mercoledì 27 marzo 2013

sentenza Iveco sul diritto di sciopero


Comunicato stampa sentenza Iveco
In data 21 Marzo 2013, il Tribunale del Lavoro di Brescia ha accolto il ricorso presentato da due delegati Fiom assistiti dall’avvocato Giuseppe Ragusa, presentato il 16 Marzo 2012 contro l’Iveco s.pa. che aveva sanzionato i due delegati, richiamando gli articoli 29 e 32 del C.c.s.l. ( contratto fiat) per aver aderito senza aver preventivamente e singolarmente comunicato “l’eventuale” adesione allo sciopero del 9 febbraio 2012 proclamato dalla Fiom-Cgil.
Il giudice del lavoro, nella persona del dott. Gianluca Alessio, ha ribadito il principio della “libera ed incondizionata partecipazione allo sciopero dei singoli, senza che la modalità di esplicazione di tale diritto soffra limiti in ordine alle modalità di attuazione, ivi compreso l’avviso per la propria assenza.”
Il giudice ha così dichiarato illegittime ed annullato le sanzioni disciplinari inflitte dall’azienda nei confronti dei lavoratori e condannato l’Iveco al pagamento delle spese processuali.
La Fiom-Cgil di Brescia, esprime soddisfazione per l’importante sentenza di condanna nei confronti dell’Iveco, affermando l’insindacabile diritto dei lavoratori e dei delegati nella libertà di adesione agli scioperi.

Brescia, 25 Marzo 2013
Fiom Cgil Brescia 

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