domenica 26 luglio 2026

Processo Ilva - La battaglia degli avvocati delle parti civili Slai Cobas contro il tentativo di cancellazione di tutti gli atti (prove testimoniali, verbali, ecc.) del processo di 1° grado 27 luglio -

 

Abbiamo già denunciato quanto sta accadendo nelle ultime udienze 


al processo a Potenza: 


https://tarantocontro.blogspot.com/2026/07/il-processo-ilva-potenza-sta-diventando.html


Lo Slai Cobas, con i suoi avvocati e le nostre parti civili sta contrastando passo passo il 


tentativo, dopo aver già cancellato atti e prove del processo di 1° grado, 


di considerare non validi al processo di Potenza verbali, prove testimoniali, 


perizie del 1° grado, documentazione decisiva per un processo che non diventi una 


farsa a favore dei padroni assassini e dei loro complici.


PUBBLICHIAMO PARTI DELLA CORPOSA ULTIMA MEMORIA 


PRESENTATA DAGLI AVVOCATI DELLE PARTI CIVILI SLAI COBAS - 


SE NE DISCUTERA' NELLA NUOVA UDIENZA A SETTEMBRE.   

*****

"...si svolgono alcune osservazioni  in tema di effetti della declaratoria di incompetenza 

ex art. 11 c.p.p. sulla validità e utilizzabilità delle prove assunte nel precedente 

dibattimento innanzi alla Corte di Assise di Taranto. Nel corso del dibattimento 

celebrato innanzi alla Corte di Assise di Taranto è stato raccolto un rilevante 

compendio probatorio, comprensivo di numerose prove dichiarative (esami di imputati, 

persone offese, testimoni, consulenti), estesa documentazione, perizie e consulenze

tecniche, atti di indagine e accertamenti tecnici. 

La difesa degli imputati, con parere pro veritate e memoria difensiva sostiene, 

in sintesi, che:   

l’incompetenza ex art. 11 c.p.p. integrerebbe una “carenza di potere istruttorio” o 

“apparenza di parzialità” tale da rendere radicalmente invalida l’intera attività 

istruttoria svolta a Taranto... 

il nuovo giudizi dovrebbe, pertanto, ripartire “a tabula rasa”, senza alcuna 

possibilità di utilizzo, 

neppure ai soli fini di contestazione, delle dichiarazioni rese nel precedente 

dibattimento. 

Le parti civili, con la presente memoria, contestano radicalmente tale impostazione 

Preliminarmente pare opportuno evidenziare che il preciso perimetro di applicazione, 

nel caso 

di specie, delle disposizioni di cui all’art. 11 cpp è stato reiteratamente e definitiva

mente fissato sia dalla sentenza della Corte di Assise di Appello ionica, sia dalle 

pronunzie del 

Giudice dell’Udienza Preliminare di Potenza, sia nelle prime fasi del presente 

giudizio avanti la 

Corte di Assise del capoluogo lucano (in particolare con l’ordinanza 3.7.26 che ha 

sancito l’utilizzabilità, sia pure nei soli confronti degli attuali imputati... dell’incidente 

probatorio svoltosi avanti il GIP di Taranto). Del tutto ultroneo ed inconferente appare, 
pertanto, il “dossier”che le difese degli imputati hanno ritenuto di redigere con 
riferimento alla persona di un familiare di un giudice tarantino (e qui prodotto 

come memoria difensiva dal “titolo” “Profumo di Ilva”). 

Le scriventi difese ritengono, in primo luogo, inammissibile l’introduzione 

nel processo

di “indagini” su soggetti estranei al processo (non si sa bene come, 

quando, da chi, svolte), 

con riferimento alle quali sarebbero riversati nella “memoria”...  

introducendo degli elementi asseritamente “di fatto” 

nella totale impossibilità (oltre che inopportunità) di svolgere intorno ad 

essi un qualsivoglia contraddittorio tra le parti (e, pertanto, inammissibile 

appare 

l’acquisizione di quella “memoria”). 

Ciò che, però, più  rileva (al di là della acquisibilità o meno di 

quegli elementi) 

è che tale “dossier”... pare voler rimettere in discussione in questa 

fase processuale 

argomenti e questioni già ampiamente risolte sia dalla sentenza 

(passata in giudicato) 

della Corte di Assise di Appello Taranto, sia dal GUP sia da questa stessa 

Corte di Assise 

di Potenza, che già ha pronunziato il principio di diritto... Nulla dunque, è 

necessario aggiungere sulla radicale irrilevanza del dossier...

Tanto premesso può passarsi alla confutazione delle tesi espresse nel parere 

della 

professoressa Conti (che altro non è che una relazione a sostegno delle tesi 

interpretative 

sostenute dalle difese degli imputati...). 


Si deve innanzi tutto evidenziare come la professoressa prenda le mosse da una 

erronea lettura ed interpretazione della portata della sentenza SSUU Tanzi:

diversamente 

da quanto nel suo parere si legge, infatti, la sentenza Tanzi in nessuna sua parte 

fa riferimento alle ipotesi di giudice dichiarato incompetente ex art. 11 c.p.p.... 

Deve, invero, evidenziarsi come nella pronuncia richiamata si trovino riferimenti 

(che vengono ritenuti ipoteticamente suscettibili di essere supportati 

da analoghe argomentazioni 

logiche rispetto alla ipotesi di ricusazione) al diverso istituto della rimessione. 

Orbene, giova ricordare che nel corso del procedimento “tarantino” era stata 

in effetti proposta, dalle difese degli imputati, anche istanza di rimessione, 

rigettata dalla 

Suprema Corte con sentenza 52976 del 19.12.2014, e che i successivi 

provvedimenti (ancora della Suprema Corte – sentenza 50848/2018 – sia 

della Corte di Assise di Appello di Taranto, del GUP e della Corte di Assise 

di Potenza) espressamente 

(la Cassazione del 2018) e di fatto (le pronunzie di merito) escludano potessero 

ricorrere ipotesi di ricusazione dei giudici tarantini... 

...ciò, lo si deve ribadire non potendosi nuovamente in questa fase processuale 

surrettiziamente cercare di ipotizzare una radicalmente diversa applicazione 

dell’art. 11 rispetto a quella delineata dalle richiamate e reiterate pronunzie;

peraltro, in tal modo le difese degli imputati 

paiono riferirsi all’art. 11 come una sorta di grimaldello utile a far 

rientrare della finestra 

del giudizio ciò che è stato tenuto fuori dalla porta della Cassazione, 

ovvero una incompatibilità 

“ambientale” che sarebbe però causa di quella rimessione esclusa dalla Suprema 

Corte...  

...è di tutta evidenza come in gioco possa esserci il principio di ragionevole durata 

del processo, con tutta evidenza “messo in crisi” ove l’intervenuta operatività 

dell’art. 11 necessariamente travolga tutto quanto accaduto in precedenza. 

Ciò, ovviamente, non a dire che recessivo sia il principio di terzietà, ma che deve 

rinvenirsi una soluzione di equilibrio che, salvaguardata la sostanziale ma anche 

meramente apparenza di terzietà, non imponga sempre e comunque un sacrificio 

di ogni altro principio e garanzia. 

In realtà nel caso di specie non sarebbero neppure necessarie una operazione 

esegetica, essendo la soluzione al quesito della utilizzabilità delle prove acquisite 

avanti al giudice poi dichiarato incompetente risolto dall’art. 26 cpp... 

Peraltro, la Corte costituzionale(sent. n. 252 del 2020) e le Sezioni Unite 

(sent. 28 marzo 1996, n. 5021) hanno escluso la configurabilità di una 

“inutilizzabilità derivata”, ribadendo che non è inutilizzabile la prova che, 

pur collegata ad un atto nullo, 

sia stata autonomamente acquisita nel rispetto delle forme e dei diritti di difesa...    


...

Illuminante quanto alla ricusazione, ancora una volta, la Suprema Corte a 

Sezioni Unite con la sentenza Gerbino (della quale la professoressa Conti non 

ha tenuto alcun conto, pur ponendosi tale pronunzia sulla scia della sentenza Tanzi)... 

ha affermato che 

“il decreto che dispone il giudizio si distingue non soltanto rispetto all’ampia gamma 

di atti meramente “interlocutori” e processuali che il giudice poi accertato “sospetto” 

può compiere, ma anche rispetto agli atti “a contenuto probatorio”... 

“per essi, dunque potrà porsi un problema di “conservazione di efficacia”...

E, allora, evidenti le conseguenze: se gli atti a contenuto probatori

o assunti dal giudice poi ricusato... restano validi... non può certo sostenersi che nel caso 

di incompetenza ex art. 11... tali atti a contenuto probatorio siano, al contrario, non

si comprende in forza di quale disposizione (stante la tassatività delle ipotesi di nullità di 

cui all’art. 177 cpp) nulli. 

Certamente da rigettare è, pertanto, la suggerita tesi della nullità delle prove acquisite 

nel procedimento tarantino...

Escluso chele prove siano radicalmente inutilizzabili, occorre, allora verifica

re se e come esse possano o debbano essere utilizzate nel procedimento avanti il 

giudice accertato competente. 

La soluzione, a parere di questa difesa, deve essere in primo luogo ricercata proprio 

nel sistema codicistico, che all’art. 26 regola proprio l’utilizzabilità delle prove assunte 

dal giudice dichiarato incompetente. 

Nella memoria delle difese si afferma che tale disposizione non sarebbe conferente 

alla fattispecie dell’incompetenza ex art. 11... in quanto “tale logica conservativa 

può trovare giustificazione nei casi in cui le prove siano state assunte ritualmente 

nel contraddittorio delle parti da un giudice incompetente per territorio o per materia, 

il quale 

– pur privo della corretta attribuzione – era comunque fornito dei requisiti di terzietà ed 

imparzialità. Lo stesso non può dirsi allorchè la prova sia stata assunta dinanzi ad un 

giudice funzionalmente incompetente 

ex art. 11 c.p.p., sprovvisto della condizione di terzietà ed imparzialità e dunque 

incapace di garantire un legittimo contraddittorio per la prova”.  

Tale asserzione confligge apertamente non solo e non tanto con 

il disposto dell’art. 26, ma con quanto previsto dal sopra richiamato art. 42 che, 

come chiarito anche dalle Sezioni Unite Gerbino, sancisce che 

non sono nulli o radicalmente inutilizzabili gli atti probatori assunti da un giudice che, 

essendo 

stato dichiarato ricusato, per usare le parole della memoria delle difese, è stato

accertato essere “sprovvisto della condizione di terzietà ed imparzialità”... 

...

Il tenore letterale della disposizione appare chiaro: le prove assunte dal giudice 

dichiarato incompetente sono pienamente efficaci (co. 1); da ciò discende che essi 

ben possono e devono essere acquisiti dal giudice competente...  ...

E’ dunque, proprio la disposizione codicistica a fornire la soluzione: 

le prove sono efficaci ed utilizzabili, salva la possibilità che il “nuovo” 

giudice competente, su singole 

prove e/o (quanto più rileva) su singoli verbali di prove testimoniali, d’ufficio o su 

sollecitazione delle parti, ritenga di procedere ad un approfondimento 

istruttorio. Salvo il rispetto del contraddittorio iniziale (le prove erano state assunte 

alla presenza degli imputati e dei difensori), è salva anche l’esigenza di 

terzietà del giudice, atteso che al “nuovo” giudice non può essere precluso 

di accertare la genuinità delle testimonianze o (come paiono sostenere gli 

imputati sia necessario) di consentire il pieno sviluppo del contraddittorio quando 

questo sia stato 

precluso dal giudice incompetente...

...Ben possono e devono, pertanto, i verbali di prova acquisiti avanti

 la Corte di Assise di  Taranto, essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento, 

anche a seguito di istanza da parte del Pubblico Ministero. E ciò lo si ribadisce, 

salvaguardando tutti gli interessi e le garanzie costituzionali che vengono nel caso 

di specie in rilievo, dal principio di terzietà del giudice... 

a quello del giudice naturale..., a quello della ragionevole durata del processo..., 

consentendo di garantire comunque la pienezza del contraddittorio...

...Nel caso di specie, peraltro, ove si volesse richiamare analogicamente la ratio di 

quella disposizione, non potrebbe che evidenziarsi che nel richiamare il disposto

dell’art. 26 la 

Corte di Assise di Appello di Taranto ha già ritenuto quelle prove efficaci. Ciò che rileva, 

comunque, è che secondo l’interpretazione proposta dalle difese degli imputati la 

dichiarazione di incompetenza... comporterebbe una radicale nullità o comunque

assoluta inefficacia delle prove acquisite, ciò che invece per espressa 

previsione codicistica non comporta la(ben più significativa in termini di acclarata non 

terzietà o indipendenza) la dichiarazione di ricusazione. Evidente l’illogicità di 

una siffatta interpretazione.      

E, allora, se non si volesse utilizzare la disposizione che all’incompetenza fa 

riferimento (l’art 26) né quella che regola la ricusazione... non potrebbe che  

richiamarsi il disposto di cui all’art. 238 cpp, che consente comunque alle parti di 

far entrare nel procedimento verbali di prove di altri procedimenti, utilizzabili 

nei confronti dell’imputato solo se all’assunzione della prova sia stato presente 

il suo difensore. 

Ribadito che una interpretazione che escluda la possibilità di utilizzare le disposizioni 

espressamente codificate in materia di competenza (o quanto meno 

di ricusazione) pare porsi al di là di una interpretazione legittimamente desumibile 

dalle disposizioni codicistiche, e 

nulla aggiungerebbe alla salvaguardia del principio di terzietà (come detto già 

soddisfatto dalle disposizioni esistenti) mentre imporrebbe il sacrificio 

di altri principi e garanzie di 

pari grado, unica soluzione non potrebbe che essere quella di consentire alla parte 

processuale la produzione dei verbali dell’altro procedimento, pur concluso 

con una dichiarazione di incompetenza. Fermo restando, ovviamente ed evidentemente, 

sia il diritto alla controprova sia il diritto a che il teste cui il verbale fa riferimento sia 

nuovamente sentito

 a specificazione e/o chiarimento di quanto in precedenza dichiarato...  

*** 

Tutto ciò premesso, le parti civili, come in epigrafe rappresentate e difese,

instano a che l’Ill.ma Corte di Assise di Potenza voglia acquisire i verbali delle prove 

assunte nel dibattimento svoltosi avanti la Corte di Assise di Taranto...

Potenza-Taranto-Torino, 1

7/06/2026


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