Il testo della lettera con cui
la Camusso chiede la scomunica di Landini:
“Io sottoscritta Susanna
Camusso, tessera numero 718519 del 2013 (non essendomi ancora stata consegnata
la tessera 2014), chiedo al Collegio Statutario di appurare se è coerente o
consentito che il Segretario Generale di una Categoria, nel caso Fiom-Cgil,
affermi che le decisioni del Comitato Direttivo non sono per lui e per la sua
categoria un vincolo, e che non essendo vincolato discuterà con la Fiom-Cgil e
i delegati quello che c’è da fare. Dichiarazioni (che allega a parte, ndr) rese
nell’intervento al Comitato Direttivo e reiterate ripetutamente alla stampa.
Chiedo, inoltre, al Collegio Statutario se si è in violazione della norma, come
si possa determinare il rimedio o la sanzionabilità del comportamento stesso“.
Dal punto di
vista della democrazia sindacale lo scontro in atto Camusso/Cgil e Landini è
certamente un fatto grave. Se volessimo - e qui la coincidenza temporale degli
avvenimenti ci darebbe anche ragione - si potrebbe fare un parallelismo tra
quanto è successo in parlamento nei giorni scorsi in cui la Bondrini ha
impedito d'autorità il dibattito sul decreto Imu-bankitalia, e chiede sanzioni
per i deputati M5S, e quanto sta accadendo in Cgil, in cui la Camusso chiede la
sanzionabilità del comportamento di Landini.
Ma Landini si sa tutelare, dicendo che comunque lui ha altre questioni, vertenze cui pensare (Electrolux, ecc.), va ad incontrare Renzi per discutere, tranquillamente, del job act - un'altra mazzata per le condizioni di lavoro, i diritti dei lavoratori; o per discutere anche di altro...
Ma queste eventuali sanzioni per Landini sono poca cosa rispetto a quanto toccherebbe a delegati Rsu se volessero mettere in discussione, non accettare accordi, contratti che sono contro i lavoratori.
Dal Testo Unico sulla Rappresentanza - Confindustria – Cgil, Cisl e Uil - Roma, 10 gennaio 2014
Ma Landini si sa tutelare, dicendo che comunque lui ha altre questioni, vertenze cui pensare (Electrolux, ecc.), va ad incontrare Renzi per discutere, tranquillamente, del job act - un'altra mazzata per le condizioni di lavoro, i diritti dei lavoratori; o per discutere anche di altro...
Ma queste eventuali sanzioni per Landini sono poca cosa rispetto a quanto toccherebbe a delegati Rsu se volessero mettere in discussione, non accettare accordi, contratti che sono contro i lavoratori.
Dal Testo Unico sulla Rappresentanza - Confindustria – Cgil, Cisl e Uil - Roma, 10 gennaio 2014
Parte
quarta: disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento
e alle clausole sulle conseguenze dell’inadempimento:
"Le
parti firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del
Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 ovvero del presente Accordo convengono
sulla necessità di definire disposizioni volte a prevenire e a sanzionare
eventuali azioni di contrasto di ogni natura, finalizzate a compromettere
il regolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi
interconfederali vigenti nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti
collettivi stipulati...
Pertanto i
contratti collettivi nazionali di categoria, sottoscritti alle condizioni di
cui al Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 e del presente accordo, dovranno
definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a
garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti con il
contratto collettivo nazionale di categoria e a prevenire il conflitto...
I medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno, altresì, determinare le
conseguenze sanzionatorie per gli eventuali comportamenti attivi od omissivi che
impediscano l'esigibilità dei contratti collettivi nazionali di categoria
stipulati ai sensi della presente intesa...
Le
disposizioni definite da i contratti collettivi nazionali di lavoro, al solo
scopo di salvaguardare il rispetto delle regole concordate nell'accordo del 28
giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e nel presente accordo, dovranno
riguardare i comportamenti di tutte le parti contraenti e prevedere
sanzioni, anche con effetti pecuniari, ovvero che comportino la temporanea
sospensione di diritti sindacali di fonte contrattuale e di ogni altra agibilità
derivante dalla presente intesa.
I contratti
collettivi aziendali... hanno effetto vincolante... per tutte le
rappresentanze sindacali dei lavoratori nonché per le associazioni
sindacali espressioni delle confederazioni sindacali firmatarie del presente
accordo....
le parti
contraenti concordano che eventuali comportamenti non conformi agli accordi
siano oggetto di una procedura arbitrale da svolgersi a livello confederale...
A tal fine,
le organizzazioni di categoria... sono obbligate a richiedere alle rispettive
Confederazioni la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato
composto, pariteticamente, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali
confederali interessate e da altrettanti rappresentanti della Confindustria...".
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