Signor
presidente,
prendo la parola per contestare fermamente le
affermazioni riferite nella scorsa udienza e ripetute in questa
udienza.
Dopo oltre 10 anni di processo, migliaia di udienze
e aspettative di verità ai cittadini, lavoratori e alle famiglie di
Taranto che per anni hanno atteso una risposta dalla giustizia resta
la sensazione di un'enorme sproporzione tra la gravità della
vicenda e l'esito finale.
Pertanto, non possiamo
consentire che la narrazione di quanto accaduto venga deformata.
La
sentenza della Corte di assise di appello non ha mai affermato che il
collegio di Taranto non fosse il giudice naturale del processo, al
contrario ha ritenuto il collegio legittimamente costituito in piena
coerenza con i criteri di competenza per materia e territorio e con
il principio del giudice precostituito per legge di cui all'articolo
25 della costituzione. I giudici di Taranto erano i giudici
naturali e legittimamente competenti a celebrare il processo lo
ha chiarito la stessa sentenza di appello che ha disposto il
trasferimento affermando che “deve ritenersi infondata la tesi che
vorrebbe individuare in ciascuno dei magistrati che abitano, o che
sono proprietari di immobili nelle zone circostanti lo stabilimento
Ilva, perciò solo, persone offese o danneggiate dai reati in materia
di inquinamento ambientale”.
La Corte ha infatti precisato
che, nei reati che coinvolgono una pluralità indeterminata di
persone, “l'impossibilità di identificare i potenziali danneggiati
non permette di ritenere che per il solo fatto di risiedere nel
territorio interessato dall'attività inquinante si possa essere
individuati come danneggiati o persone offese”. Dunque non era
l'intero collegio giudicante di Taranto ad essere incompatibile. Il
trasferimento del processo è scaturito esclusivamente dalla
posizione di un giudice onorario, un giudice di pace che, avendo
inizialmente presentato costituzione di parte civile (poi ritirata)
ha determinato l'applicazione dell'articolo 11 del codice di
procedura penale.
Il richiamo all'articolo 11 del codice
di procedura penale non può essere utilizzato per trasformare una
deroga eccezionale in una sorta di incompatibilità potenziale o
astratta: quella norma disciplina in modo tassativo e
tipizzato i procedimenti che riguardano magistrati, proprio per
garantire terzietà e imparzialità senza violare il giudice
naturale, e non consente estensioni analogiche oltre i casi
espressamente previsti.
Sappiamo bene che anche in presenza
di fatti di enorme impatto collettivo e di forte emotività - basti
pensare ai grandi processi per disastri ambientali che si sono svolti
in Italia tipo quello di Seveso o quello Ethernit a Torino - il
processo si è regolarmente celebrato presso il giudice del luogo dei
fatti nel rispetto delle regole ordinarie di competenza, salvo
specifiche e rigorose ipotesi di rimessione fondate su gravi
situazioni locali concrete e attuali.
In tema di diritti
diffusi il collegio giudicante resta dunque quello del luogo
in cui i fatti si sono verificati: pretendere che per poter
giudicare con imparzialità il giudice debba essere “altrove”
solo perché la vicenda ha toccato profondamente la comunità,
significherebbe, paradossalmente, esigere un giudice che non viva nel
contesto reale in cui il diritto viene violato, quasi un
giudice di un'altro pianeta.
Relativamente poi al citato
atto di richiesta risarcimenti danni da parte del giudice Giacovelli,
mi preme sottolineare che quello è un atto stragiudiziale che non ha
avuto continuità a giuridica, che non è stato seguito da alcuna
azione giudiziaria e nel diritto anche il non fare ha rilevanza
giuridica, per cui il non aver dato conseguenza a una volontà
espressa in modo stragiudiziale significa indirettamente rinunciare a
quell’azione.
Per queste ragioni chiedo che resti fermo
quanto già accertato: il collegio di Taranto è il giudice
naturale del processo, legittimamente investito e legittimamente
costituito e non sussiste alcuna incompatibilità
funzionale, né alcun presupposto per mettere in dubbio la sua
terzietà e imparzialità.

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