venerdì 6 gennaio 2017

3 gennaio - SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! NEWSLETTER N. 274 DEL 03/01/17



NEWSLETTER PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
(a cura di Marco Spezia - sp-mail@libero.it)

INDICE

INFORTUNIO SUL LAVORO E LESIONI: IL DIPENDENTE HA DIRITTO A ESSERE PROTETTO E ALLA FORMAZIONE SUI RISCHI
1
CASSAZIONE: SI’ AL RISARCIMENTO PER IL MILITARE MORTO PER L’URANIO IMPOVERITO
3
AMIANTO: OBBLIGO DI DENUNCIA E BONIFICA ANCHE PER PRIVATI E CONDOMINI
4
COME PREVENIRE GLI INFORTUNI NELL’USO DEI CARRELLI ELEVATORI
6
IMPARARE DAGLI ERRORI: QUANDO NON SI UTILIZZANO CALZATURE DI SICUREZZA
9
LUOGHI DI LAVORO: PAVIMENTI, SERVIZI IGIENICI, ILLUMINAZIONE E AERAZIONE
11
IMPARARE DAGLI ERRORI: TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA NELLE SALDATURE
14




INFORTUNIO SUL LAVORO E LESIONI: IL DIPENDENTE HA DIRITTO A ESSERE PROTETTO E ALLA FORMAZIONE SUI RISCHI

Da Studio Cataldi
14/11/16

Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 34782/2016.
Nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, il datore ha specifici obblighi nei confronti del dipendente: valutare i rischi, fornire i dispositivi di protezione individuale, formare il lavoratore sui rischi specifici derivanti dalle mansioni svolte.

La materia, che riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, viene affrontata nella sentenza della Cassazione in commento (la n. 34782/2016), dove all’amministratore di una società viene ascritto il reato di lesioni colpose perché metteva a disposizione e faceva utilizzare al personale dipendente una scala metallica non conforme a determinati requisiti, provocando tra l’altro al dipendente lesioni personali con malattia di lunga durata. Lo si rimproverava inoltre in quanto non aveva valutato i rischi di scivolamento e di caduta dei lavoratori che utilizzavano la scala fissa a gradini; non aveva fornito al dipendente i necessari dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche); non aveva formato il lavoratore circa i rischi derivanti dalle mansioni svolte.

Si tratta di circostanze delicate, dove sono in gioco diritti di rango primario delle persone che lavorano.
La Corte, in occasione del processo qui commentato, è stata molto chiara.

Dalla documentazione acquisita agli atti nelle fasi precedenti della causa non risulta la consegna di scarpe antinfortunistiche, ma di scarpe semplici (stivali). Solo successivamente al sinistro la ditta ha messo a disposizione del personale le previste scarpe e la dotazione antinfortunistica completa.

La norma è rigida e non si accontenta di prevedere un obbligo generico di fornire al dipendente questo materiale, ma chiede in aggiunta una vigilanza sul rispetto delle regole antinfortunistiche, potendo ricorrere al limite a provvedimenti disciplinari nel caso i lavoratori non le rispettino e non si adeguino.

Sul fronte della formazione del dipendente, la sentenza tratteggia altri nodi critici della vicenda.
Il datore, in pratica, ha trascurato l’adempimento del proprio dovere di vigilanza e controllo, affidando o delegando tale onere ad un’altra figura: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Così facendo ha finito però per scambiare la semplice “funzione ausiliaria” del Responsabile di tale Servizio con una “funzione sostitutiva” dei suoi compiti. Il che non è ammissibile.

Infine, la sentenza spiega in modo chiaro che non si può assegnare alcuna colpa (o concorso di colpa) al dipendente per aver trascurato anche lui le regole della sicurezza al lavoro.
Il rispetto pieno delle norme antinfortunistiche implica che esse sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro anche se si verifica una disattenzione del lavoratore.
La sicurezza sul lavoro implica, in definitiva, che gli obblighi di vigilanza gravanti sul datore sono congegnati in modo tale da prevedere anche la possibile imprudenza o negligenza del dipendente.

Come comportarsi in casi simili.
Prevenire il contenzioso: il rispetto assoluto delle norme sulla sicurezza in ambiente di lavoro garantisce la protezione della propria salute e della vita stessa.
Gestire il contenzioso: il datore dovrà dimostrare di aver osservato scrupolosamente le norme di settore in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro; nel caso quella prova non venga raggiunta, il dipendente potrà proporre domanda di risarcimento del danno.

Altre informazioni su questo argomento?
Contatta l’avvocato Francesco Pandolfi
cellulare: 328 60 90 590

La Sentenza n. 34782 della Corte di Cassazione Penale Sezione Feriale del 10/08/16 è consultabile all’indirizzo:



CASSAZIONE: SI’ AL RISARCIMENTO PER IL MILITARE MORTO PER L’URANIO IMPOVERITO

Da Studio Cataldi
21/11/16

Per le sezioni unite, sono vittime del dovere i militari morti per le malattie contratte dopo la missione in Bosnia

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno disposto, con la sentenza n. 23300/2016, che il militare colpito da patologia fatale causata dal contatto con l’uranio impoverito (sostanza notoriamente cancerogena), fa parte della categoria delle “vittime del dovere”.

La vicenda vede protagonista un militare ventisettenne che, in seguito a missioni in Somalia e Bosnia nell’anno 2000, muore a causa di un tumore. I giudici di secondo grado hanno riconosciuto la richiesta di risarcimento addotta dagli eredi del giovane militare ai sensi della Legge 266/05.

Il Ministero della Difesa contesta tale decisione e propone ricorso sostenendo che nella fattispecie si esclude il diritto soggettivo in ragione di ciò che si evince dalle valutazioni del comitato di verifica per le cause di servizio.

La Corte precisa, invece, che nel caso in specie i benefici accordati in favore alle vittime del terrorismo e della criminalità si estendono alle cosiddette “vittime del dovere”; detta estensione è dovuta alla disciplina dell’articolo 1 nei commi 562-565 della Legge 266/05.
Inoltre, viene sottolineato che si considerano “vittime del dovere” i soggetti indicati nell’articolo 3 della Legge 466/80 come disposto dal comma 563 della legge sopracitata del 2005.
In particolare si fa riferimento ai dipendenti pubblici deceduti o invalidi in maniera permanente a seguito di attività di servizio o nell’esercizio di funzioni di istituto conseguenti a lesioni derivanti da eventi verificatisi:
-         nel contrasto a ogni tipo di criminalità;
-         nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
-         nella vigilanza a infrastrutture civili e militari;
-         in operazioni di soccorso;
-         in attività di tutela della pubblica incolumità;
-         a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità.

Altresì, i soggetti beneficiari sono, oltre ai soggetti di cui al comma 563, anche chi a seguito di missioni nazionali o internazionali, muoia o sia colpito da infermità permanente e ciò sia causato dalle condizioni ambientali e operative peculiari del servizio. Quindi, il comma 564 equipara tali soggetti a quelli di cui il comma precedente ampliando la categoria dei beneficiari.

Il giovane militare durante le missioni alle quali aveva preso parte era venuto a contatto più volte con uranio impoverito ritenuto la causa dell’insorgere della patologia e della relativa morte.
Orbene, il ricorso del Ministero della Difesa viene respinto proprio in ragione del nesso di causalità tra la sostanza ritenuta cancerogena e la patologia che ha causato la morte del militare.
Al rigetto del ricorso segue la condanna in capo al Ministero al pagamento delle spese giudiziarie.

Avvocato Gioia Fragiotta



AMIANTO: OBBLIGO DI DENUNCIA E BONIFICA ANCHE PER PRIVATI E CONDOMINI

Da Studio Cataldi
05/12/16
di Marina Crisafi

Presentato il Testo Unico sull’amianto di 128 articoli. Ecco le novità introdotte.

128 articoli, suddivisi in 8 titoli. Sono questi i numeri del nuovo Testo Unico sull’amianto presentato oggi in occasione della II Assemblea Nazionale sul tema. Testo che estende, innanzitutto, l’obbligo di denuncia e di bonifica a tutti gli edifici, compresi quelli privati, per poter garantire una mappatura affidabile da parte di Regioni e ASL e l’obbligo di trasmissione da parte del medico e dell’ASL ai Centri Operativi Regionali (COR) delle informazioni relative ai pazienti, in caso di accertamento della malattia, ai fini dell’inserimento nel registro tumori presso l’INAIL (ReNaM). Queste le novità più importanti illustrate nel corso della presentazione dalla Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e prima firmataria del Disegno di Legge (2602) presentato al Senato, Camilla Fabbri.

L’obiettivo del nuovo testo, è quello di mappare tutto l’amianto presente a livello nazionale e censire le patologie, senza più discrepanze regionali, oltre che riconvertire le aree dismesse e istituire un’Agenzia Nazionale. In sostanza, spiega la Fabbri, “riordinare e integrare tutta la complessa e contraddittoria normativa, garantendo efficacia all’azione legislativa e amministrativa, ma anche certezza di giustizia alle vittime e alle loro famiglie”.

A 24 anni dalla Legge 257/92, con la quale è stato bandito l’amianto, infatti, ad oggi, “ci sono ancora oltre 55.000 (al momento della mappatura) siti contaminati in tutta Italia” ha rincarato nel suo intervento il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti; perciò, ha confermato il guardasigilli Andrea Orlando all’incontro, “il quadro normativo si è dimostrato inadeguato per contraddittorietà, sovrapposizioni, discontinuità”.

Da qui l’esigenza non più derogabile di un Testo Unico che rappresenta un “punto di partenza”, a disposizione delle associazioni e delle diverse realtà per eventuali suggerimenti e che tocca, ha concluso la Fabbri, “diverse materie: dall’ambiente alla sicurezza del lavoro, dallo sviluppo alla giustizia”.

A seguire si riportano, sinteticamente, i punti chiave del Disegno di Legge.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Testo Unico individua quale campo di applicazione tutte le strutture edilizie, sia pubbliche che private, nonché i siti industriali dismessi, i mezzi di trasporto e i macchinari.
Si tratta di una novità rispetto alla Legge che governa attualmente la materia (la 257/92) che si occupa soprattutto di edifici pubblici.

OBBLIGO DI DENUNCIA
Il Disegno di Legge individua, innanzitutto, il soggetto titolare degli obblighi di bonifica nel proprietario dell’edificio (o dei beni da bonificare) e, nel caso di condomini, nell’amministratore.
Viene introdotto quindi per la prima volta un soggetto “obbligato” a bonificare non solo il luogo di lavoro ma anche l’”ambiente di vita”.
Un’altra importante novità è l’introduzione dell’obbligo di valutazione del rischio e di denuncia degli edifici (o dei beni) che possono emanare fibre di amianto ai fini della mappatura da parte delle regioni e delle ASL che dovranno formulare il piano regionale ad hoc.

SICUREZZA SUL LAVORO E MISURE PREVIDENZIALI
Si allarga la platea delle attività lavorative oggetto di tutela. La stessa viene estesa infatti anche a quelle che espongono ad un rischio indiretto e a quelle che possono causare un rischio per l’ambiente esterno. Viene stabilito l’obbligo per il datore di lavoro di occuparsi non soltanto dei dipendenti, ma anche della collettività.
Quanto alle misure previdenziali, viene stabilito che ai fini del beneficio pensionistico per i lavoratori esposti all’amianto (per un periodo non inferiore a 10 anni), l’INAIL debba computare altresì i permessi, le ferie, le festività, la malattia, l’infortunio o la cassa integrazione.

SANZIONI PER CHI NON TUTELA LA SALUTE
Il Disegno di Legge prevede altresì l’obbligo di trasmissione (da parte di medici e ASL) ai Centri Operativi Regionali (COR) delle informazioni acquisite, nel caso di accertamento di patologia, ai fini dell’inserimento nel registro tumori presso l’INAIL (ReNaM).
Le violazioni saranno sanzionate severamente. Viene introdotta, infatti, l’omissione di referto per il sanitario che non segnala e quella di atti d’ufficio per il centro che non registra.

NASCE L’AGENZIA NAZIONALE AMIANTO
Il Testo Unico istituisce anche un nuovo soggetto, l’Agenzia Nazionale dell’Amianto che dovrà occuparsi dell’acquisizione dei censimenti e dei piani regionali; della formazione del personale ispettivo e tecnico (anche delle ASL, dell’Ispettorato Nazionale, dell’INPS e dell’INAIL); del coordinamento nazionale della vigilanza nonché della costituzione dell’albo dei consulenti tecnici e dei periti.

ASPETTI PROCESSUALI
Il Disegno di Legge si occupa anche degli aspetti processuali, raddoppiando i termini delle indagini preliminari e della prescrizione nel caso di processi per i reati di disastro, lesioni e morti per malattie derivate dall’asbesto. Viene introdotto anche l’obbligo speciale di ricorrere all’incidente probatorio per la testimonianza della persona offesa e per la perizia e garantito il patrocinio a spese dello Stato per le vittime dell’amianto e i familiari nell’ambito dei processi per disastro, omicidio, lesioni.



COME PREVENIRE GLI INFORTUNI NELL’USO DEI CARRELLI ELEVATORI

Da: PuntoSicuro
28 novembre 2016

Indicazioni per la prevenzione nell’uso dei carrelli elevatori nel comparto metalmeccanico. I rischi infortunistici, di ribaltamento, di investimento, di caduta materiale, di esplosione e di inalazione gas o fumi di scarico.

Sappiamo quanto l’uso dei carrelli elevatori comporti nelle attività lavorative situazioni di rischio, sia per i carrellisti, sia per gli altri lavoratori che operano negli ambienti dove queste attrezzature circolano.
Sono state infatti molte, in questi anni, le puntate della rubrica “Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni e alla raccolta di spunti di prevenzione, dedicate proprio agli incidenti con i carrelli elevatori.

Oggi torniamo a parlare della prevenzione degli infortuni con queste attrezzature di lavoro, ma con particolare riferimento al comparto metalmeccanico e a due tipologie di carrelli: i carrelli elettrici e i carrelli a motore endotermico.

E lo facciamo attraverso le indicazioni di ImpresaSicura, un progetto multimediale (elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia Romagna e INAIL), che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.
Nel documento dedicato al comparto metalmeccanico sono infatti raccolti dettagliatamente i rischi correlati all’uso dei carrelli e i possibili interventi di prevenzione.

Soffermiamoci inizialmente solo sui fattori di rischio e sulle possibili cause di infortunio:
-         rischio di ribaltamento/rovesciamento: trasporto carichi con forche sollevate (modalità d’uso errata); eccessiva velocità e manovre spericolate (modalità d’uso errata); pavimenti sconnessi (problemi ambientali); errato caricamento (modalità d’uso errata);
-         rischio di investimento: non corretta organizzazione del lay-out; manovre o conduzione del carrello incoerenti; segnaletica carente o mancante; mancanza di segnalazione acustica e/o luminosa;
-         rischio di caduta materiale: mancata imbracatura del carico o di idonei contenitori; manovre errate ed uso improprio come apparecchio di sollevamento; non idonei sistemi di immagazzinamento;
-         rischi infortunistici (cesoiamento, schiacciamento, rischi connessi all’avviamento accidentale): movimento delle catene; scorrimento delle forche sui montanti non protetti; regolazione manuale e cambio delle forche; comandi non protetti o non realizzati con sistema di avviamento solo volontario;
-         rischi di esplosione dovuti al potenziale rilascio di idrogeno nella fase di caricamento batterie (carrelli elettrici): non sufficiente e adeguata aerazione naturale;
-         rischi di inalazione gas o fumi di scarico: uso di carrelli con motore endotermico in ambienti chiusi.

Posto che i carrelli devono sempre rispondere a tutte le disposizioni di sicurezza riportate nelle normative specifiche, veniamo ora alla prevenzione riportando di seguito le modalità comportamentali che devono essere attivate per eliminare o ridurre i rischi citati.

Riguardo alla prevenzione dei rischi di rovesciamento e di investimento:
-         conduzione attenta e responsabile del carrello;
-         rispetto della velocità massima stabilita;
-         buona organizzazione della segnaletica orizzontale/verticale;
-         segnalazione acustica in prossimità di curve;
-         carico verso monte durante le discese di dislivelli.

Infatti la guida dei carrelli deve sempre avvenire nel rispetto delle istruzioni e della formazione acquisita. Non devono mai essere eseguite manovre potenzialmente pericolose e non previste durante il corso di formazione alla guida dei carrelli. La guida deve avvenire nel massimo rispetto della segnaletica orizzontale e/o verticale, mantenendo una velocità coerente con gli ambienti e gli spazi dove avvengono le manovre. In prossimità di curve o di passaggi che non consentono la perfetta visibilità si deve procedere molto lentamente attivando, se necessario, gli avvisatori acustici. I carichi devono essere sempre trasportati con le forche abbassate per evitare che il baricentro dell’insieme sia elevato e facilmente sbilanciabile. Il transito su piani inclinati deve sempre avvenire con il carico a monte rispetto alla posizione del posto di guida. In caso di trasporto di carichi ingombranti che limitano la visuale all’operatore addetto alla guida, si dovrà procedere in retromarcia o dovranno essere presenti operatori a terra che dirigono la manovra.

Importante poi la prevenzione dei rischi di investimento:
-         corretta organizzazione del lay-out tale da garantire spazio sufficiente per le manovre e per il transito delle persone;
-         formare e addestrare il personale appositamente designato alla conduzione dei carrelli;
-         apporre segnaletica di sicurezza chiara e ben visibile;
-         mantenere efficienti i sistemi frenanti e di segnalazione acustica e/o luminosa.

Infatti gli spazi in cui si muovono i carrelli elevatori (cortili, magazzini e in generale ambienti di lavoro) devono essere organizzati in modo tale da garantire: spazio di manovra adeguato sia al mezzo che al carico, spazio dedicato per eventuali pedoni e pavimentazione regolare e priva di ostacoli. Queste precauzioni, unite ad un’adeguata segnaletica e all’impiego di personale appositamente designato e addestrato, riducono sensibilmente il rischio di investimento. Il mezzo va mantenuto efficiente: freni e segnalatori devono essere controllati quotidianamente.

E’ necessaria anche la prevenzione dei rischi infortunistici:
-         proteggere con schermi fissi le zone di scorrimento delle forche sui montanti non protetti;
-         utilizzare idonee attrezzature e guanti resistenti durante la regolazione manuale e il cambio delle forche;
-         proteggere i comandi o prevedere un sistema di avviamento solo volontario.

Il documento sottolinea che il rischio di infortunarsi durante l’uso del carrello può essere determinato anche dalla presenza di elementi pericolosi non protetti adeguatamente: le zone in cui è presente il rischio di cesoiamento, di schiacciamento o di trascinamento di parti del corpo dell’operatore devono, ad esempio, essere rese inaccessibili. Anche le leve di comando e gli interruttori dovranno essere protetti per evitare movimenti accidentali delle forche o del mezzo stesso. Il sistema migliore per evitare questo problema è determinato dalla presenza di leve ad innesto volontario (come il cambio della nostra automobile).

Veniamo ora alla prevenzione dei rischi di caduta di materiali:
-         utilizzo di idonei contenitori e/o adeguata imbracatura dei carichi;
-         utilizzo di accessori e/o attrezzature compatibili con il carrello;
-         adeguata organizzazione delle modalità di immagazzinamento.

Queste le spiegazioni contenute nel documento: il trasporto dei materiali deve sempre avvenire previa verifica della stabilità del carico. Bisogna assicurarsi che il materiale o i contenitori siano adeguatamente appoggiati sulle forche e che le forche stesse siano inserite correttamente sotto il carico da sollevare. In alcuni casi può essere necessario prevedere idonee imbracature. Non devono mai essere montati accessori per il sollevamento differenti da quelli previsti in origine dal costruttore del carrello (funi, ganci, ecc.). L’utilizzo di ceste per il sollevamento di persone deve essere previsto dal costruttore e le attrezzature necessarie devono essere dotate di tutti i dispositivi previsti dalla normativa vigente. Il carrello utilizzato deve essere compatibile con il sistema di immagazzinamento adottato nell’azienda. In particolare gli spazi tra gli scaffali devono consentire le manovre in sicurezza e le modalità di stoccaggio dei materiali devono consentire il movimento in sicurezza durante la salita e la discesa, nonché l’avanzamento e l’arretramento delle forche.

Ai carrelli possono poi essere correlati dei rischi di esplosione.
Queste le misure di prevenzione:
-         utilizzo di locali adeguatamente aerati per il caricamento delle batterie;
-         separazione dei locali carica batterie dalle altre zone di lavoro;
-         evitare fonti di innesco;
-         realizzazione di impianti elettrici di tipo antideflagrante.

Infatti durante la carica della batteria si sviluppa idrogeno che, combinandosi con l’ossigeno presente nell’aria, forma una miscela facilmente infiammabile ed esplosiva. Per questo motivo è necessario eliminare ogni possibilità di innesco: non fumare o portare fiamme libere in prossimità di una batteria in carica o appena caricata, non disinserire il cavo di alimentazione prima di aver disconnesso elettricamente il caricabatterie poiché potrebbero svilupparsi scintille. Per le stesse ragioni è necessario che l’intero impianto elettrico del locale adibito alla carica sia di tipo antideflagrante. Occorre ricordare che durante la fase di ricarica, una certa quantità di acqua si vaporizza trascinando con sé vapori di acido che, se inalati, possono irritare le prime vie respiratorie (naso, gola, bronchi), mentre prolungate esposizioni possono determinare malattie croniche (infiammazioni croniche).

Concludiamo questa rassegna di misure di prevenzione parlando dei rischi connessi all’inalazione di gas o fumi di scarico:
-         divieto di utilizzo di carrelli con motore endotermico in ambienti chiusi;
-         in casi particolari, utilizzo solo per brevi periodi e con adeguata aerazione degli ambienti;
-         predisposizione di eventuali aspirazioni/aerazioni aggiuntive negli ambienti;
-         carrelli con motore endotermico con sistemi per l’abbattimento dei gas di scarico.

Veniamo all’approfondimento delle misure indicate: i carrelli elevatori con motore endotermico (azionati da motore a combustione interna: benzina, gas di petrolio liquido, gasolio) sviluppano gas di scarico e principalmente CO (monossido di carbonio) altamente tossico. Per tali motivi è di norma vietato l’uso di questo tipo di mezzi negli ambienti di lavoro; se per situazioni eccezionali si è costretti a impiegarlo si devono adottare misure di contenimento per evitare il diffondersi dell’inquinante prodotto, come ad esempio: l’impiego di depuratori o catalizzatori applicati direttamente al tubo discarico, o provvedere ad un potenziamento del ricambio dell’aria nell’ambiente.



IMPARARE DAGLI ERRORI: QUANDO NON SI UTILIZZANO CALZATURE DI SICUREZZA

Da: PuntoSicuro
01 dicembre 2016
di Tiziano Menduto

Esempi di infortuni correlati al mancato uso di indumenti di protezione individuale per i piedi. La dinamica degli infortuni, le calzature antinfortunistiche, i requisiti per la sicurezza e le categorie in base alla protezione.

Sono molti gli ambienti e le attività lavorative dove i piedi hanno la necessità di essere protetti da dispositivi di protezione e sono molti i rischi a cui i nostri piedi possono essere soggetti: schiacciamento, scivolamento, urti, tagli, umidità, temperatura, ecc.. E non bisogna dimenticare anche i vari rischi elettrici, chimici e biologici che possono richiedere specifiche protezioni e idonee calzature di sicurezza.

E dunque non potevamo non riservare alla protezione dei piedi almeno una tappa nel lungo viaggio di “Imparare dagli errori”, la rubrica dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni, attraverso le conseguenze dell’uso errato o mancato dei dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
Come sempre le dinamiche degli infortuni presentati sono tratte dalle schede di INFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

Il primo caso riguarda un infortunio con frattura ad un piede.
Un lavoratore al termine del suo turno di lavoro sta aiutando un collega nel posizionamento di una valvola a sfera sul banco prova.
Dopo averla posizionata e aver messo in pressione il banco che blocca la valvola, il lavoratore sale sul macchinario e inizia a rimuovere l’imbracatura.
A quel punto la valvola si muove verso il basso andando a schiacciare il piede del lavoratore. L’operatore, infatti, aveva tolto le fasce di imbracatura salendo sulla macchina e non indossava scarpe antinfortunistiche.
Questi i fattori causali:
-         l’operatore ha tolto le fasce di imbracatura salendo sulla macchina;
-         mancato uso scarpe antinfortunistiche.

Il secondo caso riguarda un infortunio con frattura di un dito del piede.
Un lavoratore nell’intento di raddrizzare un cavalletto metallico di circa 200 kg utilizza un sollevatore magnetico a comando manuale, accessorio del carro ponte elettrico.
Dopo aver agganciato il sollevatore al carro ponte, cerca di sollevare il cavalletto per farlo ruotare e rimetterlo in piedi.
Durante la manovra di sollevamento il carico perde il contatto con il sistema a magnete permanente e, sganciandosi, cade sul piede dell’infortunato che al momento dell’evento non indossa le scarpe antinfortunistiche.
Questi i fattori causali rilevati:
-         l’infortunato agganciava il carico in modo errato;
-         non indossava le scarpe antinfortunistiche.

Anche in questo caso per avere qualche suggerimento relativo alla prevenzione degli infortuni e alla protezione dei piedi, possiamo fare riferimento al progetto multimediale Impresa Sicura (elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e INAIL) che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013. Progetto che ha prodotto, tra le altre cose, anche una raccolta dettagliata di informazioni sui Dispositivi di Protezione Individuale nel documento “ImpresaSicura DPI”.

Nel documento è, ad esempio, presentata la struttura interna ed esterna delle calzature di sicurezza e si ricorda che per evitare la contaminazione delle scarpe o degli stivali da materiale chimico o biologico, è possibile anche l’utilizzo di sovrascarpe/sovrastivali monouso, antiscivolo e antistatici, generalmente dotati di elastico o di lacci da legare sopra la tuta alla caviglia o al polpaccio. E in commercio si trovano anche sovrascarpe/sovrastivali di protezione contro altri rischi quali il calore, il freddo. Inoltre quando è necessario proteggere i polpacci si utilizzano stivali ma anche ghette. Le ghette, a differenza degli stivali, sono un accessorio costituito solo dal gambale; ha il vantaggio di poter essere indossato e tolto senza coinvolgere la calzatura e quindi può essere utilizzato solo quando serve.

Il documento diporta poi nel dettaglio i vari requisiti richiesti per le calzature antinfortunistiche con riferimento alla sicurezza, alla salute/comfort e all’estetica.

Queste sono alcune possibili caratteristiche relative alla sicurezza:
-         tomaio resistente allo strappo e alla flessione;
-         fodere resistenti allo strappo e all’abrasione;
-         suola resistente all’abrasione, alle flessioni, all’idrolisi, agli idrocarburi;
-         resistenza al distacco della tomaio/suola;
-         resistenza alla corrosione dei puntali metallici;
-         protezione da rischio di scivolamento;
-         resistenza del battistrada agli oli minerali;
-         protezione delle dita del piede con puntale in acciaio resistente all’impatto fino a 200 Joule.

Si indica che le calzature antinfortunistiche si differenziano poi in relazione alle esigenze specifiche di utilizzo e alle caratteristiche corrispondenti richieste. E dunque la scelta del corretto dispositivo di protezione dei piedi dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche delle stesse e dai rischi presenti nei luoghi di utilizzo. Sono infatti disponibili calzature di materiale diverso e con caratteristiche diverse, quindi il termine generico “calzature antinfortunistiche” non è indicativo della esclusività del dispositivo di protezione.

Sono individuate due classi principali, in base al materiale del corpo della calzatura:
-         tipo I: calzature di cuoio o altri materiali, escluse le calzature interamente in gomma o in polimero;
-         tipo II: calzature interamente in gomma o in polimero.

E, infine, le classi I e II si possono distinguere in 3 categorie (di sicurezza, di protezione, da lavoro, cui corrispondono le sigle S, P, O derivanti dalle definizioni in inglese) in base alle caratteristiche di protezione, definite da norme tecniche separate: la differenza fra i tre tipi è data, in sostanza, dal diverso grado di protezione del puntale (assente in quelle da lavoro e in grado invece di assorbire la caduta di un peso di 20 kg da un’altezza di 1 metro, in quelle di sicurezza). Inoltre, poiché gli scivolamenti e le cadute sono tra le maggiori cause di infortunio sul lavoro tutte le calzature antinfortunistiche (classe I o II) devono essere resistenti allo scivolamento.

Nel documento sono poi riportati anche i requisiti di protezione aggiuntivi alle dotazioni di base minime, requisiti che possono essere necessari per proteggere da alcuni rischi specifici.

Il link al sito web di INFOR.MO. di cui nell’articolo sono state presentato le schede numero 3589 e 3614 è:

Il documento “ImpresaSicura DPI” elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e INAIL è scaricabile all’indirizzo:



LUOGHI DI LAVORO: PAVIMENTI, SERVIZI IGIENICI, ILLUMINAZIONE E AERAZIONE

Da: PuntoSicuro
06 dicembre 2016

Un volume dedicato alle Piccole e Medie Imprese (PMI) e al mondo dell’artigianato riepiloga la normativa in materia di salute e sicurezza. Focus sui requisiti dei luoghi di lavoro: pavimenti, pareti, servizi igienici, illuminazione e aerazione naturale e artificiale.

Il D.Lgs. 81/08 e, per quanto riguarda il settore alimentare, le norme contenute nel cosiddetto “pacchetto igiene” (con particolare riferimento all’Allegato II del Regolamento CE n. 852/04 sull’igiene dei prodotti alimentari) fissano precisi requisiti per i luoghi di lavoro.

Ma quali sono normalmente i rischi per la salute dei lavoratori correlati ai requisiti dei luoghi di lavoro? Ad esempio i rischi derivanti da carenze di igiene, da scarsa aerazione dei luoghi di lavoro, da possibilità di infortunio (inciampo, scivolamento, caduta, urti).

Ad affermarlo è il volume “Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia (OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), che riporta utili indicazioni per favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle esigenze delle PMI e dei titolari e lavoratori delle imprese artigiane.

Riguardo alle caratteristiche dei luoghi di lavoro il documento riporta, brevemente e senza pretesa di esaustività, alcuni requisiti.
Ci soffermiamo oggi su pavimenti, pareti, servizi igienici, illuminazione e aerazione.

Queste le indicazioni riportate a proposito dei pavimenti:
-         i pavimenti dei locali devono essere privi di buche, sporgenze pericolose, cavità e piani inclinati pericolosi;
-         nei locali dove si versano sul pavimento sostanze degradabili o liquide, il pavimento deve avere una superficie unita e impermeabile con una pendenza tale da fare evacuare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico;
-         quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato.

Altre indicazioni riguardano invece le pareti:
-         le pareti traslucide ed in particolare le vetrate posizionate vicine ai posti di lavoro o alle vie di circolazione devono essere segnalate e costruite con materiale di sicurezza e non devono venire a contatto con i lavoratori nemmeno se si dovesse verificare la rottura con proiezione di schegge;
-         le pareti trasparenti, specialmente quelle completamente vetrate presenti nei luoghi di lavoro o comunque dove è possibile la presenza di un lavoratore, devono essere segnalate e costruite con materiale di sicurezza (fino all’altezza di 1 m dal pavimento o comunque segregate in modo da evitare contatti con le persone anche nel caso che le pareti stesse vadano in frantumi e possano ferire i lavoratori).

Il documento si sofferma poi sui requisiti dei servizi igienici degli ambienti lavorativi:
-         gabinetti: debbono essere separati per sesso quando gli addetti sono globalmente superiori a 10;
-         docce: sono previste per le sole lavorazioni che comportano il rischio di sporcarsi o di essere contaminati da sostanze pericolose e debbono essere almeno 1 ogni 10 addetti;
-         spogliatoi: soltanto per le attività che necessitano di un particolare abbigliamento che non può essere quello comunemente adottato dal lavoratore.

Ci soffermiamo, infine, su due aspetti particolarmente rilevanti per la sicurezza e salute dei lavoratori: l’illuminazione e l’aerazione.

Queste alcune indicazioni per l’illuminazione minima:
-         depositi: 100 lux;
-         luoghi di passaggio: 100 lux;
-         lavori grossolani: 200 lux;
-         lavori di media finezza (illuminazione generalizzata): 200 lux;
-         lavori di media finezza (illuminazione localizzata): 1.000 lux;
-         lavori fini (illuminazione generalizzata): 400 lux;
-         lavori fini (illuminazione localizzata): 2.000 lux;
-         lavori finissimi (illuminazione generalizzata): 800 lux;
-         lavori finissimi (illuminazione localizzata): 4.000 lux.

Riguardo all’illuminazione riportiamo anche il contenuto del punto 1.10 dell’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) del D.Lgs. 81/08:
-         a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale;
-         in ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori;
-         gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d’illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori;
-         i luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità;
-         le superfici vetrate illuminanti e i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza;
-         gli ambienti, i posti di lavoro e i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità;
-         nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti e i luoghi, si devono adottare adeguate misure dirette a eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione;
-         negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità;
-         detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni e alle necessità del loro impiego;
-         quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all’aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l’abbandono imprevedibile e immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l’illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti a entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo;
-         se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull’uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi;
-         l’abbandono dei posti di lavoro e l’uscita all’aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell’esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.

Infine riportiamo alcune brevi indicazioni relative all’aerazione naturale e artificiale:
-         occorre garantire la presenza di finestratura apribile in funzione della superficie di lavoro;
-         per quanto possibile le finestre dovrebbero essere posizionate su due lati opposti dell’edificio;
-         le finestre, i lucernari e i sistemi di aerazione devono essere facilmente accessibili ai lavoratori per la loro apertura e/o regolamentazione e durante il loro funzionamento non devono costituire pericolo per i lavoratori;
-         tutte le lavorazioni che possono provocare polveri, fumi o vapori, devono essere provviste di aspirazioni forzate dotate di eventuale sistema di abbattimento.

Segnaliamo, in conclusione, che il documento, che sottolinea come la valutazione dei rischi permetta di identificare caso per caso gli interventi migliorativi attuabili, si sofferma anche su altri requisiti dei luoghi di lavoro: altezze degli ambienti, porte, portoni, locali sotterranei, scale fisse a gradini e parapetti.

Il documento dell’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia “Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare” è scaricabile all’indirizzo:



IMPARARE DAGLI ERRORI: TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA NELLE SALDATURE

Da: PuntoSicuro
07 dicembre 2016
di Tiziano Menduto

Gli esempi di infortuni e le possibili conseguenze sulla salute delle attività di saldatura. La costruzione di un’elica di trivellazione, le saldature nei cantieri navali e i possibili effetti respiratori acuti e cronici in assenza di idonee protezioni.

Nei mesi scorsi “Imparare dagli errori”, la rubrica di PuntoSicuro dedicata agli infortuni e alle malattie professionali, si è soffermata sui rischi e sugli infortuni degli operatori impegnati in attività di saldatura, con particolare riferimento ai problemi correlati alle cadute dall’alto, ai rischi di esplosione e ai rischi elettrici.
Per affrontare anche altri tipologie di pericoli, anche con riferimento ai rischi per la salute, presentiamo oggi non solo alcuni casi di infortunio, correlati a vari fattori causali vari, ma anche informazioni sugli effetti sulla salute e sulla prevenzione possibile.

I casi che presentiamo sono raccolti nell’archivio di schede di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto durante dei lavori per la costruzione di un’elica per trivellazione del peso di 910 kg.
Un lavoratore per effettuare dei lavori di saldatura mette l’elica in posizione verticale mediante l’utilizzo del carroponte con catena, appoggiandola dalla parte costituita da una base quadrata di circa cm 20x20.
Una volta tolta la catena del carroponte l’operatore inizia ad effettuare la saldatura nella parte alta dell'elica. Mentre effettua queste attività l’elica si sbilanciava verso di lui; a quel punto con le mani cerca di spostarla ma, durante questa azione questa lo urta nella parte bassa a destra della pancia procurandogli una contusione all'addome. Il lavoratore cade all’indietro a terra.
Gli accertamenti successivi all’infortunio hanno rilevato che per rendere stabile l’elica in posizione verticale c’era un'indicazione generica da parte della ditta, di saldare a punti all’elica delle barre di ferro stabilizzatrici prima di sganciare la catena del carroponte. Dopo l’infortunio la ditta ha predisposto una nuova procedura con la predisposizione di punti di inserimento nel pavimento per la lavorazione dell’elica in posizione verticale in condizioni di stabilità.
Questi i fattori causali rilevati:
-         il lavoratore effettuava attività lavorativa su un oggetto posizionato non stabilmente;
-         oggetto non reso stabile.

Il secondo caso riguarda un infortunio avvenuto in un cantiere navale, a bordo di una nave in allestimento, mentre si sistemano manufatti (ringhiere).
Sono in corso delle attività di sistemazione e saldatura delle balaustre metalliche all'interno del ponte garage e i lavoratori che operano si trovano al di sotto delle balaustre. Le stesse balaustre sono incernierate e quindi si possono posizionare sia verticalmente che orizzontalmente.
Alcune vengono posizionate in verticale e per il loro bloccaggio vengono manualmente inseriti degli spinotti che ad impianto completato, vengono azionati da un impianto idraulico.
Un altro lavoratore, per poter meglio effettuare delle saldature, toglie gli spinotti, e la balaustra, sollecitata dall’operatore che vi si è aggrappato per salire al livello superiore, ruotando sulle sue cerniere, cade in posizione orizzontale andando ad investire l’operatore stesso.
Questi i fattori causali rilevati:
il lavoratore si aggrappava alla balaustra per poter salire al piano superiore;
il lavoratore “rimuoveva degli spinotti di bloccaggio della balaustra.

Ci soffermiamo ora brevemente sugli effetti sulla salute degli agenti chimici in saldatura, con riferimento a quanto contenuto nell’intervento “La Sorveglianza Sanitaria nelle attività di saldatura e verniciatura”, pubblicato dal Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Piacenza.

Nell’intervento si fa riferimento a diversi rischi per gli operatori.

Ad esempio con riferimento ai possibili effetti respiratori acuti:
-         irritazione delle vie aeree superiori e bronchite: aumento prevalenza sintomi: tosse, escreato, sibili in concomitanza con la settimana lavorativa e miglioramento nel fine settimana (35% dei saldatori nel 1° anno); la funzionalità respiratoria si modifica con riduzione transitoria e di grado lieve dei flussi espiratori medi (Beckett, 1996; Antonini, 2003);
-         metal fume fever: prevalentemente da inalazione di zinco, o sindrome analoga sostenuta da ossidi di rame, magnesio, cadmio (Martin, 1997);
-         asma: un’associazione definitiva tra asma e saldatura deve essere ancora stabilita; alcuni autori ne riportano l’occorrenza per l’azione esercitata da agenti sensibilizzanti quali Cromo, Nichel e Isocianati; agenti irritanti quali ossidi metallici, carbonati, fluoruri, CO2 (Antonini, 2003; Sjogren e Langard, 2004).

O anche effetti respiratori cronici:
-         siderosi: pneumoconiosi benigna causata da accumulo di particelle di ferro a livello polmonare; nel lungo periodo può andare incontro a fibrosi polmonare interstiziale in particolare a seguito di esposizioni elevate, in spazi confinati, e protratte nel tempo (Buerke, 2002);
-         broncopatia cronica ostruttiva: aumento statisticamente significativo di sintomi riferibili a bronchite cronica nello studio di popolazione ECRHS II, per il gruppo di saldatori che riportava l’esposizione più bassa (Lillienberg, 2008);
-         tumore polmonare: aumento di circa il 30% nei saldatori rispetto alla popolazione generale (Becker, 1999); IARC classifica i fumi di saldatura in classe 2B.

Il documento si sofferma poi su altri possibili effetti cutanei, effetti renali, neurologici e cardiovascolari.

Avendo già affrontato, in precedenti puntate della rubrica, il tema delle buone prassi nelle attività di saldatura, ci soffermiamo in particolare sulla prevenzione correlata alla presenza di gas e fumi pericolosi per la salute.

Se ne parla, ad esempio, in un documento di Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, dal titolo “Lista di controllo - Saldatura, taglio, brasatura e riscaldo: procedimento a fiamma”.

La lista permette di verificare che i posti di lavoro siano dotati di un impianto di aspirazione dei fumi efficace e/o di un impianto di ventilazione artificiale e che i saldatori utilizzino gli impianti di aspirazione sempre e in modo appropriato (per l’impianto di aspirazione dei fumi di saldatura sono disponibili una dichiarazione di conformità CE e le istruzioni d’uso?).

Inoltre devono essere presi provvedimenti particolari quando si saldano elementi rivestiti, verniciati o molto sporchi:
-         rimozione del rivestimento sui punti da saldare;
-         raccolta e scarico delle sostanze dannose mediante aspirazione;
-         impiego di dispositivi idonei per la protezione delle vie respiratorie.

In ogni caso quando non è possibile aspirare in maniera sufficiente le sostanze tossiche si devono utilizzare adeguati apparecchi di protezione delle vie respiratorie.

La lista riporta indicazioni specifiche relative ai DPI da utilizzare in atmosfere con un tenore di ossigeno sufficiente o in ambienti ristretti e scarsamente ventilati.

Senza dimenticare, in conclusione, che devono essere presi anche dei provvedimenti per impedire ustioni cutanee e agli occhi causate da spruzzi di metallo, fiamme e particelle incandescenti. Possono essere utili: indumenti di protezione per saldatura, calzature di sicurezza e ghette per saldatura, guanti da saldatore, occhiali da saldatore, casco o schermo da saldatore.

Il link al sito web di INFOR.MO. di cui nell’articolo sono state presentato le schede numero 531 e 3544 è:

Il documento “La Sorveglianza Sanitaria nelle attività di saldatura e verniciatura”, pubblicato dal Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Piacenza è scaricabile all’indirizzo:

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