È stata giudicata illegittima la condotta di un ente locale che, in virtu' dell'articolo 87, comma 3, del decreto legge 18/2020 (Cura Italia), abbia imposto a un dipendente non utilizzabile nella modalità agile, di fruire delle ferie maturate nell'anno in corso (anno 2020),
Riviamo al Tribunale di Milano sentenza N.R.G. 7831/2020 del 17 marzo 2021,
Il comma 3 dell'articolo 87 del decreto Cura Italia prevedeva infatti «qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio».
Per questa ragione, la prassi seguita da alcuni dirigenti che, prima di concedere l'art 87 e la esenzione dal servizio per il quale non era prevista la modalità agile, hanno imposto ferie dell'anno 2020 è da ritenersi illegittima
Il tribunale di Milano ha stabilito il ripristino del monte ferie dell'anno 2020 escludendo il principio che le ferie dell'anno possano essere considerate alla stregua di ferie maturate nell'anno, o negli anni precedenti.
La norma in questione ha stabilito quindi di regolare in via del tutto eccezionale le sole ferie pregresse per far fronte alla situazione emergenziale della pandemia.
Nessun commento:
Posta un commento