Abbiamo già denunciato quanto sta accadendo nelle ultime udienze
al processo a Potenza:
https://tarantocontro.blogspot.com/2026/07/il-processo-ilva-potenza-sta-diventando.html
Lo Slai Cobas, con i suoi avvocati e le nostre parti civili sta contrastando passo passo il
tentativo, dopo aver già cancellato atti e prove del processo di 1° grado,
di considerare non validi al processo di Potenza verbali, prove testimoniali,
perizie del 1° grado, documentazione decisiva per un processo che non diventi una
farsa a favore dei padroni assassini e dei loro complici.
PUBBLICHIAMO PARTI DELLA CORPOSA ULTIMA MEMORIA
PRESENTATA DAGLI AVVOCATI DELLE PARTI CIVILI SLAI COBAS -
SE NE DISCUTERA' NELLA NUOVA UDIENZA A SETTEMBRE.
*****
"...si svolgono alcune osservazioni in tema di effetti della declaratoria di incompetenza
ex art. 11 c.p.p. sulla validità e utilizzabilità delle prove assunte nel precedente
dibattimento innanzi alla Corte di Assise di Taranto. Nel corso del dibattimento
celebrato innanzi alla Corte di Assise di Taranto è stato raccolto un rilevante
compendio probatorio, comprensivo di numerose prove dichiarative (esami di imputati,
persone offese, testimoni, consulenti), estesa documentazione, perizie e consulenze
tecniche, atti di indagine e accertamenti tecnici.
La difesa degli imputati, con parere pro veritate e memoria difensiva sostiene,
in sintesi, che:
l’incompetenza ex art. 11 c.p.p. integrerebbe una “carenza di potere istruttorio” o
“apparenza di parzialità” tale da rendere radicalmente invalida l’intera attività
istruttoria svolta a Taranto...
il nuovo giudizi dovrebbe, pertanto, ripartire “a tabula rasa”, senza alcuna
possibilità di utilizzo,
neppure ai soli fini di contestazione, delle dichiarazioni rese nel precedente
dibattimento.
Le parti civili, con la presente memoria, contestano radicalmente tale impostazione
Preliminarmente pare opportuno evidenziare che il preciso perimetro di applicazione,
nel caso
di specie, delle disposizioni di cui all’art. 11 cpp è stato reiteratamente e definitiva
mente fissato sia dalla sentenza della Corte di Assise di Appello ionica, sia dalle
pronunzie del
Giudice dell’Udienza Preliminare di Potenza, sia nelle prime fasi del presente
giudizio avanti la
Corte di Assise del capoluogo lucano (in particolare con l’ordinanza 3.7.26 che ha
sancito l’utilizzabilità, sia pure nei soli confronti degli attuali imputati... dell’incidente
probatorio svoltosi avanti il GIP di Taranto). Del tutto ultroneo ed inconferente appare,
come memoria difensiva dal “titolo” “Profumo di Ilva”).
Le scriventi difese ritengono, in primo luogo, inammissibile l’introduzione
nel processo
di “indagini” su soggetti estranei al processo (non si sa bene come,
quando, da chi, svolte),
con riferimento alle quali sarebbero riversati nella “memoria”...
introducendo degli elementi asseritamente “di fatto”
nella totale impossibilità (oltre che inopportunità) di svolgere intorno ad
essi un qualsivoglia contraddittorio tra le parti (e, pertanto, inammissibile
appare
l’acquisizione di quella “memoria”).
Ciò che, però, più rileva (al di là della acquisibilità o meno di
quegli elementi)
è che tale “dossier”... pare voler rimettere in discussione in questa
fase processuale
argomenti e questioni già ampiamente risolte sia dalla sentenza
(passata in giudicato)
della Corte di Assise di Appello Taranto, sia dal GUP sia da questa stessa
Corte di Assise
di Potenza, che già ha pronunziato il principio di diritto... Nulla dunque, è
necessario aggiungere sulla radicale irrilevanza del dossier...
Tanto premesso può passarsi alla confutazione delle tesi espresse nel parere
della
professoressa Conti (che altro non è che una relazione a sostegno delle tesi
interpretative
sostenute dalle difese degli imputati...).
Si deve innanzi tutto evidenziare come la professoressa prenda le mosse da una
erronea lettura ed interpretazione della portata della sentenza SSUU Tanzi:
diversamente
da quanto nel suo parere si legge, infatti, la sentenza Tanzi in nessuna sua parte
fa riferimento alle ipotesi di giudice dichiarato incompetente ex art. 11 c.p.p....
Deve, invero, evidenziarsi come nella pronuncia richiamata si trovino riferimenti
(che vengono ritenuti ipoteticamente suscettibili di essere supportati
da analoghe argomentazioni
logiche rispetto alla ipotesi di ricusazione) al diverso istituto della rimessione.
Orbene, giova ricordare che nel corso del procedimento “tarantino” era stata
in effetti proposta, dalle difese degli imputati, anche istanza di rimessione,
rigettata dalla
Suprema Corte con sentenza 52976 del 19.12.2014, e che i successivi
provvedimenti (ancora della Suprema Corte – sentenza 50848/2018 – sia
della Corte di Assise di Appello di Taranto, del GUP e della Corte di Assise
di Potenza) espressamente
(la Cassazione del 2018) e di fatto (le pronunzie di merito) escludano potessero
ricorrere ipotesi di ricusazione dei giudici tarantini...
...ciò, lo si deve ribadire non potendosi nuovamente in questa fase processuale
surrettiziamente cercare di ipotizzare una radicalmente diversa applicazione
dell’art. 11 rispetto a quella delineata dalle richiamate e reiterate pronunzie;
peraltro, in tal modo le difese degli imputati
paiono riferirsi all’art. 11 come una sorta di grimaldello utile a far
rientrare della finestra
del giudizio ciò che è stato tenuto fuori dalla porta della Cassazione,
ovvero una incompatibilità
“ambientale” che sarebbe però causa di quella rimessione esclusa dalla Suprema
Corte...
...è di tutta evidenza come in gioco possa esserci il principio di ragionevole durata
del processo, con tutta evidenza “messo in crisi” ove l’intervenuta operatività
dell’art. 11 necessariamente travolga tutto quanto accaduto in precedenza.
Ciò, ovviamente, non a dire che recessivo sia il principio di terzietà, ma che deve
rinvenirsi una soluzione di equilibrio che, salvaguardata la sostanziale ma anche
meramente apparenza di terzietà, non imponga sempre e comunque un sacrificio
di ogni altro principio e garanzia.
In realtà nel caso di specie non sarebbero neppure necessarie una operazione
esegetica, essendo la soluzione al quesito della utilizzabilità delle prove acquisite
avanti al giudice poi dichiarato incompetente risolto dall’art. 26 cpp...
Peraltro, la Corte costituzionale(sent. n. 252 del 2020) e le Sezioni Unite
(sent. 28 marzo 1996, n. 5021) hanno escluso la configurabilità di una
“inutilizzabilità derivata”, ribadendo che non è inutilizzabile la prova che,
pur collegata ad un atto nullo,
sia stata autonomamente acquisita nel rispetto delle forme e dei diritti di difesa...
...
Illuminante quanto alla ricusazione, ancora una volta, la Suprema Corte a
Sezioni Unite con la sentenza Gerbino (della quale la professoressa Conti non
ha tenuto alcun conto, pur ponendosi tale pronunzia sulla scia della sentenza Tanzi)...
ha affermato che
“il decreto che dispone il giudizio si distingue non soltanto rispetto all’ampia gamma
di atti meramente “interlocutori” e processuali che il giudice poi accertato “sospetto”
può compiere, ma anche rispetto agli atti “a contenuto probatorio”...
“per essi, dunque potrà porsi un problema di “conservazione di efficacia”...
E, allora, evidenti le conseguenze: se gli atti a contenuto probatori
o assunti dal giudice poi ricusato... restano validi... non può certo sostenersi che nel caso
di incompetenza ex art. 11... tali atti a contenuto probatorio siano, al contrario, non
si comprende in forza di quale disposizione (stante la tassatività delle ipotesi di nullità di
cui all’art. 177 cpp) nulli.
Certamente da rigettare è, pertanto, la suggerita tesi della nullità delle prove acquisite
nel procedimento tarantino...
Escluso chele prove siano radicalmente inutilizzabili, occorre, allora verifica
re se e come esse possano o debbano essere utilizzate nel procedimento avanti il
giudice accertato competente.
La soluzione, a parere di questa difesa, deve essere in primo luogo ricercata proprio
nel sistema codicistico, che all’art. 26 regola proprio l’utilizzabilità delle prove assunte
dal giudice dichiarato incompetente.
Nella memoria delle difese si afferma che tale disposizione non sarebbe conferente
alla fattispecie dell’incompetenza ex art. 11... in quanto “tale logica conservativa
può trovare giustificazione nei casi in cui le prove siano state assunte ritualmente
nel contraddittorio delle parti da un giudice incompetente per territorio o per materia,
il quale
– pur privo della corretta attribuzione – era comunque fornito dei requisiti di terzietà ed
imparzialità. Lo stesso non può dirsi allorchè la prova sia stata assunta dinanzi ad un
giudice funzionalmente incompetente
ex art. 11 c.p.p., sprovvisto della condizione di terzietà ed imparzialità e dunque
incapace di garantire un legittimo contraddittorio per la prova”.
Tale asserzione confligge apertamente non solo e non tanto con
il disposto dell’art. 26, ma con quanto previsto dal sopra richiamato art. 42 che,
come chiarito anche dalle Sezioni Unite Gerbino, sancisce che
non sono nulli o radicalmente inutilizzabili gli atti probatori assunti da un giudice che,
essendo
stato dichiarato ricusato, per usare le parole della memoria delle difese, è stato
accertato essere “sprovvisto della condizione di terzietà ed imparzialità”...
...
Il tenore letterale della disposizione appare chiaro: le prove assunte dal giudice
dichiarato incompetente sono pienamente efficaci (co. 1); da ciò discende che essi
ben possono e devono essere acquisiti dal giudice competente... ...
E’ dunque, proprio la disposizione codicistica a fornire la soluzione:
le prove sono efficaci ed utilizzabili, salva la possibilità che il “nuovo”
giudice competente, su singole
prove e/o (quanto più rileva) su singoli verbali di prove testimoniali, d’ufficio o su
sollecitazione delle parti, ritenga di procedere ad un approfondimento
istruttorio. Salvo il rispetto del contraddittorio iniziale (le prove erano state assunte
alla presenza degli imputati e dei difensori), è salva anche l’esigenza di
terzietà del giudice, atteso che al “nuovo” giudice non può essere precluso
di accertare la genuinità delle testimonianze o (come paiono sostenere gli
imputati sia necessario) di consentire il pieno sviluppo del contraddittorio quando
questo sia stato
precluso dal giudice incompetente...
...Ben possono e devono, pertanto, i verbali di prova acquisiti avanti
la Corte di Assise di Taranto, essere acquisiti nel fascicolo del dibattimento,
anche a seguito di istanza da parte del Pubblico Ministero. E ciò lo si ribadisce,
salvaguardando tutti gli interessi e le garanzie costituzionali che vengono nel caso
di specie in rilievo, dal principio di terzietà del giudice...
a quello del giudice naturale..., a quello della ragionevole durata del processo...,
consentendo di garantire comunque la pienezza del contraddittorio...
...Nel caso di specie, peraltro, ove si volesse richiamare analogicamente la ratio di
quella disposizione, non potrebbe che evidenziarsi che nel richiamare il disposto
dell’art. 26 la
Corte di Assise di Appello di Taranto ha già ritenuto quelle prove efficaci. Ciò che rileva,
comunque, è che secondo l’interpretazione proposta dalle difese degli imputati la
dichiarazione di incompetenza... comporterebbe una radicale nullità o comunque
assoluta inefficacia delle prove acquisite, ciò che invece per espressa
previsione codicistica non comporta la(ben più significativa in termini di acclarata non
terzietà o indipendenza) la dichiarazione di ricusazione. Evidente l’illogicità di
una siffatta interpretazione.
E, allora, se non si volesse utilizzare la disposizione che all’incompetenza fa
riferimento (l’art 26) né quella che regola la ricusazione... non potrebbe che
richiamarsi il disposto di cui all’art. 238 cpp, che consente comunque alle parti di
far entrare nel procedimento verbali di prove di altri procedimenti, utilizzabili
nei confronti dell’imputato solo se all’assunzione della prova sia stato presente
il suo difensore.
Ribadito che una interpretazione che escluda la possibilità di utilizzare le disposizioni
espressamente codificate in materia di competenza (o quanto meno
di ricusazione) pare porsi al di là di una interpretazione legittimamente desumibile
dalle disposizioni codicistiche, e
nulla aggiungerebbe alla salvaguardia del principio di terzietà (come detto già
soddisfatto dalle disposizioni esistenti) mentre imporrebbe il sacrificio
di altri principi e garanzie di
pari grado, unica soluzione non potrebbe che essere quella di consentire alla parte
processuale la produzione dei verbali dell’altro procedimento, pur concluso
con una dichiarazione di incompetenza. Fermo restando, ovviamente ed evidentemente,
sia il diritto alla controprova sia il diritto a che il teste cui il verbale fa riferimento sia
nuovamente sentito
a specificazione e/o chiarimento di quanto in precedenza dichiarato...
***
Tutto ciò premesso, le parti civili, come in epigrafe rappresentate e difese,
instano a che l’Ill.ma Corte di Assise di Potenza voglia acquisire i verbali delle prove
assunte nel dibattimento svoltosi avanti la Corte di Assise di Taranto...
Potenza-Taranto-Torino, 1
7/06/2026
.

Nessun commento:
Posta un commento