire dal 19 Luglio 2016.

La Direttiva 2014/68/UE (PED) è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 “Attuazione della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”, pubblicato il 4 Marzo 2016.

Ricordiamo che tale D.Lgs. 26/16 indica all’articolo 3 che con l’eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera t), ferma restando la decorrenza disposta dall’articolo 49 della Direttiva 2014/68/UE relativamente all’articolo 13 della medesima, le disposizioni del Decreto si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.

Cosa è già cambiato con l’introduzione della direttiva?
L’intervento si sofferma in particolare sulle novità riguardo alla classificazione dei fluidi/sostanze.

Si indica che la precedente Direttiva PED 97/23/CE segue la classificazione dei fluidi contenuti nelle apparecchiature a pressione secondo la Direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. Ma a partire dall’ 1 Giugno 2015 il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) è la sola normativa vigente per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele. Termina così la fase transitoria che dal 20 Gennaio 2009 ha consentito alle imprese di avvalersi ancora delle disposizioni della precedente legislazione, in particolare della Direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e della Direttiva 99/45/CE sui preparati pericolosi. E ora il Regolamento CLP diventa il nuovo riferimento per la classificazione delle attrezzature a pressione nella Direttiva 2014/68/UE.

Riprendiamo, a questo proposito, due articoli della nuova direttiva PED:
-         articolo 49 della Direttiva 2014/68/UE: dal 01/06/2015 entra in vigore l’articolo 13 della Direttiva 2014/68/UE “Classificazione delle attrezzature a pressione”;
-         articolo 50 della Direttiva 2014/68/UE: Dal 01/06/2015 è abrogato l’articolo 9 della Direttiva 97/23/CE “Classificazione delle attrezzature a pressione”.

Sono anche riportate le indicazioni della Circolare n. 69096 del 15 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico:
“In considerazione [...] dei principi consolidati relativi agli effetti diretti nell’ordinamento interno delle prescrizioni delle Direttive europee sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, a termine scaduto, quali appaiono le prescrizioni di cui all’articolo 13 citato della Direttiva in oggetto, e per altro verso in relazione alla diretta applicabilità dell’aggiornamento delle connesse prescrizioni del Regolamento 1272/2008 CLP, prevista per il primo giugno prossimo, [...], l’applicazione dell’articolo 13 della Direttiva in oggetto sarà assicurata in via urgente [...]. Con la presente Circolare, pertanto, questo Ministero [...], provvede alla necessaria informativa al mercato circa le prescrizioni cui è comunque obbligatorio adeguarsi a decorrere dal prossimo 1 giugno 2015, nelle more del recepimento integrale della Direttiva da effettuarsi non appena approvata la delega legislativa al riguardo prevista nel disegno di legge di delegazione europea 2014”.

A questo proposito l’intervento riporta la classificazione dei Fluidi pericolosi (Gruppo 1) secondo l’articolo 13 della Direttiva 2014/68/UE e in base al Regolamento 1272/2008 CLP:
-         esplosivi instabili, o esplosivi (Divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5);
-         gas, liquidi e solidi infiammabili (Categorie 1 e 2);
-         gas comburenti (Categoria 1);
-         liquidi infiammabili (Categoria 3), quando TS > al punto di infiammabilità;
-         sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
-         liquidi e solidi piroforici (Categoria 1) Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili (Categorie 1,2, 3);
-         liquidi e solidi comburenti (Categorie 1,2, 3);
-         perossidi organici dei tipi da A a F;
-         tossicità acuta orale (Categorie 1, 2);
-         tossicità acuta per via cutanea (Categorie 1, 2);
-         tossicità acuta per inalazione (Categorie 1, 2, 3);
-         tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola (Categoria 1).

E riguardo al Regolamento CLP si ricorda che:
-         una delle finalità del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela possa essere classificata come pericolosa;
-         nel regolamento CLP sono definite le classi di pericolo, suddivise a loro volta in categorie di pericolo;
-         il numero totale di classi di pericolo è aumentato rispetto alla precedente Direttiva DSD (Dangerous Substances Directive);
-         il regolamento CLP introduce nuove classi e categorie di pericolo che corrispondono solo parzialmente a quelle utilizzate nel contesto del precedente regime (DSD);
-         oltre all’autoclassificazione, in base alla quale i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori devono identificare i pericoli e classificare le sostanze e le miscele, il regolamento CLP contiene anche disposizioni per la classificazione armonizzata delle sostanze;
-         l’allegato VII del regolamento CLP fornisce una tabella di conversione per convertire le classificazioni esistenti a norma della DSD in classificazioni a norma del regolamento CLP.

In definitiva con l’entrata in vigore del Regolamento CLP può verificarsi una diversa categorizzazione delle attrezzature a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa in fase di immissione su mercato.

Bisogna, infine, tener conto che:
-         una modifica della classificazione del fluido può causare una modifica della classificazione dell’attrezzatura a pressione (categoria dell’attrezzatura);
-         la modifica della categoria di appartenenza può causare l’adozione di una differente procedura di valutazione della conformità;
-         l’adozione di una differente procedura di valutazione della conformità porta necessariamente a maggiori costi per il Fabbricante.

Concludiamo segnalando che l’intervento si sofferma anche sulle novità relative agli operatori economici e ai moduli di valutazione della conformità, su cui ci soffermeremo in un prossimo articolo.

Il documento “Presentazione novità normative”, curata dall’Istituto Giordano, intervento al seminario “La Nuova Direttiva PED 2014/68/UE” è scaricabile all’indirizzo:

La Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione è scaricabile all’indirizzo:

Il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 “Attuazione della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione” è consultabile all’indirizzo:



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