Cassazione: astensione dal
lavoro qualora non vi siano le condizioni di sicurezza
Con la
sentenza n. 836 del 19 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha
ribadito che è diritto del lavoratore astenersi temporaneamente dalla propria
prestazione lavorativa quando non vi siano le condizioni di tutela relative
alla salute e sicurezza sul lavoro, in quanto l’ambiente lavorativo risulta
oggettivamente pericoloso.
Inoltre, i giudici della Suprema Corte hanno affermato la garanzia, in capo al lavoratore, della retribuzione anche relativamente al periodo di “non lavoro” dovuto proprio alla sospensione dell’attività lavorativa per i motivi suindicati, in quanto il rifiuto del lavoratore, nel caso specifico, non può costituire un inadempimento contrattuale, in quanto determinato da un inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sicurezza previsti dall’art. 2087 c.c.
Inoltre, i giudici della Suprema Corte hanno affermato la garanzia, in capo al lavoratore, della retribuzione anche relativamente al periodo di “non lavoro” dovuto proprio alla sospensione dell’attività lavorativa per i motivi suindicati, in quanto il rifiuto del lavoratore, nel caso specifico, non può costituire un inadempimento contrattuale, in quanto determinato da un inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sicurezza previsti dall’art. 2087 c.c.
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