domenica 25 marzo 2018

25 marzo - A sostegno del reintegro di Sandro Giuliani e di tutti quelli che si battono per la Sicurezza sui luoghi di lavoro. La Cassazione accoglie il ricorso di Sandro Giuliani


Nella seduta del 20 dicembre la Cassazione ha accolto il ricorso di Sandro Giuliani, licenziato il 21 gennaio 2011 perché applicava i regolamenti che garantiscono la sicurezza della circolazione dei treni.
I due gradi di giudizio precedenti avevano incomprensibilmente respinto il reintegro nonostante le argomentazioni puntuali del ricorso.
La Cassazione ha ricordato l'obbligo di valutare un licenziamento anche sotto il profilo della proporzione, fatto deliberatamente omesso dai giudici di secondo grado. E’ un primo risultato molto positivo per riaffermare l’impegno di noi ferrovieri contro i licenziamenti di chi si batte per la sicurezza di tutti. Infatti, la Corte d’appello non ritenne di dover valutare la proporzione della sanzione scrivendo: “E’ infondato anche il quarto motivo di impugnazione concernente la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto ai fatti contestati,
la Cassazione di parere opposto ha ribadito:” allorquando il lavoratore impugni un provvedimento disciplinare, escludendo la sussistenza di una sua responsabilità tale da giustificare il provvedimento stesso, il giudice deve procedere all’accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini. Anche sotto il profilo della proporzionalità.

La corte ha evitato tuttavia di decidere autonomamente sul punto rimandando tale compito in Corte d’appello, ma stavolta per discutere unicamente della proporzione della sanzione. Speriamo che ciò che per tutti è stato un efferato atto di ritorsione venga ritenuto tale anche ai giudici chiamati a focalizzare sul punto.
Le spese legali sono sostenute dalla Cassa di Solidarietà dei Ferrovieri che in questi anni ha sostenuto i lavoratori colpiti da ingiusti provvedimenti disciplinari.
Sosteniamo la Cassa di solidarietà.
Roma, 24 marzo 2018
COMITATO PER IL REINTEGRO DI SANDRO GIULIANI

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