Ccnl alimentaristi. Il testo e
i principali punti dell’intesa
Contratto alimentaristi. Testo e scheda
La revoca dello sciopero della categoria previsto per
il 29 gennaio e la repentina ripresa del tavolo negoziale avevano aperto più di
un sospetto sulla effettiva distanza tra le parti. A pensare male si fa
peccato…ma spesso ci si prende. Il 5 febbraio è stato sottoscritto infatti
l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell’industria
alimentare (leggi il testo).
In estrema sintesi i principali punti dell’accordo:
Assetti contrattuali. Contrattazione aziendale
L’articolo 6 del contratto viene profondamente rimaneggiato.
Si accoglie interamente, ed era scontato, il testo unico del 10 gennaio
2014 sebbene se le deroghe al Ccnl fossero già previste. La premessa
sulla contrattazione aziendale, tutta ideologica, mette al centro l’impresa
bene comune e conviene sulla subordinazione del lavoro umano ai suoi risultati
concreti. Inoltre le parti convengono su un principio del tutto inedito, mai
comparso prima nei testi contrattuali e che è destinato ad avere conseguenze
sul modello generale di relazioni e sul rapporto tra i due (?) livelli
contrattuali: “Le parti convengono sul principio di non sovrapponibilità tra
istituti ed i relativi costi della contrattazione nazionale e quelli propri
della contrattazione aziendale” Un principio che è assai diverso dal classico impegno
sindacale a non richiedere nel secondo livello temi già trattati nel contratto
nazionale, che infatti viene cancellato dall’art.6 del ccnl del 2012. Un
richiamo esplicito al fatto che la contrattazione di secondo livello dovrà
tener conto di quanto erogato nel contratto nazionale. Si esalta la centralità
della contrattazione aziendale ma si predetermina che non potrà avere costi
aggiuntivi sulle stesse materie. Una bella contraddizione per un sistema
che dice di voler spostare il peso della contrattazione tutto sul secondo
livello. Le imprese, quelle si, sanno fare bene i conti e i propri interessi. Blocco
della contrattazione aziendale E’ l’insieme della contrattazione di secondo
livello ad essere colpita nella sua autonomia. Le parti hanno infatti convenuto
che tutti gli accordi di secondo livello (aziendali e territoriali) con
scadenza tra il 1.12.2015 e il 31.12.2017 avranno un’ultrattività di 12 mesi
rispetto alla loro originaria scadenza. Questi accordi manterranno lo stesso
premio dell’ultimo anno di vigenza.
Tutti gli accordi che scadono successivamente al 1.1.2018, quindi la restante parte, dovranno mantenere lo stesso premio dell’ultimo anno di vigenza. Le imprese incassano cosi un sostanziale risparmio ed una certezza di costi mai vista prima in nessun settore produttivo. E’ in questo modo che viene assicurata la non sovrapponibilità dei costi tra i due livelli.
Tutti gli accordi che scadono successivamente al 1.1.2018, quindi la restante parte, dovranno mantenere lo stesso premio dell’ultimo anno di vigenza. Le imprese incassano cosi un sostanziale risparmio ed una certezza di costi mai vista prima in nessun settore produttivo. E’ in questo modo che viene assicurata la non sovrapponibilità dei costi tra i due livelli.
Salario e durata del contratto
105 euro al parametro medio 137 in 5 tranches:
20 euro dal 1.1.2016
15 euro dal 1.10.2016
20 euro dal 1.10.2017
25 euro dal 1.10.2018
25 euro dal 1.9.2019
Lo scorso rinnovo contrattuale aveva ottenuto, al
medesimo parametro, 126 euro per una vigenza contrattuale di 36 mesi, contro
gli attuali 48. Ciò significa una riduzione del 41% rispetto agli adeguamenti
del precedente rinnovo. A questa rimessa si aggiunge il fatto di aver accolto
l’allungamento della durata del contratto. Fino al 2009 esistevano i bienni
economici, ora si possono avanzare richieste salariali ogni quattro anni. Un
risparmio non indifferente per le imprese che conquistano cosi la certezza dei
costi per i prossimi 4 anni (mai accaduto prima) e a prescindere dall’andamento
reale dell’inflazione. Il valore punto passa da 20,38 uro a 21,43 euro.
Bilateralità di settore
La bilateralità esistente viene ulteriormente caricata
di compiti. Oltre al welfare contrattuale le parti hanno esteso (ma solo a
titolo esemplificativo perché le stesse demandano al Fondo la definizione dei
nuovi compiti ) a due fattispecie di lavoratori le provvidenze del fondo:
1. lavoratori licenziati (a tempo indeterminato) che entro due anni raggiungono la pensione. Siamo nel campo della costituzione di fondi di categoria (come i bancari) per la gestione delle eccedenze;
2. trasformazione da tempo pieno a Part-time “volontario” (cioè imposto come alternativa al licenziamento)
I beneficiari delle nuove attività di welfare sono esclusivamente i lavoratori iscritti al fondo
Da una parte viene rinviata al 2020 la compartecipazione dei lavoratori iscritti al fondo FASA, dall’altro si specifica che i benefici della bilateralità andranno solo a chi si iscrive.
1. lavoratori licenziati (a tempo indeterminato) che entro due anni raggiungono la pensione. Siamo nel campo della costituzione di fondi di categoria (come i bancari) per la gestione delle eccedenze;
2. trasformazione da tempo pieno a Part-time “volontario” (cioè imposto come alternativa al licenziamento)
I beneficiari delle nuove attività di welfare sono esclusivamente i lavoratori iscritti al fondo
Da una parte viene rinviata al 2020 la compartecipazione dei lavoratori iscritti al fondo FASA, dall’altro si specifica che i benefici della bilateralità andranno solo a chi si iscrive.
Classificazione delle mansioni
Si contrattualizza il Jobs Act introducendo la
possibilità per un’impresa di adibire un lavoratore a mansioni di un livello
inferiore a quello di appartenenza in caso di riorganizzazione aziendale.
Orario di lavoro. Flessibilità degli orari
Si estendono le causali che autorizzano la
flessibilità degli orari di lavoro nelle imprese anche alle ragioni di vendita
con riferimento al “solo titolo esemplificativo” di durabilità dei prodotti
ecc.
In sostanza siamo alla liberalizzazione dell’utilizzo di questo istituto contrattuale da parte delle imprese. Vengono inoltre elevate da 72 a 88 le ore di flessibilità massima nel corso dell’anno calcolate a livello individuale. Quasi tre mesi di flessibilità se calcolata sulla settimana lavorativa di 48 ore per il periodo di superamento. Restano invariate le maggiorazioni previste.
Art.30-ter ( orario plurisettimanale)
In sostanza siamo alla liberalizzazione dell’utilizzo di questo istituto contrattuale da parte delle imprese. Vengono inoltre elevate da 72 a 88 le ore di flessibilità massima nel corso dell’anno calcolate a livello individuale. Quasi tre mesi di flessibilità se calcolata sulla settimana lavorativa di 48 ore per il periodo di superamento. Restano invariate le maggiorazioni previste.
Art.30-ter ( orario plurisettimanale)
Viene incrementato da 4 a 6 mesi, in deroga alla legge
66, il periodo nel quale calcolare la settimana media lavorativa di 48
ore comprensiva dello straordinario. Inoltre i 6 mesi possono essere
elevati, senza limite alcuno, con specifiche intese a livello aziendale in
deroga al contratto nazionale appena sottoscritto.
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