sabato 14 agosto 2021

14 agosto - Altro regalo dl governo Draghi ai padroni: non ci sono soldi per l'Inps e la quarantena non viene più pagata come malattia

 

contropiano

L’Inps al momento non considera più in malattia chi è costretto alla quarantena per un contatto con un positivo al Covid. In pratica, chi si ritrova a casa in isolamento obbligatorio potrebbe perdere una parte  dello stipendio. Dal momento che con la quarantena  si deve rimanere a casa fino a 14 giorni, la decurtazione potrebbe diventare notevole. Il presidente dell’Inps Tridico ha spiegato in una nota che: “Il legislatore non ha previsto un nuovo stanziamento per prorogare la tutela della quarantena”.

Con il messaggio 6 agosto 2021, n. 2842, l’INPS conferma che, riguardo all’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena  (art. 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

L’Inps precisa però che: “poiché per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse, l’indennità non potrà essere erogata anche per gli eventi avvenuti nell’anno in corso”.

Riguardo ai lavoratori “fragili”, la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020), l’Istituto erogherà la prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021, anche se il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 ha differito al 31 ottobre 2021 il diritto riconosciuto ai lavoratori fragili di svolgere l’attività lavorativa in smart working.

Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, (art. 26, comma 6, d.l. 18/2020), invece, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.

Fino ad oggi era invece in vigore l’art. 26, comma 6, decreto-legge 18/2020 come modificato dalla legge 27/2020, secondo il quale se avevi contratto il Covid-19 in contesto extra-lavorativo o per cause non legate alla tua mansione, dovevi andare in isolamento (Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020) ed avevi diritto alle tutele previste dall’INPS per la malattia comune. Diversamente se ti sei contagiato sul lavoro sono previste le tutele Inail in materia di infortuni sul lavoro.




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