venerdì 28 febbraio 2014

8 febbraio: il processo ai padroni assassini per l'amianto al petrolchimico di ravenna

corrispondenza da un compagno operaio dell'Enichem presente

NUOVA UDIENZA PRELIMINARE AL PROCESSO AMIANTO AL PETROLCHIMICO ENI DI RAVENNA

Ieri, 6 febbraio, si è tenuto nell’aula di corte d’assise del tribunale di Ravenna, la terza udienza preliminare del processo amianto al petrolchimico di Ravenna. Tale processo vede per la prima volta l’ENI citata in giudizio per disastro colposo, dovuto all’utilizzo di amianto nei propri impianti.
L’apertura del processo è cominciata con mezz’ora di ritardo, ma dopo alcuni minuti il GUP Farinella ha dovuto sospendere l’udienza per più di un’ora e mezza, poiché gli avvocati di difesa degli imputati ENI, hanno presentato nuove produzioni documentali in merito alle quali il PM Ceroni ha chiesto tempo per prenderne visione e poter proseguire il dibattimento, evitando il rinvio dell’udienza. Il continuo allungarsi delle udienze preliminari coi successivi rinvii, altro non è che prendere tempo da parte delle difese in modo che si avvicinino sempre più i tempi di prescrizione, e ciò che non si ottiene con la prescrizione lo si ottiene col decesso degli imputati, che è bene ricordare hanno dai 72 ai 94 anni. Infatti dalla penultima udienza del 21 dicembre a quella di ieri è deceduto un altro degli imputati e dall’inizio delle indagini sono ben 4 gli imputati deceduti su 25. Tra le parti lese erano presenti in aula una trentina di persone (su 75 ammesse dal GUP nell’udienze precedenti)composte da ex-operai ed eredi delle vittime d’amianto del petrolchimico.
I legali scelti per la difesa dell’ENI e le varie aziende imputate(che sono esse stesse emanazione dell’ENI nei vari anni) sono tutti avvocati di grido, si va da Grosso del foro di Torino, a Maspero, Lucibello e Simoni  del foro milanese, oltre a Bolognesi di Ferrara e Visani per il foro di Ravenna.
Nel dibattimento le difese hanno cercato di derubricare l’accusa di disastro colposo e doloso, al solo disastro colposo, ed in più la carta della prescrizione dei fatti poiché collocabili fino al 1991, in quanto dal 1992 con la messa al bando per legge dell’utilizzo dell’amianto, tali fatti non sarebbero più imputabili perchè sono cominciate le bonifiche e sono state utilizzate precauzioni nel maneggiare l’amianto per le bonifiche.
Le parti civili ed il PM si sono opposte alla derubricazione dell’imputazione al solo disastro colposo ed anche alla prescrizione tenendo presente l’interpretazione della sentenza Eternit al processo di Torino, dove è stato stabilito che il fenomeno dell’incubazione dell’amianto (il quale provoca danni anche dopo 40anni dall’inalazione) ed il fenomeno epidemico è ancora in corso, e che a detta di esperti raggiungerà il suo picco tra il 2018 ed il 2024, non sia applicabile la prescrizione per l’epidemia in corso e quella a venire.
Riassumendo brevemente con le parole dell’avvocato di parte civile, Scudellari, il termine da cui dovrebbe percorrere la prescrizione non è ancora maturato poiché l’insorgenza  e l’aggravamento clinico delle malattie è ancora in atto, quindi è insensato parlare di reato prescritto.
Il GUP Farinella preso atto della mancanza di tempo per tutte le arringhe difensive, ha rinviato le sue decisioni in merito al procedimento, per la prossima udienza del 27 febbraio.
La cosa che preme ricordare è che l’INAIL ha riconosciuto, e continua a farlo tutt’oggi, i benefici previdenziali ai lavoratori del petrolchimico esposti all’amianto fino all’anno 2002, poiché è vero che è cambiata  la legislazione nel 1992, ma l’esposizione all’amianto c’è ancora tutt’oggi negli stabilimenti poiché le bonifiche sono ancora in corso. Quindi ci sarà pure un approccio diverso nel maneggiare l’amianto, ma è purtroppo ancora presente e bastano davvero poche fibre per l’incubazione polmonare.


Nessun commento:

Posta un commento