Segnalo che al link:
è possibile consultare il
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 che comporta importanti modifiche
anche per il Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 relativamente alla
gestione degli agenti chimici.
In particolare con il
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, che entrerà in vigore il 29 marzo
2016, diventa obbligatorio per tutte le aziende eseguire la valutazione del
rischio chimico tenendo in considerazione la nuova classificazione degli agenti
chimici apportata dai regolamenti CE n.1907/2006 e n.1272/2008.
Infatti l’articolo 223,
comma 1 del Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 ora impone dopo le
modifiche quanto segue:
“Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina
preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di
lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in
particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore
tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) il livello, il modo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro
in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e delle
miscele che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite
biologici; di cui un primo elenco é riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da
adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di
sorveglianza sanitaria già intraprese”.
Pertanto, a far data dal 29
marzo 2016, tutte le aziende sono obbligate, ai sensi dell’articolo sopra
riportato, ad aggiornare il documento di valutazione del rischio chimico,
secondo la nuova classificazione data dai Regolamenti CE.
Tale classificazione non
comporta solo modifiche formali (cambiamento dei simboli di pericolo,
sostituzione delle frasi di rischio R e delle frasi di sicurezza S con le
indicazioni di pericolo H e con i consigli di prudenza P), ma anche sostanziali
poiché alcune sostanze precedentemente non classificate come pericolose, ora lo
sono.
Di conseguenza
l’aggiornamento del documento di valutazione del rischio diventa fondamentale
anche per verificare la nuova classificazione del livello di rischio chimico
per la salute e per la sicurezza dei lavoratori.
Inoltre il Decreto
Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 modifica anche il Decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151 sulla tutela delle lavoratrici in gravidanza e in
allattamento e la Legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro
minorile, sempre in relazione alle novità introdotte dai regolamenti CE citati.
Marco Spezia
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