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Comunicato stampa
Slai
Cobas sc Palermo/Sicilia
Questa
O.S. a nome dei genitori degli studenti disabili e degli Assistenti
igienico-personale specializzati siciliani, in merito alle dichiarazioni rese
dall’Assessore regionale alla famiglia Scavone in data odierna su testate
giornalistiche on line sulla questione della sospensione dell’assistenza
igienico-personale nelle scuole siciliane a partire da gennaio 2020, contesta
quanto segue:
La
nota emessa dalla Città Metropolitana di Messina nei suoi contenuti è
decisamente chiara e netta e non corrisponde affatto a quanto invece dichiara
l’Assessore Scavone che parla di “bugie dell’opposizione” e dice che il
servizio non sarà sospeso ad inizio dell’anno prossimo. Sembra alquanto strano
che in sede di riunione il 12 novembre la discussione intercorsa sia stata non
compresa a tal punto da chi rappresentava la Città Metropolitana di Messina e
non solo.
Non
esiste, come invece dichiara l’Assessore Scavone, alcun conflitto tra la norma
regionale e quella nazionale in tema di assistenza igienico-personale, nello specifico
ci riferiamo al DL 66/2017, rivisto e corretto dal governo nazionale Conte 1,
soprattutto nella parte in cui lo stesso DL all’art.17 “Regioni a statuto
speciale e Province autonome di Trento e Bolzano” così recita: “1. Sono
fatte salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica alle
Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano
secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”.
Lo
stesso DL 66/2017 in merito poi alla questione del Collaboratore Scolastico
delle scuole statali non assegna allo stesso alcuna competenza di assistenza igienico-personale
di natura specializzata, in quanto rimanda al profilo previsto dal CCNL scuola vigente
che in merito prevede solo un’assistenza di base e generica
e così recita “ Area A - Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con
responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività
caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non
specialistica….”, pertanto il Collaboratore scolastico non deve, perché non
può, assistere studenti disabili nel rispetto delle norme contrattuali.
Ricordiamo
contestualmente all’Assessore Scavone e a tutto il governo regionale Musumeci
la L.R. 68/81 che assegnava agli enti locali le competenze per l’inserimento
degli studenti disabili nelle scuole con l’assegnazione di personale qualificato,
compreso l’assistenza igienica-personale.
Ricordiamo
il vigente decreto 112/98 con l’art.1 comma 4 che recita: ’’in nessun caso le
norme del presente decreto possono essere interpretate nel senso della
attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque
attribuiti alle regioni e agli Enti Locali alla data di entrata in vigore del
presente decreto’’ e l’art. 139.
Ricordiamo
la L.R. 6/2000 del 24 febbraio 2000 all’Art. 12 e la successiva L.R. 15 del 15
novembre 2004 che nell’Art. 22 comma 1recita:
“l’assistenza igienico-personale è di competenza dei comuni’’ mentre, al
comma 2 recita: ‘’rimane ferma la competenza delle Province se i soggetti da
assistere frequentino le scuole secondarie di secondo grado’’.
Ricordiamo
poi la Circolare n. 3 Prot. 309 del 2005, cosiddetta Stancanelli, con cui l’Assessorato
Regionale della Famiglia conferma l’assegnazione di personale qualificato per
l’assistenza igienico-personale rivolta
ad alunni non autosufficienti sul piano motorio od insufficienti mentali
che non hanno il controllo degli sfinteri… definendo tale assistenza
specialistica.
Per
non parlare della famosa sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 2010 che in
alcuni passaggi così recita: “i disabili non costituiscono un gruppo
omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno un
carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto,
individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della
tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona.
Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un
suo completo inserimento nella società; processo all’interno del quale
l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano”.
D’altronde
lo stesso articolo 12 della Legge 104 del 1992 garantisce “il diritto all’educazione e all’istruzione
della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie” (comma 2) e al successivo
comma 3 precisa che “l’integrazione
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona
handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione”
Dobbiamo
constatare che l’Assessore Scavone, difendendo l’operato del governo regionale,
in realtà si arrampica sugli specchi, entrando anche in palese contraddizione
quando afferma che non è vero che il servizio di assistenza igienico-personale
non sarà sospeso a gennaio 2020 ma nello stesso tempo dice che come Regione
stanno aspettando il parere richiesto al CGA, che riteniamo necessario
ricordare è di natura consultiva e non vincolante (vedi l’adunanza del 24
settembre 2019 affare n.00251/2019), in
merito a chi avrebbe in carico la competenza della suddetta assistenza, o la
Regione o lo Stato, preludendo così di fatto ad una azione
di vero e proprio scempio sociale con la cancellazione del bacino degli
Assistenti specializzati.
Garantire
il pieno diritto degli studenti disabili significa affermare la verità dei
fatti, cioè non lasciare alcuno spazio a
nessuna inadempienza e/o disapplicazione delle leggi vigenti, l’integrazione
degli alunni disabili non può soffrire né di tagli, né restrizioni di alcun
genere per motivi di bilancio, né di interpretazioni strumentali di leggi
Donatella
Anello
SLAI
COBAS SC Palermo/Sicilia
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