lunedì 22 ottobre 2012

Testo pdf ddl semplificazioni-bis approvato oggi in Consiglio dei Ministri


caro marco
condividiamo il tuo giudizio, ma ti preghiamo di notare che la riunione
nazionale della rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro fatta il 6 ottobre a roma, ha già fatto un documento su tutto questo che è già diffuso in tutta italia non per internet ma con operai, lavoratori rls, ma anche tecnici, familiari ecc, in carne ed ossa, che ora farà seguireuna serie di iniziative di piazza e di fabbrica di cui sarai debitamente informato in preparazione di un convegno nazionale che si terrà a taranto ai primi di dicembre che dedicherà ad esse approfondimenti e discussioni e nuove iniziative di lotta con la rete nazionale è possibile come è stato per thyssen, eternit, testo unico, precarietà ecc fare lotta vera
rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro
bastamortesullavoro@gmail.com

----- Original Message ----- 
From: "Marco Spezia" <sp-mail@libero.it>
In risposta alla solita puntuale segnalazione di Marco Bazzoni, a seguire e in allegato, le mie prime considerazioni sul DDL "semplificazioni" del Governo Monti, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.
Il mio giudizio rimane fortemente negativo, nonostante qualche piccola modifica al testo iniziale: non si possono fare "semplificazioni" sulla pelle di lavoratori e cittadini!

Vedo poi che il DDL contiene numerose "semplificazioni" anche relativamente
a misure in materia di lavoro e previdenza, di infrastrutture, beni
culturali e edilizia e ambiente, per le quali, visto che non sono competente
in materia, non posso esprimere giudizi e pertanto invito chi legge queste
righe a esprimere il suo parere!

Metto in evidenza che queste "semplificazioni" sono ancora una volta fatte,
come tutti gli atti normativi del governo Monti, sulla pelle di lavoratori e
cittadini.

Credo che sia il momento di opporsi a tutto questo, ma vedo che nessun
partito o sindacato della cosiddetta "sinistra" si sta muovendo.

E vedo con stupore che anche molti movimenti politici o sindacali "radicali"
o "di base" non stanno facendo assolutamente niente a tale proposito!

Vi invito a leggere (se è il caso criticare), ma comunque a diffondere
questo messaggio!

Marco Spezia



PRIME CONSIDERAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE "SEMPLIFICAZIONI", APPROVATO DAL
CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 16/10/12 RELATIVAMENTE ALLA LEGISLAZIONE DI TUTELA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Disegno di Legge "Semplificazioni" approvato dal Consiglio dei Ministri
il 16/10/12, contiene numerose modifiche al D.Lgs.81/08 (Testo Unico sulla
Sicurezza, nel seguito "Decreto").

Sono tutte modifiche fortemente negative che snaturano la "ratio" della
norma e che riducono notevolmente il diritto dei lavoratori per la tutela
della propria salute e sicurezza.

Dopo il forte attacco al Testo Unico voluto dal Governo Berlusconi con il
D.Lgs.106/09, quello del Governo Monti, se approvato, sarà un altro
fortissimo colpo ai diritti dei lavoratori.

Nel seguito vengono analizzate le modifiche che il DDL apporterà alla
normativa di tutela della salute e della sicurezza, cioè quelle previste dal
Capo I del DDL stesso.

Va osservato che il medesimo DDL prevede semplificazioni del medesimo tenore
anche per i seguenti aspetti:

-         misure in materia di lavoro e previdenza (Capo II);

-         misure in materia di infrastrutture, beni culturali e edilizia
(Capo III);

-         ambiente (Capo V);

che per motivi di tempo e di competenza non sono in grado di analizzare in
questa sede.

Considerando la natura "semplificatrice" del DDL solo ad uso e consumo di
datori di lavoro e imprenditori, come emersa dall'esame del Capo I, mi
immagino che anche le norme contenute in tali Capi possano costituire un
aumento dei rischi per la tutela del lavoro, del territorio, e
dell'ambiente.

RIDUZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LAVORO "BREVI"

All'articolo 3 del Decreto viene aggiunto il comma 13 bis:

"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di
concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza
Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla
normativa di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di
cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di
semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle
prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un
periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di
riferimento".

In attesa di capire cosa voglia dire "semplificazione degli adempimenti"
appare inaccettabile qualunque semplificazione su formazione e sorveglianza
sanitaria.

Indipendentemente dalla durata del lavoro la formazione è fondamentale per
permettere al lavoratore di conoscere i rischi a cui va incontro e come
affrontarli. Anzi è proprio nei lavori di breve durata, in cui viene a
mancare l'esperienza e la conoscenza dell'azienda e dei suoi rischi che la
formazione preventiva è importantissima.

Nello stesso modo, ridurre (semplificare) la sorveglianza sanitaria, può
comportare la mancata consapevolezza del medico competente che il lavoratore
venga destinato a una lavorazione pur non essendo idoneo a svolgerla. Non a
caso, infatti il primo passo della sorveglianza sanitaria è la visita
preventiva di idoneità alla mansione.

ELIMINAZIONE DEL DUVRI PER ATTIVITA' A BASSO RISCHIO INFORTUNISTICO

Il comma 3 dell'articolo 26 del Decreto viene stravolto e diventa:

"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze o
individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio
infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, un proprio incaricato,
in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per
sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento"

Questo comporta di fatto l'eliminazione del DUVRI (Documento Unico di
Valutazione del Rischi di Interferenze) per i settori di attività cosiddetti
"a basso rischio", consentendo al datore di lavoro, in alternativa alla
compilazione del documento, la nomina di un incaricato.

Per i settori di attività cosiddetti "a basso rischio", viene quindi
cancellato il documento che dovrebbe consentire di analizzare i rischi di
interferenze tra diverse ditte e definire in concreto le misure di
prevenzione e protezione da adottare, sostituendolo con una figure di un
coordinatore a cui addossare ogni responsabilità in caso di incidenti.

In attesa di capire cosa si intenderà per attività a "basso rischio" e se
queste debbano essere riferite all'azienda appaltante e/o a quella
appaltatrice, giova ricordare che non necessariamente le interferenze tra
attività a basso rischio comporta automaticamente un basso livello di
rischio complessivo.

Inoltre in una realtà lavorativa come quella italiana in cui praticamente
tutte le attività lavorative prevedono miriadi di appalti e subappalti con
la presenza contemporanea di decine di ditte nei medesimi luoghi di lavoro
sarà comunque probabile la contemporanea presenza tra attività a "basso
rischio" e attività ad alto rischio eseguite da ditte diverse, in assenza di
un documento formale per valutare i rischi da interferenze.

ELIMINAZIONE DEL DUVRI E DEL COORDINAMENTO PER "LAVORI BREVI"

Con ulteriore modifica del comma 3-bis dell'articolo 26 del Decreto, il
limite temporale per il quale decade l'obbligo di compilazione del DUVRI (o
grazie alle modifiche sopra richiamate, della nomina del coordinatore per
attività a "basso rischio"), viene innalzato a dieci uomini-giorno,
eliminando così per una enorme mole di attività in appalto ogni controllo
sul coordinamento tra le ditte.

Va osservato che il rischio derivante da interferenze non è proporzionale
alla durata delle lavorazioni, ma alla tipologia, cioè ai fattori di
rischio, delle lavorazioni medesime.

ELIMINAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER AZIENDE A BASSO
RISCHIO

All'articolo 29 del Decreto viene aggiunto il comma 6-ter, che consentirà di
autocertificare (cioè di fatto di non eseguire) la valutazione del rischio
per aziende a "basso rischio" (che come detto sopra non sono state non
ancora definite).

In attesa di capire cosa si intenderà per aziende a "basso rischio", va
osservato che qualunque azienda comporta dei rischi. Anche il semplice
lavoro d'ufficio può comportare rischi per la salute (stress, fattori
posturali, ecc.) e per la sicurezza (rischi da impianti elettrici, rischi in
caso di emergenza, tipo terremoto).

Permettere alle aziende di non elaborare il documento di valutazione dei
rischi solo in base al livello di rischio (sempre con il ragionevole dubbio
che tale livello sia comunque alto), è contrario alla "ratio" della attuale
normativa che vede nel documento di valutazione del rischio uno strumento
operativo di miglioramento delle condizioni di lavoro fino a tendere
all'assenza
di rischio.

SNATURAMENTO DEL PIANI OPERATIVO DI SICUREZZA E DEI PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO PER I CANTIERI

Viene aggiunto un articolo 104-bis, relativo alla gestione del cantieri
temporanei e mobili, che permette la semplificazione (cioè lo snaturamento)
dei tre documenti cardine per la gestione della sicurezza nei cantieri
edili: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), il Piano Operativo di
Sicurezza (POS), il fascicolo dell'opera.

Il PSC è il documento redatto dal committente che deve specificare in
maniera dettagliata i rischi esistenti nei cantieri derivanti da
interferenze tra le ditte presenti e definire le misure tecniche e
organizzative per eliminare o ridurre i rischi derivanti da tali
interferenze.

Il POS è invece il documento che tutte le ditte appaltate e subappaltate
devono redigere per ogni cantiere, recependo i contenuti del PSC, per
definire le misure di prevenzione e protezione delle singole ditte.

Il fascicolo dell'opera è il documento che contiene tutte quelle
informazioni relative a un'opera edile (caratteristiche strutturali e
impiantistiche, dotazioni di sicurezza, rischi specifici dei luoghi di
lavoro) e che la deve accompagnare per tutta la sua vita, utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori nella fase successiva alla completamento dell'opera stessa (ad
esempio per interventi di manutenzione)

Semplificare tali documenti significa aumentare la superficialità della loro
redazione, rendendoli di fatto solo documenti formali e non sostanziali, e
aumentando così il rischio di infortuni in un settore, quello delle
costruzioni, che conta oggi la maggioranza degli infortuni mortali o
invalidanti.

ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI ALLE AUTORITA' DI
PUBBLICA SICUREZZA

Viene abrogato l'articolo 54 del D.P.R.1124/65 che stabiliva che:

"Il datore di lavoro [...] deve, nel termine di due giorni, dare notizia
all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che
abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre
giorni".

Praticamente gli infortuni potranno essere comunicati solo all'INAIL. In tal
modo le autorità di pubblica sicurezza rimarranno all'oscuro del fenomeno
infortunistico, cioè di un avvenuto reato di lesioni od omicidio colposi.

ELIMINAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN CASO DI INFORTUNI

Il primo comma dell'articolo 56 del D.P.R.1124/65 che stabiliva che:

"L'autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia di cui
all'articolo 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in
conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto
lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai
trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione,
un esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto
l'infortunio".

viene integralmente sostituito dal seguente:

"Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari, le
direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione
Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per
territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati
relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con
prognosi superiore ai trenta giorni".

Sparisce quindi l'obbligo di denuncia degli infortuni gravi da parte
dell'autorità
di pubblica sicurezza alla Procura della Repubblica.

Con tale modifica l'autorità di pubblica sicurezza (assieme alle autorità
portuali e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro) si limita ad
acquisire i dati relativi alle denunce di infortuni gravi, ma non si sa bene
a quale scopo, venendo a mancare l'obbligo della denuncia alla Procura.

Viene inoltre modificato il secondo comma del medesimo articolo togliendo
alla Procura della Repubblica l'obbligo di avviare un'indagine sulle cause
dell'infortunio, demandando l'obbligo alla Direzione del Lavoro.

Vengono così cancellate del tutto le competenze delle autorità di pubblica
sicurezza e della Procura riducendo in maniera inaccettabile le garanzie di
procedimenti penali e civili a carico dei responsabili dell'infortunio.

ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA' DA PARTE DELL'ORGANO DI VIGILANZA DI
RICHIEDERE PRESCRIZIONI PER NUOVI LUOGHI DI LAVORO O DI RISTRUTTURAZIONE DI
QUELLI ESISTENTI

L'articolo 67 del Decreto relativo all'obbligo di notifica all'organo di
vigilanza della costruzione di nuovi edifici o locali da adibire a
lavorazioni industriali, oppure degli ampliamenti e delle ristrutturazioni
di quelli esistenti viene completamente modificato nell'aspetto procedurale.

Nel nuovo testo viene completamente abrogato il seguente periodo:

"Entro trenta giorni dalla data di notifica, l'organo di vigilanza
territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere
modificazioni in relazione ai dati notificati".

Quindi la comunicazione non serve praticamente più a niente, non avendo più
l'organo di vigilanza la competenza di richiedere modifiche in caso di non
ottemperanza delle norme relative alla caratteristiche dei luoghi di lavoro.

DERESPONSABILIZZAZIONE DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA

Tutte le seguenti notifiche all'organo di vigilanza attualmente a totale
carico del committente dei lavori o del datore di lavoro e il cui mancato
adempimento costituisce reato penale:

-         notifica preliminare prima dell'inizio dei lavori nei cantieri
edili (articolo 99 comma del decreto)

-         superamento dei limiti di esposizione per gli agenti chimici
pericolosi (articolo 225, comma 8 del Decreto);

-         eventi imprevedibili di esposizione ad agenti cancerogeni e misure
adottate per ridurre le conseguenze (articolo 240, comma 3 del Decreto);

-         notifica preliminare prima dell'inizio dei lavori di rimozione o
demolizione di materiali contenente amianto (articolo 250, comma 1 del
Decreto);

-         dispersione nell'ambiente di agenti biologici pericolosi e misure
adottate per ridurre le conseguenze (articolo 277, comma 2 del Decreto)

potranno anziché dal datore di lavoro essere effettuate "in via telematica,
anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro".

Non è chiaro cosa succederà in caso di omessa notifica, la cui
responsabilità dovrebbe rimanere a carico del datore di lavoro.

Sicuramente questa modifica permetterà uno "scaricabarile" di responsabilità
con il conseguente allungamento dei procedimenti penali, fino alla
prescrizione del reato stesso.

Marco Spezia

ingegnere e tecnico della sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS!


COMITATO 5 APRILE – ROMA aderente alla Rete nazionale salute e sicurezza sul
lavoro

Sede di riferimento c/o USICONS Largo G. Veratti 25 00146 Roma

E mail comitato5aprile.lavorosicuro@gmail.com, fax 06 77201444

OSSERVAZIONI E RILIEVI SU TESTO BOZZA DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE – bis,
articoli di modifica in pejus della legislazione su salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Introduzione: questo è un primo documento commentato su questa ennesima
modificazione, questa volta nettamente peggiorativa, alle disposizioni di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha avuto con il
“parto” del D. Lgs. 81/2008, già sottoposto a integrazioni e modifiche e
interpretazioni (dis)applicative che ne stanno progressivamente snaturando la
funzione e la finalità. Le modifiche del testo fra poco in approvazione al
Consiglio dei Ministri e successivamente nell’iter di una legislazione …alla
frutta, in diversi punti e aspetti, si pone in contrasto con quanto è previsto
dalle disposizioni e direttive comunitarie, che fanno parte a tutti gli effetti
come “diritto dell’unione europea” del nostro ordinamento giuridico, come già
lo ebbero ai tempi della “626”, ormai assorbita e sostituita dal D. lgs.
81/2008.

CI RISIAMO: QUANDO LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO (e sui territori sempre
più inquinati e devastati…) SONO ANCORA CONSIDERATI UN COSTO…I PADRONI E CHI
DIFENDE I LORO INTERESSI, che NON COMBACIANO CON QUELLI DELLE CLASSI
LAVORATRICI E DELLE LORO FAMIGLIE E DELLA CITTADINANZA, SI FANNO …
“SEMPLIFICARE” LE COSE, con un abbassamento delle forme di tutela, con
esclusione da forme di vigilanza e/o controllo, con limitazioni o eliminazioni
di responsabilità e doveri. In questo nostro primo scritto, vediamo cosa cambia
e gli effetti dannosi. Si ringrazia l’ingegner Marco Spezia, tecnico della
sicurezza e Marco Bazzoni, operaio e RLS, che hanno fornito uno spunto prezioso
con le loro argomentazioni e commenti critici …”in rete”.

LA FASE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE DAL BASSO E DI…VIGILANZA AUTORGANIZZATA
CHE POSSIAMO METTERE IN CAMPO, anche come Rete nazionale salute e sicurezza sul
lavoro, per contrastare il peggioramento delle forme strumenti di tutela,
prosegue dopo i vari lavori fatti sulla salute e sicurezza in edilizia, quello
sulla sicurezza nelle scuole, sull’amianto, in ferrovia…

SI RIDUCE L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LAVORI
DEFINITI “BREVI” (inferiori alle 50 giornate lavorative per anno solare)

All’articolo 3 del Decreto viene aggiunto il comma 13 bis: “Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei
livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul
lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla
informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto
applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in
azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno
solare di riferimento”.

Uno degli aspetti fondamentali per una seria attività e politica coerente di
intervento in materia di PREVENZIONE, è data dall’obbligo datoriale (padronale
di dovrebbe dire), in materia di FORMAZIONE e di SORVEGLIANZA SANITARIA.
Risulta poco chiaro cosa voglia dire in concreto la “…semplificazione degli
adempimenti…”, in ogni caso ogni tentativo di…semplificare, in termini di
riduzione se non …omissione, su informazione, formazione e sorveglianza
sanitaria è già motivo di preoccupazione per ogni lavoratore e lavoratrice in
generale a tempo indeterminato, per i casi di utilizzo di forza lavoro per
periodi di durata inferiore ai due mesi (50 giorni) che sono tendenzialmente
destinati ad aumentare in virtù della fase di smantellamento di quello che era
il ”diritto del lavoro”, con minori garanzie e tutele scambiate e spacciate per
“flessibilità”, questa nuova situazione è a dir poco con effetti disastrosi. In
generale, la fase di informazione e quella di formazione sono aspetti
fondamentale per permettere ai lavoratori e alle lavoratrici, di conoscere i
rischi a cui si va incontro quotidianamente nell’attività lavorativa, a
prescindere dalla sua durata nel tempo, come affrontare i fattori di rischio e
pericolo, come prevenirli o evitare danni peggiori in caso si verifichino
problemi.

L’esperienza concreta di questi anni, a partire dal “pacchetto Treu” (D. Lgs.
196/97) in poi, ma anche prima con i lavori temporanei extra (nel turismo, nel
settore portuale, nell’agricoltura come nell’edilizia…) dimostrano che è
proprio nei lavori di durata “breve”, che aumenta il rischio di infortuni, non
solo perché è carente l’esperienza lavorativa, lo scambio di informazioni
corrette e una formazione adeguata con la conoscenza dei processi lavorativi,
dei ritmi in azienda e dei rischi e pericoli che si possono correre, che fanno
sì che la formazione sia un elemento fondamentale per la fase di prevenzione e
di conoscenza.

La stessa cosa vale per la “semplificazione”, in termini di riduzione e
abbassamento di tutele, per la sorveglianza sanitaria. Tale funzione ridotta,
può significare la consapevolezza insufficiente, da parte del medico competente
aziendale, che il lavoratore sia utilizzato per attività lavorative, pur non
essendo idoneo a svolgerle o a svolgerle con determinate precauzioni o
prescrizioni.

Non a caso, infatti il primo passo della sorveglianza sanitaria è la visita
preventiva di idoneità alla mansione, oltre alla prima…visita all’atto dell’
assunzione, se ci fosse una pratica di massa a uso della forza lavoro
contrattualizzata, invece delle attuali 44 tipologie contrattuali, molte delle
quali flessibili o…precarie, in ogni caso duttili rispetto alla “rigidità” del
lavoro salariato e a quei “fissati dei diritti e delle garanzie sul lavoro”.

SI VUOLE ELIMINARE L’OBBLIGO DI ELABORARE I DATI AGGREGATI SANITARI E DI
RISCHIO DI LAVORATORI-LAVORATRICI, SOTTOPOSTI SORVEGLIANZA SANITARIA

Con l’ipotizzata abrogazione ed eliminazione dei commi 1 e 2 dell’ articolo 40
e dell’Allegato III B e modificando il comma 2bis dell’articolo 40 (D. Lgs.
81/2008) , si ottiene l’effetto di eliminare l’ obbligo per il medico
competente aziendale, di ogni azienda, di elaborare e di trasmettere all’
autorità competente le informazioni relative ai dati relativi ai rischi cui
sono esposti i lavoratori e le lavoratrici, gli infortuni denunciati, le
malattie professionali segnalate, la tipologia dei giudizi di idoneità.

Se manca un controllo sui fenomeni infortunistici e da malattie professionali
delle aziende, viene meno anche la possibilità di elaborare statistiche
nazionali, di correlazione tra rischi aziendali e infortuni/malattie.

ELIMINAZIONE DEL D.U.V.R.I.

Il comma 3 dell’articolo 26 del Decreto viene stravolto e diventerebbe:

“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze o individuando un proprio incaricato, in
possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a
tale cooperazione e coordinamento” . Significa nei fatti l’eliminazione del
DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischi di Interferenze) per i lavori
in appalto. Si permetterebbe al datore di lavoro un altro esonero di compiti e
di responsabilità con la nomina di un “incaricato” al posto dell’elaborazione
del documento.

Si vuole così cancellare un tipo di documentazione, che dovrebbe permettere di
poter analizzare i rischi di interferenze tra diverse società presenti nello
stesso appalto ma in lavorazioni differenti. Lo scopo della norma che è in
vigore, che si vorrebbe sostituire, era quella di definire in concreto le
misure di prevenzione e protezione da adottare, sostituendo tale documento con
una figura di “coordinatore”, al quale scaricare ogni responsabilità in caso di
incidenti…

Non solo, con l’ipotesi di modifica del comma 3bis dell’articolo 26 del testo
unico, si otterrebbe un altro risultato, non solo permettendo di non elaborare
(più) il DUVRI e nemmeno di nominare il coordinatore, “nei casi in cui i
documenti di valutazione dei rischi del datore di lavoro committente e dell’
impresa appaltatrice considerano tutti i rischi dovuti a eventuali
interferenze”. Quindi per i datori di lavoro committente e appaltatore basterà
scrivere e dichiarare (non provare, però) sul proprio documento (grazie anche
alla semplificazione di P.O.S. e del P.S.C.) di avere valutato tutti i rischi
da interferenze (cosa impossibile, a causa dell’enorme variabilità dei
possibili lavori…appaltabili) per eliminare del tutto ogni controllo (tramite
DUVRI o tramite coordinatore) dei rischi di “interferenze” e nei fatti di ogni
possibile collegamento, in caso di infortuni mortali, di incidenti, di attività
di risanamento, di risarcimento danni o dell’insorgere di guai…, della filiera
dei responsabili, dal committente fino all’ultima delle società in…subappalto,
poiché mancherebbero i documenti dal DUVRI fino al P.O.S. e al P.S.C.

La conseguenza di queste modifiche è particolarmente grave in Italia, dove
moltissime attività lavorative prevedono miriadi di appalti e subappalti, con
la presenza contemporanea di decine di società nei medesimi luoghi di lavoro e
per alcune figure “tecniche”, di lavoratori che figurano come “partite IVA”,
Imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi, di fatto
operai e tecnici ai quali pure con le attuali disposizioni era richiesta una
certa vigilanza, formazione e tutela perché partecipi del complesso delle
attività, lavori o fasi di esso dell’appalto. Succede sempre più spesso che
figure operaie, anche specializzate, siano “licenziate” o si “dimettano”
proseguendo lo stesso lavoro come “imprenditore individuale” o accettando
minori garanzie e maggiori rischi, pur di rimanere “nel giro degli appalti e
dei lavori”.

Eliminare l’obbligo di presentazione del DUVRI cancellerà ogni possibilità di
controllo sulle interferenze “pericolose” (cioè dei furbetti che non rispettano
le regole e le misure di tutela) con l’effetto di far aumentare il numero di
infortuni e di incidenti e proseguire in una serie di lavori a rischio...sulla
pelle degli operai e delle altre figure “riciclate”. Sottoposte non solo a
tempi e ritmi maggiori di lavoro, ma anche a minore forme e strumenti di
controllo, vigilanza e prevenzione dai fattori di rischio e di pericolo.

Sarà anche più difficoltoso il ruolo e l’attività dei rappresentanti sindacali
aziendali (Rsa o Rsu) e delle figure specifiche con delega alla sicurezza
(RLS), che avranno strumenti ancora minori di verifica e possibilità sempre più
ridotte di intervento, nonché di segnalazione agli organismi di vigilanza e
alle autorità competenti anche nei casi più gravi, con una incidenza sempre di
minore efficacia dell’azione nei luoghi di lavoro, sia pubblici sia privati.

IPOTESI DI ELIMINAZIONE DEL DUVRI E DEL COORDINAMENTO PER “LAVORI BREVI”

Con ulteriore modifica del comma 3-bis dell’articolo 40 del Decreto
Legislativo 81, il limite di tempo per il quale decade l’obbligo di
compilazione del DUVRI (o grazie alle modifiche descritte prima) e della nomina
- incarico del coordinatore), è innalzato a dieci uomini-giorno, eliminando
così per una massa enorme di attività in appalto ogni controllo sul
coordinamento tra le varie società.

ELIMINAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (D.V.R.) PER PICCOLE
AZIENDE O PER AZIENDE DEFINITE “A BASSO RISCHIO”.

Con l’aggiunta di 4 commi all’articolo 29 del Decreto, che consentiranno di
autocertificare (cioè di fatto di non eseguire) la valutazione del rischio ad
aziende a “basso rischio” ( di cui non è chiara la definizione), alle aziende
sotto i 10 lavoratori, ma anche a quelle sotto i 50 lavoratori che nei due anni
precedenti non abbiano avuto infortuni o malattie professionali (dichiarati,
aggiungiamo noi, è prassi usuale non denunciare gli infortuni come tali ma
farli passare come malattia del lavoratore, così come ostacolare le procedure
per ottenere le dichiarazioni di malattie professionali, contratte sul lavoro e
in occasioni di attività lavorative, facendo sembrare che la patologia sia
stata contratta dal dipendente al di fuori del lavoro…).

Si ribadisce che il D.V.R., il Documento di Valutazione del Rischio, non è una
semplice elencazione del tipo e del livello dei rischi presenti, ma è
soprattutto il documento nel quale sono definite in prima istanza le misure
tecniche e organizzative di prevenzione e protezione e le figure aziendali che
ne sono responsabili, nonché le varie misure e provvedimenti per raggiungere l’
obiettivo di riduzione e/o di eliminazione dei fattori di rischio o pericolo
riscontrati (o riscontrabili, in caso di adeguamenti organizzativi aziendali,
come l’uso di macchinari nuovi, di diverse tecnologie o di metodologie nuove
nelle fasi di lavorazione) .

In attesa di capire cosa intende l’estensore del provvedimento per le aziende
a “basso rischio”, la cui denominazione è oscura, si rileva che qualunque
attività lavorativa-aziendale, comporta dei fattori di rischio o di pericolo.
Anche il semplice lavoro d’ufficio può comportare rischi per la salute (stress,
fattori posturali, uso di computer o videoterminali…) e per la sicurezza
(rischi da impianti elettrici, rischi in caso di emergenza, tipo terremoto).

La scelta di consentire alle aziende di non elaborare il documento di
valutazione dei rischi solo in base al numero di dipendenti non è un criterio
utile ed efficace. Infatti, la valutazione è tanto più necessaria non in
funzione del numero di lavoratori, ma in funzione del livello e dei tipi di
rischio ai quali la forza – lavoro è sottoposta. Inoltre, dare la possibilità
alle aziende, di non redigere il documento coloro che non hanno avuto infortuni
o malattie professionali è contrario a ogni principio di prevenzione. Valutare
i rischi e definire le misure di prevenzione e protezione serve
prioritariamente a ridurre la probabilità di infortunio.

Non è detto che ci debba scappare il morto, per imporre al padronato di fare
la valutazione dei rischi.

Queste modifiche sono ancora più gravi tenendo conto della struttura
produttiva italiana che è basata, nella stragrande maggioranza dei casi da
piccole imprese, sotto i 10 dipendenti. Quelle poi sotto i 50 sono un numero
ancora più elevato.

SNATURAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.) E DEL PIANO DI
SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.) NELLA CANTIERISTICA.

E’ prevista l’aggiunta di un articolo 104-bis, relativo alla gestione del
cantieri temporanei e mobili, permettendo anche in questo caso la
semplificazione (cioè lo snaturamento) dei due documenti cardine per la
gestione della sicurezza nei cantieri edili. Si tratta del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Il PSC è il
documento redatto dal soggetto committente, che deve specificare in maniera
dettagliata i rischi esistenti nei cantieri, derivanti da interferenze tra le
società presenti e definire le misure tecniche e organizzative per eliminare o
ridurre i rischi e pericoli derivanti da tali interferenze.

Il POS è invece il documento che tutte le società, appaltate e subappaltate
devono redigere per ogni cantiere, recependo i contenuti del PSC, per definire
le misure di prevenzione e protezione delle singole aziende.

Permettere la semplificazione di tali documenti, significa aumentare la
superficialità e genericità della loro redazione, rendendoli di fatto solo
documenti formali e non con effetti ed efficacia sostanziale, con il risultato
negativo di aumentare i rischi di infortuni in un settore, come quello delle
costruzioni, che conta oggi la maggioranza degli infortuni mortali o
invalidanti.


ELIMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI CANTIERI PER I “PICCOLI” SCAVI

Tra le attività per le quali l’attuale articolo 88 del decreto permette di non
applicare le modalità di gestione dei cantieri temporanei e mobili definiti dal
Titolo IV del Decreto, è aggiunta anche quella di “piccoli scavi senza
costruzione, finalizzati alla creazione delle infrastrutture per servizi”.

A parte la scarsa chiarezza della definizione di “piccoli scavi”, permettere
di non adottare le misure di tutela dei cantieri per questa situazione,
comporterà l’aumento del rischio per un’attività (quella di scavo) che già oggi
ha il triste primato di un elevato numero di incidenti.

ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI ALLE AUTORITA’ DI
PUBBLICA SICUREZZA con abrogazione dell’articolo 54 del D.P.R.1124/65 che
stabiliva che: ”Il datore di lavoro [...] deve, nel termine di due giorni, dare
notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro
che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre
giorni”. Praticamente gli infortuni potranno essere comunicati solo all’INAIL.
In tal modo le autorità di pubblica sicurezza rimarranno all’oscuro del
fenomeno infortunistico, cioè di un avvenuto reato di lesioni od omicidio
colposo.

ELIMINAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN CASO DI INFORTUNI

Viene abrogato il primo comma dell’articolo 56 del D.P.R.1124/65 che stabiliva
che:

“L'autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia di cui
all'articolo 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in
conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto
lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai
trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un
esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto
l'infortunio”.

Sono soggetti a modifica i commi successivi dello stesso articolo togliendo
alla Procura della Repubblica l’obbligo di avviare un’indagine sulle cause dell’
infortunio, demandando l’obbligo alla Direzione del Lavoro. Sono cancellate del
tutto le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e della Procura
riducendo in maniera inaccettabile le garanzie di procedimenti penali e civili
a carico dei responsabili dell’infortunio (o per l’individuazione e
accertamento delle responsabilità e dei soggetti responsabili).

ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DA PARTE DELL’ORGANO DI VIGILANZA DI
RICHIEDERE PRESCRIZIONI PER NUOVI LUOGHI DI LAVORO O DI RISTRUTTURAZIONE DI
QUELLI ESISTENTI. L’articolo 67 del Decreto relativo all’obbligo di notifica
all’organo di vigilanza della costruzione di nuovi edifici o locali da adibire
a lavorazioni industriali, oppure degli ampliamenti e delle ristrutturazioni di
quelli esistenti viene completamente modificato nell’aspetto procedurale.

Nel nuovo testo viene abrogato il seguente periodo:

“Entro trenta giorni dalla data di notifica, l'organo di vigilanza
territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere
modificazioni in relazione ai dati notificati”.

Tale comunicazione non serve più a niente, non avendo più l’organo di
vigilanza la competenza di richiedere modifiche in caso di non ottemperanza
delle norme relative alla caratteristiche dei luoghi di lavoro.

DERESPONSABILIZZAZIONE DELL’OBBLIGO DI NOTIFICA

Tutte le seguenti notifiche all’organo di vigilanza attualmente a totale
carico del committente dei lavori o del datore di lavoro e il cui mancato
adempimento costituisce reato penale:

notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori nei cantieri edili (articolo
99 comma del decreto)

superamento dei limiti di esposizione per gli agenti chimici pericolosi
(articolo 225, comma 8 del Decreto); eventi imprevedibili di esposizione ad
agenti cancerogeni e misure adottate per ridurre le conseguenze (articolo 240,
comma 3 del Decreto); notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori di
rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto (articolo 250, comma 1
del Decreto); dispersione nell’ambiente di agenti biologici pericolosi e misure
adottate per ridurre le conseguenze dannose (articolo 277, comma 2 del
Decreto), potranno essere effettuate “in via telematica, anche per mezzo degli
organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” e
non più dal datore di lavoro/padrone. Non è chiaro cosa succederà in caso di
omessa notifica, la cui responsabilità dovrebbe rimanere a carico del datore di
lavoro. Di sicuro la modifica permetterà uno “scaricabarile” di responsabilità
con il conseguente allungamento dei procedimenti penali, fino alla prescrizione
del reato stesso.









testo finale

comunicato riunione rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro

Si è riunita il 6 ottobre, a Roma, nella sede dell'Unicobas gentilmente
concessa, la Rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro;
presenti
il Comitato 5 aprile di Roma e operai e lavoratori responsabili dei nodi
della Rete di Milano, Bergamo, Ravenna, Taranto,
Marghera-Venezia,Genova, da
Palermo è giunto un intervento; ha dato il suo sostegno alla riunione
'Legami d'acciaio' di Torino THYSSENKRUPP; è intervenuto l'Avvocato
Sergio Bonetto
che ha curato i processi di Torino Thyssen krupp - Eternit. Presenti
come
aderenti alla Rete e alla sua attività Slai cobas per il sindacato di
classe, USI, Snater e come intervenuti i rappresentanti dell'Unicobas.
La riunione è stata aperta dai compagni di Taranto che hanno fatto una
relazione sulla questione Ilva che era al centro dell'odg. La
relazione -
che sarà contenuta in un più ampio resoconto - è partita dal rivendicare
alla Rete nazionale con la riuscita manifestazione nazionale tenutasi a
Taranto il 18 aprile 2009 la lotta per salute e sicurezza all'Ilva e sul
territorio contro le morti da lavoro e da inquinamento, che aprì la
battaglia che oggi si conduce e rese la questione Ilva questione
nazionale;
per arrivare alla proposta che questa battaglia vada ripresa come la
Rete
l'ha portata avanti, contro padron Riva, governo, istituzioni, unendo
operai
dell'Ilva che giustamente difendono il lavoro e la sicurezza in fabbrica
e
popolazione, in particolare del quartiere Tamburi, che dicono con
chiarezza
"basta morti e basta inquinamento per i profitti del padrone".
Sulla questione sono intervenuti tutti i diversi compagni della Rete,
approfondendola, sulla linea che lavoro e salute sono battaglie
congiunte
di
operai e masse popolari, in fabbrica e sul territorio.
La Rete ha deciso di  organizzare un convegno nazionale a Taranto che
definisca anche tramite dibattito, analisi, confronto,tra tutti i
partecipanti la piattaforma e data di una possibile manifestazione
nazionale a
taranto
nel fuoco della lotta in corso a Taranto e in stretto rapporto con gli
operai Ilva-indotto e le realtà territoriali in lotta. Il convegno
promosso
dalla Rete sarà aperto a tutte le realtà sociali, sindacali e politiche
che
vogliano contribuirvi, a Taranto come a livello nazionale.
Il Convegno si terrà ai primi di dicembre e entro il 27 ottobre sarà
tenuta
una riunione organizzativa per definire la data precisa con appello e
manifesto di convocazione.
L'Avvocato Bonetto ha portato l'esperienza di come si è costruita la
partecipazione operaia ai processi di Torino, per proporre la
realizzazione
di un modello simile ai processi Ilva per operai e popolazioni.

Il secondo punto all'ordine del giorno ha recepito il documento
preparato
dai compagni del comitato 5 aprile e ha espresso adesione alla campagna
in
corso contro le nuove modifiche peggiorative (Bozza Decreto sulla
semplificazione) del D.Lgs 81/2008 sulle disposizioni di tutela della
salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ne vogliono ulteriormente
snaturare la funzione e finalità.

Altri compagne e compagni sono intervenuti sulle condizioni di
insicurezza
in altre realtà lavorative, in particolare nella scuola dove studenti e
insegnanti rischiano anche la vita per lo stato di pericolosità delle
scuole, frutto diretto delle politiche e dei tagli dei governi.

La Rete con questa riunione si assume le sue responsabilità di ridare a
tutti uno strumento nazionale di elaborazione e lotta, a partire - come
è
già stato per Testo Unico, Thissenkrupp, Ilva, strage di Molfetta,
rapporto
precarietà/morti sul lavoro, ecc. - dalla questione più calda oggi:
l'Ilva
di Taranto, dimostrando sul campo, con il convegno nazionale e la
possibile manifestazione nazionale, l'indispensabile necessità di questo
strumento.

RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO
bastamortisullavoro@gmail.com
Roma 6 ottobre 2012


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