La Commissione Garanzia
Sciopero con la nota che riproduciamo ha ribadito la volontà di
applicare pesantissime sanzioni per lo sciopero delle donne del 9
marzo.
Questa
posizione che riguarda ora tutti gli scioperi, non ha alcuna base nè
legata all'emergenza coronavirus, nè giuridica; in realtà si vuole
usare l'emergenza per cominciare ad attaccare in generale il diritto
di sciopero.
La
CGS diventa così la "voce e il braccio del padrone"; sanno
bene che i loro piani di far lavorare senza sicurezza e aprire tutte
le fabbriche anche "non essenziali" scatenerà
inevitabilmente nuovi scioperi dei lavoratori.
Per questo, questo
provvedimento della CGS non riguarda solo lo Slai cobas sc che lo ha
ricevuto ma tutti, e in primis i sindacati di base.
Non
possiamo lamentarci dopo della repressione e non impedire ora che
vada avanti questo attacco.
Lo
Slai cobas sc ha lanciato una proposta/appello a tutti i sindacati di
base, agli organismi dei lavoratori, alle associazioni di lotta a
rispondere unitariamente.
Dobbiamo
dire che finora solo il gruppo di lavoro del 'Coordinamento
lavoratrici/lavoratori autoconvocati per l'unità della classe' ha
risposto condividendo la necessità di una risposta unitaria e
comunicando un approfondimento sull'esercizio del diritto di sciopero
nei servizi/settori essenziali.
Mentre
l'Usb - anch'essa destinataria di un provvedimento simile della CGS
per lo sciopero del 25 marzo - pensa evidentemente che ognuno fa per
conto suo.
Noi
pensiamo, invece, che occorre ora una battaglia larga, interna
all'unica linea giusta: "toccano uno, toccano tutti"
RIPORTIAMO
LA NOTA INVIATA ALLA CGS DA SLAI COBAS per il sindacato di classe:
Alla
COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERO
All'att.ne Presidente Giuseppe Santoro Passarelli
All'att.ne Presidente Giuseppe Santoro Passarelli
15.4.20
OGGETTO:
Opposizione alla Delibera n. 20/56 del 16.3.20
La
scrivente O.S. in riscontro alla Delibera, in oggetto indicata,
osserva quanto segue:
1)
E' la prima volta nella storia della Repubblica che viene bloccato
uno sciopero a livello nazionale.
2)
L’iniziativa del Garante va oltre le competenze di codesta CGS che
riguardano, come dalla Legge 146/90 e successive modificazioni, il
rispetto delle norme di autoregolamentazione dello sciopero nei
servizi
pubblici essenziali, non certo il divieto di sciopero in ogni
attività e in ogni settore lavorativo non previsti nell'elenco dei
servizi pubblici essenziali.La Commissione di garanzia si chiama così perché ad essa spetta garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, alla cui tutela i servizi pubblici sono funzionali. “Contemperare”, quindi, e non “vietare”, dal momento che qualsiasi regolazione dello sciopero dovrebbe tener conto della sua dimensione di diritto costituzionale, cioè di valore costitutivo dell’ordine democratico.
La scrivente O.S nella proclamazione e nell'attuazione dello sciopero ha rispettato la legge 146/90, preservando i servizi pubblici essenziali.
3)
Vietando tutti gli scioperi, la CGS ha violato sia lo Statuto dei
Lavoratori che la norma costituzionale che tutela il diritto di
sciopero, art.40 Cost., così subordinando (non "contemperando")
il diritto di sciopero agli altri diritti. Atteso che tale diritto
(sia pur regolamentato nei servizi pubblici essenziali) è parte
delle libertà fondamentali delle persone.
4)
Codesta CGS motiva il divieto di sciopero in tutti i settori
lavorativi (mettendo
insieme "essenziali" e non "essenziali"
-
e anche questo, a conoscenza della scrivente e di giuristi, avviene
per la prima volta)
richiamando un regolamento contenuto nelle discipline dei vari
settori lavorativi che recita che gli scioperi vanno sospesi in caso
di "avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale".
Ma la clausola in questione è però fondamentalmente invocabile solo
quando uno sciopero è in grado, in qualsiasi modo, di influire sulla
situazione emergenziale, e non per sospenderne l’esercizio
prescindendo da qualsiasi valutazione nel merito dei suoi effetti
concreti.
D'altra parte nei settori che non fanno parte dei servizi pubblici essenziali, e come poi è stato stabilito dai Dpcm e dal protocolli Governo/OOSS, gli interessi delle persone, nel caso concreto della salute) andavano più tutelati nel non lavorare e stare a casa (come in effetti hanno fatto le lavoratrici in sciopero il 9 marzo - dato che non si sono tenute manifestazioni) che nel lavorare. Ed è paradossale che in tante realtà lavorative le lavoratrici potevano lavorare, con tutti i rischi di mancata distanze, mancate protezioni individuali, e invece non potevano scioperare!
D'altra parte nei settori che non fanno parte dei servizi pubblici essenziali, e come poi è stato stabilito dai Dpcm e dal protocolli Governo/OOSS, gli interessi delle persone, nel caso concreto della salute) andavano più tutelati nel non lavorare e stare a casa (come in effetti hanno fatto le lavoratrici in sciopero il 9 marzo - dato che non si sono tenute manifestazioni) che nel lavorare. Ed è paradossale che in tante realtà lavorative le lavoratrici potevano lavorare, con tutti i rischi di mancata distanze, mancate protezioni individuali, e invece non potevano scioperare!
La
CGS pone un arbitrario rapporto tra l'emergenza coronavirus, i suoi
rischi e il divieto di astenersi dal lavoro, ma a parte i servizi
essenziali (in primis in questo caso la sanità) in cui si è
assolutamente rispettata la legge 146/90, tutti gli altri scioperi
non incidono sull’attività di “prevenzione
e contenimento della diffusione del virus”.
Se
si considera, come la stessa Costituzione prevede, che l’arma dello
sciopero costituisce uno strumento di difesa dei lavoratori, in
questo caso lo sciopero aveva una doppia valenza, sia rispetto alla
condizione generale delle donne, delle lavoratrici, sia rispetto alla
condizione particolare in cui agli inizi di marzo sui posti di lavoro
non erano state adottate neanche quelle minime misure di tutela della
salute, e le lavoratrici e i lavoratori hanno scioperato anche per
rivendicarle.
Questo
sciopero, pertanto, è stato pienamente legittimo e non ha
assolutamente violato le disposizioni dellaLegge 146/90 e successive
modifiche.
La
scrivente O.S. con la presente fa opposizione alla delibera n. 20/56
e chiede a codesta Commissione di Garanzia Sciopero di non procedere
oltre.
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