domenica 14 ottobre 2012

testo documento comitato 5 aprile roma rete nazionale salute e sicurezza sul lavoro su proposte modifica legge salute e sicurezza con decreto semplificazioni bis...



COMITATO 5 APRILE – ROMA aderente alla Rete nazionale salute e sicurezza sul lavoro 
OSSERVAZIONI E RILIEVI SU TESTO BOZZA DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE – bis, 
articoli di modifica in pejus della legislazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Introduzione: questo è un primo documento commentato su questa ennesima modificazione, questa volta nettamente peggiorativa, alle disposizioni di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha avuto con il “parto” del D. Lgs. 81/2008, già sottoposto a integrazioni e modifiche e interpretazioni (dis)applicative che ne stanno progressivamente snaturando la funzione e la finalità. Le modifiche del testo fra poco in approvazione al Consiglio dei Ministri e successivamente nell’iter di una legislazione …alla frutta, in diversi punti e aspetti, si pone in contrasto 
con quanto è previsto dalle disposizioni  e direttive comunitarie, che 
fanno
parte a tutti gli effetti come “diritto dell’unione europea” del nostro 
ordinamento giuridico, come già lo ebbero ai tempi della “626”, ormai 
assorbita e sostituita dal D. lgs. 81/2008.
CI RISIAMO:  QUANDO LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO (e sui territori 
sempre più inquinati e devastati…) SONO ANCORA CONSIDERATI UN COSTO…I 
PADRONI E CHI DIFENDE I LORO INTERESSI, che NON COMBACIANO CON QUELLI DELLE 
CLASSI LAVORATRICI E DELLE LORO FAMIGLIE E DELLA CITTADINANZA, SI FANNO …
“SEMPLIFICARE” 
LE COSE, con un abbassamento delle forme di tutela, con esclusione da forme 
di vigilanza e/o controllo, con limitazioni o eliminazioni di 
responsabilità
e doveri. In questo nostro primo scritto, vediamo cosa cambia e gli effetti 
dannosi. Si ringrazia l’ingegner Marco Spezia, tecnico della sicurezza e 
Marco Bazzoni, operaio e RLS, che hanno fornito uno spunto prezioso con le 
loro argomentazioni e commenti critici …”in rete”.
LA FASE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE DAL BASSO E DI…VIGILANZA AUTORGANIZZATA 
CHE POSSIAMO METTERE IN CAMPO, anche come Rete nazionale salute e sicurezza 
sul lavoro, per contrastare il peggioramento delle forme strumenti di 
tutela, prosegue dopo i vari lavori fatti sulla salute e sicurezza in 
edilizia, quello sulla sicurezza nelle scuole, sull’amianto, in ferrovia…

SI RIDUCE L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER 
LAVORI DEFINITI “BREVI” (inferiori alle 50 giornate lavorative per anno 
solare)
All’articolo 3 del Decreto viene aggiunto il comma 13 bis: “Con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il 
Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la 
salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto 
dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza 
sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti 
relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti 
dal
presente decreto applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza 
del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate 
lavorative nell’anno solare di riferimento”.
Uno degli aspetti fondamentali per una seria attività e politica coerente 
di
intervento in materia di PREVENZIONE, è data dall’obbligo datoriale 
(padronale di dovrebbe dire), in materia di FORMAZIONE e di SORVEGLIANZA 
SANITARIA. Risulta poco chiaro cosa voglia dire in concreto la 
“…semplificazione degli adempimenti…”, in ogni caso ogni tentativo 
di…semplificare, in termini di riduzione se non …omissione, su 
informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria è già motivo di preoccupazione per ogni 
lavoratore e lavoratrice in generale a tempo indeterminato, per i casi di 
utilizzo di forza lavoro per periodi di durata inferiore ai due mesi (50 
giorni)  che sono tendenzialmente destinati ad aumentare in virtù della 
fase
di smantellamento di quello che era il ”diritto del lavoro”, con minori 
garanzie e tutele scambiate e spacciate per “flessibilità”, questa nuova 
situazione è a dir poco con effetti disastrosi. In generale, la fase di 
informazione e quella di formazione sono aspetti fondamentale per 
permettere
ai lavoratori e alle lavoratrici, di conoscere i rischi a cui si va 
incontro
quotidianamente nell’attività lavorativa, a prescindere dalla sua durata 
nel
tempo, come affrontare i fattori di rischio e pericolo, come prevenirli o 
evitare danni peggiori in caso si verifichino problemi.
L’esperienza concreta di questi anni, a partire dal “pacchetto Treu” (D. 
Lgs. 196/97) in poi, ma anche prima con i lavori temporanei extra (nel 
turismo, nel settore portuale, nell’agricoltura come nell’edilizia…) 
dimostrano che è proprio nei lavori di durata “breve”, che aumenta il 
rischio di infortuni, non solo perché è carente l’esperienza lavorativa, lo 
scambio di informazioni corrette e una formazione adeguata con la 
conoscenza
dei processi lavorativi, dei ritmi in azienda e dei rischi e pericoli che 
si
possono correre, che fanno sì che la formazione sia un elemento 
fondamentale
per la fase di prevenzione e di conoscenza.
La stessa cosa vale per la “semplificazione”, in termini di riduzione e 
abbassamento di tutele, per la sorveglianza sanitaria. Tale funzione 
ridotta, può significare la consapevolezza insufficiente, da parte del 
medico competente aziendale, che il lavoratore sia utilizzato per attività 
lavorative, pur non essendo idoneo a svolgerle o a svolgerle con 
determinate
precauzioni o prescrizioni.
Non a caso, infatti il primo passo della sorveglianza sanitaria è la visita 
preventiva di idoneità alla mansione, oltre alla prima…visita all’atto dell’
assunzione, 
se ci fosse una pratica di massa a uso della forza lavoro 
contrattualizzata,
invece delle attuali 44 tipologie contrattuali, molte delle quali 
flessibili
o…precarie, in ogni caso duttili rispetto alla “rigidità” del lavoro 
salariato e a quei “fissati dei diritti e delle garanzie sul lavoro”.

SI VUOLE ELIMINARE L’OBBLIGO DI ELABORARE I DATI AGGREGATI SANITARI E DI 
RISCHIO DI LAVORATORI-LAVORATRICI, SOTTOPOSTI  SORVEGLIANZA SANITARIA
Con l’ipotizzata abrogazione ed eliminazione dei commi 1 e 2 dell’ articolo 
40 e dell’Allegato III B e modificando il comma 2bis dell’articolo 40 (D. 
Lgs. 81/2008) , si ottiene l’effetto di eliminare l’ obbligo per il medico 
competente aziendale, di ogni azienda, di elaborare e di trasmettere all’
autorità 
competente le informazioni relative ai dati relativi ai rischi cui sono 
esposti i lavoratori e le lavoratrici, gli infortuni denunciati, le 
malattie
professionali segnalate, la tipologia dei giudizi di idoneità.
Se manca un controllo sui fenomeni infortunistici e da malattie 
professionali delle aziende, viene meno anche la possibilità di elaborare 
statistiche nazionali, di correlazione tra rischi aziendali e 
infortuni/malattie.

ELIMINAZIONE DEL D.U.V.R.I.
Il comma 3 dell’articolo 26 del Decreto viene stravolto e diventerebbe:
“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il 
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di 
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove 
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze o 
individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, 
esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e 
coordinamento” . Significa nei fatti l’eliminazione del DUVRI (Documento 
Unico di Valutazione del Rischi di Interferenze) per i lavori in appalto. 
Si
permetterebbe al datore di lavoro un altro esonero di compiti e di 
responsabilità con la nomina di un “incaricato” al posto dell’elaborazione 
del documento.
Si vuole così cancellare un tipo di documentazione, che dovrebbe permettere 
di poter analizzare i rischi di interferenze tra diverse società presenti 
nello stesso appalto ma in lavorazioni differenti. Lo scopo della norma che 
è in vigore, che si vorrebbe sostituire, era quella di definire in concreto 
le misure di prevenzione e protezione da adottare, sostituendo tale 
documento con una figura di “coordinatore”, al quale scaricare ogni 
responsabilità in caso di incidenti…
Non solo, con l’ipotesi di modifica del comma 3bis dell’articolo 26 del 
testo unico, si otterrebbe un altro risultato, non solo permettendo di non 
elaborare (più) il DUVRI e nemmeno di nominare il coordinatore, “nei casi 
in
cui i documenti di valutazione dei rischi del datore di lavoro committente 
e
dell’impresa appaltatrice considerano tutti i rischi dovuti a eventuali 
interferenze”. Quindi per i datori di lavoro committente e appaltatore 
basterà scrivere e dichiarare (non provare, però) sul proprio documento 
(grazie anche alla semplificazione di P.O.S. e del P.S.C.) di avere 
valutato
tutti i rischi da interferenze (cosa impossibile, a causa dell’enorme 
variabilità dei possibili lavori…appaltabili) per eliminare del tutto ogni 
controllo (tramite DUVRI o tramite coordinatore) dei rischi di 
“interferenze” e nei fatti di ogni possibile collegamento, in caso di 
infortuni mortali, di incidenti, di attività di risanamento, di 
risarcimento
danni o dell’insorgere di guai…, della filiera dei responsabili, dal 
committente fino all’ultima delle società in…subappalto, poiché 
mancherebbero i documenti dal DUVRI fino al P.O.S. e al P.S.C.
La conseguenza di queste modifiche è particolarmente grave in Italia, dove 
moltissime attività lavorative prevedono miriadi di appalti e subappalti, 
con la presenza contemporanea di decine di società nei medesimi luoghi di 
lavoro e per alcune figure “tecniche”, di lavoratori che figurano come 
“partite IVA”, Imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori 
autonomi, di fatto operai e tecnici ai quali pure con le attuali 
disposizioni era richiesta una certa vigilanza, formazione e tutela perché 
partecipi del complesso delle attività, lavori o fasi di esso dell’appalto. 
Succede sempre più spesso che figure operaie, anche specializzate, siano 
“licenziate” o si “dimettano” proseguendo lo stesso lavoro come 
“imprenditore individuale” o accettando minori garanzie e maggiori rischi, 
pur di rimanere “nel giro degli appalti e dei lavori”.
Eliminare l’obbligo di presentazione del DUVRI cancellerà ogni possibilità 
di controllo sulle interferenze “pericolose” (cioè dei furbetti che non 
rispettano le regole e le misure di tutela) con l’effetto di far aumentare 
il numero di infortuni e di incidenti e proseguire in una serie di lavori a 
rischio...sulla pelle degli operai e delle altre figure “riciclate”. 
Sottoposte non solo a tempi e ritmi maggiori di lavoro, ma anche a minore 
forme e strumenti di controllo, vigilanza e prevenzione dai fattori di 
rischio e di pericolo.
Sarà anche più difficoltoso il ruolo e l’attività dei rappresentanti 
sindacali aziendali (Rsa o Rsu) e delle figure specifiche con delega alla 
sicurezza (RLS), che avranno strumenti ancora minori di verifica e 
possibilità sempre più ridotte di intervento, nonché di segnalazione agli 
organismi di vigilanza e alle autorità competenti anche nei casi più gravi, 
con una incidenza sempre di minore efficacia dell’azione nei luoghi di 
lavoro, sia pubblici sia privati.

IPOTESI DI ELIMINAZIONE DEL DUVRI E DEL COORDINAMENTO PER “LAVORI BREVI”
Con ulteriore modifica del comma 3-bis dell’articolo 40 del Decreto 
Legislativo 81, il limite di tempo per il quale decade l’obbligo di 
compilazione del DUVRI (o grazie alle modifiche descritte prima) e della 
nomina - incarico del coordinatore), è innalzato a dieci uomini-giorno, 
eliminando così per una massa enorme di attività in appalto ogni controllo 
sul coordinamento tra le varie società.

ELIMINAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (D.V.R.) PER PICCOLE 
AZIENDE O PER AZIENDE DEFINITE “A BASSO RISCHIO”.
Con l’aggiunta di  4 commi all’articolo 29 del Decreto, che consentiranno 
di
autocertificare (cioè di fatto di non eseguire) la valutazione del rischio 
ad aziende a “basso rischio” ( di cui non è chiara la definizione), alle 
aziende sotto i 10 lavoratori, ma anche a quelle sotto i 50 lavoratori che 
nei due anni precedenti non abbiano avuto infortuni o malattie 
professionali
(dichiarati, aggiungiamo noi, è prassi usuale non denunciare gli infortuni 
come tali ma farli passare come malattia del lavoratore, così come 
ostacolare le procedure per ottenere le dichiarazioni di malattie 
professionali, contratte sul lavoro e in occasioni di attività lavorative, 
facendo sembrare che la patologia sia stata contratta dal dipendente al di 
fuori del lavoro…).
Si ribadisce che il D.V.R., il Documento di Valutazione del Rischio, non è 
una semplice elencazione del tipo e del livello dei rischi presenti, ma è 
soprattutto il documento nel quale sono definite in prima istanza le misure 
tecniche e organizzative di prevenzione e protezione e le figure aziendali 
che ne sono responsabili, nonché le varie misure e provvedimenti per 
raggiungere l’obiettivo di riduzione e/o di eliminazione dei fattori di 
rischio o pericolo riscontrati (o riscontrabili, in caso di adeguamenti 
organizzativi aziendali, come l’uso di macchinari nuovi, di diverse 
tecnologie o di metodologie nuove nelle fasi di lavorazione) .
In attesa di capire cosa intende l’estensore del provvedimento per le 
aziende a “basso rischio”, la cui denominazione è oscura, si rileva che 
qualunque attività lavorativa-aziendale,  comporta dei fattori di rischio o 
di pericolo. Anche il semplice lavoro d’ufficio può comportare rischi per 
la
salute (stress, fattori posturali, uso di computer o videoterminali…) e per 
la sicurezza (rischi da impianti elettrici, rischi in caso di emergenza, 
tipo terremoto).
La scelta di consentire alle aziende di non elaborare il documento di 
valutazione dei rischi solo in base al numero di dipendenti non è un 
criterio utile ed efficace. Infatti, la valutazione è tanto più necessaria 
non in funzione del numero di lavoratori, ma in funzione del livello e dei 
tipi di rischio ai quali la forza – lavoro è sottoposta. Inoltre, dare la 
possibilità alle aziende,  di non redigere il documento coloro che non 
hanno
avuto infortuni o malattie professionali è contrario a ogni principio di 
prevenzione. Valutare i rischi e definire le misure di prevenzione e 
protezione serve prioritariamente a ridurre la probabilità di infortunio.
Non è detto che ci debba scappare il morto, per imporre al padronato di 
fare
la valutazione dei rischi.
Queste modifiche sono ancora più gravi tenendo conto della struttura 
produttiva italiana che è basata, nella stragrande maggioranza dei casi da 
piccole imprese, sotto i 10 dipendenti. Quelle poi sotto i 50 sono un 
numero
ancora più elevato.

SNATURAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.)  E DEL PIANO DI 
SICUREZZA E COORDINAMENTO  (P.S.C.) NELLA CANTIERISTICA.
E’ prevista l’aggiunta di un articolo 104-bis, relativo alla gestione del 
cantieri temporanei e mobili, permettendo anche in questo caso la 
semplificazione (cioè lo snaturamento) dei due documenti cardine per la 
gestione della sicurezza nei cantieri edili. Si tratta del  Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Il 
PSC è il documento redatto dal soggetto committente, che deve specificare 
in
maniera dettagliata i rischi esistenti nei cantieri, derivanti da 
interferenze tra le società presenti e definire le misure tecniche e 
organizzative per eliminare o ridurre i rischi e pericoli derivanti da tali 
interferenze.
Il POS è invece il documento che tutte le società, appaltate e subappaltate 
devono redigere per ogni cantiere, recependo i contenuti del PSC, per 
definire le misure di prevenzione e protezione delle singole aziende.
Permettere la semplificazione di tali documenti, significa aumentare la 
superficialità e genericità della loro redazione, rendendoli di fatto solo 
documenti formali e non con effetti ed efficacia sostanziale, con il 
risultato negativo di aumentare i rischi di infortuni in un settore, come 
quello delle costruzioni, che conta oggi la maggioranza degli infortuni 
mortali o invalidanti.

ELIMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI CANTIERI PER I “PICCOLI” SCAVI
Tra le attività per le quali l’attuale articolo 88 del decreto permette di 
non applicare le modalità di gestione dei cantieri temporanei e mobili 
definiti dal Titolo IV del Decreto, è aggiunta anche  quella di “piccoli 
scavi senza costruzione, finalizzati alla creazione delle infrastrutture 
per
servizi”.
A parte la scarsa chiarezza della definizione di “piccoli scavi”, 
permettere di non adottare le misure di tutela dei cantieri per questa 
situazione, comporterà l’aumento del rischio per un’attività (quella di 
scavo) che già oggi ha il triste primato di un elevato numero di incidenti.

ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI ALLE AUTORITA’ 
DI
PUBBLICA SICUREZZA con abrogazione dell’articolo 54 del D.P.R.1124/65 che 
stabiliva che: ”Il datore di lavoro [...] deve, nel termine di due giorni, 
dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio 
sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per 
più di tre giorni”. Praticamente gli infortuni potranno essere comunicati 
solo all’INAIL. In tal modo le autorità di pubblica sicurezza rimarranno 
all’
oscuro 
del fenomeno infortunistico, cioè di un avvenuto reato di lesioni od 
omicidio colposo.

ELIMINAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA 
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN CASO DI INFORTUNI
Viene abrogato il primo comma dell’articolo 56 del D.P.R.1124/65 che 
stabiliva che:
“L'autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia di cui 
all'articolo 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in 
conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto 
lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai 
trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo 
dell'assicurazione,
un esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto 
l'infortunio”.
Sono soggetti a modifica i commi successivi dello stesso articolo togliendo 
alla Procura della Repubblica l’obbligo di avviare un’indagine sulle cause 
dell’infortunio, demandando l’obbligo alla Direzione del Lavoro. Sono 
cancellate del tutto le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e 
della Procura riducendo in maniera inaccettabile le garanzie di 
procedimenti
penali e civili a carico dei responsabili dell’infortunio (o per l’
individuazione 
e accertamento delle responsabilità e dei soggetti responsabili).

ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DA PARTE DELL’ORGANO DI VIGILANZA DI 
RICHIEDERE PRESCRIZIONI PER NUOVI LUOGHI DI LAVORO O DI RISTRUTTURAZIONE DI 
QUELLI ESISTENTI. L’articolo 67 del Decreto relativo all’obbligo di 
notifica
all’organo di vigilanza della costruzione di nuovi edifici o locali da 
adibire a lavorazioni industriali, oppure degli ampliamenti e delle 
ristrutturazioni di quelli esistenti viene completamente modificato nell’
aspetto 
procedurale.
Nel nuovo testo viene abrogato il seguente periodo:
“Entro trenta giorni dalla data di notifica, l'organo di vigilanza 
territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere 
modificazioni in relazione ai dati notificati”.
Tale comunicazione non serve più a niente, non avendo più l’organo di 
vigilanza la competenza di richiedere modifiche in caso di non ottemperanza 
delle norme relative alla caratteristiche dei luoghi di lavoro.

DERESPONSABILIZZAZIONE DELL’OBBLIGO DI NOTIFICA
Tutte le seguenti notifiche all’organo di vigilanza attualmente a totale 
carico del committente dei lavori o del datore di lavoro e il cui mancato 
adempimento costituisce reato penale:
notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori nei cantieri edili 
(articolo 99 comma del decreto)
superamento dei limiti di esposizione per gli agenti chimici pericolosi 
(articolo 225, comma 8 del Decreto); eventi imprevedibili di esposizione ad 
agenti cancerogeni e misure adottate per ridurre le conseguenze (articolo 
240, comma 3 del Decreto); notifica preliminare prima dell’inizio dei 
lavori
di rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto (articolo 250, 
comma 1 del Decreto);  dispersione nell’ambiente di agenti biologici 
pericolosi e misure adottate per ridurre le conseguenze dannose (articolo 
277, comma 2 del Decreto), potranno essere effettuate “in via telematica, 
anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali 
dei datori di lavoro” e non più dal datore di lavoro/padrone. Non è chiaro 
cosa succederà in caso di omessa notifica, la cui responsabilità dovrebbe 
rimanere a carico del datore di lavoro. Di sicuro la modifica permetterà 
uno
“scaricabarile” di responsabilità con il conseguente allungamento dei 
procedimenti penali, fino alla prescrizione del reato stesso.







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