venerdì 13 febbraio 2026

13 febbraio - info ex Ilva da tarantocontro 2: Ex Ilva, no al dissequestro dell’Afo 1 - lo Slai Cobas per il sindacato di classe Taranto al contrario degli altri sindacati confederali e non - condivide pienamente la decisione

 

il gip Robertiello: servono altri accertamenti sull'incendio del 7 maggio 2025

Il gip del Tribunale di Taranto, Mariano Robertiello, ha rigettato l’istanza di dissequestro dell’Altoforno 1 presentata da Acciaierie d’Italia in As, ex Ilva.

La richiesta era stata discussa nell’udienza di lunedì. Nell’ordinanza il giudice ha evidenziato la necessità di mantenere l’impianto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti sulle cause dell’incidente avvenuto il 7 maggio 2025. Quel giorno un incendio interessò una delle tubiere dell’impianto nelle quali transita aria calda ad alta temperatura utilizzata per la combustione del coke e l’avvio del processo di produzione della ghisa.

Dalle immagini delle telecamere interne risulta che alle 11.31 dalla tubiera 11 fuoriuscì un ingente quantitativo di gas incendiato, seguito dalla proiezione di materiale solido incandescente, con lo sviluppo di un rogo di vaste proporzioni. Secondo gli investigatori erano in corso operazioni di messa in sicurezza e spegnimento di materiale incandescente. L’evento avrebbe esposto a rischi i lavoratori presenti, sia dipendenti sia di ditte terze.

Alcuni addetti si recarono all’unità sanitaria dello stabilimento per ustioni lievi, contusioni ed escoriazioni. Gli organi tecnici hanno ipotizzato un “incidente rilevante” ai sensi del d.lgs. 105/2015, prospettando i reati di incendio colposo, getto pericoloso di cose e omessa comunicazione di incidente rilevante.

Il gip sottolinea nel provvedimento che l’altoforno 1 “costituisce, al tempo stesso, il luogo dell’evento del 7 maggio 2025, lo strumento materiale attraverso il quale l’evento si è prodotto e la principale fonte di prova per la ricostruzione delle relative cause”. La misura adottata, aggiunge, rappresenta “l’unico mezzo idoneo a preservare l’integrità della fonte di prova. Non è, pertanto, praticabile l’ipotesi di svolgere gli accertamenti residui in assenza del sequestro”.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il sequestro probatorio – osserva ancora il gip – deve essere mantenuto ogniqualvolta il bene sottoposto a vincolo conservi una concreta, attuale e non meramente potenziale attitudine a fungere da fonte di prova”. Per questo è “sufficiente che residuino accertamenti non marginali la cui esecuzione richieda la conservazione materiale del bene nello stato in cui esso si trova. La verifica della persistenza delle esigenze probatorie non può essere condotta in termini astratti o meramente formali, ma deve essere ancorata alla concreta evoluzione dell’indagine, alla natura degli accertamenti ancora da svolgere e al grado di complessità tecnica del contesto oggetto di accertamento”.

*Sull’argomento: Si è cercato afo 1 – Corriere di Taranto


Nessun commento:

Posta un commento