corrispondenza
da un compagno operaio dell'Enichem presente
NUOVA
UDIENZA PRELIMINARE AL PROCESSO AMIANTO AL PETROLCHIMICO ENI DI RAVENNA
Ieri, 6
febbraio, si è tenuto nell’aula di corte d’assise del tribunale di Ravenna, la
terza udienza preliminare del processo amianto al petrolchimico di Ravenna.
Tale processo vede per la prima volta l’ENI citata in giudizio per disastro
colposo, dovuto all’utilizzo di amianto nei propri impianti.
L’apertura
del processo è cominciata con mezz’ora di ritardo, ma dopo alcuni minuti il GUP
Farinella ha dovuto sospendere l’udienza per più di un’ora e mezza, poiché gli
avvocati di difesa degli imputati ENI, hanno presentato nuove produzioni
documentali in merito alle quali il PM Ceroni ha chiesto tempo per prenderne
visione e poter proseguire il dibattimento, evitando il rinvio dell’udienza. Il
continuo allungarsi delle udienze preliminari coi successivi rinvii, altro non
è che prendere tempo da parte delle difese in modo che si avvicinino sempre più
i tempi di prescrizione, e ciò che non si ottiene con la prescrizione lo si
ottiene col decesso degli imputati, che è bene ricordare hanno dai 72 ai 94
anni. Infatti dalla penultima udienza del 21 dicembre a quella di ieri è
deceduto un altro degli imputati e dall’inizio delle indagini sono ben 4 gli
imputati deceduti su 25. Tra le parti lese erano presenti in aula una trentina
di persone (su 75 ammesse dal GUP nell’udienze precedenti)composte da ex-operai
ed eredi delle vittime d’amianto del petrolchimico.
I legali
scelti per la difesa dell’ENI e le varie aziende imputate(che sono esse stesse
emanazione dell’ENI nei vari anni) sono tutti avvocati di grido, si va da Grosso
del foro di Torino, a Maspero, Lucibello e Simoni del foro milanese,
oltre a Bolognesi di Ferrara e Visani per il foro di Ravenna.
Nel
dibattimento le difese hanno cercato di derubricare l’accusa di disastro
colposo e doloso, al solo disastro colposo, ed in più la carta della
prescrizione dei fatti poiché collocabili fino al 1991, in quanto dal 1992 con
la messa al bando per legge dell’utilizzo dell’amianto, tali fatti non
sarebbero più imputabili perchè sono cominciate le bonifiche e sono state utilizzate
precauzioni nel maneggiare l’amianto per le bonifiche.
Le parti
civili ed il PM si sono opposte alla derubricazione dell’imputazione al solo
disastro colposo ed anche alla prescrizione tenendo presente l’interpretazione
della sentenza Eternit al processo di Torino, dove è stato stabilito che il
fenomeno dell’incubazione dell’amianto (il quale provoca danni anche dopo
40anni dall’inalazione) ed il fenomeno epidemico è ancora in corso, e che a
detta di esperti raggiungerà il suo picco tra il 2018 ed il 2024, non sia
applicabile la prescrizione per l’epidemia in corso e quella a venire.
Riassumendo
brevemente con le parole dell’avvocato di parte civile, Scudellari, il termine
da cui dovrebbe percorrere la prescrizione non è ancora maturato poiché l’insorgenza
e l’aggravamento clinico delle malattie è ancora in atto, quindi è insensato
parlare di reato prescritto.
Il GUP
Farinella preso atto della mancanza di tempo per tutte le arringhe difensive,
ha rinviato le sue decisioni in merito al procedimento, per la prossima udienza
del 27 febbraio.
La cosa che
preme ricordare è che l’INAIL ha riconosciuto, e continua a farlo tutt’oggi, i
benefici previdenziali ai lavoratori del petrolchimico esposti all’amianto fino
all’anno 2002, poiché è vero che è cambiata la legislazione nel 1992, ma
l’esposizione all’amianto c’è ancora tutt’oggi negli
stabilimenti poiché le bonifiche sono ancora in corso. Quindi ci sarà pure un
approccio diverso nel maneggiare l’amianto, ma è purtroppo ancora presente e
bastano davvero poche fibre per l’incubazione polmonare.
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