venerdì 28 febbraio 2014

8 febbraio: CAMUSSO: "FORSE" SANZIONI PER LANDINI (CHE INTANTO VA DA RENZI), MA PER GLI RSU CHE NON PIEGASSERO LA TESTA SONO SICURE PER LEGGE LE PUNIZIONI

Il testo della lettera con cui la Camusso chiede la scomunica di Landini: 
“Io sottoscritta Susanna Camusso, tessera numero 718519 del 2013 (non essendomi ancora stata consegnata la tessera 2014), chiedo al Collegio Statutario di appurare se è coerente o consentito che il Segretario Generale di una Categoria, nel caso Fiom-Cgil, affermi che le decisioni del Comitato Direttivo non sono per lui e per la sua categoria un vincolo, e che non essendo vincolato discuterà con la Fiom-Cgil e i delegati quello che c’è da fare. Dichiarazioni (che allega a parte, ndr) rese nell’intervento al Comitato Direttivo e reiterate ripetutamente alla stampa. Chiedo, inoltre, al Collegio Statutario se si è in violazione della norma, come si possa determinare il rimedio o la sanzionabilità del comportamento stesso“.

Dal punto di vista della democrazia sindacale lo scontro in atto Camusso/Cgil e Landini è certamente un fatto grave. Se volessimo - e qui la coincidenza temporale degli avvenimenti ci darebbe anche ragione - si potrebbe fare un parallelismo tra quanto è successo in parlamento nei giorni scorsi in cui la Bondrini ha impedito d'autorità il dibattito sul decreto Imu-bankitalia, e chiede sanzioni per i deputati M5S, e quanto sta accadendo in Cgil, in cui la Camusso chiede la sanzionabilità del comportamento di Landini.
Ma Landini si sa tutelare, dicendo che comunque lui ha altre questioni, vertenze cui pensare (Electrolux, ecc.), va ad incontrare Renzi per discutere, tranquillamente, del job act - un'altra mazzata per le condizioni di lavoro, i diritti dei lavoratori; o per discutere anche di altro...

Ma queste eventuali sanzioni per Landini sono poca cosa rispetto a quanto toccherebbe a delegati Rsu se volessero mettere in discussione, non accettare accordi, contratti che sono contro i lavoratori.  

Dal Testo Unico sulla Rappresentanza - Confindustria – Cgil, Cisl e Uil - Roma, 10 gennaio 2014
Parte quarta: disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’inadempimento:
"Le parti firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 ovvero del presente Accordo convengono sulla necessità di definire disposizioni volte a prevenire e a sanzionare eventuali azioni di contrasto di ogni natura, finalizzate a compromettere il regolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali vigenti nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti collettivi stipulati...
Pertanto i contratti collettivi nazionali di categoria, sottoscritti alle condizioni di cui al Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 e del presente accordo, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti con il contratto collettivo nazionale di categoria e a prevenire il conflitto...
I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno, altresì, determinare le conseguenze sanzionatorie per gli eventuali comportamenti attivi od omissivi che impediscano l'esigibilità dei contratti collettivi nazionali di categoria stipulati ai sensi della presente intesa... 
Le disposizioni definite da i contratti collettivi nazionali di lavoro, al solo scopo di salvaguardare il rispetto delle regole concordate nell'accordo del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e nel presente accordo, dovranno riguardare i comportamenti di tutte le parti contraenti e prevedere sanzioni, anche con effetti pecuniari, ovvero che comportino la temporanea sospensione di diritti sindacali di fonte contrattuale e di ogni altra agibilità derivante dalla presente intesa.
I contratti collettivi aziendali... hanno effetto vincolante... per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori nonché per le associazioni sindacali espressioni delle confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo....
le parti contraenti concordano che eventuali comportamenti non conformi agli accordi siano oggetto di una procedura arbitrale da svolgersi a livello confederale...
A tal fine, le organizzazioni di categoria... sono obbligate a richiedere alle rispettive Confederazioni la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato composto, pariteticamente, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali interessate e da altrettanti rappresentanti della Confindustria...".


Nessun commento:

Posta un commento