domenica 10 febbraio 2013

Ferie personale supplente: diritto al pagamento fino al 31 agosto 2013

*Care colleghe e cari colleghi,*
la questione FERIE NON GODUTE per i *docenti e Ata con contratti a tempo
determinato fino al 30 giugno o fino al termine delle lezioni o con
supplenze brevi* è un ulteriore tentativo di questo Governo “tecnico”, in
continuità con i precedenti, di risparmiare sulla pelle dei precari e di
cancellare un ulteriore diritto fondamentale di noi lavoratori.
Due cose sulla questione, però sembrano assodate dalle comunicazioni
provenienti da differenti fonti sindacali (a titoli d'esempio, sotto
l'ultimo comunicato, dell'FLC CGIL, in allegato comunicato USB):


1) Le ferie non godute quest'anno DOVRANNO ESSERE PAGATE, come specificato
anche all'*art. 5 comma 8 *della stessa* legge di stabilità (L. 95/2012)

*
2) I PRESIDI NON POSSONO METTERE D'UFFICIO I LAVORATORI IN FERIE NE'
DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE (Carnevale, Pasqua ecc.)
NE' SENZA IL CONSENSO DEL LAVORATORE. Quindi i presidi

che hanno fatto i
furbi mettendo in ferie i loro docenti e ATA a Natale dovranno ritirare il
loro provvedimento e NESSUN PRECARIO *con contratti a tempo determinato
fino al 30 giugno o fino al termine delle lezioni o con supplenze brevi*
DOVRA'
D'ORA IN POI FIRMARE FERIE CONTRO LA SUA VOLONTA' (per esempio a giugno
subito dopo gli scrutini finali) PERCHE' "CONSIGLIATO" O "MINACCIATO" DAI
DIRIGENTI SCOLASTICI O SEGRETERIE.

3) DA SETTEMBRE 2013 quindi dal prossimo anno scolastico 2013/2014
ENTRERANNO IN VIGORE LE NORME DELLA SPENDING REVIEW SUL DIVIETO DI
MONETARIZZAZIONE DELLE FERIE GODUTE e quindi I DS POTREBBERO METTERE IN
FERIE D'UFFICIO NEI GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE MA LA
NORMA e' INCOSTITUZIONALE PER DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORE E LAVORATORE E
QUINDI SARA' POSSIBILE PRESENTARE RICORSO CON UN SINDACATO O AUTONOMAMENTE
TRAMITE AVVOCATI DEL LAVORO.
*E' ovvio che se non si mette in piede parallelamente e da subito
(prevenire è meglio che curare) una lotta organizzata e dura dei precari
anche questa manovra di rapina sulle ferie avrà successo e gli eventuali
ricorsi rischieranno di far la fine dei precedenti ricorsi sul
"risarcimento per mancata conversione di contratti a TD in contratti a
T.I." Diritti e sentenze sacrificati all'altare della “ragion di Stato” e
degli interessi particolari dei nostri oppressori al Governo, nel
Parlamento, negli enti locali, in Confindustria, nella Fondazione Agnelli,
nella Chiesa, in CL e nelle segreterie nazionali, regionali e provinciali
di alcuni sindacati venduti. Solo con una lotta determinata, autonoma e
autorganizzata riusciremo a conservare i nostri diritti e a non farci
scippare ancora soldi, lavoro e vita.*
*
*
*Coordinamento Lavoratori Scuola Milano "3 ottobre"*
mail: coordinamento3ottobre@gmail.com
fb: Coordinamento Lavoratori della Scuola 3 ottobre cps Milano
Blog: http://coordinamentoscuola3ottobre.blogspot.it/

IN ALLEGATO COMUNICATO USB

COMUNICATO flc cgil
*Ferie personale supplente: diritto al pagamento fino al 31 agosto
2013*<http://www.flcgil.it/scuola/ferie-personale-supplente-diritto-al-pagamento-fino-al-31-agosto-2013.flc>
**
Alcune scuole stanno facendo pressione sui supplenti affinche chiedano le
ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, in pieno contrasto
con quanto stabilito dal CCNL (art. 19 comma 2) che considera tale ipotesi
non obbligatoria. Tutto cio al fine di non retribuire le ferie non fruite.
Ma queste pressioni non hanno fondamento e vanno respinte. La legge di
stabilita - intervenuta sulle ferie del personale della scuola (art. 1,
commi 54, 55 e 56) dopo le polemiche sollevate dalla legge sulla spending
review - prevede che le ferie non godute possano essere pagate, ma in via
residuale, perche introduce, modificando unilateralmente il contratto,
l'obbligo di fruirle anche nei periodi di sospensione delle lezioni. Questa
invasione di campo della sfera contrattuale non e esente da profili di
incostituzionalita in quanto si discrimina lavoratore da lavoratore nella
fruizione di un diritto costituzionale, si viola il principio di
eguaglianza (art. 3 Cost.) e quello del diritto a una retribuzione
proporzionata. Su tutti questi profili la FLC e pronta a dare battaglia sul
piano legale. Ma nell'immediato e importante che i lavoratori sappiano che
questa ingiusta norma non e applicabile adesso, perche entrera in vigore
dal 1 settembre 2013, come espressamente previsto dal comma 56 della stessa
legge. Fino a quella data vale e si applica l'art. 19 del contratto: le
ferie non possono essere imposte dall'Amministrazione nemmeno nei periodi
di sospensione delle lezioni, per cui se il personale non le chiede, esse
devono essere pagate, almeno fino a tutto questo anno scolastico. I commi
54 e 55 quindi non sono applicabili. I supplenti temporanei, il cui
contratto si conclude o si potrebbe concludere entro giugno 2013, possono
si chiedere le ferie nei periodi contrattualmente previsti (i docenti 6
giorni durante le lezioni compatibilmente con la possibilita di essere
sostituiti con personale interno, gli ATA secondo le modalita di turnazione
previste nel piano delle attivita), ma nel caso non sia possibile fruir e,
in tutto o in parte, le ferie maturate, alla conclusione del contratto ne
va richiesto il pagamento. Ne ci si puo appellare, come fa qualcuno, al DL
95/12 (spending review) sul divieto di monetizzazione delle ferie: quella
norma non puo non puo applicarsi se il lavoratore e stato impossibilitato a
fruirne. Anche il dipartimento della Funzione pubblica ha gia indicato
alcune specifiche deroghe che, secondo noi, devono essere estese ai
supplenti temporanei. In occasione dei recenti incontri al MIUR abbiamo
sollevato la questione chiedendo l'adeguamento del sistema informativo in
modo da consentire alle segreterie di inserire i dati necessari al
pagamento delle ferie non godute con decorrenza 1 settembre 2012. Il MIUR
si e riservato di approfondire la questione con il Mef, ammettendo
l'ambiguita della formulazione dei commi 54 e 55. Uno scaricabarile che non
puo tradursi in un danno cosi pesante per i lavoratori. I supplenti che
hanno bisogno di consulenza o assistenza legale possono rivolgersi
direttamente alle sedi della FLC CGIL.

Flc CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza <http://www.flcgil.it/>
- 31.01.2013
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