mercoledì 20 luglio 2016

20 luglio - Da tarantocontro: Ilva, non solo processo, ma iniziativa da subito sul fronte salute e sicurezza - UNA BUONA ASSEMBLEA IERI DELLO SLAI COBAS



Ieri sera una partecipata e buona assemblea di operai Ilva, lavoratori cimiteriali, e altre parti civili ha fatto il punto con lo Slai Cobas sc di Taranto del processo, dopo il nuovo avvio di lunedì scorso. 
Operai Ilva hanno portato molta documentazione utile a mostrare anche nel processo che cosa succede nei reparti Ilva in termini di pesante attacco alla salute degli operai; ma da farne anche terreno di lotta subito.
Su questo terreno si sono decise anche altre iniziative, con un utile apporto di ambientalisti seri di Peacelink di Taranto, per incastrare i commissari Ilva sui loro obblighi sulla sicurezza e salute verso gli operai.
E' stata poi decisa da settembre una presenza organizzata al processo degli operai Ilva, lavoratori cimiteriali, masse popolari parti civili.
Si riporta di seguito una lettera che gli operai Ilva stanno mandando all'azienda e che tutti possono sottoscrivere.  

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Ai Commissari dell'Ilva e ai dirigenti delegati ad applicare le norme sulla sicurezza sul lavoro nell’ILVA di Taranto

Premesso che
  • il sottoscritto è un lavoratore dell’ILVA;
  • la normativa vigente (D.Lgs. 81/08, "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro" obbliga il datore di lavoro a comunicare la presenza di sostanze cancerogene nel ciclo produttivo e a darne informazione ai lavoratori tramite le RLS (art.28 e art. 236);
  • tale normativa (art. 233) si applica a "tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa";
  • l’articolo 15 prevede
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  • l’art. 235 (Sostituzione e riduzione) prevede quanto segue:
1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela117 o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’ALLEGATO XLIII.
  • l'articolo 236 (Valutazione del rischio) prevede che "il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3" e che inoltre il datore di lavoro "adotta le misure preventive e protettive";
  • l'art.15 prevede un "allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona" nel caso venissero a contatto con polveri e fumi contaminati da sostanze cancerogene in concentrazioni pericolose per la salute;
  • l'articolo 236 lettera b sulla "valutazione del rischio" prevede che vengano definiti in un apposito documento di valutazione dei rischi “i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti”;
  • le informazioni di esposizione al rischio cancerogeno, contenute nel documento di valutazione dei rischi (contemplato nell'articolo 26), devono essere comunicate ai lavoratori come prevede l'articolo 15;
  • l'articolo 15 prevede la "eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo" e quindi prevede che il datore di lavoro acquisisca conoscenze in base al progresso tecnico;

tanto premesso si richiede per il/i sottoscritto/i lavoratore/i, nel reparto e nel tipo di mansione assegnatagli:
  • se è esposto a sostanze cancerogene e a quali concentrazioni;
  • quali precauzioni sono state prese nel processo lavorativo per ridurre l’esposizione;
  • se per tale esposizione è stato valutato un danno sanitario che porti ad un aumento dei rischio cancerogeno;
  • quali analisi sono state effettuate e quali sono previste – nell’ambito della sorveglianza sanitaria - per verificare lo stato di salute in funzione del monitoraggio del rischio cancerogeno.
Si richiede inoltre quanti lavoratori nell’ILVA sono attualmente malati di cancro nello stabilimento e nel reparto il cui il sottoscritto lavora.

Data __________________


Nome e cognome _________________________________________________ nato a ____________
il _____________reparto di lavorazione matricola________________________________________
Firma _______________________________________

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